Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 febbraio 2017
Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel registro delle navi adibite alla navigazione internazionale.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge che prevede l'istituzione del registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali;
Vista la legge 7 luglio 2016, n. 122, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi di appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015- 2016;
Visto in particolare, l'art. 24, comma 11, della predetta legge, che delega il Governo ad adottare entro il 31 luglio 2016 un decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime finalizzato alla definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221, recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, a norma dell'art. 24, comma 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122;
Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221;
Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che prevede che l'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, e' rilasciata a seguito di specifica istanza presentata dai soggetti interessati, anche per posta certificata, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalita' per il rilascio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'autorizzazione all'iscrizione delle navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali nel registro delle navi adibite alla navigazione internazionale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.


 
Art. 2

Presentazione dell'istanza

1. I soggetti interessati presentano, assolta l'imposta di bollo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'istanza di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, con le seguenti modalita':
a) coloro che presentano istanza in modalita' cartacea inviano la stessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 7, viale dell'Arte n. 16, 00144 Roma;
b) coloro che presentano istanza tramite posta certificata trasmettono la stessa all'indirizzo: dg.vptm-div7@pec.mit.gov.it.
2. I soggetti interessati devono dare prova nell'istanza di aver assolto l'imposta di bollo.
3. L'istanza e' redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed e' corredata dalla documentazione ivi prevista.
4. Nel caso in cui l'istanza presentata e' incompleta o carente della documentazione prevista, la Direzione generale competente richiede una eventuale motivata integrazione documentale della stessa, da trasmettere al medesimo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 1, lettera b).


 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 
Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2017

Il Ministro: Delrio


 
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