Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 17 febbraio 2017
Revoca del consiglio di amministrazione della «Cooperativa sociale Massimiliano Kolbe Onlus», in Barzano', e nomina del commissario governativo.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della cooperativa sociale «Cooperativa sociale Massimiliano Kolbe Onlus», conclusa il 17 giugno 2016 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 16 settembre 2016 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Tenuto conto che dalle citate risultanze ispettive si rileva che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di novanta giorni le criticita' riscontrate in sede di rilevazione e che, in sede di accertamento, non risultava sanata nessuna delle seguenti criticita' rilevate in sede di rilevazione e precisamente:
non e' stato modificato lo statuto con l'adozione delle norme che disciplinano le S.p.A. a seguito del superamento nel bilancio 2015 dei parametri di cui all'art. 2519 comma 2 del codice civile ne' sono stati introdotti i criteri per la disciplina dei ristorni ai sensi dell'art. 2521, comma 3, n. 8 e art. 2545-sexies del codice civile; non e' stato integrato il regolamento ex art. 6 della legge n. 142/2001 introducendo il riferimento espresso alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro diversi da quello subordinato (lettera c) nonche' la disciplina dei piani di crisi aziendale (lettera d ed e); inoltre dal regolamento non e' stata espunta la possibilita' del CdA di predisporre tabelle retributive alternative che sostituiscono il trattamento economico del CCNL, in contrasto con le previsioni dell'art. 6, comma 2, legge n. 142/2001; non e' stato aggiornato il libro soci in merito alla distinzione delle quote sottoscritte ed effettivamente versate secondo le previsioni dell'art. 2421, comma 1, n. 1 del codice civile; non sono stati forniti chiarimenti sulle posizioni dei soci volontari, in relazione alle attivita' effettivamente svolte nella cooperativa e alla copertura INAIL obbligatoria; non e' stata modificata la composizione del CdA, interamente costituita da soci volontari, in contrasto con le previsioni dell'art. 1, comma 2, della legge n. 142/2001 laddove prevede che «i soci lavoratori di cooperativa concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa»; inoltre dalla consultazione del registro delle imprese si riscontra che e' stata comunicata la nomina di 7 componenti del CdA mentre risultano solo sei nominativi iscritti; non risulta chiarita e regolarizzata la posizione INAIL dei soci lavoratori;
Vista la nota n. 349188 trasmessa via PEC in data 8 novembre 2016, con la quale e' stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile, risultata regolarmente consegnata nella casella di posta certificata della cooperativa;
Considerato che non sono pervenute controdeduzioni in ordine all'avvio del procedimento;
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Visto il parere favorevole espresso all'unanimita' dal Comitato centrale per le cooperative in data 23 novembre 2016;
Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;
Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;
Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;
Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata;
Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae dell'avv. Francesca Rusconi;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio di amministrazione della societa' cooperativa «Cooperativa sociale Massimiliano Kolbe Onlus», con sede in Barzano' (LC) C.F. 02352480137, costituita in data 9 dicembre 1997, e' revocato.


 
Art. 2

L'avv. Francesca Rusconi nata a Lecco il 9 dicembre 1973 (C.F. RSCFNC73T49E507V), domiciliata in Valmadrera (LC) via Resegone, 23 e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.


 
Art. 3

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.


 
Art. 4

Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.
Roma, 17 febbraio 2017

Il direttore generale: Moleti


 
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