Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2017 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 7 febbraio 2017
Aggiustamento per la capacita' di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilita' calcolato con la formula standard di cui al titolo III (esercizio dell'attivita' assicurativa), capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilita') sezione II (formula standard), articolo 45-undecies, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - decreto delle assicurazioni private conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 35).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 45-quinquies, 45-undecies, 216-ter e 216-quinques del codice;
Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare gli articoli 83, 87, 206, 207, 335 e 336;
Viste le linee guida emanate da EIOPA in tema di calcolo dell'aggiustamento per la capacita' di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite;
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

A d o t t a
il seguente regolamento:

INDICE

Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1. - Fonti normative
Art. 2. - Definizioni
Art. 3. - Ambito di applicazione
Art. 4. - Formula standard

Titolo II
BSCR

Art. 5. - Calcolo del BSCR
Art. 6. - Metodo semplificato per la determinazione del requisito patrimoniale di alcuni moduli o sotto-moduli di rischio nel calcolo del BSCR

Titolo III
AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITA'
DI ASSORBIMENTO DELLE PERDITE
DELLE RISERVE TECNICHE
E DELLE IMPOSTE DIFFERITE

Art. 7. - Calcolo dell'aggiustamento per la capacita' di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite

Capo I
Aggiustamento per la capacita' di assorbimento
di perdite delle riserve tecniche

Art. 8. - Calcolo del netBSCR
Art. 9. - Casi particolari di utili futuri
Art. 10. - Misure di gestione

Capo II
Aggiustamento per la capacita' di assorbimento
di perdite delle imposte differite

Sezione I
Principi generali del calcolo

Art. 11. - Aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle imposte differite

Sezione II
Ammissibilita' dell'aggiustamento

Art. 12. - Imposte differite nozionali ammissibili per l'aggiustamento
Art. 13. - Ammissibilita' dell'aggiustamento in presenza di redditi imponibili futuri
Art. 14. - Accordi per la cessione di utili o perdite
Art. 15. - Redditi imponibili futuri derivanti da accordi di consolidamento fiscale nazionale
Art. 16. - Divieto di doppio computo
Art. 17. - Deroghe applicative

Sezione III
Informativa sull'aggiustamento

Art. 18. - Informativa all'IVASS

Titolo IV
AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITA'
DI ASSORBIMENTO DI PERDITE DELLE RISERVE
TECNICHE E DELLE IMPOSTE DIFFERITE
A LIVELLO DI GRUPPO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19. - Ambito di applicazione

Capo I
Aggiustamento per la capacita' di assorbimento
di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo

Art. 20. - Calcolo dell'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo
Art. 21. - Scenari rilevanti per il calcolo del netBSCR a livello di gruppo
Art. 22. - Operazioni infragruppo
Art. 23. - Calcolo dell'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo con metodo alternativo
Art. 24. - Limite superiore

Capo II
Aggiustamento per la capacita' di assorbimento
di perdite delle imposte differite a livello di gruppo

Art. 25. - Aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle imposte differite a livello di gruppo

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26. - Pubblicazione ed entrata in vigore

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Informativa all'IVASS sull'aggiustamento per la capacita' di assorbimento delle imposte differite, utilizzato nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilita' di cui all'art. 18 del regolamento.
Allegato 2 - Calcolo del netBSCR di cui all'art. 20 del regolamento.
Allegato 3 - Calcolo dell'aggiustamento per la capacita' di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo di cui all'art. 23 del regolamento.
Allegato 4 - Calcolo dell'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle imposte differite a livello di gruppo di cui all'art. 25 del regolamento.
Art. 1

Fonti normative

1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 45-quinquies, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s) e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.


 
Allegato 1
INFORMATIVA ALL'IVASS SULL'AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITA' DI
ASSORBIMENTO DELLE IMPOSTE DIFFERITE, UTILIZZATO NEL CALCOLO DEL
REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITA' DI CUI ALL'ART. 18 DEL
REGOLAMENTO.

A. Informativa sulla LAC DT da riportare nella relazione di cui all'art. 304, comma 1, lettera b) degli atti delegati, sezione «E.2 Requisito patrimoniale di solvibilita' e requisito patrimoniale minimo».
Nella relazione periodica all'IVASS di cui all'art. 304, comma 1), lettera b) degli atti delegati, l'impresa fornisce descrizioni sintetiche inerenti ai punti di seguito menzionati. Detta informativa e' resa in tre pagine al massimo.
1. Metodologia di calcolo delle nDTA:
a) in caso di determinazione delle imposte differite nozionali (nDTA) con l'approccio analitico: descrizione delle aliquote fiscali applicate e del meccanismo di imputazione della perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati;
b) in caso di applicazione dell'aliquota media:
descrizione delle modalita' di identificazione della/e aliquota/e media/e;
descrizione delle verifiche operate per valutare l'eventuale errore derivante dall'approccio di utilizzo della/e aliquota/e media/e e delle soluzioni adottate per minimizzare detto errore.
2. Ammissibilita' delle nDTA per compensazioni riferibili all'impresa:
a) ammissibilita' delle nDTA derivante da imposte differite passive presenti nello stato patrimoniale di solvibilita' prima dell'applicazione dello scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati (DTL nette):
rilevazione delle DTL ed eventuale utilizzo per la compensazione di eventuali DTA nello stato patrimoniale di solvibilita' prima dell'applicazione dello scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati (cd ante stress);
valutazioni delle DTL nette utilizzate a compensazione delle nDTA (post stress);
b) ammissibilita' delle nDTA derivante da proiezioni di redditi imponibili futuri dell'impresa:
descrizione delle ipotesi sull'evoluzione dell'attivita' dell'impresa successiva al verificarsi dello scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati e confronto con le ipotesi ante stress;
descrizione delle management actions considerate successivamente al verificarsi dello scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati;
descrizione delle ipotesi prudenti sottostanti la definizione degli scenari di recupero di mercato nell'ipotesi che si sia verificato lo scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati;
descrizione delle ipotesi sottostanti la definizione delle stime relative al New Business nell'ipotesi che si sia verificato lo scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati;
illustrazione delle modalita' di verifica del rispetto dell'art. 16 (Divieto di doppio computo);
in caso di utilizzo della deroga di cui all'art. 13, comma 5, descrizione delle ipotesi adottate, delle annesse giustificazioni e del relativo impatto sul calcolo dell'aggiustamento LAC DT.
3. Ammissibilita' delle nDTA per effetto di redditi futuri derivanti da accordi di consolidamento fiscale (da redigere da parte delle imprese che abbiano fatto uso della deroga di cui all'art. 15 del regolamento):
principali caratteristiche dell'accordo di consolidato fiscale (soggetti inclusi, durata residua, formazione del reddito complessivo globale, ecc.);
sussistenza dei presupposti di cui all'art. 15 del regolamento, con particolare riguardo a:
descrizione delle ipotesi di stress applicate alle imprese aderenti al consolidato fiscale nazionale;
descrizione degli effetti per le imprese aderenti al consolidato fiscale delle ipotesi prudenti sottostanti la definizione degli scenari di recupero di mercato nell'orizzonte temporale post stress;
descrizione dell'impatto dell'utilizzo della deroga di cui all'art. 15 sul calcolo dell'aggiustamento LAC DT;
illustrazione delle modalita' di verifica del rispetto dell'art. 16 (Divieto di doppio computo).
B. Dati aggiuntivi sulla LAC DT da trasmettere annualmente all'IVASS.
Ad integrazione dei dati dei modelli quantitativi, come definiti nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2050 della Commissione del 2 dicembre 2015, l'impresa annualmente trasmette all'IVASS anche i dati di seguito indicati riferiti al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilita':
1) importo delle imposte differite figurante nello stato patrimoniale di solvibilita' (cd DTA) ammissibile per compensazioni derivanti da imposte differite passive;
2) importo delle DTA ammissibile per compensazioni derivanti da probabili imposte derivanti da redditi imponibili futuri valutati ante stress;
3) importo delle nDTA utilizzato nel calcolo della LAC DT;
4) indicazione sull'utilizzo di una o piu' aliquote fiscali medie per la determinazione delle nDTA;
5) importo della LAC DT ammissibile per compensazioni derivanti da DTL nette rilevate nello stato patrimoniale di solvibilita' ante stress;
6) importo della LAC DT ammissibile per compensazioni derivanti da probabili imposte da redditi imponibili futuri valutati post stress, individuati ai sensi dell'art. 13, comma 4;
7) importo della LAC DT ammissibile per compensazioni derivanti da probabili imposte da redditi imponibili futuri valutati post stress, individuati ai sensi dell'art. 13, comma 5;
8) importo della LAC DT ammissibile per effetti derivanti da un accordo di consolidamento fiscale nazionale.


 
Allegato 2

CALCOLO DEL netBSCR DI CUI ALL'ART. 20
DEL REGOLAMENTO

Per il calcolo dell'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo, l'ultima societa' controllante italiana considera, a livello di sottomodulo, la capacita' di assorbimento di perdite delle riserve tecniche di ciascuna impresa inclusa nell'area di consolidamento ai sensi dell'art. 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli atti delegati, calcolata sulla base dello scenario rilevante per il gruppo ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento.
Il valore del netBSCR del gruppo di cui all'art. 206, paragrafo 1 degli atti delegati, si ottiene applicando, a livello sub-modulare, la seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
αsolo rappresenta la percentuale di consolidamento utilizzata per la costituzione dei conti consolidati;
riserve FDBsolo rappresenta l'importo complessivo delle riserve FDB a livello di singola impresa, aggiustato per eventuali operazioni infragruppo, ai sensi dell'art. 339, paragrafo 2, degli atti delegati;
netSCRsub-module solo rappresenta il requisito patrimoniale di solvibilita' netto di un sotto-modulo, a livello di singola impresa, determinato sulla base dello scenario rilevante, di cui all'art. 21;
grossSCRsub-module solo rappresenta il requisito patrimoniale di solvibilita' lordo di un sottomodulo, determinato a livello di singola impresa, determinato sulla base dello scenario rilevante di cui all'art. 21;
netSCRsolo rappresenta il requisito patrimoniale di solvibilita' netto, determinato a livello di singola impresa, ottenuto come aggregazione dei netSCRsub-module solo di detta impresa. L'aggregazione e' attuata con l'uso delle pertinenti matrici di correlazione della formula standard o con l'uso di un modello interno autorizzato dall'IVASS;
grossSCRsolo rappresenta il requisito patrimoniale di solvibilita' lordo, determinato a livello di singola impresa, ottenuto come aggregazione dei grossSCRsub-module solo di detta impresa. L'aggregazione e' attuata con l'uso delle pertinenti matrici di correlazione della formula standard o con l'uso del modello interno autorizzato dall'IVASS;
Solo rappresenta la somma di addendi calcolati in relazione a ciascuna delle imprese incluse nell'area di consolidamento.


 
Allegato 3
CALCOLO DELL'AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITA' DI ASSORBIMENTO DELLE
PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE A LIVELLO DI GRUPPO DI CUI ALL'ART.
23 DEL REGOLAMENTO.

Il metodo alternativo di determinazione dell'aggiustamento della capacita' di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo, di cui all'art. 23 del regolamento, e' calcolato come somma, aggiustata, degli aggiustamenti per la capacita' di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche calcolati a livello individuale proporzionalmente ridotti per tenere conto de:
a) il riconoscimento degli effetti di diversificazione a livello di gruppo, posto che l'SCR a livello di gruppo e' inferiore alla somma degli SCR delle singole imprese;
b) la quota proporzionale utilizzata per la determinazione dei dati consolidati, riferita a ciascuna delle singole imprese.
L'ultima societa' controllante italiana per calcolare detto aggiustamento applica la seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
AdjTP solo e' l'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle riserve tecniche di ciascuna impresa di assicurazione e di riassicurazione che rientra nell'area di consolidamento ai sensi dell'art. 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli atti delegati;
αsolo rappresenta la percentuale utilizzata per la costituzione dei conti consolidati.
Il rapporto (SCRdiversified* )/∑solosolo SCRsolo* ) rappresenta l'aggiustamento proporzionale a causa degli effetti di diversificazione a livello di gruppo. In particolare il numeratore SCRdiversified* e' il requisito patrimoniale di solvibilita' calcolato sulla base dei dati consolidati a norma dell'art. 336, lettera a), degli atti delegati, ma al lordo dell'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite; il denominatore SCRsolo* e' il requisito patrimoniale di solvibilita' al lordo dell'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di ogni impresa di assicurazione e di riassicurazione inclusa nell'area di consolidamento.


 
Allegato 4
CALCOLO DELL'AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITA' DI ASSORBIMENTO DI
PERDITE DELLE IMPOSTE DIFFERITE A LIVELLO DI GRUPPO DI CUI ALL'
ART. 25 DEL REGOLAMENTO.

L'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle imposte differite a livello di gruppo, di cui all'art. 25 del regolamento, si calcola come somma, aggiustata, degli aggiustamenti individuali, proporzionalmente ridotti per tenere conto de:
a) il riconoscimento degli effetti di diversificazione a livello di gruppo, posto che l'SCR a livello di gruppo e' inferiore alla somma degli SCR delle singole imprese;
b) la quota proporzionale utilizzata per la determinazione dei dati consolidati, riferita a ciascuna delle singole imprese.
L'ultima societa' controllante italiana per calcolare detto aggiustamento applica la seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
αsolo rappresenta la percentuale utilizzata per la costituzione dei conti consolidati;
AdjDT solo e' l'aggiustamento a livello di singola impresa per la capacita' di assorbimento di perdite delle imposte differite di ciascuna impresa inclusa nell'area di consolidamento;
SCRsolo** e' il requisito patrimoniale di solvibilita' al netto dell'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e al lordo dell'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle imposte differite di ogni impresa inclusa nell'area di consolidamento;
SCRdiversified** e' il requisito patrimoniale di solvibilita' calcolato sulla base dei dati consolidati, ai sensi dell'art. 336, lettera a), degli atti delegate, al netto dell'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e al lordo dell'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle imposte differite.


 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal codice legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE e dal regolamento delegato n. 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta si intende per:
a) «atti delegati»: regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione;
b) «codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
c) «ADJ»: l'aggiustamento per la capacita' di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'art. 45-quinquies, comma 1, lettera c), del codice;
d) «BSCR»: il requisito patrimoniale di base (Basic Solvency Capital Requirement), di cui all'art. 45-quinquies, comma 1, lettera a) del codice;
e) «netBSCR»: il requisito patrimoniale di solvibilita' di base netto (net Basic Solvency Capital Requirement) di cui al paragrafo 2 dell'art. 206 degli atti delegati;
f) «riserve FDB»: le riserve tecniche delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale, di cui all'art. 25 degli atti delegati;
g) «SCR»: il requisito patrimoniale di solvibilita' (Solvency Capital Requirement) di cui all'art. 45-bis del codice;
h) «SCRoperativo »: il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all'art. 45-quinquies, comma 1, lettera b), del codice;
i) «Imposte differite nozionali»: la variazione figurativa delle imposte differite dello stato patrimoniale di solvibilita' a seguito dello scenario di perdita istantanea di cui all'art. 207 degli atti delegati, calcolata come differenza fra i seguenti importi:
le imposte differite ottenute sottoponendo le poste dello stato patrimoniale di solvibilita' allo scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati, e
le imposte differite rilevate nello stato patrimoniale di solvibilita'.
Entrambi gli importi sono calcolati in coerenza con i principi di cui al regolamento IVASS n. 34 del 7 febbraio 2017 sulla valutazione delle attivita' e passivita' diverse dalle riserve tecniche.
Le imposte differite nozionali possono essere attive o passive;
j) «Impresa inclusa nell'area di consolidamento» l'impresa di assicurazione o di riassicurazione consolidata ai sensi dell'art. 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli atti delegati;
k) «Accordo di consolidamento fiscale nazionale» accordo di partecipazione al regime della tassazione di gruppo di cui al titolo II, capo II, sezione II del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR);
l) «Ultima societa' controllante italiana» l'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2 del codice.


 
Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime societa' controllanti italiane.


 
Art. 4

Formula standard

1. Ai sensi dell'art. 45-quinquies, comma 1 del codice e del titolo I, capo V degli atti delegati il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilita' con la formula standard viene attuato adottando la formula:

SCR= BSCR + SCRoperativo + ADJ



 
Art. 5

Calcolo del BSCR

1. Ai sensi degli articoli 45-sexies del codice e 87 degli atti delegati, l'impresa calcola il BSCR adottando la formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

Dove:
a) SCRi e' il modulo di rischio i e SCRj e' il modulo di rischio j;
b) ∑ e' la somma dei termini riferiti a tutte le combinazioni possibili di i e j;
c) Corr ij e' il fattore di correlazione fra SCRi ed SCRj.
2. Nel calcolo di cui al comma 1 SCRi e SCRj sono costituiti dalle seguenti voci:
a) SCRnon-life e' il requisito patrimoniale del modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni di cui all'art. 45-septies, comma 2 del codice e del titolo I, capo V, sezione 2 degli atti delegati;
b) SCRlife e' il requisito patrimoniale del modulo del rischio di sottoscrizione per l'attivita' di assicurazione vita, di cui all'art. 45-septies, comma 4, del codice, e del titolo I, capo V, sezione 3 degli atti delegati;
c) SCRhealth e' il requisito patrimoniale del modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia, di cui all'art. 45-septies, comma 6, del codice, e del titolo I, capo V, sezione 4 degli atti delegati;
d) SCRmarket e' il requisito patrimoniale del modulo del rischio di mercato di cui all'art. 45-septies, comma 8, del codice, e del titolo I, capo V, sezione 5 degli atti delegati;
e) SCRcounterparty e' il requisito patrimoniale del modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui all'art. 45-septies, comma 10, del codice, e del titolo I, capo V, sezione 6 degli atti delegati;
f) SCRintangibles . e' il requisito patrimoniale per il rischio relativo alle attivita' immateriali di cui all'art. 203 degli atti delegati.
3. Nel calcolo di cui al comma 1 i fattori di correlazione Corr ij sono costituiti dai valori della riga i e della colonna j della seguente matrice di correlazione di correlazione:

Parte di provvedimento in formato grafico


4. Ai fini del calcolo del BSCR di cui al comma 1, l'impresa, nella determinazione dell'impatto sui fondi propri di base di uno scenario della formula standard, ai sensi dell'art. 83 degli atti delegati:
a) mantiene invariato il valore delle riserve FDB, e
b) negli scenari che incidono sulla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, ricalcola le riserve tecniche delle prestazioni minime garantite.
5. L'impresa definisce le future misure di gestione di cui all'art. 83, paragrafo 2, lettera a), degli atti delegati, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 del presente articolo.


 
Art. 6
Metodo semplificato per la determinazione del requisito patrimoniale
di alcuni moduli o sottomoduli di rischio nel calcolo del BSCR
1. Fatto salvo l'art. 5, comma 2, nel caso in cui il calcolo di un modulo o di un sottomodulo del BSCR e' basato sull'impatto di uno scenario, l'impresa puo' determinare il requisito di capitale per detto modulo o sottomodulo, a partire dal rispettivo modulo o sottomodulo utilizzato per la determinazione del netBSCR di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
2. Ai fini del comma 1, l'impresa, per determinare il requisito patrimoniale per detto modulo o sottomodulo del BSCR:
a) calcola le riserve FDB, tenendo in considerazione l'impatto dello scenario utilizzato ai fini del netBSCR;
b) calcola la differenza tra le riserve FDB prima dell'applicazione dello scenario e l'importo di cui alla lettera a);
c) aggiunge la differenza di cui alla lettera b) al requisito patrimoniale del pertinente modulo o sottomodulo del netBSCR.


 
Art. 7
Calcolo dell'aggiustamento per la capacita' di assorbimento delle
perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite

1. Ai sensi dell'art. 45-undecies del codice e del titolo I, capo V, sezione 9 degli atti delegati l'impresa, nella determinazione di ADJ, considera:
a) l'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle riserve tecniche, determinato, ai sensi dell'art. 206 degli atti delegati, sulla base del BSCR, del netBSCR e delle riserve FDB;
b) l'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle imposte differite, determinato ai sensi dell'art. 207 degli atti delegati.


 
Art. 8

Calcolo del netBSCR

1. Ai fini del calcolo del netBSCR di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), l'impresa, nel determinare l'impatto sulle riserve FDB, di uno scenario di cui all'art. 206, paragrafo 2, lettera b) degli atti delegati, prende in considerazione l'impatto dello scenario sugli utili futuri rilevanti alla determinazione delle riserve FDB e sulle future misure di gestione che portano alla determinazione di detti utili futuri al verificarsi dello scenario.
2. Nel calcolo del netBSCR di cui al comma 1, l'impresa considera gli stress sui tassi di interesse previsti dalla formula standard, incluse le modifiche alla pertinente struttura a termine dei tassi di interesse privi di rischio utilizzata per il calcolo delle FDB.


 
Art. 9

Casi particolari di utili futuri

1. Nel caso in cui le ipotesi sulle future misure di gestione adottate al verificarsi di uno scenario di cui all'art. 206, paragrafo 2, lettera b) degli atti delegati, includono la variazione dei futuri tassi di bonus, l'impresa determina la misura di detta variazione in funzione della natura e della portata dello scenario.


 
Art. 10

Misure di gestione

1. L'impresa formula ipotesi sulle future misure di gestione, di cui all'art. 206, paragrafo 2, lettera b) degli atti delegati, avuto riguardo agli utili futuri rilevanti alla determinazione delle riserve FDB, in coerenza con le proprie prassi gestionali.
2. Nel calcolo dell'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle riserve tecniche di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), l'impresa formula ipotesi sulle future misure di gestione ad un livello di granularita' che riflette tutte le limitazioni giuridiche, regolamentari o contrattuali, rilevanti e pertinenti, riferibili alla determinazione degli utili futuri rilevanti alla determinazione delle riserve FDB.


 
Art. 11

Aggiustamento per la capacita' di assorbimento
di perdite delle imposte differite

1. L'impresa calcola l'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle imposte differite sulla base della eventuale rilevazione di imposte differite nozionali attive e della loro ammissibilita' ai sensi della sezione II del presente regolamento.
2. Coerentemente con l'art. 15, paragrafo 1, degli atti delegati, nel calcolo di cui al comma 1, l'impresa considera le imposte differite nozionali generate da tutte le attivita' e passivita' rilevate nello stato patrimoniale di solvibilita' valutato nell'ipotesi che si sia verificato lo scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati.
3. In deroga a quanto disposto al comma 2, l'impresa, nel determinare le imposte differite nozionali, puo' adottare un approccio basato su una o piu' aliquote fiscali medie, a condizione di potere dimostrare che tali aliquote fiscali medie sono adeguate e che l'approccio adottato non comporta un errore sostanziale nel calcolo dell'aggiustamento.
4. L'impresa calcola l'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle imposte differite operando ad un livello di granularita' che rispecchi le discipline fiscali rilevanti e pertinenti di tutti i regimi fiscali applicabili.
5. Nei casi di utilizzo di aliquote fiscali medie, ai sensi del comma 3, se il calcolo dell'aggiustamento operato a livello aggregato non rispecchia tutte le discipline fiscali rilevanti e pertinenti dei regimi fiscali applicabili, l'impresa attribuisce la perdita di cui all'art. 207, paragrafo 1, degli atti delegati, alle cause che l'hanno generata, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 207, paragrafo 5, degli atti delegati.
6. Nei casi in cui l'attribuzione di cui al comma 5 non riflette tutte le discipline rilevanti e pertinenti dei regimi fiscali applicabili, l'impresa imputa la perdita alle poste dello stato patrimoniale di solvibilita' con un livello di granularita' sufficiente da rispecchiare tutte le discipline fiscali rilevanti e pertinenti dei regimi fiscali applicabili.


 
Art. 12

Imposte differite nozionali ammissibili
per l'aggiustamento

1. Ai sensi dell'art. 207, paragrafi 3 e 4, degli atti delegati, l'impresa considera ammissibili per il calcolo dell'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle imposte differite le imposte differite nozionali attive condizionatamente alla loro natura temporanea e nella misura in cui sono consentite compensazioni nel pertinente regime fiscale a fronte di passivita' fiscali differite o probabili redditi imponibili futuri.
2. Fatte salve del disposizioni di cui all'art. 207, paragrafi 3 e 4 degli atti delegati, nel calcolo dell'aggiustamento di cui al comma 1, l'impresa include anche le eventuali imposte differite nozionali passive.


 
Art. 13

Ammissibilita' dell'aggiustamento in presenza
di redditi imponibili futuri

1. Se l'ammissibilita' delle imposte differite nozionali attive deriva da una valutazione di redditi imponibili futuri, l'impresa considera ammissibili le imposte differite nozionali attive nei limiti in cui e' verosimile che potra' disporre di redditi imponibili futuri dopo aver subito la perdita istantanea di cui all'art. 207, paragrafo 1, degli atti delegati.
2. Ai fini del comma 1, l'impresa utilizza tecniche adeguate per valutare:
a) il carattere temporaneo delle imposte differite nozionali attive;
b) la tempistica di realizzo dei probabili redditi imponibili futuri di cui al comma 1, basata su ipotesi prudenti riguardanti l'impresa stessa e il mercato dopo il verificarsi dello scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati.
3. L'impresa opera le valutazioni prudenti di cui al comma 2, lettera b):
a) in applicazione dell'art. 20 del regolamento IVASS n. 34 del 7 febbraio 2017 concernente la valutazione delle attivita' e passivita' diverse dalle riserve tecniche;
b) identificando future misure di gestione in modo conforme a quanto disciplinato nell'art. 23 degli atti delegati e coerente con lo scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati;
c) rivedendo le previsioni relative all'evoluzione futura delle variabili di mercato che incidono sugli attivi dello stato patrimoniale di solvibilita' sensibili ai rischi finanziari e di mercato sulla base di ipotesi prudenti, che tengano conto dello scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati;
d) rivedendo le stime relative alla nuova produzione (new business) nel contesto dello scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati, tenendo conto dell'impatto negativo che esso e' suscettibile di produrre su pricing dei prodotti, profittabilita' del mercato, domanda di assicurazione, coperture riassicurative e altre variabili macroeconomiche;
e) individuando un orizzonte temporale definito e dei parametri di riduzione progressivi crescenti nel tempo da applicare ai probabili redditi imponibili futuri prospettati tenuto conto dello scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati.
4. Considerato il grado di incertezza connesso alle previsioni sull'attivita' dell'impresa a seguito del verificarsi della perdita dell'art. 207 degli atti delegati, nel rispetto del principio di prudenza, l'impresa, per le proiezioni che si collocano al di fuori dell'orizzonte temporale triennale, applica parametri di riduzione non inferiori a:
a) il 20 per cento per i probabili redditi imponibili futuri del quarto anno di proiezione;
b) il 40 per cento per i probabili redditi imponibili futuri del quinto anno di proiezione;
c) il 60 per cento per i probabili redditi imponibili futuri del sesto anno di proiezione;
d) l'80 per cento per i probabili redditi imponibili futuri del settimo anno di proiezione;
e) il 100 per cento per i probabili redditi imponibili futuri dell'ottavo anno di proiezione e degli eventuali successivi anni di proiezione.
5. In casi eccezionali, debitamente motivati, l'impresa puo' derogare dal comma 4. L'impresa in particolare deve dimostrare che l'orizzonte temporale considerato e i parametri di riduzione adottati sono definiti in modo prudente e maggiormente coerente con la prevedibile attivita' dell'impresa, tenuto conto dello scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati. In tali casi, le motivazioni alla base dell'utilizzo della deroga, le ipotesi adottate, le annesse giustificazioni e il relativo impatto sul calcolo dell'aggiustamento sono specificamente valutati, con delibera, dall'organo amministrativo dell'impresa e adeguatamente documentati nell'ambito dell'informativa all'IVASS di cui all'art. 18.


 
Art. 14

Accordi per la cessione di utili o perdite

1. Ai fini delle valutazione di ammissibilita' di cui all'art. 12, l'impresa considera gli effetti derivanti da:
a) contratti di cessione di utili o perdite ad altra impresa;
b) vincoli derivanti da contratti, stipulati ai sensi della normativa fiscale in vigore, in base ai quali sia prevista la cessione di utili o perdite ad altra impresa;
c) vincoli derivanti da contratti in base ai quali la cessione di utili o perdite e' prevista o si palesa attraverso una compensazione di perdite con gli utili di un'altra impresa ai sensi delle norme di consolidamento fiscale in vigore, che l'impresa ha eventualmente stipulato o cui e' soggetta in virtu' di altri accordi.
2. Nei casi in cui, in forza di un contratto e' verosimile che l'impresa (cd. impresa cedente) possa trasferire ad altra impresa (cd. impresa ricevente) la perdita derivante dall'applicazione dello scenario di cui all'art. 207, paragrafo 1, degli atti delegati, l'impresa cedente determina l'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle imposte differite considerando solo gli importi in corrispettivo o le altre prestazioni esigibili dall'impresa, derivanti dal trasferimento delle perdite fiscali nozionali.
3. L'impresa cedente considera gli importi in corrispettivo o le altre prestazioni esigibili, di cui al comma 2, solo se:
a) l'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle imposte differite, calcolato ipotizzando di non trasferire la perdita, e' ammissibile ai sensi dell'art. 12;
b) l'accordo contrattuale, di cui al comma 2, e' efficace e opponibile da parte dell'impresa cedente rispetto al trasferimento delle perdite fiscali.
4. Se gli importi in corrispettivo o le altre prestazioni esigibili dall'impresa, di cui al comma 2, sono subordinati:
a) alla situazione di solvibilita' o alla situazione fiscale dell'impresa ricevente, o
b) alla situazione del consolidamento fiscale esistente (unita' fiscale) nel suo insieme, l'impresa cedente determina l'importo del pagamento o delle prestazioni esigibili sulla base di una stima attendibile dell'importo che si aspetta di ricevere come corrispettivo della perdita ceduta.
5. L'impresa cedente verifica che l'impresa ricevente e' in grado di onorare le proprie obbligazioni in presenza di scenari di perdita.
6. Qualora l'impresa ricevente e' una impresa di assicurazione o riassicurazione soggetta al regime Solvency II gli scenari di perdita di cui al comma 5 sono quelli previsti ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilita' dell'impresa ricevente.
7. L'impresa cedente nel calcolo delle imposte differite nozionali riflette anche qualsiasi imposta dovuta sugli importi in corrispettivo o le altre prestazioni esigibili di cui al comma 2.
8. L'impresa ricevente, di cui al comma 6, non rileva la perdita oggetto di cessione nel calcolo del proprio aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle imposte differite.
9. L'esistenza di accordi o contratti per il trasferimento di perdite tassabili ad un'altra impresa del gruppo non e' motivo sufficiente per giustificare l'utilizzo della capacita' di assorbimento delle perdite per le imposte differite. Pertanto, l'impresa che non puo' fornire evidenza convincente che potra' disporre di passivita' fiscali differite rilevate nello stato patrimoniale di solvibilita' prima dell'applicazione dello scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati o di probabili redditi imponibili futuri a livello individuale a fronte dei quali poter utilizzare le perdite fiscali, non puo' considerare alcun aggiustamento per la capacita' di assorbimento delle perdite delle imposte differite nel calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvibilita', anche se, in futuro, potrebbe ricevere il pagamento con un trasferimento della perdita fiscale ad una societa' del gruppo.
10. L'impresa che puo' fornire evidenza convincente di disporre di passivita' fiscali differite rilevate nello stato patrimoniale di solvibilita' prima dell'applicazione dello scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati o di probabili redditi imponibili futuri a livello individuale a fronte dei quali potrebbe utilizzare le perdite fiscali, ma che e' vincolata da accordi o intese al trasferimento di perdite fiscali o, in mancanza di un accordo formale o un'intesa, possa comunque scegliere di trasferire la perdita ad un'altra societa' per un valore inferiore a quello al quale potrebbe utilizzare lei stessa la perdita, considera solo tale valore piu' basso nel calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvibilita'.


 
Art. 15

Redditi imponibili futuri derivanti da accordi
di consolidamento fiscale nazionale

1. Ai fini delle valutazioni di cui all'art. 13, l'impresa che aderisce ad un accordo di consolidamento fiscale nazionale puo', in deroga all'art. 14, commi 9 e 10, valutare l'ammissibilita' degli importi in corrispettivo o delle altre prestazioni esigibili, di cui all'art. 14, comma 2, anche considerando gli effetti di probabili redditi imponibili futuri prodotti da altre imprese che aderiscono all'accordo di consolidamento fiscale nazionale, purche' sia in grado di dimostrare, con idonee evidenze documentali, che i probabili redditi imponibili futuri sono stati valutati:
a) nel rispetto di durata e modalita' previsti dall'accordo di consolidamento fiscale nazionale vigente;
b) nel rispetto dell'art. 14, commi da 1 a 8;
c) applicando alle imprese di assicurazione o riassicurazione aderenti all'accordo di cui alla lettera a) il rispettivo scenario di perdita di cui all'art. 207, paragrafo 1, degli atti delegati e le ipotesi relative alla proiezione dei probabili redditi imponibili futuri di cui all'art. 13;
d) riducendo gli utili delle imprese diverse dalle imprese di assicurazione o riassicurazione aderenti all'accordo di cui alla lettera a) per tenere conto di scenari di perdita equivalenti a quelli dell'art. 207, paragrafo 1, degli atti delegati e applicando a dette imprese ipotesi di recupero prudenti;
e) sulla base di evidenze documentali prodotte dall'impresa fiscalmente consolidante che assicuri che le proiezioni dei probabili redditi imponibili futuri del gruppo siano prudenti e che la ripartizione degli stessi tra le imprese aderenti all'accordo sia operata in modo coerente.
2. Nel caso di applicazione del comma 1, le motivazioni alla base dell'utilizzo della deroga del presente articolo, le ipotesi adottate, le annesse giustificazioni e il relativo impatto sul calcolo dell'aggiustamento sono specificamente valutati, con delibera, dall'organo amministrativo dell'impresa e adeguatamente documentati nell'ambito dell'informativa all'IVASS di cui all'art. 18.


 
Art. 16

Divieto di doppio computo

1. L'impresa, nel rispetto dei principi di cui all'art. 15 degli atti delegati, garantisce che gli elementi presi a riferimento per le compensazioni di cui agli articoli 13 e 15 ai fini dell'ammissibilita' delle imposte differite nozionali attive escludono gli importi gia' alla base della determinazione delle imposte differite attive rilevate nello stato patrimoniale di solvibilita' dell'impresa.


 
Art. 17

Deroghe applicative

1. L'impresa puo' non tener conto delle imposte differite nozionali se risulta troppo oneroso dimostrarne l'ammissibilita'.


 
Art. 18

Informativa all'IVASS

1. In applicazione dell'art. 27 del regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016, l'impresa:
a) nella relazione di cui all'art. 304, comma 1, lettera b) degli atti delegati, sezione «E.2 Requisito patrimoniale di solvibilita' e requisito patrimoniale minimo», fornisce le informazioni specifiche concernenti il calcolo dell'aggiustamento per la capacita' di assorbimento delle perdite delle imposte differite di cui allo schema contenuto nell'allegato 1, punto A, al presente regolamento.
b) trasmette all'IVASS dati quantitativi inerenti al calcolo della LAC DT, di cui all'elenco contenuto nell'allegato 1, punto B, al presente regolamento, seguendo le istruzioni tecniche impartite dall'IVASS.


 
Art. 19

Ambito di applicazione

1. L'ultima societa' controllante italiana che determina, ai sensi dell'art. 4, il requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo con il metodo dei conti consolidati, o come combinazione del metodo della deduzione e aggregazione con quello dei conti consolidati ai sensi degli articoli 216-ter e 216-quinquies del codice e del regolamento IVASS sulla solvibilita' di gruppo, calcola l'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite prendendo a riferimento i soli dati consolidati calcolati ai sensi dell'art. 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c) degli atti delegati sulla base delle disposizioni di cui al presente titolo.
2. Nel calcolo del requisito patrimoniale di gruppo, di cui all'art. 4, operato con il metodo della deduzione e aggregazione l'ultima societa' controllante italiana nel calcolare il requisito patrimoniale di gruppo sulla base dei requisiti patrimoniali individuali non opera l'aggiustamento di cui al comma 1.


 
Art. 20
Calcolo dell'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di
perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo

1. L'ultima societa' controllante italiana nel determinare l'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo, applica l'art. 7, comma 1, lettera a) considerando:
a) le riserve FDB riferite ai dati consolidati ai sensi dell'art. 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c) degli atti delegati e nel rispetto dell'art. 22 del presente regolamento;
b) il netBSCR calcolato secondo le disposizioni di cui all'allegato 2 e nel rispetto dell'art. 21 del presente regolamento;
c) il BSCR riferito ai dati consolidati ai sensi dell'art. 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c) degli atti delegati.


 
Art. 21

Scenari rilevanti per il calcolo
del netBSCR a livello di gruppo

1. Quando nel calcolo del netBSCR, in corrispondenza di un sottomodulo di rischio, la formula standard richiede di operare una scelta tra scenari alternativi, l'ultima societa' controllante italiana individua come rilevante a livello di gruppo, lo scenario che, a livello di gruppo, determina il requisito di solvibilita' netto piu' alto per il sottomodulo considerato.
2. L'ultima societa' controllante italiana applica lo scenario rilevante, di cui al comma 1, ai dati pertinenti di ciascuna impresa inclusa nell'area di consolidamento ai sensi dell'art. 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli atti delegati.


 
Art. 22

Operazioni infragruppo

1. Nei casi in cui nei dati consolidati le riserve FDB delle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione sono aggiustate per tenere conto di operazioni infragruppo in coerenza con l'art. 339, paragrafo 2 degli atti delegati, anche l'importo complessivo delle riserve FDB a livello di gruppo, utilizzato ai fini del calcolo di cui all'art. 20 del presente regolamento e' aggiustato in modo coerente.


 
Art. 23
Calcolo dell'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di
perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo con metodo
alternativo

1. In deroga all'art. 20, quando vi e' un ragionevole livello di omogeneita' fra le riserve FDB dell'ultima societa' controllante italiana e quelle delle imprese che rientrano nell'area di consolidamento ai sensi dell'art. 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli atti delegati, l'ultima societa' controllante italiana calcola l'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo secondo le disposizioni di cui all'allegato 3.
2. L'ultima societa' controllante italiana dimostra, su richiesta dell'IVASS, che sussiste un ragionevole livello di omogeneita' fra le riserve FDB all'interno del gruppo, secondo l'attivita' e il profilo di rischio del gruppo.


 
Art. 24

Limite superiore

1. L'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo, di cui al presente capo, non supera la somma degli aggiustamenti per l'assorbimento delle perdite delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che rientrano nell'area di consolidamento ai sensi dell'art. 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli atti delegati.


 
Art. 25

Aggiustamento per la capacita' di assorbimento
di perdite delle imposte differite a livello di gruppo

1. L'ultima societa' controllante italiana calcola l'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle imposte differite a livello di gruppo secondo le disposizioni di cui all'allegato 4.


 
Art. 26

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dai calcoli del requisito patrimoniale di solvibilita' riferiti all'esercizio 2016.
Roma, 7 febbraio 2017

p. Il Direttorio integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
Visco


 
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