Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2017 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |
PROVVEDIMENTO 7 febbraio 2017 |
Disposizioni in materia di governo societario relative alla valutazione delle attivita' e delle passivita' diverse dalle riserve tecniche e ai criteri per la loro valutazione. (Regolamento n. 34). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 30, 30-bis, 30-ter e 35-quater; Visto il regolamento delegato (UE) 35/2015 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare gli articoli dal 7 al 16 e gli articoli 258, 259, 263 e 267; Viste le linee guida emanate da EIOPA sul sistema di governo societario e, in particolare, le linee guida in tema di valutazione delle attivita' e passivita' diverse dalle riserve tecniche; Viste le linee guida emanate da EIOPA in tema di rilevazione e valutazione delle attivita' e passivita' diverse dalle riserve tecniche; Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;
A d o t t a
il seguente regolamento:
INDICE Capo I - Disposizioni di carattere generale Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Ambito di applicazione) Capo II - Principi di governo societario connessi alle valutazioni delle attivita' e delle passivita' diverse dalle riserve tecniche Art. 4 (Politica per la valutazione delle attivita' e delle passivita' diverse dalle riserve tecniche) Art. 5 (Procedure di controllo della qualita' dei dati) Art. 6 (Documentazione in caso di utilizzo di metodi di valutazione alternativi) Art. 7 (Revisione e verifica indipendenti dei metodi di valutazione) Art. 8 (Compiti dell'organo amministrativo) Art. 9 (Richiesta all'impresa da parte dell'IVASS di effettuare una valutazione o verifica esterna indipendente) Art. 10 (Indipendenza dell'esperto esterno) Art. 11 (Informazioni da fornire all'IVASS sulla valutazione o verifica esterne) Capo III - Rilevazione e valutazione delle attivita' e passivita' diverse dalle riserve tecniche Art. 12 (Informazioni sostanziali nelle valutazioni delle attivita' e delle passivita') Art. 13 (Coerenza applicativa dei metodi di valutazione) Art. 14 (Immobili detenuti a fini di investimento ed altri beni immobiliari: metodi alternativi di valutazione) Art. 15 (Immobili detenuti a fini di investimento e altri beni immobiliari: prove a sostegno della valutazione) Art. 16 (Passivita' finanziarie e merito di credito proprio dell'impresa) Art. 17 (Partecipazioni in imprese controllate e partecipate: metodo del patrimonio netto IFRS) Art. 18 (Partecipazioni in imprese controllate o partecipate: metodi alternativi di valutazione) Art. 19 (Passivita' potenziali derivanti da contratti sugli elementi dei fondi propri accessori) Art. 20 (Imposte differite: rilevazione e valutazione) Art. 21 (Imposte differite: documentazione di supporto) Art. 22 (Trattamento delle imposte differite nel caso in cui le imprese siano escluse dalla vigilanza del gruppo) Capo IV - Disposizioni in materia di gruppo Art. 23 (Ruolo dell'ultima societa' controllante italiana) Capo V - Disposizioni transitorie e finali Art. 24 (Disposizioni transitorie) Art. 25 (Pubblicazione) Art. 26 (Entrata in vigore) Art. 1
Fonti normative
1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 30, comma 7, 35-quater, comma 1 e 191, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138 CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
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| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138 CE e dal regolamento delegato 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta, si intende per: a) «atti delegati»: il regolamento delegato 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione; b) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74; c) «IFRS»: acronimo di International Financial Reporting Standards, i principi contabili internazionali adottati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.
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| Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica: a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana; b) alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo; c) alle ultime societa' controllanti italiane di cui all'art. 210, comma 2 del Codice.
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| Art. 4 Politica per la valutazione delle attivita' e delle passivita' diverse dalle riserve tecniche
1. La politica e le procedure per la valutazione delle attivita' e delle passivita' diverse dalle riserve tecniche che l'impresa elabora ai sensi dell'art. 267 degli atti delegati contengono almeno i seguenti elementi: a) la metodologia ed i criteri da utilizzare per l'identificazione di mercati attivi e non attivi; b) i requisiti per garantire un'adeguata documentazione relativa al processo di valutazione e dei relativi controlli, ivi inclusi quelli concernenti la qualita' dei dati; c) i requisiti della documentazione relativa ai metodi di valutazione adottati, con riferimento: i) alle loro principali caratteristiche e alle concrete applicazioni; ii) all'adeguatezza dei dati, dei parametri e delle ipotesi; d) il processo di revisione e verifica indipendente dei metodi di valutazione; e) i contenuti minimi della relazione periodica all'organo amministrativo, che coprono almeno le questioni rilevanti ai fini dell'esercizio del governo societario sulla materia oggetto del presente regolamento.
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| Art. 5
Procedure di controllo della qualita' dei dati
1. Ai sensi dell'art. 267 degli atti delegati, l'impresa pone in essere procedure di controllo della qualita' dei dati usati nell'ambito del processo di valutazione, al fine di misurare, monitorare, gestire e documentare detta qualita' e di individuare possibili carenze, in coerenza con la politica di valutazione delle attivita' e delle passivita' diverse dalle riserve tecniche approvata dall'organo amministrativo. 2. Le procedure di cui al comma 1 includono: a) controlli sulla completezza dei dati; b) controlli sull'appropriatezza dei dati provenienti da fonti interne ed esterne; c) il riesame e la verifica indipendente della qualita' dei dati. 3. Le politiche e le procedure messe in atto dall'impresa prevedono la necessita' di rivedere periodicamente i dati e input di mercato utilizzati alla luce delle informazioni rivenienti da fonti alternative e dall'esperienza.
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| Art. 6
Documentazione in caso di utilizzo di metodi di valutazione alternativi
1. Quando l'impresa utilizza un metodo di valutazione alternativo mantiene nella propria documentazione una descrizione: a) del metodo, delle finalita', delle ipotesi fondamentali, delle limitazioni e dei risultati; b) delle circostanze in presenza delle quali il metodo non opererebbe in modo efficace; c) del processo di valutazione nonche' i controlli connessi al metodo; d) dell'analisi delle incertezze della valutazione legate al metodo; e) delle procedure di test retrospettivi (c.d. back-testing procedures) svolte sui risultati; f) ove possibile, del confronto con modelli comparabili e con altri parametri di riferimento da effettuarsi periodicamente e, in ogni caso, quando il metodo di valutazione e' introdotto per la prima volta; g) degli strumenti e dei programmi informatici utilizzati.
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| Art. 7
Revisione e verifica indipendenti dei metodi di valutazione
1. L'impresa garantisce che una revisione indipendente del metodo di valutazione si svolga prima dell'attuazione di un nuovo metodo o di un cambiamento importante e, in seguito, periodicamente. 2. L'impresa stabilisce nella politica la frequenza della revisione in linea con l'importanza del metodo per i processi decisionali e di gestione dei rischi. 3. L'impresa applica gli stessi principi per la revisione e per la verifica indipendenti sia nel caso in cui i metodi ed i modelli di valutazione sono sviluppati internamente sia nel caso in cui sono messi a disposizione da fornitori esterni. 4. L'impresa dispone di procedure per comunicare all'organo amministrativo, all'alta direzione, all'organo di controllo, ai responsabili delle funzioni fondamentali interessate e al responsabile dell'attuazione del metodo interessato dall'attivita' di revisione e verifica i risultati di detta attivita' nonche' i suggerimenti per eliminare le carenze riscontrate e le raccomandazioni sui tempi per la loro rimozione. 5. La comunicazione di cui al comma 4 fornisce informazioni almeno: a) sulla qualita' dei metodi di valutazione; b) su ogni punto di debolezza conosciuto associato alle caratteristiche del metodo di valutazione utilizzato; c) su ogni preoccupazione in merito all'accuratezza e appropriatezza degli input, tra cui dati, parametri e ipotesi utilizzati; d) sul raffronto con precedenti comunicazioni; e) su eventuali suggerimenti per eliminare le carenze riscontrate; f) sulle raccomandazioni sui tempi per la loro rimozione.
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| Art. 8
Compiti dell'organo amministrativo
1. L'organo amministrativo approva la politica di valutazione delle attivita' e delle passivita' diverse dalle riserve tecniche di cui all'art. 267 degli atti delegati. 2. L'organo amministrativo assicura una comprensione complessiva dei metodi di valutazione e delle incertezze insite nel processo di valutazione al fine di poter esercitare una corretta sorveglianza sul processo di gestione dei rischi concernente la valutazione medesima. 3. L'organo amministrativo attua: a) un monitoraggio periodico dell'efficacia delle procedure approvate, incluse quelle sulla revisione e verifica indipendenti; b) un riesame delle comunicazioni di cui all'art. 7, della relativa documentazione e del controllo interno; c) interventi, laddove necessario, per assicurare una corretta gestione del rischio legata all'attivita' di valutazione.
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| Art. 9 Richiesta all'impresa da parte dell'IVASS di effettuare una valutazione o verifica esterna indipendente
1. In caso di richiesta da parte dell'IVASS di una valutazione o una verifica esterna ai sensi dell'art. 267, paragrafo 3, degli atti delegati, l'impresa mette a disposizione degli esperti indipendenti la documentazione da questi ritenuta necessaria per lo svolgimento dei compiti loro assegnati, ferma restando la responsabilita' di una corretta valutazione in capo all'organo amministrativo dell'impresa.
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| Art. 10
Indipendenza dell'esperto esterno
1. Nel caso di una richiesta di verifica indipendente esterna da parte dell'IVASS ai sensi dell'art. 267, paragrafo 3 degli atti delegati, l'impresa e' in grado di dimostrare all'IVASS che la valutazione o la verifica e' stata effettuata con diligenza da esperti indipendenti in possesso di competenze professionali ed esperienza pertinenti.
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| Art. 11
Informazioni da fornire all'IVASS sulla valutazione o verifica esterne
1. L'impresa fornisce all'IVASS tutte le informazioni pertinenti richieste in materia di valutazione o verifica esterne. Tra tali informazioni l'impresa include almeno il parere redatto per iscritto dall'esperto sulla valutazione delle attivita' e delle passivita' pertinenti.
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| Art. 12
Informazioni sostanziali nelle valutazioni delle attivita' e passivita'
1. Nel valutare le attivita' e le passivita', l'impresa applica il principio del carattere sostanziale delle informazioni di cui al considerando (1) del regolamento delegato (UE) n. 2015/35. 2. Nelle valutazioni trimestrali, l'applicazione del principio di cui al comma 1 deve tener conto del probabile maggiore ricorso a stime, rispetto alle valutazioni annuali dell'impresa.
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| Art. 13
Coerenza applicativa dei metodi di valutazione
1. L'impresa applica i metodi di valutazione seguendo principi di coerenza. 2. L'impresa considera la necessita' di modificare i metodi di valutazione e la loro applicazione nei casi in cui, a causa di mutate circostanze, ivi comprese quelle elencate al comma 3, tale modifica dia luogo ad una valutazione piu' appropriata ai sensi dell'art. 35-quater del Codice. 3. Le mutate circostanze di cui al comma 2 possono comprendere: a) nuovi sviluppi del mercato che ne modificano le condizioni; b) disponibilita' di nuove informazioni; c) sopraggiunta indisponibilita' di informazioni usate in precedenza; d) affinamento delle tecniche di valutazione.
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| Art. 14 Immobili detenuti a fini di investimento ed altri beni immobiliari: metodi alternativi di valutazione
1. In applicazione dell'art. 10 degli atti delegati, l'impresa che utilizzi un metodo alternativo nella valutazione degli investimenti immobiliari e degli altri beni immobiliari effettua una selezione tra i metodi individuati dal paragrafo 7 del citato art. 10 degli atti delegati, privilegiando quello che fornisce la stima piu' rappresentativa dell'importo al quale le attivita' possono essere scambiate tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato. 2. Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 6, degli atti delegati, nell'utilizzo dei metodi di cui al comma 1, l'impresa si basa su: a) prezzi correnti in un mercato attivo per immobili di diversa natura, condizione o ubicazione, o soggetti ad affitti o altre condizioni contrattuali differenti, rettificati per riflettere tali differenze; b) prezzi recenti di immobili simili in mercati meno attivi, rettificati per riflettere i cambiamenti nelle condizioni economiche che si sono verificati dalla data delle operazioni effettuate a quei prezzi; c) proiezioni dei flussi finanziari attualizzati basate su stime attendibili di flussi finanziari futuri. Dette proiezioni sono supportate dalle condizioni contrattuali di affitti e di altri contratti esistenti e, ove possibile, da evidenze di mercato dei canoni di locazione applicati correntemente a immobili simili, aventi la stessa ubicazione e che si trovano nelle stesse condizioni. I tassi di attualizzazione utilizzati riflettono le valutazioni correnti del mercato in merito all'incertezza dell'importo e della tempistica di detti flussi finanziari. 3. Nei casi in cui i dati di cui al comma 2 portano a valutazioni diverse di uno stesso immobile, l'impresa considera le motivazioni che conducono a tali differenze, al fine di determinare la stima di valutazione piu' rappresentativa. 4. Nel determinare la valutazione dell'immobile, l'impresa tiene conto della capacita' di un operatore del mercato di ottenere benefici economici dal miglior utilizzo dell'immobile o dalla vendita dello stesso ad altro operatore del mercato che intenda utilizzarlo nel migliore dei modi.
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| Art. 15 Immobili detenuti a fini di investimento e altri beni immobiliari: prove a sostegno della valutazione
1. Se la valutazione del bilancio di solvibilita' si basa su una perizia o su altre informazioni precedenti alla data di riferimento del bilancio, l'impresa, su richiesta dell'IVASS, e' in grado di dimostrare che sono stati operati tutti gli aggiustamenti necessari per riflettere le variazioni di valore tra la data della perizia o di altre informazioni e la data di riferimento del bilancio.
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| Art. 16
Passivita' finanziarie e merito di credito proprio dell'impresa
1. Nel valutare le passivita' finanziarie, l'impresa utilizza tecniche atte a determinare il valore al quale le passivita' possono essere trasferite o regolate tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato, senza considerare eventuali aggiustamenti che tengono conto delle variazioni del merito di credito dell'impresa stessa verificatesi dopo la rilevazione iniziale. Tali tecniche di valutazione possono basarsi, in alternativa, su: a) un approccio dal basso verso l'alto (c.d. approccio bottom up); b) un approccio dall'alto verso il basso (c.d. approccio top down). 2. In un approccio dal basso verso l'alto (c.d. bottom up approach), l'impresa determina il proprio merito di credito al momento della rilevazione della specifica passivita' finanziaria. La parte del differenziale della curva di attualizzazione che si riferisce al merito di credito dell'impresa e' mantenuta costante dopo la rilevazione iniziale. Nell'effettuare le successive valutazioni del valore della passivita' l'impresa calcola le variazioni derivanti dai mutamenti delle condizioni di mercato che influenzano il valore della passivita' finanziaria ma non anche quelle che influenzano il merito di credito dell'impresa. 3. Nel valutare i mutamenti delle condizioni di mercato che danno origine al rischio di mercato, l'impresa considera almeno le variazioni della relativa curva dei tassi di interesse privi di rischio, del prezzo delle materie prime, del tasso di cambio o di un indice di prezzi o di tassi. 4. In un approccio dall'alto verso il basso (c.d. top down approach), l'impresa determina l'importo della variazione nella valutazione di una passivita' finanziaria derivante dalla variazione del proprio merito di credito e lo esclude dalla valutazione.
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| Art. 17 Partecipazioni in imprese controllate o partecipate: metodo del patrimonio netto IFRS
1. L'impresa che applica l'art. 13, paragrafo 5 degli atti delegati per valutare le attivita' e passivita' di un'impresa controllata o partecipata con il metodo del patrimonio netto opera, quando necessario, gli aggiustamenti volti a rilevare e valutare le attivita' e le passivita' della propria controllata o partecipata conformemente con i principi IFRS, nel caso in cui la controllata o partecipata utilizzi un quadro contabile diverso dagli IFRS. 2. L'impresa che applica l'art. 13, paragrafo 5, degli atti delegati, su richiesta dell'IVASS e' in grado di fornire una giustificazione sul motivo per cui non ha calcolato l'eccedenza di attivita' rispetto alle passivita' delle imprese controllate o partecipate ai sensi dell'art. 13, paragrafo 4, degli atti delegati.
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| Art. 18 Partecipazioni in imprese controllate o partecipate: metodi alternativi di valutazione
1. L'impresa che valuta le partecipazioni in imprese controllate e partecipate con metodi alternativi di valutazione in conformita' dell'art. 13, paragrafo 1, lettera c), degli atti delegati, e' in grado di spiegare, su richiesta dell'IVASS, il motivo per cui non e' possibile rivalutare le attivita' e passivita' dell'impresa controllata e partecipata utilizzando il metodo di default di cui all'art. 10, paragrafo 2, degli atti delegati o il metodo del patrimonio netto aggiustato.
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| Art. 19 Passivita' potenziali derivanti da contratti sugli elementi dei fondi propri accessori
1. Nella stipula di un contratto che rappresenta un elemento dei fondi propri accessori per la controparte, l'impresa: a) disciplina le modalita' attraverso le quali essa e' informata dell'avvenuta autorizzazione alla classificazione del contratto quale elemento di fondi propri accessori per la controparte; b) valuta attentamente se rilevare tra le passivita' del proprio bilancio di solvibilita' la corrispondente passivita' potenziale in conformita' con l'art. 11 degli atti delegati. 2. Ove richiesto, l'impresa fornisce all'IVASS idonee giustificazioni per la mancata rilevazione nel bilancio di solvibilita' della passivita' potenziale riferibile a ciascuno dei contratti di cui al comma 1 stipulato con un'altra impresa, anche se appartenente al gruppo, fornendo indicazioni dei casi in cui tale contratto abbia ricevuto l'autorizzazione come elemento dei fondi propri accessori dell'altra impresa. Dette giustificazioni sono rappresentate anche nella relazione di cui all'art. 30-ter, comma 7 del Codice (ORSA).
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| Art. 20
Imposte differite: rilevazione e valutazione
1. L'impresa non attualizza le attivita' e le passivita' fiscali differite. 2. L'impresa compensa le attivita' fiscali differite e le passivita' fiscali differite solo se: a) le e' riconosciuto il diritto di compensare le attivita' fiscali correnti e le passivita' fiscali correnti e b) le attivita' fiscali differite e le passivita' fiscali differite riguardano le imposte applicate dalla medesima autorita' fiscale alla medesima impresa. 3. Quando ci sono differenze temporanee imponibili insufficienti, che dovrebbero annullarsi nello stesso esercizio in cui si annullera' la differenza temporanea deducibile, l'impresa valuta se realizzera' un reddito imponibile sufficiente negli esercizi futuri, nei quali puo' essere riportata una perdita fiscale derivante dall'attivita' fiscale differita. 4. Quando proietta i proventi imponibili e valuta la probabilita' di avere redditi imponibili sufficienti in futuro, l'impresa: a) prende in considerazione l'eventualita' che anche una robusta serie storica di dati della redditivita' passata puo' non costituire evidenza sufficientemente oggettiva della redditivita' futura; b) prende in considerazione il fatto che il grado di incertezza dei redditi imponibili futuri derivanti dal numero di nuove operazioni previste aumenta via via che l'orizzonte temporale della proiezione si allunga; cio', in particolare, quando tali proventi attesi dovrebbero essere generati nei periodi al di fuori della pianificazione strategica dell'attivita' dell'impresa; c) tiene conto del fatto che alcune norme fiscali possono ritardare o limitare il recupero di perdite fiscali e crediti d'imposta non utilizzati; d) evita il doppio computo: in particolare i redditi imponibili derivanti dall'annullamento delle differenze temporanee imponibili, che sono stati utilizzati a sostegno della rilevazione di attivita' fiscali differite, sono esclusi dalla stima dei redditi imponibili futuri; e) garantisce che, quando si effettuano proiezioni di redditi imponibili, tali proiezioni siano credibili e basate su ipotesi sostanzialmente in linea con quelle formulate per altre proiezioni di flussi finanziari. In particolare, le ipotesi sottese alle proiezioni sono coerenti con quelle poste alla base delle valutazioni delle riserve tecniche e delle attivita' nel bilancio di solvibilita' operate ai sensi delle disposizioni vigenti.
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| Art. 21
Imposte differite: documentazione di supporto
1. Su richiesta dell'IVASS, l'impresa, sulla base delle proprie evidenze fornisce quantomeno le informazioni riguardanti: a) le cause delle differenze temporanee che possono portare alla rilevazione di imposte differite; b) i principi di rilevazione e valutazione applicati per definire le imposte differite; c) per ogni tipo di differenza temporale e per ogni tipo di perdita fiscale e di credito d'imposta non utilizzati, il calcolo dell'importo delle attivita' o passivita' fiscali differite rilevate, nonche' le ipotesi che hanno portato alla determinazione di tale importo; d) la descrizione della rilevazione delle attivita' fiscali differite, includendo almeno: i) l'esistenza di eventuali differenze temporanee imponibili relative alla medesima autorita' fiscale, alla medesima impresa e al medesimo tipo di imposta per cui si prevede l'annullamento nello stesso periodo dell'annullamento atteso per la differenza temporanea deducibile o che, se del caso, si tradurrebbero con importi imponibili a fronte dei quali le perdite fiscali e i crediti d'imposta non utilizzati possano essere utilizzati; ii) nei casi in cui sussistono differenze temporanee imponibili insufficienti relative alla medesima autorita' fiscale, alla medesima impresa e al medesimo tipo di imposta, documentazione attestante la probabilita' che l'entita' abbia redditi imponibili sufficienti relativi alle medesime autorita' fiscali e alla medesima impresa e al medesimo tipo di imposta nello stesso periodo in cui si annullera' la differenza temporanea deducibile o nei periodi nei quali una perdita fiscale derivante dall'attivita' fiscale differita puo' essere riportata a esercizi successivi; e) l'importo e la data di scadenza, se del caso, delle differenze temporanee deducibili, delle perdite fiscali e dei crediti di imposta non utilizzati per i quali le attivita' fiscali differite sono o non sono rilevate.
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| Art. 22
Trattamento delle imposte differite nel caso in cui le imprese siano escluse dalla vigilanza del gruppo
1. L'impresa applica i seguenti principi per la rilevazione delle imposte differite nel caso in cui le imprese controllate o partecipate siano escluse dal campo di applicazione della vigilanza del gruppo ai sensi dell'art. 210-quater del Codice: a) se le partecipazioni in imprese controllate o partecipate sono escluse dal campo di applicazione della vigilanza del gruppo ai sensi dell'art. 210-quater, comma 1 del Codice, le imposte differite relative all'impresa esclusa non sono rilevate ne' a livello individuale ne' a livello di gruppo; b) se le partecipazioni in imprese controllate o partecipate sono escluse dal campo di applicazione della vigilanza del gruppo ai sensi dell'art. 210-quater, comma 2 del Codice, le imposte differite relative a tale impresa partecipata non sono rilevate a livello di gruppo.
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| Art. 23
Ruolo dell'ultima societa' controllante italiana
1. L'ultima societa' controllante italiana, nell'elaborazione della propria politica di valutazione delle attivita' e delle passivita' diverse dalle riserve tecniche ai fini di una sua applicazione su base consolidata, tiene conto degli aspetti di cui all'art. 4. 2. L'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana approva la politica di valutazione delle attivita' e delle passivita' diverse dalle riserve tecniche di cui al comma 1. 3. L'ultima societa' controllante italiana elabora linee guida in materia di valutazione delle attivita' e passivita' diverse dalle riserve tecniche destinate alle imprese controllate e garantisce che le stesse siano attuate in modo coerente e continuativo all'interno dell'intero gruppo, tenendo conto delle specificita' di ciascuna impresa nonche' delle reciproche interdipendenze. Resta impregiudicata la responsabilita' dell'organo amministrativo di ciascuna impresa del gruppo relativamente alle propria politica di valutazione delle attivita' e passivita' diverse dalle riserve tecniche.
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| Art. 24
Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione le imprese approvano la politica per la valutazione delle attivita' e delle passivita' diverse dalle riserve tecniche di cui all'art. 4 entro il 31 maggio 2017.
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| Art. 25
Pubblicazione
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
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| Art. 26
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dal bilancio di solvibilita' al 31 dicembre 2016. Roma, 7 febbraio 2017
p. Il Direttorio integrato Il Governatore della Banca d'Italia Visco
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