Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 febbraio 2017
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022, sesta e settima tranche.


IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;
Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;
Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si e' provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;
Visto l'art. 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione di titoli pubblici per l'anno 2017, cosi' come modificato dall'art. 27 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 febbraio 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 27.571 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 18 maggio, 22 luglio e 23 novembre 2016, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime cinque tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022 indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «indice Eurostat»;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;
Considerato che, in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della trentaquattresima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10%, indicizzati all'Indice Eurostat, con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% indicizzati all'«indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022.
I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026 indicizzati all'indice Eurostat, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.
I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,10%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 15 novembre ed il 15 maggio di ogni anno di durata del prestito.
La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.
Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, potranno essere effettuate operazioni di «coupon stripping».
Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.


 
Art. 2

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 23 febbraio 2017, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.
La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verra' corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.


 
Art. 3

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avra' inizio il collocamento della settima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016;
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 24 febbraio 2017.


 
Art. 4

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 27 febbraio 2017, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 104 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvedera' ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.


 
Art. 5

Il 27 febbraio la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la sezione di Roma della tesoreria dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.
La predetta Sezione di tesoreria rilascera', per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.


 
Art. 6

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2017 faranno carico al capitolo 2214 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022 fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unita' di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.
L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sara' scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2017

p. Il direttore generale
del Tesoro
Cannata


 
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