Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2017 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERA 22 febbraio 2017
Modifiche alla deliberazione del 22 luglio 2010 recante «Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti».


LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;
Visto l'art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005 che prevede che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) esercita la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare;
Visto l'art. 19, comma 2, lettera g), del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il potere di dettare disposizioni in materia di trasparenza delle forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni, sia per quella concernente l'informativa periodica agli aderenti;
Vista la propria deliberazione del 22 luglio 2010 recante «Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti»;
Vista la propria deliberazione del 25 maggio 2016, con la quale sono state apportate modifiche alla deliberazione del 31 gennaio 2008 con la quale sono state dettate istruzioni per la redazione del «Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare»;
Vista la propria deliberazione del 25 maggio 2016, con la quale sono state apportate modifiche alla deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, nella parte relativa allo schema di nota informativa;
Vista la propria deliberazione del 25 maggio 2016, con la quale e' stato approvato il nuovo regolamento sulle modalita' di adesione alle forme pensionistiche complementari;
Rilevata l'esigenza di modificare la citata deliberazione del 22 luglio 2010, recante «Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti», al fine di adeguarne il contenuto alle disposizioni adottate con le deliberazioni del 25 maggio 2016 sopra citate;
Visto l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;
Ritenuto di non dover sottoporre la presente deliberazione a pubblica consultazione in quanto volta meramente ad adeguare una precedente deliberazione alle nuove disposizioni adottate dalla COVIP, anche a seguito di pubbliche consultazioni, con i provvedimenti normativi del 25 maggio 2016;

Delibera
di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alla propria deliberazione del 22 luglio 2010 recante «Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti»:
1. Alla voce 1. COMUNICAZIONE PERIODICA:
a) nel paragrafo ADEMPIMENTI:
1) il quarto capoverso e' sostituito dal seguente: «Unitamente alla comunicazione periodica e' trasmesso, da parte delle forme pensionistiche a cio' tenute, il documento aggiornato 'La mia pensione complementare' versione personalizzata.»;
2) il quinto capoverso e' sostituito dal seguente: «La comunicazione periodica e' trasmessa in formato cartaceo o mediante posta elettronica all'indirizzo dell'aderente previamente acquisito dalla forma pensionistica. Il fondo individua le modalita' con le quali e' possibile esprimere la scelta della trasmissione della comunicazione periodica, nonche' le modalita' con le quali tale scelta puo' essere modificata.»;
b) nel paragrafo SCHEMA:
1) la seguente frase «"Unitamente alla presente comunicazione e' trasmesso il Progetto esemplificativo personalizzato. Il progetto rappresenta una stima dell'evoluzione tempo per tempo della posizione individuale e dell'importo della prestazione complementare attesa"» e' sostituita dalla seguente: «"Unitamente alla presente comunicazione e' trasmesso il documento 'La mia pensione complementare' versione personalizzata. Il documento fornisce una proiezione tempo per tempo della posizione individuale e dell'importo della prestazione complementare attesa." »;
c) nel sottoparagrafo PARTE PRIMA DATI RELATIVI ALLA POSIZIONE INDIVIDUALE:
1) nella Sezione 1- Dati identificativi, aggiungere alla fine tra le AVVERTENZE la seguente: «- Si ricorda che i dati personali in possesso del Fondo sono trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in tale ambito, sono trasmessi a soggetti o a societa' esterne che forniscono servizi strettamente connessi e strumentali all'attivita' del fondo medesimo, nonche' alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) per i compiti istituzionali dell'Autorita', e ad altri organi di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente»;
2) nella Sezione 2 - Dati riepilogativi al 31 dicembre ****:
il secondo capoverso e' sostituito dal seguente: «Riportare il valore della posizione individuale alla fine dell'anno di riferimento secondo le istruzioni contenute nella Sezione 3 nonche' il rendimento e il TER della linea di investimento prescelta dall'aderente relativi all'anno di riferimento. Spiegare che il dato sul rendimento e' al netto della tassazione e degli oneri sostenuti e che differisce da quello della posizione individuale, che risente del momento in cui le entrate e le uscite si sono realizzate, richiamando la nota alla Tabella Entrate e Uscite - Sezione 3. Fornire una sintetica spiegazione del significato del TER. Il rendimento e il TER sono calcolati con la metodologia indicata nello schema di Nota informativa.»;
il punto elenco e' sostituito dal seguente:
«- Per i PIP con prestazioni collegate a gestioni interne separate, indicare il tasso di rendimento da retrocedere agli aderenti.»
3) nella «Sezione 3 - Posizione individuale maturata»:
la nota (²) e' sostituita dalla seguente: «² Precisare che si tratta della variazione della posizione individuale realizzata nell'anno di riferimento come risultato della gestione. Spiegare che questo valore differisce da quello che si ricaverebbe applicando alla posizione individuale il rendimento del comparto (Sezione 2), in quanto risente dei costi diretti e del momento in cui le entrate e le uscite si sono realizzate.»;
la seguente AVVERTENZA: «E' importante che l'aderente verifichi periodicamente che le caratteristiche della linea di investimento a cui e' iscritto corrispondano alle proprie esigenze previdenziali. In tale verifica egli deve tenere conto dell'eta', del bilancio familiare, degli obiettivi previdenziali, della personale propensione al rischio e di eventuali altre forme di risparmio personale» e' sostituita dalla seguente: «E' importante che l'aderente verifichi periodicamente che le caratteristiche della linea di investimento a cui e' iscritto corrispondano alle proprie esigenze previdenziali. In tale verifica egli deve tenere conto dell'eta', del reddito, della situazione lavorativa, degli obiettivi previdenziali, della possibilita' di oscillazioni di valore della posizione individuale e della capacita' di risparmio personale.»;
il seguente capoverso: «Indicare il rendimento medio composto della linea di investimento scelta dall'aderente, su base annua, nel corso dell'anno di riferimento, degli ultimi 3, 5, 10 anni in confronto con il rendimento del benchmark, se previsto (4 ).» E' sostituito dal seguente: «Indicare il rendimento medio composto della linea di investimento scelta dall'aderente, su base annua, nel corso dell'anno di riferimento, degli ultimi 3, 5, 10 anni in confronto con il rendimento del benchmark, o di altro indicatore di rendimento (4 ).»;
nella nota (4 ), dopo la parola benchmark sono aggiunte le seguenti parole: «o dell'indicatore di rendimento»;
d) nel sottoparagrafo PARTE SECONDA - INFORMAZIONI GENERALI:
il seguente capoverso: «Indicare le situazioni di conflitto di interesse rilevanti ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto ministeriale Tesoro n. 703/1996» e' soppresso;
nell'ottavo capoverso il terzo alinea e' sostituito dal seguente «- il motore di calcolo che consente la realizzazione di simulazioni personalizzate dell'evoluzione tempo per tempo della propria posizione individuale e dell'importo della prestazione complementare attesa (La mia pensione complementare, versione personalizzata)».
3. Alla voce 3. ALTRE INFORMATIVE IN CORSO D'ANNO:
a) il penultimo capoverso e' sostituito dal seguente: «Per le forme pensionistiche complementari non v'e' obbligo di pubblicazione periodica del valore unitario della quota. Infatti, considerato che l'orizzonte temporale rilevante per la valutazione dell'andamento degli investimenti dei fondi pensione e' il medio-lungo termine, l'informativa fornita agli iscritti nei documenti diffusi dai fondi risulta soddisfacente a realizzare la suddetta finalita'.».
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le forme pensionistiche complementari adeguano i propri documenti alla presente deliberazione entro il 31 maggio 2017 e entro tale data provvedono all'invio delle comunicazioni periodiche per l'anno 2017, secondo il nuovo schema risultante per effetto delle modifiche approvate in data odierna.
Roma, 22 febbraio 2017

Il Presidente: Padula


 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone