Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 febbraio 2017
Misure di gestione in materia di catture bersaglio della specie alalunga nel Mediterraneo e riordino della disciplina nazionale afferente le procedure per l'ottenimento del cambio di categoria e/o tipo di pesca professionale.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre, n. 1639, recante il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l'art. 102;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404 recante le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo GPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il richiamato regolamento (CE) n. 1967/2006;
Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n. 1380 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio;
Vista la raccomandazione ICCAT n. 16-05, recante l'istituzione di un Piano pluriennale di ricostituzione per il pesce spada nel Mediterraneo;
Visti, in particolare, i paragrafi 12 e 28 della predetta raccomandazione ICCAT n. 16-05, recanti misure tecniche complementari, per la gestione delle catture bersaglio della specie alalunga nel Mediterraneo;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 203 del 31 agosto 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 121 del 25 maggio 2012, recante l'adeguamento alle disposizioni unionali, in materia di licenze di pesca;
Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 176 del 31 luglio 2015, recante l'abrogazione delle disposizioni che consentono l'aggiunta in licenza del sistema palangaro;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 7 settembre 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
Visto il decreto ministeriale 29 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2016, recante misure tecniche per garantire il rispetto dei periodi di chiusura delle catture di pesca spada;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105 recante «Regolamento organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012»;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del citato regolamento (UE) n. 1380/2013, la politica comune della pesca riguarda, tra l'altro, la gestione delle attivita' di pesca e delle flotte che sfruttano le risorse biologiche marine;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 4/2012, l'Amministrazione, puo' con proprio decreto, disporre limitazioni alle attivita' di pesca, al fine di conservare e gestire le risorse ittiche;
Considerato che, con nota n. Ares(2016)7133902 del 22 dicembre 2016, la Commissione europea ha confermato al Segretariato dell'ICCAT il proprio intendimento di voler implementare, a livello unionale, le nuove previsioni internazionali, a decorrere dall'annualita' 2017;
Considerato che il Programma nazionale, adottato con decreto ministeriale 31 gennaio 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2013, prevede, tra gli strumenti di intervento per la realizzazione degli obiettivi del programma stesso, una gestione programmata delle risorse ittiche;
Considerata la necessita' e l'urgenza di adottare ulteriori misure che favoriscano il passaggio ad una pesca sostenibile, piu' selettiva e che provochi meno danni agli ecosistemi marini;
Considerato, altresi', l'elevato numero di imbarcazioni della flotta da pesca italiana, autorizzate in licenza all'utilizzo del sistema palangaro (LL) e/o dell'attrezzo palangaro derivante (LLD);
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, all'adozione di specifiche disposizioni che, in linea con i richiamati indirizzi, assicurino, nel corso dell'annualita' 2017, la corretta implementazione, a livello nazionale, delle previsioni di cui ai richiamati paragrafi 12 e 28 della predetta raccomandazione ICCAT n. 16-05;
Ritenuto, in particolare, di dover individuare la consistenza quantitativa e qualitativa della flotta nazionale dedita alle catture bersaglio della predetta risorsa ittica, nonche' raccogliere e valorizzare i dati di dette catture anche per quei settori attualmente esclusi e/o esentati da qualsivoglia obbligo dichiarativo;
Ritenuto, altresi', di dover procedere al riordino della disciplina nazionale afferente le procedure per l'ottenimento del cambio di categoria e/o tipo di pesca professionale ex articoli 8 e 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968, mediante l'introduzione di specifiche limitazioni per le imprese di pesca autorizzate in licenza all'utilizzo del sistema palangaro (LL) e/o dell'attrezzo palangaro derivante (LLD);

Decreta:

Art. 1
Istanza e requisiti per l'autorizzazione
alla pesca professionale dell'alalunga

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione alla pesca dell'alalunga, gli interessati devono, a pena d'inammissibilita', farne apposita richiesta, in bollo e con firma autenticata (ai sensi della vigente normativa di settore), al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e delle pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, di seguito indicata come «Direzione generale», entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in conformita' al modello in allegato 1.
2. Gli interessati devono, a pena d'inammissibilita', allegare all'istanza copia delle pertinenti pagine del giornale di pesca (log-book), comprovanti che i quantitativi di alalunga effettivamente catturati, nel corso del periodo dall'1 gennaio 2013 al 30 giugno 2016, siano risultati superiori a 750 chilogrammi. Per le singole battute di pesca non soggette all'obbligo di registrazione, ovvero per tutte le imbarcazioni che, in virtu' delle vigenti normative nazionali ed unionali, sono esentate dagli obblighi in materia di registrazione e comunicazione delle catture, nonche' delle conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo, gli interessati potranno produrre, in alternativa alle predette pagine del giornale di pesca (log-book), copia delle dichiarazioni di sbarco/trasbordo e/o appropriata documentazione commerciale (fatture, documenti di trasporto, ecc.) in loro possesso. Gli interessati sono, altresi', tenuti ad allegare copia della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria, rilasciate prima del 26 gennaio 2012 e sotto vigenza dell'art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante l'autorizzazione all'impiego dei sistemi «palangaro» e/o «circuizione», ovvero degli attrezzi «palangaro derivante (LLD)» e/o «circuizione (PS)», cosi' come identificati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2012.


 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 4

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 5

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2
Rilascio, validita' e rinnovo dell'autorizzazione
alla pesca professionale dell'alalunga

1. La Direzione generale, constatato il rispetto di quanto stabilito al precedente art. 1, nonche' verificati i presupposti e le condizioni richiesti, provvedera' al rilascio della prevista autorizzazione speciale di pesca (allegato 2), ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224.
2. La predetta autorizzazione ha validita' triennale, con decorrenza dalla data di rilascio. Il rinnovo dovra' essere richiesto dagli interessati compilando il modello riportato nell'allegato 1, entro il termine perentorio di sessanta giorni antecedenti la scadenza della suddetta autorizzazione. La verifica del possesso dei requisiti per il rilascio della nuova autorizzazione sara' a cura della Direzione generale, sulla base delle dichiarazioni effettuate secondo le modalita' previste dal successivo art. 4.


 
Art. 3
Elenco delle unita' autorizzate
alla pesca professionale dell'alalunga

1. A decorrere dal 31 maggio 2017, e' istituito, presso la Direzione generale, l'elenco nazionale delle unita' autorizzate alla pesca dell'alalunga.
2. Gli interessati possono richiedere alla Direzione generale, utilizzando il modello riportato nell'allegato 3, la cancellazione definitiva dall'elenco, ovvero la sostituzione, debitamente motivata e comprovata, dell'imbarcazione originariamente iscritta nel medesimo elenco.


 
Art. 4
Disposizioni e misure tecniche
per la pesca professionale dell'alalunga

1. I comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell'elenco di cui al precedente art. 3 e soggette ai vigenti obblighi europei in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco (log-book cartaceo ed elettronico), sono tenuti a registrare e comunicare anche quantitativi di alalunga inferiori ai 50 kg.
2. I comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell'elenco di cui al precedente art. 3, che, in virtu' delle vigenti normative nazionali ed europee, sono esentate dagli obblighi in materia di controllo satellitare dei pescherecci, nonche' di registrazione e comunicazione delle catture, ovvero delle conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo, devono compilare il modello riportato nell'allegato 4, per ogni uscita in mare e per qualsiasi quantitativo di alalunga. I suddetti modelli compilati dovranno essere consegnati alla autorita' marittima competente, entro i primi cinque giorni lavorativi del mese successivo a quello cui si riferiscono.
3. I comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell'elenco di cui al precedente art. 3, debbono notificare preventivamente alla autorita' marittima competente le operazioni di sbarco/trasbordo dell'alalunga.
4. I pescherecci che non sono stati autorizzati e non risultano inseriti nell'elenco di cui al precedente art. 3 non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di alalunga superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari.
5. E' fatto divieto di pescare, anche in via accidentale, nonche' detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare, esemplari di alalunga nel periodo dall'1 ottobre (incluso) al 30 novembre (incluso);
6. Durante il periodo di divieto di cui al precedente comma 5, e' consentita la sola commercializzazione di esemplari e/o partite di alalunga, in qualunque stato di presentazione, di cui ne sia debitamente comprovata la provenienza da zona FAO diversa dal Mediterraneo, ovvero, qualora di origine mediterranea, la cui cattura sia avvenuta prima dell'inizio del relativo periodo di divieto.
7. La taglia minima di cattura, sbarco, trasbordo e commercializzazione e' stabilita dall'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968 (in allegato 5).
8. L'utilizzo dei sistemi «palangaro» e/o «circuizione» - con riguardo alle licenze di pesca o attestazioni provvisorie rilasciate prima del 26 gennaio 2012 e sotto vigenza dell'art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, ovvero degli attrezzi «palangaro derivante (LLD)» e/o «circuizione (PS)», per la pesca dell'alalunga, e' soggetto limitazioni di esercizio di cui alla vigente normativa nazionale ed unionale di riferimento.


 
Art. 5
Disposizioni finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle imprese di pesca abilitate all'impiego del sistema palangaro (LL) e/o dell'attrezzo palangaro derivante (LLD), non e' consentito il passaggio a categoria e/o tipo di pesca professionale superiore a quella autorizzata in licenza.
2. Il decreto ministeriale 29 settembre 2016, in premessa citato, e' abrogato.
3. L'eventuale prosecuzione dell'attivita' da parte dei pescherecci di cui all'elenco indicato al precedente art. 3, potra' essere modificata in coerenza al principio di precauzione e/o in relazione allo stato della risorsa, sulla base delle piu' aggiornate valutazioni scientifiche.
4. I contravventori alle disposizioni di cui al precedente art. 4 sono sanzionati ai sensi dei pertinenti articoli del decreto legislativo n. 4/2012, in premessa citato, come modificati dall'art. 39 della legge n. 154/2016, in premessa citata.
Il presente decreto e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle capitanerie di porto, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 febbraio 2017

Il Ministro: Martina


 
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