Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 18 gennaio 2017 |
Integrazione al decreto n. 3924 del 23 giugno 2016, recante il Programma per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, per l'anno 2016 (articolo 58, legge 134/2012). |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare, l'art. 58, che prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, alimentato da risorse pubbliche e private; Visto in particolare, il comma 2 dell'art. 58, ai sensi del quale, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione delle derrate che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie, nonche' le modalita' di attuazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016 recante nomina dei Ministri, dal quale deriva, per mancata previsione e nomina del Ministro per la cooperazione internazionale di cui all'art. 58, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, che il Ministro concertante, ai fini del presente decreto, e' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Visto l'art. 10, comma 1, n. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in tema di operazioni esenti IVA; Visto l'art. 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155, recante «Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fine di solidarieta' sociale» che equipara ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, nei limiti del servizio prestato; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, in data 17 dicembre 2012, n. 18478 recante «Indirizzi, modalita' e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2013, n. 45, che definisce le organizzazioni caritatevoli destinatarie delle derrate alimentari da distribuire agli indigenti come i soggetti (singoli, enti caritatevoli o raggruppamenti di enti caritatevoli) riconosciuti e iscritti all'Albo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1234, del Consiglio del 22 ottobre 2007; Visto l'art. 3 del citato decreto 17 dicembre 2012, n. 18478, che dispone, tra l'altro, la gestione del fondo da parte di AGEA attraverso propri provvedimenti, sulla base di atti di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dando priorita' dopo l'acquisto di derrate alimentari, secondo le modalita' stabilite dall'art. 58, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, alla copertura dei costi per i servizi di trasporto, stoccaggio e trasformazione delle derrate alimentari e, quindi, al rimborso dei costi dei servizi logistici ed amministrativi prestati dalle Organizzazioni caritatevoli, quali lo stoccaggio, la conservazione e la gestione amministrativa del processo distributivo delle derrate alimentari; Visto l'art. 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilita' 2016), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», che ha finanziato il fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, per l'anno 2016; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 23 giugno 2016, n. 3924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 agosto 2016, n. 187, con il quale e' stato adottato il programma annuale di distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2016; Visto l'art. 23, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che ha rifinanziato il fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, per l'anno 2016; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 24 novembre 2016, n. 6352, in corso di registrazione, con il quale e' stato integrato il programma annuale di distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2016, di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016, n. 3924, citato; Visto l'art. 11, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi», che, per l'anno 2016, ha ulteriormente integrato le risorse stanziate del fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti; Considerato che nella seduta del 20 ottobre 2016 del Tavolo permanente di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione del 17 dicembre 2012, e' emersa la necessita' di integrare il paniere di beni alimentari disponibili attraverso prodotti a base di frutta e si e' proposto di destinare l'importo stanziato di 2 milioni di euro dell'art. 11, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, per l'acquisto di mele da trasformare in succo di mela naturale al 100% ottenuto dalla sola spremitura delle mele senza concentrazione;
Decreta:
Art. 1 Rifinanziamento del fondo
1. Il Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti», di cui al comma 1 dell'art. 58, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'attuazione del programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2016, e' rifinanziato, per il medesimo anno, ai sensi del comma 1, dell'art. 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166, per un importo pari a 2.000.000,00 di euro. 2. Le tipologie di prodotti alimentari del programma annuale sono riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Le risorse riportate nell'allegato 1 integrano il programma nazionale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, adottato con decreto del 23 giugno 2016 e si aggiungono a quelle riportate nell'allegato 1 del decreto 23 giugno 2016, n. 3924 e nell'allegato 1 del decreto 24 novembre 2016, n. 6352. 4. AGEA provvede all'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di mele da trasformare in succo di mela naturale ottenuto dalla sola spremitura delle mele senza concentrazione, per la successiva consegna alle Organizzazioni caritatevoli definite dall'art. 1, comma 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione del 17 dicembre 2012, n. 18478. 5. Le spese per la copertura dei costi dei servizi logistici ed amministrativi prestati dalle Organizzazioni caritatevoli, di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto 17 dicembre 2012, sono ammissibili nel limite del 5% dei costi dell'acquisto di derrate alimentari e, comunque, in valore non devono superare 75.000,00 euro per singola aggiudicazione della fornitura del prodotto alimentare.
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| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Controlli e relazione annuale
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 23 giugno 2016, n. 3924. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 gennaio 2017
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti
Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 149
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