Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 dicembre 2016
Fondo di solidarieta' bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige. (Decreto n. 98187).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli dal 26 al 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
Visto, in particolare, l'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 il quale prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione di un fondo di solidarieta' territoriale intersettoriale a cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarieta' bilaterali di cui agli articoli 26 e 35 del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, concernente disposizioni per l'attuazione della delega, in particolare, alla Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita';
Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'accordo sindacale stipulato in data 15 dicembre 2015 presso la sede della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige tra Assoimprenditori Alto Adige, l'Associazione provinciale dell'artigianato, la Confesercenti, l'Unione albergatori e pubblici esercenti (HGV), l'Unione artigiani altoatesini, l'Unione Commercio-Turismo-Servizi di Bolzano, la Federazione Cooperative Raiffeisen, Confcooperative, Legacoopbund Bolzano, l'Unione dei liberi professionisti Confprofessioni Sudtirol-Alto Adige, A.G.C.I. Alto Adige, e ASGB, CGIL/AGB, SGB-CISL, UIL-SGK con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di costituire il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, ai sensi dell'art. 40, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
Visto l'accordo sindacale del 27 aprile 2016 integrativo dell'accordo del 15 dicembre 2015, stipulato presso la sede della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige tra Assoimprenditori Alto Adige, l'Associazione provinciale dell'artigianato, la Confesercenti, l'Unione albergatori e pubblici esercenti (HGV), l'Unione artigiani altoatesini, l'Unione Commercio-Turismo-Servizi di Bolzano, la Federazione Cooperative Raiffeisen, Confcooperative, Legacoopbund Bolzano, l'Unione dei liberi professionisti Confprofessioni Sudtirol-Alto Adige, A.G.C.I. Alto Adige, e ASGB, CGIL/AGB, SGB-CISL, UIL-SGK, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
Vista l'intesa del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige del 14 settembre 2016;
Ritenuto, pertanto, di istituire il Fondo di solidarieta' bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, ai sensi dell'art. 40, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

Decreta:

Art. 1
Istituzione del Fondo

1. E' istituito presso l'INPS il Fondo di solidarieta' bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, d'ora in avanti Fondo.
2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce gestione autonoma dell'INPS.
3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS dalla gestione del Fondo, determinati nella misura e secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.


 
Art. 2
Finalita' e campo di applicazione

1. Il Fondo e' volto ad assicurare nei confronti dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati, che occupano piu' di 5 dipendenti, appartenenti a settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'art. 26 o fondi di solidarieta' bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
2. Hanno la facolta' di aderire al Fondo i datori di lavoro di cui al comma precedente e con classe dimensionale da uno sino a cinque dipendenti.
3. Ai fini del calcolo della percentuale di dipendenti di cui ai commi 1 e 2 la consistenza dell'organico e' determinata con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno e con validita' per l'intero anno, sulla base del numero di dipendenti del mese di dicembre dell'anno precedente. In fase di prima applicazione, la consistenza dell'organico e' determinata sulla base dei dipendenti in forza al mese precedente l'entrata in vigore del presente decreto. Per i datori di lavoro che iniziano l'attivita' nel corso dell'anno solare, si fa riferimento al numero di dipendenti in forza nel primo mese di attivita'. Il datore di lavoro e' tenuto a fornire all'INPS apposita dichiarazione circa l'esistenza o il venir meno del requisito occupazionale come sopra indicato. Agli effetti di cui al presente comma sono computati tutti i lavoratori, compresi quelli a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.
4. A decorrere dalla data di istituzione del Fondo hanno facolta' di aderire allo stesso i datori di lavoro gia' aderenti a fondi di solidarieta' bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.
5. I datori di lavoro aderenti al Fondo possono aderire a fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'art. 26 del sopra citato decreto legislativo costituiti successivamente a livello nazionale; in tal caso, a decorrere dalla data di adesione ai fondi di solidarieta' bilaterali, i datori di lavoro non sono piu' soggetti alla disciplina del Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I contributi gia' versati o dovuti restano acquisiti al Fondo. Il comitato amministratore del Fondo puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, il mantenimento in capo ai datori di lavoro dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinate ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
6. I datori di lavoro di cui al comma 1, gia' aderenti al fondo residuale di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 148 del 2015 o al fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del medesimo decreto legislativo e i datori di lavoro che esercitano la facolta' di cui al comma 4, non sono piu' soggetti alla disciplina del fondo di provenienza a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del Fondo o dalla data di adesione a tale Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I contributi gia' versati o dovuti al Fondo di provenienza restano acquisiti a questo. Il comitato amministratore del fondo di provenienza, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai datori di lavoro dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinate ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
7. Le prestazioni del Fondo sono destinate ai lavoratori subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano un'anzianita' di lavoro effettivo presso l'unita' produttiva per la quale e' richiesta la prestazione di almeno novanta giorni alla data della domanda di concessione del trattamento.
8. Per gli apprendisti, alla ripresa dell'attivita' lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato e' prolungato in misura equivalente all'ammontare delle ore di sospensione o riduzione fruite.
9. Sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici, i lavoratori a domicilio e le altre figure professionali escluse dalla normativa vigente.


 
Art. 3
Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore composto da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro stipulanti gli accordi sindacali nazionali del 15 dicembre 2015 e del 27 aprile 2016, aventi i requisiti di competenza e di assenza di conflitto di interesse di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e i requisiti di onorabilita' di cui all'art. 38 del medesimo decreto legislativo.
2. Il comitato amministratore si compone altresi' di due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze nonche' da un rappresentante, con qualifica di dirigente, della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, in possesso dei requisiti di onorabilita' previsi dall'art. 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
3. Ai componenti del comitato amministratore non spetta alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. Ai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze e' riconosciuto, a valere sulle disponibilita' del Fondo, il rimborso delle spese di missione nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato.
4. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni.
5. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato stesso tra i propri membri.
6. Scaduto il periodo di durata, il comitato continua ad operare fino all'insediamento dei nuovi componenti.
7. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno sei componenti del comitato aventi diritto al voto.
8. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente.
9. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS nonche' il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato con voto consultivo.
10. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
11. Per quanto non disciplinato al presente articolo, si fa rinvio agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.


 
Art. 4
Compiti del comitato di amministrazione

1. Il comitato amministratore del Fondo ha il compito di:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal presente decreto;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 35, commi 4 e 5, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione;
e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.


 
Art. 5
Prestazione: assegno ordinario

1. Il Fondo garantisce un assegno ordinario a favore dei lavoratori il cui rapporto di lavoro e' sospeso in relazione alle causali previste dalla normativa di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
2. L'assegno ordinario e' di importo pari all'integrazione salariale.
3. La prestazione puo' essere concessa per una durata massima non superiore a 13 settimane per singola richiesta e in ogni caso nel limite di 26 settimane complessive nel biennio mobile.
4. Per ciascuna unita' produttiva l'assegno ordinario non puo' superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.
5. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto dall'art. 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183.
6. L'accesso alla prestazione dell'assegno ordinario e' preceduto dall'espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste per le integrazioni salariali.
7. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e i termini di presentazione dell'istanza di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
8. Il lavoratore che svolga attivita' di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.


 
Art. 6
Modalita' di erogazione dell'assegno ordinario

1. L'assegno ordinario e' erogato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
2. L'importo dell'assegno ordinario e' rimborsato al datore di lavoro o conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Il conguaglio o la richiesta di rimborso dell'assegno ordinario non sono ammessi, a pena di decadenza, dopo che siano trascorsi i termini di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
4. Il comitato amministratore puo' autorizzare il pagamento diretto dell'assegno ordinario in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta dello stesso.


 
Art. 7
Finanziamento

1. A copertura della prestazione di cui all'art. 5, e' dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario nella misura dello 0,45%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un terzo, calcolato sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni ai sensi dell'art. 2;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro che ricorre alla sospensione o riduzione di lavoro ai sensi di quanto previsto all'art. 5, comma 1, nella misura del 4% delle retribuzioni perse dal lavoratore.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a), ferma restando l'aliquota di finanziamento minima prevista dall'art. 40, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
3. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.


 
Art. 8
Obblighi di bilancio

1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di disponibilita'.
2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite.
3. Alle prestazioni si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni gia' deliberate a qualunque titolo a favore del datore di lavoro. In ogni caso, le prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo.
4. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.
5. Sulla base del bilancio di previsione di cui al precedente comma 4, il comitato amministratore ha facolta' di proporre modifiche relative all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore.
6. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all'attivita' di cui al comma precedente, l'aliquota contributiva puo' essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, d'intesa con il responsabile del Dipartimento competente in materia di lavoro della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore.
7. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 5, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.


 
Art. 9
Norme finali

1. Le domande di concessione delle prestazioni di cui all'art. 5 possono essere presentate successivamente alla istituzione del Fondo ed esclusivamente per periodi successivi alla data del 31 dicembre 2016.
2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 35 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2016

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 134


 
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