Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO |
CIRCOLARE 28 febbraio 2017, n. 101 |
Indicazioni concernenti la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi statali previsti dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali - criteri di valutazione e procedimento». |
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La presente circolare aggiorna la circolare n. 16 del 4 febbraio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2002, n. 33, recante indicazioni concernenti la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi statali previsti dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534. Art. 1 Destinatari dei contributi
Sono ammessi a presentare domanda, ai fini della valutazione per l'ammissione ai contributi mediante inserimento nella tabella triennale, di cui all'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, gli istituti culturali in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 della medesima legge.
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| Allegato 1)
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 2)
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 3)
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Termine e modalita' di presentazione della domanda
1. La scadenza del termine di presentazione delle domande per l'inserimento nella tabella triennale degli istituti culturali e' il 30 aprile dell'ultimo anno di vigenza della tabella valida per il triennio precedente a quello di riferimento dell'istanza. Qualora il predetto termine cada in un giorno festivo, si intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo. 2. La domanda deve essere indirizzata a: «Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali - Servizio I biblioteche e istituti culturali - via Michele Mercati n. 4 - 00197 Roma»; sulla busta deve essere apposta la dicitura «domanda di contributo tabella triennale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 534/1996». L'inoltro dovra' essere effettuato con una delle seguenti modalita': a) a mezzo plico raccomandato, in tal caso fa fede la data del timbro postale; b) mediante consegna a mano o con corriere autorizzato; c) all'indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC), per gli istituti che ne siano in possesso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 6, comma 1 (codice della amministrazione digitale), al seguente indirizzo PEC: mbac-dg-bic.servizio1@mailcert.beniculturali.it. 3. La domanda, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, firmata dal legale rappresentante dell'ente dovra' indicare le seguenti informazioni relative all'istituto: a) denominazione; b) sede legale; c) codice fiscale; d) estremi del conto corrente intestato all'istituto (ABI, CAB, IBAN E CIN) su cui versare l'eventuale contributo. 4. La domanda va corredata dalla seguente documentazione: a) atto costitutivo e vigente statuto, se non gia' in possesso della Direzione generale biblioteche e istituti culturali (qualora tali documenti fossero gia' stati inoltrati all'amministrazione indicare presso quale ufficio); b) documentazione dalla quale risulti il possesso della personalita' giuridica, se non gia' in possesso della Direzione generale biblioteche e istituti culturali; c) ultimi tre bilanci consuntivi e bilancio preventivo dell'anno in corso, per gli enti mai inseriti in tabella; ultimo bilancio consuntivo e preventivo, per gli enti presenti nella tabella vigente. L'ultimo bilancio consuntivo puo' essere inviato in via provvisoria e trasmesso nella sua versione definitiva come «Integrazione alla domanda di tabella triennale» entro e non oltre il 30 giugno. I bilanci devono essere firmati dal legale rappresentante ed essere corredati dal verbale di approvazione degli organi statutari; d) relazione analitica sull'attivita' di ricerca e promozione culturale svolta negli ultimi cinque anni (per gli enti non inseriti in tabella) e negli ultimi tre anni (per gli enti presenti nella tabella vigente); e) relazione delle attivita' programmate nel triennio successivo alla domanda; f) composizione delle cariche sociali; g) scheda descrittiva debitamente compilata in ogni sua parte esclusivamente secondo gli allegati 1 e 2, in duplice copia; h) una copia del materiale edito negli ultimi due anni anteriori alla data di presentazione della domanda, se non consultabile on-line; i) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sul rispetto della normativa di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 6, commi 2 e 3 (gratuita' delle cariche sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, redatta secondo l'allegato 3); j) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita' del legale rappresentante; k) dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il richiedente attesta la titolarita' della carica e la conoscenza delle sanzioni penali nell'ipotesi di dichiarazioni false o mendaci; l) documento recante la regolarita' contributiva INPS/INAIL (DURC).
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| Art. 3 Requisiti per l'inserimento in tabella
1. Fermo in pregiudicato quanto prescritto nell'art. 2 della circolare n. 16 del 4 febbraio 2002, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 534/1996, i requisiti richiesti per l'accesso alla tabella triennale vengono accertati attraverso l'esame della documentazione allegata alla domanda, della scheda descrittiva e del prospetto riepilogativo dei bilanci allegati alla presente circolare (allegati 1 e 2). 2. Sara' preliminarmente verificato il possesso dei seguenti requisiti di ammissibilita': a) possesso della personalita' giuridica pubblica o privata; b) assenza del fine di lucro che viene accertata attraverso l'esame della normativa statutaria; c) costituzione e svolgimento di attivita' continuativa da almeno 5 anni. 3. Fermo in pregiudicato quanto prescritto nell'art. 2 della circolare n. 16 del 4 febbraio 2002 ed ai sensi dell'art. 3 della legge n. 534/1996, sono considerati requisiti valutabili per l'inserimento in tabella e per la determinazione del contributo: a) l'attivita' di ricerca e di elaborazione culturale, svolta anche attraverso collaborazioni, convenzioni e scambi con universita' ed altri enti di ricerca italiani e stranieri; tale attivita' deve essere di accertato e rilevante valore scientifico e culturale, nonche' continuativa, documentata e pubblicamente fruibile; b) la produzione di servizi, collegata all'attivita' di promozione e di organizzazione culturale, che comprende attivita' didattica e formativa, borse di studio, dottorati, ecc. e che non puo' prescindere dall'esistenza di un rilevante e/o peculiare patrimonio documentario e di attrezzature idonee a garantire lo svolgimento delle attivita', ed un portale attivo ed aggiornato; c) il patrimonio documentario che va considerato sia per la sua consistenza quantitativa che per la sua peculiarita' e pregevolezza e la pubblica fruibilita' che comporta necessariamente una sede adeguata, l'apertura al pubblico, la catalogazione e/o l'inventariazione, l'impegno ad aderire ad S.B.N. e/o ad altre reti anche internazionali; d) l'attivita' editoriale che e' valutata in relazione alla qualita' delle pubblicazioni e alla conformita' con i fini istituzionali dell'istituto; e) progetti di catalogazione e digitalizzazione.
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| Art. 4 Attribuzione degli indicatori di valutazione
Ai fini della determinazione del contributo saranno adottati i seguenti indicatori di valutazione: 1) rilevanza nazionale ed internazionale dell'attivita' svolta (1-20 punti); 2) attivita' e programmi di ricerca, innovazione e formazione di rilievo nazionale ed internazionale anche in collaborazione tra piu' istituti (1-20 punti); 3) attivita' editoriale in relazione alla continuita' dell'impegno e alla qualita' delle pubblicazioni (1-5 punti); 4) consistenza patrimonio culturale (consistenza patrimonio librario, archivistico, museale, audiovisivo, musicale, storico e corrente, valorizzato dall'adesione ad SBN o altre reti internazionali) (1-20 punti); 5) promozione e fruizione del patrimonio (1-30 punti); 6) valorizzazione di progetti e iniziative finalizzate a creare reti tra istituzioni culturali (1-5 punti).
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| Art. 5 Iter di approvazione del piano di ripartizione
1. L'amministrazione, esperita la valutazione delle istanze, predispone una relazione, con allegato il piano di ripartizione, che viene sottoposta al parere del comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali. Il parere e la suddetta documentazione, con allegata la scheda descrittiva e l'ultimo bilancio consuntivo di ciascun istituto proposto per l'inserimento in tabella, sono inviati, tramite il Gabinetto del Ministro, alle Commissioni parlamentari competenti per materia per l'espressione dei pareri di rispettiva competenza. 2. L'amministrazione predispone il decreto interministeriale di emanazione della tabella triennale che, sottoscritto dai Ministri competenti MiBACT e MEF, viene inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e, successivamente, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicato sul sito istituzionale del MiBACT.
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| Art. 6 Rendicontazione e sanzioni
1. I beneficiari del contributo sono sottoposti al controllo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e hanno l'obbligo di trasmettere alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali - Servizio I - la seguente documentazione: a) bilancio consuntivo, in duplice copia, con relativa approvazione degli organi statutari entro il 30 giugno di ciascun anno, come previsto dalla legge n. 196/2009; b) bilancio preventivo, relazione riepilogativa dell'attivita' svolta e programma dell'attivita' prevista entro trenta giorni dalla relativa approvazione; c) delibere ed atti che il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ritenga necessario acquisire. 2. Come indicato dall'art. 4 della legge n. 534/1996, in caso di mancata trasmissione della documentazione di cui alle lettere a) e b) il Ministro puo' disporre l'esclusione dell'istituto dalla tabella triennale. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui alla lettera c) il Ministro puo' sospendere l'erogazione del contributo. In entrambi i casi Il Ministro adotta i provvedimenti sentito il competente comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali. 3. Come indicato dall'art. 5 della medesima legge, in caso di comprovata inattivita' della istituzione culturale, il Ministro, sentito il competente comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali, puo' sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione annuale del contributo. Qualora tale inattivita' si protragga l'istituzione culturale e' esclusa dalla tabella in sede di revisione della stessa.
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| Art. 7 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento e' il dirigente del Servizio I biblioteche e istituti culturali della Direzione generale biblioteche e istituti culturali. Roma, 28 febbraio 2017
Il Ministro: Franceschini
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