Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 22 febbraio 2017
Certificazione relativa alla richiesta del contributo erariale per l'aspettativa sindacale concessa al personale dipendente.


IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale

Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunita' montane, nonche' alle I.P.A.B (ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale corrispondente alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui e' stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;
Vista la legge della Regione Siciliana 24 marzo 2014, n. 8, relativa alla «Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Citta' metropolitane»;
Ritenuto che Citta' metropolitane e liberi Consorzi comunali debbano essere considerati tra gli enti assegnatari del contributo erariale di cui al predetto art. 1-bis del decreto-legge n. 599 del 1996;
Vista la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, concernente «Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna»;
Considerata la disciplina sulle aspettative sindacali previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
Ritenuta la necessita' di ridefinire il modello di certificazione e le modalita' di trasmissione che gli enti interessati devono compilare per richiedere il contributo erariale predetto per l'anno 2017;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1
Spesa ammissibile al rimborso

1. L'espressione «aspettativa per motivi sindacali» utilizzata dal legislatore nell'art. 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, deve intendersi riferita all'istituto del «distacco sindacale», pertanto solo gli enti, di cui all'art. 2, punto 1, che hanno sostenuto, nell'anno 2016, oneri per il personale cui e' stato concesso il distacco per motivi sindacali, sono legittimati alla trasmissione del modello.


 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2
Modello di certificazione e soggetti destinatari

1. E' approvato il modello di certificazione informatizzato, distinto per tipo di ente, con il quale i comuni, le province, le Citta' metropolitane, i liberi consorzi comunali, le comunita' montane e le I.P.A.B (ora A.S.P.), ad esclusione degli enti appartenenti alle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, certificano le spese sostenute per il personale cui e' stata concessa, nell'anno 2016, l'aspettativa per motivi sindacali - rectius distacco per motivi sindacali.
2. Il modello cartaceo, allegato A al presente decreto, costituisce solo la rappresentazione grafica del modello vero e proprio contenuto nei sistemi informatizzati del Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale.
3. La certificazione dovra' essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sara' messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, a decorrere dal 3 aprile 2017 e fino alle ore 14,00 del 5 giugno 2017.


 
Art. 3
Modalita', termini e specifiche di trasmissione

1. La certificazione delle spese sostenute nell'anno 2016 per il personale di cui all'art. 2, punto 1, deve essere trasmessa al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, esclusivamente con modalita' telematica, entro il termine perentorio delle ore 14,00 del 5 giugno 2017, a pena di decadenza.
2. Per la validita' della comunicazione, la certificazione deve essere debitamente sottoscritta, mediante apposizione di firma digitale, dal segretario dell'ente, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'Organo di revisione contabile (almeno due, oppure una unica sottoscrizione per gli organi composti da un solo membro), debitamente e preventivamente censiti nell'Area certificati del sito web della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno.
3. Il modello informatizzato potra' avere una veste grafica leggermente difforme dall'allegato cartaceo al presente decreto, senza tuttavia alterarne il contenuto.
4. Il modello eventualmente trasmesso con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sara' ritenuto valido ai fini del rimborso degli oneri sostenuti nell'anno 2016 per il personale cui e' stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali - rectius distacco per motivi sindacali.
5. Le firme digitali dell'Organo di revisione contabile devono essere pari almeno alla maggioranza dei componenti, in particolare devono spuntare l'apposita casella:
i comuni che hanno un solo revisore, ai sensi dell'art. 234, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e sue successive modificazioni;
le I.P.A.B (ora A.S.P.), il cui Organo di revisione contabile sia costituito da un solo componente.
6. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudichi la certezza del dato riportato nel modello gia' trasmesso telematicamente, comporta la non validita' dello stesso ai fini del rimborso degli oneri in argomento.
7. E' data facolta' agli enti, che avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi, di inoltrare una nuova certificazione, sempre telematicamente e comunque entro il termine di trasmissione fissato al precedente comma 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2017

Il direttore centrale: Verde


 
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