Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 gennaio 2017
Termini e modalita' di svolgimento della verifica della completezza della documentazione contenuta nelle notifiche di aiuti di Stato da parte del Dipartimento per le politiche europee, in attuazione dell'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto l'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalita' di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, il Capo II;
Visto il regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalita' di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche europee, come modificato dall'art. 35 della legge 7 luglio 2016, n. 122;
Visto in particolare, il comma 3 dell'art. 45, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, ne definisce le modalita' attuative;
Visto inoltre, il comma 1 del citato art. 45, il quale prevede che le amministrazioni centrali e territoriali che intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, predispongono la notifica secondo le modalita' prescritte dalla normativa europea, da trasmettere, attraverso il sistema di notificazione elettronica previsto dal regolamento (CE) n. 271/2008, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee;
Visto che ai sensi del citato art. 45, comma 1, il Dipartimento per le politiche europee, attraverso il sistema di notificazione elettronica, effettua un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica;
Visto il comma 1-bis del citato art. 45, secondo cui per gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali, la completezza della documentazione contenuta nella notifica e' verificata direttamente dall'amministrazione competente;
Ritenuto che per l'effettuazione di un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica da parte del Dipartimento per le politiche europee e' necessario modificare il sistema di notificazione elettronica;
Considerato che i servizi della Commissione europea hanno proposto di attuare modifiche al sistema di notificazione elettronica, che potranno consentire al Dipartimento per le politiche europee di effettuare un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica per via elettronica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016, recante la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri On. Maria Elena Boschi;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 novembre 2016;
Di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione dell'art. 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dalla legge 7 luglio 2016, n. 122, concernente le comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le notifiche degli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali.


 
Art. 2
Esame della completezza della documentazione da parte del
Dipartimento per le politiche europee
1. Il Dipartimento per le politiche europee (di seguito «Dipartimento»), entro 15 giorni dalla data di ricezione, effettua un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica firmata dall'amministrazione competente e trasmette la notifica per la validazione ed il successivo inoltro alla Commissione europea.
2. Entro il termine di cui al comma 1 il Dipartimento puo' formulare osservazioni sulla completezza della documentazione e restituire la notifica all'amministrazione firmataria, che la adegua entro 10 giorni.
3. In caso di recepimento integrale delle osservazioni il Dipartimento trasmette la notifica, entro 10 giorni dalla sua ricezione, per la validazione ed il successivo inoltro alla Commissione europea. Se l'amministrazione firmataria ritiene di non recepire integralmente le osservazioni del Dipartimento, chiede a quest'ultimo di procedere comunque con la notifica, motivando adeguatamente la richiesta. In tal caso il Dipartimento, entro i successivi 10 giorni, trasmette la notifica per la validazione ed il successivo inoltro alla Commissione europea.
4. La responsabilita' della notifica rimane in ogni caso in capo all'amministrazione firmataria.
5. Sono comunque fatte salve le successive valutazioni di competenza della Commissione europea.


 
Art. 3
Validazione e inoltro alla Commissione europea delle notifiche

1. La validazione ed il successivo inoltro alla Commissione europea delle notifiche di cui all'art. 2 sono effettuati dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, conformemente alla normativa europea.


 
Art. 4
Comunicazioni

1. Le comunicazioni di cui al presente decreto sono effettuate tramite il sistema di notificazione elettronica degli aiuti di Stato, conformemente alla normativa europea.


 
Art. 5
Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


 
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e produce effetti dalla data di attuazione delle modifiche al sistema indicato all'art. 4, di cui il Dipartimento provvede a dare comunicazione sul proprio sito istituzionale al link: www.politicheeuropee.it.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 24 gennaio 2017

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Boschi
Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Alfano
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 450


 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone