Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 12 gennaio 2017
Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.


IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, in particolare, l'art. 1, comma 432, il quale prevede che «Ai fini della razionalizzazione della spesa del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e dell'efficientamento delle modalita' di bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, le Soprintendenze speciali di cui all'art. 30, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, si adeguano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, di cui all'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate, con le modalita' di cui all'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016, nei limiti delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di cui alle tabelle A e B allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, l'art. 1, comma 327, ai sensi del quale, il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ivi previsto provvede «nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di cui alle tabelle A e B del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del medesimo Ministero»;
Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 4, comma 4, che prevede che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare, nonche' il comma 4-bis del medesimo articolo, ai sensi del quale «la disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato: «Codice»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'art. 2, commi 1, lettera a), 5, 10 e 10-ter;
Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'art. 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, emanato ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 e, in particolare, la Tabella 8, allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 71 del 2013, concernente termini e modalita' di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2013 di istituzione della Direzione generale per le politiche del turismo nell'ambito del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
Visto l'art. 1, comma 11, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, secondo cui la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e' determinata nel numero di 163 unita', facendo salva la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione delle disposizioni dell'art. 1, commi 5 e 6, della legge 24 giugno 2013, n. 71;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e, in particolare, l'art. 14;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 16, comma 1-sexies, che ha disposto la riassegnazione allo Stato delle funzioni di tutela del patrimonio bibliografico non statale, precedentemente attribuite alle regioni;
Visto il decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2015, n. 182, recante «Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione»;
Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2015, recante «Sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura statale»;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante «Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016»;
Visto il decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 28 giugno 2016, recante «Conferimento dell'autonomia speciale agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016»;
Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2016, recante «Istituzione dell'Istituto centrale per l'archeologia»;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, recante «Criteri per l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali»;
Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2016, recante «Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»;
Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2016, recante «Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 18 aprile 2012, recante «Adozione delle linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici»;
Rilevata la necessita' di adeguare i siti archeologici del Colosseo e di Pompei a tutti gli standard internazionali in materia di istituti e luoghi della cultura, richiamati dall'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ivi inclusa la possibilita' di nominare i direttori a seguito di apposita procedura di selezione pubblica internazionale, ai sensi del medesimo art. 14, comma 2-bis;
Tenuto conto dell'«Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei» di cui al decreto ministeriale 10 maggio 2001, nonche' degli standard in materia museale adottati dall'International Council of Museums (ICOM);
Ravvisata l'esigenza, con riguardo alla Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale, al fine di assicurare l'adeguamento a detti standard internazionali, di istituire un apposito Parco archeologico del Colosseo;
Tenuto conto dello studio per un piano strategico per la sistemazione e lo sviluppo dell'area archeologica centrale di Roma elaborato dalla Commissione paritetica di esperti designati dal Ministero e da Roma Capitale, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2014, nonche' dell'Accordo tra il Ministero e Roma Capitale per la valorizzazione dell'area archeologica centrale sottoscritto in data 21 aprile 2015;
Rilevata l'esigenza che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, in considerazione della eccezionale rilevanza del patrimonio culturale e dei siti da essa tutelati e gestiti, per un verso, conservi l'autonomia speciale, per l'altro, abbia come propria area di competenza l'intero territorio comunale;
Rilevata altresi' la necessita' di rafforzare gli uffici del Segretariato generale in materia di relazioni internazionali, anche in considerazione del sempre maggior ruolo ricoperto dal Ministero in sede europea e globale, nonche' in attuazione del Programma per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero di cui all'art. 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Rilevata, infine, la necessita' di aggiornare i decreti ministeriali di organizzazione del Ministero alle novita' introdotte nel 2016, con particolare riferimento alla istituzione dell'Istituto centrale per l'archeologia e del soprintendente speciale per la ricostruzione post-sisma del 24 agosto 2016, nonche' alle modifiche introdotte dalla legge regionale della Sardegna n. 2 del 2016 in materia di riordino delle province di tale regione;
Sentite le organizzazioni sindacali nella riunione del 9 gennaio 2017;
Sentito il Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici» nella seduta del 9 gennaio 2017;

Decreta:

Art. 1
Adeguamento delle Soprintendenze speciali agli standard
internazionali in materia di musei e luoghi della cultura.

1. In attuazione dell'art. 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'art. 1 del decreto 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di adeguare le Soprintendenze speciali di cui all'art. 30, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, di cui all'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:
a) e' istituito il Parco archeologico del Colosseo, ufficio dirigenziale di livello generale periferico del Ministero; conseguentemente, la Soprintendenza per il Colosseo e l'area archeologica centrale, ufficio dirigenziale di livello generale periferico del Ministero, assume la denominazione di Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma e la posizione dirigenziale di livello generale presso il Gabinetto del Ministro, di cui all'art. 3, comma 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014, e' soppressa;
b) alla Soprintendenza speciale Pompei, ufficio dirigenziale di livello generale periferico del Ministero, si applicano le disposizioni vigenti in materia di istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale; conseguentemente, la Soprintendenza e' ridenominata «Parco archeologico di Pompei».


 
Allegato A
Aree oggetto dell'accordo tra il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e Roma Capitale per la valorizzazione dell'area archeologica centrale sottoscritto in
data 21 aprile 2015
Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2
Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma

1. Al decreto 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'art. 4, e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis. (Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma). - 1. La Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, di seguito "Soprintendenza speciale", e' dotata di autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014. I confini della Soprintendenza speciale includono l'intero territorio del Comune di Roma, fatte salve le competenze del direttore del polo museale del Lazio, nonche' dei direttori dei musei e parchi archeologici di rilevante interesse nazionale e degli altri uffici del Ministero aventi sede nel medesimo territorio.
2. Il soprintendente della Soprintendenza speciale svolge nel territorio di competenza le funzioni spettanti ai soprintendenti archeologia, belle arti e paesaggio. Il Soprintendente esercita altresi' sugli istituti e i luoghi della cultura statali presenti nel medesimo territorio, e non assegnati ad altri uffici del Ministero, le funzioni di cui all'art. 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014. Restano ferme le competenze del direttore del Parco archeologico del Colosseo di cui all'art. 6 del presente decreto e di cui all'art. 5-bis del decreto ministeriale 9 aprile 2016.
3. La Soprintendenza speciale e' articolata in piu' aree funzionali, ivi incluse quelle di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto; l'incarico di responsabile di area e' conferito dal soprintendente, sulla base di una apposita procedura selettiva. Alla Soprintendenza speciale si applicano altresi' le disposizioni di cui al Capo II e all'art. 18 del decreto 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni.
4. Fermo restando quanto stabilito dal decreto 19 ottobre 2015, recante «Sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura statale», alla Soprintendenza speciale e' trasferita, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, una quota pari al trenta per cento degli introiti complessivi annui del Parco archeologico del Colosseo prodotti da biglietti di ingresso ai sensi dell'art. 110 del Codice, al netto dell'eventuale aggio, in tre versamenti da effettuare, rispettivamente, entro il 30 aprile, il 31 agosto e il 31 dicembre di ciascun anno, salvo eventuale conguaglio a consuntivo dell'anno di competenza.
5. Il coordinamento e l'indirizzo sulla Soprintendenza speciale sono esercitati, con riguardo alle funzioni di cui al comma 2, primo periodo, dalla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, e, con riguardo alle funzioni di cui al comma 2, secondo periodo, dalla Direzione generale Musei.»;
b) conseguentemente, all'art. 2, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. La Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio esercita il coordinamento e l'indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale bilancio, la vigilanza, sulla Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo.».


 
Art. 3
Parco archeologico del Colosseo

1. All'art. 6 del decreto 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a), le parole: «quale ufficio di livello dirigenziale periferico» sono sostituite dalle seguenti: «quali uffici di livello dirigenziale periferici»; dopo le parole: «n. 208,» sono inserite le seguenti: «e dell'art. 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232»; e, dopo il numero: «1) il Museo nazionale romano;» e' aggiunto il seguente: «1-bis) il Parco archeologico del Colosseo»;
b) al comma 6, le parole: «I soprintendenti delle Soprintendenze speciali Pompei e per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «I direttori dei parchi archeologici di rilevante interesse nazionale»; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il direttore del Parco archeologico del Colosseo esercita altresi' le funzioni spettanti ai soprintendenti archeologia, belle arti e paesaggio sull'area archeologica di cui all'accordo tra il Ministero e Roma Capitale per la valorizzazione dell'area archeologica centrale sottoscritto in data 21 aprile 2015.»;
c) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
«6-bis. La Direzione generale Musei esercita il coordinamento e l'indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale bilancio, la vigilanza, sul Parco archeologico del Colosseo e sul Parco archeologico di Pompei, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. Con riguardo alle funzioni svolte ai sensi del comma 6, il coordinamento e l'indirizzo sui due parchi archeologici sono esercitati dalla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio.».
2. Al decreto 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni:
a) all'allegato 1, recante «Elenco ricognitivo dei musei e dei parchi archeologici dotati di autonomia speciale», alla lettera a), e' inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente voce: «il Parco archeologico del Colosseo»;
b) all'allegato 2, recante «Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai musei e ai parchi archeologici dotati di autonomia speciale», dopo la voce relativa al «Parco archeologico dei Campi flegrei», e' inserita la seguente, con conseguente rinumerazione delle voci:
«Parco archeologico del Colosseo*:
Anfiteatro Flavio (Colosseo) - Roma
Arco di Costantino - Roma
Domus Aurea - Roma
Foro romano e Palatino - Roma
Meta Sudans - Roma».
3. Al decreto 9 aprile 2016, recante «Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 4, comma 1, dopo il numero: «1) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;» e' inserito il seguente: «1-bis) il Parco archeologico del Colosseo;»;
b) dopo l'art. 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis. (Parco archeologico del Colosseo). - 1. Al Parco archeologico del Colosseo sono assegnati i luoghi della cultura, immobili e/o complessi, situati nel Comune di Roma, indicati nell'allegato 2 del decreto 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, nonche' ogni altro monumento o immobile, ricompreso nell'area di cui al comma 2, gia' di competenza della Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale.
2. Oltre a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del presente decreto, il direttore del Parco archeologico del Colosseo esercita le funzioni spettanti ai soprintendenti archeologia, belle arti e paesaggio sull'area archeologica di cui all'accordo tra il Ministero e Roma Capitale per la valorizzazione dell'area archeologica centrale sottoscritto in data 21 aprile 2015, delimitata in particolare, come da planimetria riportata quale allegato A al presente decreto, dalle seguenti vie: Via del Circo Massimo; Via dell'Ara Massima di Ercole; Via di S. Teodoro; Via del Foro Romano; (adiacente a) Piazza Venezia; (adiacente a) Piazza Madonna di Loreto; Via Magnanapoli; Largo Magnanapoli; Salita del Grillo; Piazza del Grillo; Via Tor dei Conti; Largo Corrado Ricci; Via dei Fori Imperiali; Via delle Terme di Tito; Via delle Sette Sale; Via delle Terme di Traiano; Viale Fortunato Mizzi; Via della Domus Aurea; Via di S. Giovanni; (adiacente a) Piazza del Colosseo; Via Celio Vibenna; Via di S. Gregorio; Piazza di Porta Capena. Con riguardo alle funzioni di cui al presente comma, il coordinamento e l'indirizzo sul Parco archeologico del Colosseo sono esercitati dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.»;
c) e' aggiunto, in fine, quale «Allegato A - Aree oggetto dell'accordo tra il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e Roma Capitale per la valorizzazione dell'area archeologica centrale sottoscritto in data 21 aprile 2015», la planimetria allegata al presente decreto.


 
Art. 4
Parco archeologico di Pompei

1. Al fine di adeguare la Soprintendenza speciale Pompei agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, all'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La Soprintendenza speciale Pompei e il soprintendente ad essa preposto assumono, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, del presente decreto, la denominazione, rispettivamente, di Parco archeologico di Pompei e di direttore del Parco archeologico di Pompei. Il Parco e' istituto della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014 e del decreto ministeriale 23 dicembre 2014 e successive modificazioni.»; e, al comma 3, secondo periodo, dopo la parola «istituti» sono inserite le seguenti: «, parchi archeologici» e le parole «di cui al comma 1» sono soppresse. Conseguentemente:
a) al decreto 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'allegato 1, «Elenco ricognitivo dei musei e dei parchi archeologici dotati di autonomia speciale», alla lettera a), e' inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente voce: «il Parco archeologico di Pompei»;
2) all'allegato 2, recante «Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai musei e ai parchi archeologici dotati di autonomia speciale», dopo la voce «Parco archeologico di Paestum», e' inserita la seguente, con conseguente rinumerazione delle voci:
«Parco archeologico di Pompei:
Antiquarium di Boscoreale (Napoli)
Area archeologica di Villa Sora - Torre del Greco (Napoli)
Area archeologica di Pompei - Pompei (Napoli)
Castello di Lettere (Napoli)
Parco archeologico di Longola - Poggiomarino (Napoli)
Ex Real Polverificio borbonico - Scafati (Salerno)
Reggia del Quisisana - Castellammare di Stabia (Napoli)
Scavi archeologici di Oplontis - Torre Annunziata (Napoli)
Scavi archeologici di Stabiae - Castellamare di Stabia (Napoli)
Sito archeologico di Villa Regina - Boscoreale (Napoli)»;
b) al decreto 9 aprile 2016, recante «Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale», sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il Capo I e' soppresso;
2) all'art. 4, al comma 1, dopo il numero: «5) il Parco Archeologico di Paestum» e' aggiunto il seguente: «5-bis) il Parco archeologico di Pompei»;
3) dopo l'art. 8, e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis. (Parco archeologico di Pompei). - 1. I confini del Parco archeologico di Pompei includono le seguenti aree di interesse archeologico:
a) all'interno del Comune di Pompei (Napoli), l'area cosi' delimitata: il confine a nord, in corrispondenza della contrada Civita, ricalca quello territoriale del Comune di Pompei fino a via Grotta, via Provinciale Pizzo Martino e via Nolana, che costituiscono il limite est con l'inclusione del Santuario, per poi proseguire lungo la direttrice formata da via Piave, via Duca D'Aosta, via Astolelle II traversa fino all'autostrada Napoli-Salerno, che rappresenta il confine sud del territorio di competenza. A ovest il limite ricalca il confine territoriale del comune;
b) all'interno del Comune di Torre del Greco (Napoli): ad ovest il territorio di competenza coincide con il limite territoriale del comune (acque territoriali) includendo le aree demaniali di Villa Sora e Terme Ginnasio fino alla Traversa viale Campania (a nord), alla strada statale 18 Tirrena inferiore, a via Alcide De Gasperi (a est) e a via Litoranea (a sud);
c) all'interno del Comune di Boscoreale (Napoli): l'Area di Villa Regina e l'Antiquarium;
d) all'interno del Comune di Poggiomarino (Napoli): il Parco archeologico di Longola;
e) all'interno del Comune di Torre Annunziata (Napoli): l'area demaniale delle ville delimitata a sud da via Gioacchino Murat, ivi compreso lo Spolettificio e l'area della Real Fabbrica d'armi, delimitata da corso Garibaldi, via Carlo III, via Eolo, via Strada Pedonale, via G. Parini. Il limite nord coincide con via Vittorio Veneto. E' inclusa la porzione di Pagus in localita' traversa Andolfi;
f) all'interno dei Comuni di Castellammare di Stabia-Gragnano (Napoli): la competenza sul territorio del Comune di Castellammare di Stabia si estende sui fogli 6 e 15 del catasto, corrispondenti alla Collina di Varano, includendo altresi' l'adiacente porzione del Comune di Gragnano e, alle pendici del Faito, la Reggia del Quisisana;
g) all'interno del Comune di Lettere (Napoli): l'Area del Castello;
h) all'interno del Comune di Scafati (Salerno): l'area del Real Polverificio borbonico.».


 
Art. 5
Ulteriori modifiche al decreto 23 gennaio 2016, recante
«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208», e modifiche al decreto
ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale».

1. Al decreto 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, al comma 1, dopo le parole: «n. 208,» sono inserite le seguenti: «e dell'art. 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232»; e, al comma 3, dopo le parole: «operazioni di» sono inserite le seguenti: «riorganizzazione,»; e le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2-bis»;
b) all'art. 2, al comma 3, dopo la parola: «operano» sono inserite le seguenti parole: «l'Istituto centrale per l'archeologia, ufficio di livello dirigenziale non generale,»;
c) all'art. 6, al comma 3, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo»; e il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con uno o piu' decreti emanati ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono individuati gli istituti, gli immobili e i complessi da assegnare agli istituti e ai musei di rilevante interesse nazionale, nonche' sono definiti i confini dei parchi archeologici di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni.».
2. All'allegato 1 - Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Amministrazione centrale, del decreto 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, sono apportate le seguenti modificazioni, alla voce «Segretariato generale» la sottovoce «Uffici dirigenziali n. 3» e' sostituita dalla seguente: «Uffici dirigenziali n. 4»; conseguentemente alla voce: «Totale», le parole «n. 29» sono sostituite dalle seguenti: «n. 30» e alla voce «Totale complessivo» le parole «n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «n. 37».
3. All'allegato 2 - Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Amministrazione periferica e Istituti centrali e istituti dotati di autonomia speciale uffici di livello dirigenziale non generale, del decreto 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla voce «Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio»:
1) prima della sottovoce «Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio» e' inserita la seguente sottovoce:
«Istituti centrali
1. Istituto centrale per l'archeologia»;
2) alla sottovoce «Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio» il numero «22. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Roma, con sede a Roma», e' sostituito dal seguente: «22. Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, fino al 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 199, n. 300, e successive modificazioni, con sede a Rieti»; il numero «38. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la citta' metropolitana di Cagliari e le province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra, con sede a Cagliari» e' sostituito dal seguente: «38. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la citta' metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con sede a Cagliari»; il numero «39. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro, con sede a Sassari» e' sostituito dal seguente: «39. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con sede a Sassari»;
b) alla voce «Direzione generale Musei«, alla sottovoce «Poli museali regionali», il numero «12. Polo museale del Molise, con sede a Campobasso» e' sostituito da seguente «12. Polo museale del Molise, con sede a Campobasso*»; e, nella nota riferita all'asterisco, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella Regione Molise le funzioni di direttore di Polo museale regionale sono svolte dal segretario regionale della medesima regione»;
c) alla voce «Direzione generale archivi», alla sottovoce «Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e archivi di Stato», il numero «12. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria, con sede a Reggio Calabria» e' sostituita dalla seguente: «12. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria, con sede a Reggio Calabria*» ed e' aggiunta, in fine, la seguente nota: «*Fino al 30 settembre 2021, per la durata dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria assume la qualifica di ufficio non dirigenziale.»;
d) alla voce «Totale» le parole «n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «n. 130»; alla voce «Uffici centrali» le parole «n. 29» sono sostituite dalle seguenti: «n. 30»; alla voce «Uffici periferici» le parole «n. 97» sono sostituite dalle seguenti: «n. 95»; alla voce «Istituti centrali» le parole «n. 5» sono sostituite dalle seguenti: «n. 6».
4. All'allegato 3 - Uffici dirigenziali non generali, e relative attribuzioni, del Segretariato generale e delle direzioni generali dell'Amministrazione centrale del Ministero del decreto 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale», la voce «Segretariato generale» e' sostituita dalla seguente:
«Segretariato generale - Servizio I - Coordinamento - Ufficio UNESCO.
Gestione degli affari generali, del personale e del bilancio del Segretariato generale - Supporto al segretario generale nel coordinamento dell'azione amministrativa, nella partecipazione alle conferenze di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovraregionale, delle intese istituzionali di programma, dell'attivita' di tutela, nell'allocazione ottimale delle risorse umane e nell'attivita' di comunicazione interna - Supporto al segretario generale per la redazione e l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione - Adempimento e monitoraggio degli obblighi di pubblicita' e trasparenza per le attivita' del Segretariato generale - Istruttoria dei procedimenti di concessione del patrocinio del Ministero. Coordinamento delle relazioni al Parlamento, agli organi di controllo, alle altre istituzioni ed organismi nazionali - Presso il Servizio opera il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Rapporti con l'UNESCO - Coordinamento e monitoraggio dell'attuazione per l'iscrizione di nuovi siti e di nuovi elementi nelle liste del patrimonio mondiale materiale e immateriale - Presso il Servizio opera la Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali di cui all'art. 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 77.
Servizio II - Programmazione strategica nazionale e comunitaria.
Supporto al segretario generale nelle seguenti attivita': Coordinamento della programmazione strategica dei fondi comunitari diretti e indiretti, anche mediante l'esercizio delle funzioni proprie della «autorita' di gestione», ove richiesto e comunque nel rispetto della normativa europea in materia, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera m), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 - Raccolta e analisi dei fabbisogni del patrimonio immobiliare e mobiliare, di beni e di servizi del Ministero e nei rapporti con l'Agenzia del demanio, fatte salve le ipotesi di cui agli articoli 21, comma 2, lettera a), e 22, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 - Elaborazione dei programmi annuali e pluriennali e dei risultati dell'attuazione dei suddetti programmi - elaborazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 - Esercizio delle funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale bilancio, di vigilanza, sull'Istituto per il credito sportivo, limitatamente agli interventi in materia di beni e attivita' culturali.
Servizio III - Relazioni internazionali.
Coordinamento delle attivita' di rilevanza europea e internazionale del Ministero, in raccordo con l'attivita' del consigliere diplomatico del Ministro - Supporto al segretario generale nel coordinamento delle attivita' di rilievo internazionale delle direzioni generali del Ministero - Coordinamento, anche in raccordo con il consigliere diplomatico del Ministro, dell'attuazione del Programma di promozione della cultura italiana all'estero e delle relazioni con gli Istituti italiani di cultura - Coordinamento delle relazioni agli organismi nazionali e sovranazionali.
Servizio IV - Servizio ispettivo.
Attuazione del programma annuale dell'attivita' ispettiva, anche sulla base degli indirizzi impartiti dal Ministro - Verifiche tecniche e di regolarita' amministrativa anche ai fini dell'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione - Supporto al segretario generale nell'attivita' di conoscenza e accertamento in ordine al controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati e della verifica di coerenza con i principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di impulso, sollecitazione e infine sostituzione in caso di inerzia di uffici del Ministero, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.».
5. All'Allegato 4 - Elenco ricognitivo per regioni degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Amministrazione periferica e Istituti centrali e istituti dotati di autonomia speciale, ivi inclusi gli uffici periferici di livello dirigenziale generale del decreto 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla voce «Abruzzo», dopo il numero «1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per l'Abruzzo, con sede a L'Aquila» e' inserito il seguente «2. Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti, istituito fino al 30 settembre 2021», con conseguente rinumerazione;
b) alla voce «Calabria», il numero «5. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria, con sede a Reggio Calabria» e' sostituito dal seguente: «5. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria, con sede a Reggio Calabria**» ed e' aggiunta, in fine all'allegato, la seguente nota: «**Fino al 30 settembre 2021, per la durata dell'Ufficio del soprintendente speciale per la aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria assume la qualifica di ufficio non dirigenziale.»;
c) alla voce «Campania», il numero «2. Soprintendenza speciale Pompei» e' soppresso; e, dopo il numero «16. Parco archeologico dei Campi Flegrei», e' aggiunto il seguente: «17. Parco archeologico di Pompei», con conseguente rinumerazione;
d) alla voce «Lazio», sono apportate le seguenti modificazioni, con conseguente rinumerazione:
1) il numero «2. Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale» e' sostituito dal seguente: «2. Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma»;
2) il numero «3. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Roma, con sede in Roma» e' soppresso;
3) dopo il numero «5. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti, con sede in Roma» e' inserito il seguente «6. Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti, istituito fino al 30 settembre 2021»;
4) dopo il numero «8. Archivio di Stato di Roma» e' inserito il seguente «9. Istituto centrale per l'archeologia, con sede a Roma»;
5) dopo il numero «24. Museo nazionale etrusco di Villa Giulia» e' inserito il seguente: «25. Parco archeologico del Colosseo»;
e) alla voce «Marche», dopo il numero «1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per le Marche, con sede ad Ancona» e' inserito il seguente «2. Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti, istituito fino al 30 settembre 2021», con conseguente rinumerazione;
f) alla voce «Molise», il numero «3. Polo museale del Molise, con sede a Campobasso» e' sostituito dal seguente «3. Polo museale del Molise, con sede a Campobasso*»; e, nella nota riferita all'asterisco, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella Regione Molise, le funzioni di direttore di Polo museale regionale sono svolte dal segretario regionale della medesima regione»;
g) alla voce «Sardegna», il numero «2. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la citta' metropolitana di Cagliari e le province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra, con sede a Cagliari» e' sostituito dal seguente: «2. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la citta' metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con sede a Cagliari»; e il numero «3. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro, con sede a Sassari» e' sostituito dal seguente: «3. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con sede a Sassari»;
h) alla voce «Umbria», dopo il numero «1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per l'Umbria, con sede a Perugia» e' inserito il seguente «2. Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti, istituito fino al 30 settembre 2021», con conseguente rinumerazione.


 
Art. 6
Disposizioni transitorie

1. La Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma di cui all'art. 4-bis del decreto 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», e successive modificazioni, diviene operativa, con contestuale soppressione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Comune di Roma, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. A partire da tale data, gli uffici e il personale assegnati alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Comune di Roma alla data di pubblicazione del presente decreto, confluiscono nella Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma.
2. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del Parco archeologico del Colosseo, garantendo altresi' lo svolgimento della funzione di tutela e la continuita' del servizio pubblico di fruizione, la direzione di tale ufficio, in via transitoria e comunque non oltre il conferimento del relativo incarico dirigenziale, puo' essere temporaneamente conferita, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a un dirigente del Ministero, secondo quanto gia' previsto dall'art. 8, comma 5, del decreto 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», e successive modificazioni. Nelle more dell'attivazione del Parco archeologico del Colosseo, i luoghi della cultura e le strutture del Parco proseguono l'ordinario svolgimento delle attivita' con le risorse umane e strumentali ad essi assegnate alla data di pubblicazione del presente decreto. In seguito a detta attivazione, tali risorse restano assegnate al Parco archeologico del Colosseo; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma di cui all'art. 4-bis del decreto 23 gennaio 2016 assicura le risorse finanziarie necessarie provvedendo alle occorrenti variazioni del proprio bilancio.
3. A consuntivo dell'anno 2017, tenuto conto degli stanziamenti gia' disposti nel bilancio di previsione della Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale per il medesimo anno, e' versata alla Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, ove necessario per il raggiungimento della quota percentuale di cui all'art. 4-bis, comma 4, del decreto 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», la eventuale parte residua di introiti da bigliettazione di quell'anno, al netto dell'aggio, del Parco archeologico del Colosseo.
4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche al decreto 19 settembre 2016, recante «Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo». In ogni caso, al fine di assicurare il buon andamento delle strutture di cui al presente decreto e al decreto 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni, la Direzione generale organizzazione e la Direzione generale bilancio provvedono, ognuna per quanto di rispettiva competenza, alla verifica della congruita' delle risorse umane e strumentali assegnate alle medesime strutture, ivi incluse le eventuali sedi e sezioni distaccate, e adottano, sentiti il segretario generale e i direttori generali competenti, tutti gli atti necessari a garantire la piu' razionale ed efficiente distribuzione delle risorse umane.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.
Roma, 12 gennaio 2017

Il Ministro: Franceschini

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2017 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 181


 
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