Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 febbraio 2017
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 giugno 2015 e scadenza 15 dicembre 2022, quindicesima e sedicesima tranche.


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;
Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016;
Visto l'art. 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione di titoli pubblici per l'anno 2017, cosi' come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 febbraio 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 27.571 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 25 settembre, 27 ottobre, 25 novembre e 23 dicembre 2015, 27 gennaio, 24 febbraio e 24 marzo 2016 con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 giugno 2015 e scadenza 15 dicembre 2022;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;
Considerato che, in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della nona tranche dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 15 agosto 2016 e scadenza 15 febbraio 2024;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei CCTeu, con godimento 15 giugno 2015 e scadenza 15 dicembre 2022. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai CCTeu con godimento 15 agosto 2016 e scadenza 15 febbraio 2024 citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.
Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno.
Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sara' determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dello 0,70%, e verra' calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.
In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla quarta cedola dei CCTeu di cui al presente decreto e' pari allo 0,244%.
Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sara' posta pari a zero.
Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.
Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo all'art. 18 del decreto medesimo.


 
Art. 2

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 febbraio 2017, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.
La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verra' corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.


 
Art. 3

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avra' inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2017.


 
Art. 4

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 2017, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 76 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvedera' ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.


 
Art. 5

Il 1° marzo 2017 la Banca d'Italia provvedera' a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,482% annuo lordo, dovuto allo Stato.
La predetta Sezione di tesoreria rilascera', per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unita' di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.


 
Art. 6

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2017, faranno carico al capitolo 2216 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022 fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unita' di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.
L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sara' scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 224 7 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice gestionale l 09) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2017

p. Il direttore generale
del Tesoro
Cannata


 
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