IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 130, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione»; Visto, in particolare, l'art. 17, comma 2, della citata legge n. 130 del 2016, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2016, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, destinate alla realizzazione delle finalita' istituzionali dell'Istituto nonche' delle attivita' di religione o di culto di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), della medesima legge, dirette al rito del Gongyo e al culto del Gohonzon, alle cerimonie religiose, allo studio dei testi buddisti e in particolare di quelli di Nichiren Daishonin, all'assistenza spirituale, alla formazione dei ministri di culto, alla diffusione dei principi buddisti di nonviolenza e di rispetto e compassione per tutte le forme di vita esistenti; Visto il comma 3 del medesimo art. 17 della citata legge n. 130 del 2016, il quale demanda l'individuazione delle modalita' relative alle deduzioni di cui al precedente comma 2 a un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1 Modalita' per la deduzione delle erogazioni liberali versate a favore dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai. 1. Le erogazioni liberali in denaro versate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dalle persone fisiche a favore dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai e destinate alla realizzazione delle finalita' istituzionali dell'Istituto e delle attivita' di religione o di culto di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2016, n. 130, debbono risultare, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo fino all'importo di euro 1.032,91, dai seguenti documenti: a) attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale intestato all'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, contenente la causale dell'erogazione liberale; b) ricevuta rilasciata dall'azienda di credito al cliente attestante l'avvenuto accreditamento dell'importo dell'erogazione liberale, per detta causale, sul conto corrente bancario o postale intestato all'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in caso di effettuazione dell'erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento bancario o postale; c) quietanza liberatoria rilasciata, in caso di effettuazione dell'erogazione con assegno bancario, a nome dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai su appositi stampati predisposti e numerati da detto Istituto e contenente: il numero progressivo della quietanza; cognome, nome e comune di residenza del donante; l'importo dell'erogazione liberale; la causale dell'erogazione liberale. 2. I soggetti che effettuano le erogazioni di cui al comma 1 sono tenuti a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari entro i termini di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti comprovanti le erogazioni medesime. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 2017
Il Ministro: Padoan
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