Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2017 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 |
ORDINANZA 3 marzo 2017 |
Disciplina delle modalita' di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i. (Ordinanza n. 16). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016: Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonche' con l'Autorita' nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonche' delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2 e 16; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017» e, in particolare, l'art. 6; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; Visto l'art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 8 del 2017, che prevede, al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e di garantire unitarieta' e omogeneita' nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, la direzione, il coordinamento e il controllo delle operazioni di ricostruzione, nonche' la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti, l'istituzione di un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato «Conferenza permanente», presieduto dal Commissario straordinario o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della regione, dell'Ente parco e del comune territorialmente competenti; Visto l'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 8 del 2017, che prevede, limitatamente agli interventi privati e per quelli attuati dalle regioni ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 189 del 2016 e dalle diocesi ai sensi del medesimo art. 15, comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, l'istituzione di apposite conferenze regionali, presiedute dal Presidente della regione - vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1 del medesimo art. 16; Visto l'art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 8 del 2017, in base al quale, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il Commissario straordinario provvede a disciplinare le modalita', anche telematiche, di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle conferenze regionali previste dal medesimo art. 16; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2016, n. 162, recante «Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124» e, in particolare, l'art. 1, mediante il quale sono state integralmente riformulate le disposizioni contenute negli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241 del 1990; Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle regioni - vice commissari nella riunione della cabina di coordinamento del 23 febbraio 2017; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti;
Dispone:
Art. 1
Attivita' della Conferenza permanente
1. La Conferenza permanente, istituita dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e di garantire unitarieta' e omogeneita' nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, esercita l'attivita' di direzione, di coordinamento e di controllo delle operazioni di ricostruzione ed adotta gli atti decisori relativi agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti. 2. Ferme le previsioni di cui al comma 1, la Conferenza permanente: a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi; b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che e' resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali di cui all'art. 14, comma 2, lettera f) del decreto-legge n. 189 del 2016.
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| Art. 2
Composizione della Conferenza permanente
1. La Conferenza permanente di cui al precedente art. 1, e' presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato ed e' composto da: a) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) un rappresentante unico delle amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b) e c); e) un rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente; f) un rappresentante dell'Ente parco territorialmente competente; g) un rappresentante unico della provincia e di tutte le amministrazione riconducibili alla medesima provincia territorialmente competente; h) un rappresentante unico del comune e di tutte le amministrazione riconducibili al medesimo comune territorialmente competente. 2. Partecipano alle riunioni della Conferenza permanente: il Commissario straordinario o il suo delegato; i rappresentanti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in ragione della decisione oggetto della conferenza e della loro competenza territoriale, i rappresentanti degli enti parco, delle altre amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle altre amministrazioni regionali, delle province e delle altre amministrazioni provinciali, dei comuni e delle altre amministrazioni comunali. 3. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedono a designare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, il proprio rappresentante in seno alla Conferenza prevista dall'art. 1, individuandone, altresi', il sostituto in caso di impedimento. 4. Il rappresentante unico di cui alla lettera d) del comma 1 e' individuato secondo le modalita' previste dall'art. 14-ter, comma 4, delle legge n. 241 del 1990. Ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, il prefetto, territorialmente competente, provvede alla designazione del rappresentante unico entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza permanente. 5. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria provvedono, entro il medesimo termine previsto dal comma 2, alla designazione del rappresentante unico di cui alla lettera e) del comma 1. 6. Gli enti parco, le province ed i comuni territorialmente competenti provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro cinque giorni dal ricevimento dalla convocazione della Conferenza permanente. 7. Ciascuna amministrazione o ente e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. 8. Resta salva la possibilita' di invitare alle riunione della Conferenza permanente tutti i soggetti interessati e, per le singole amministrazioni dello Stato, rappresentante nei modi e nelle forme di cui alla lettera e) del comma 1, di intervenire a dette riunioni esclusivamente in funzione di supporto.
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| Art. 3
Modalita' di funzionamento della Conferenza permanente
1. Al fine di potenziare ed accelerare l'attivita' di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la Conferenza permanente opera esclusivamente secondo le modalita' previste dall'art. 14-ter della legge n. 241 del 1990. 2. La Conferenza permanente e' validamente costituita con la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti. 3. La Conferenza permanente si riunisce, di regola, con cadenza settimanale, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni, di volta in volta, interessate. 4. Il Commissario straordinario provvede, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione afferente le attivita' descritte nel precedente art. 1, a comunicare, secondo le modalita' previste dall'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti ed alle altre amministrazioni interessate: a) l'oggetto della determinazione da assumere, inviando i relativi documenti ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; b) il termine perentorio, non superiore a sette giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; c) la data della prima riunione della Conferenza permanente che non puo' essere fissata prima di tre giorni dalla scadenza del termine previsto dalla precedente lettera b). 5. I lavori della conferenza si concludono non oltre quindici giorni, decorrenti dalla data della riunione di cui alla lettera c) del comma 4. Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non puo' superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
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| Art. 4
Determinazioni della Conferenza permanente
1. La Conferenza permanente delibera a maggioranza dei presenti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. 2. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. 3. La determinazione conclusiva ha altresi' effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 4. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in seno alla Conferenza. 5. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. 6. Si applicano, per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi previsti dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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| Art. 5
Attivita' delle conferenze regionali
1. Presso ciascuna delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e' istituita la conferenza regionale prevista dall'art. 14, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. La conferenza regionale di cui al comma 1: a) esprime i pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, relativamente agli interventi privati e per quelli attuati dalle regioni ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge e dalle diocesi ai sensi del medesimo art. 15, comma 2; b) esprime il parere obbligatorio per tutti i progetti di fattibilita' relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.
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| Art. 6
Composizione delle conferenze regionali
1. La conferenza regionale di cui al precedente art. 5, e' presieduta dal Presidente della regione - vice commissario o da un suo delegato ed e' composto da: a) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) un rappresentante unico delle amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b) e c); e) un rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente; f) un rappresentante dell'Ente parco territorialmente competente; g) un rappresentante unico della provincia e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima provincia territorialmente competente; h) un rappresentante unico del comune e di tutte le amministrazione riconducibili al medesimo comune territorialmente competente. 2. Partecipano alle riunioni della conferenza regionale: il Presidente della regione - vice commissario o il suo delegato; i rappresentanti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in ragione della decisione oggetto della conferenza e della loro competenza territoriale, i rappresentanti degli enti parco, delle altre amministrazioni dello Stato, della regione e delle altre amministrazioni regionali, delle province e delle altre amministrazioni provinciali, dei comuni e delle altre amministrazioni comunali. 3. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedono a designare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, il proprio rappresentante in seno alla Conferenza prevista dall'art. 1, individuandone, altresi', il sostituto in caso di impedimento. 4. Il rappresentante unico di cui alla lettera d) del comma 1 e' individuato secondo le modalita' previste dall'art. 14-ter, comma 4, delle legge n. 241 del 1990. Ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, il prefetto, territorialmente competente, provvede alla designazione del rappresentante unico entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della conferenza regionale. 5. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria provvedono, entro il medesimo termine previsto dal comma 2, alla designazione del rappresentante unico di cui alla lettera e) del comma 1. 6. Gli enti parco, le province ed i comuni territorialmente competenti provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro cinque giorni dal ricevimento dalla convocazione della conferenza regionale. 7. Ciascuna amministrazione o ente e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. 8. Resta salva la possibilita' di invitare alle riunione della Conferenza permanente tutti i soggetti interessati e, per le singole amministrazioni dello Stato, rappresentante nei modi e nelle forme di cui alla lettera e) del comma 1, di intervenire a dette riunioni esclusivamente in funzione di supporto.
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| Art. 7
Modalita' di funzionamento delle conferenze regionali
1. Al fine di potenziare ed accelerare l'attivita' di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la Conferenza permanente opera esclusivamente secondo le modalita' previste dall'art. 14-ter della legge n. 241 del 1990. 2. La conferenza regionale e' validamente costituita con la presenza di almeno la meta' dei componenti. 3. La conferenza regionale si riunisce, di regola, con cadenza settimanale, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni, di volta in volta, interessate. 4. Il Presidente della regione - vice commissario provvede, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione afferente le attivita' descritte nel precedente art. 5, a comunicare, secondo le modalita' previste dall'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti ed alle altre amministrazioni interessate: a) l'oggetto della determinazione da assumere, inviando i relativi documenti ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; b) il termine perentorio, non superiore a sette giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; c) la data della prima riunione della conferenza regionale che non puo' essere fissata prima di tre giorni dalla scadenza del termine previsto dalla precedente lettera b). 5. I lavori della conferenza si concludono in quindici giorni, decorrenti dalla data della riunione di cui alla lettera c) del comma 4. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
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| Art. 8
Determinazioni delle conferenze regionali
1. La conferenza regionale delibera a maggioranza dei presenti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. 2. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. 3. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in seno alla conferenza. 4. Si applicano, per tutto quanto non diversamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi previsti dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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| Art. 9
Forme di partecipazione delle popolazioni interessate
1. Con successiva ordinanza verranno disciplinate le forme di partecipazione delle popolazioni interessate, secondo le modalita' previste dall'art. 16, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016.
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| Art. 10
Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia
1. La presente ordinanza, in considerazione della necessita' di dare urgente avvio alle attivita' di ricostruzione, sia pubblica che privata, e' dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nel territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. 2. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Roma, 3 marzo 2017
Il Commissario: Errani
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2017 Ufficio controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 499
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