Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 febbraio 2017
Approvazione della Piattaforma di investimento tematico «EFSI Thematic Investment Platform for Italian SMEs».


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di intesa con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, che istituisce il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS), e in particolare l'art. 2, numero 3) che definisce «banche o istituti nazionali di promozione» le entita' giuridiche che espletano attivita' finanziarie su base professionale, cui e' stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entita' di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attivita' di sviluppo o di promozione;
Vista la Comunicazione COM(2015) 361 final della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 22 luglio 2015, che chiarisce il ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di investimenti per l'Europa, e in particolare il paragrafo 3.2 secondo cui «Uno dei possibili modi per favorire la cooperazione tra le banche nazionali di promozione e la BEI sono le piattaforme d'investimento» e «Le piattaforme d'investimento possono essere societa' veicolo, conti gestiti, accordi di cofinanziamento o di condivisione dei rischi basati su contratti oppure accordi stabiliti con altri mezzi tramite i quali le entita' incanalano un contributo finanziario al fine di finanziare una serie di progetti di investimento. Tra le piattaforme d'investimento possono rientrare le piattaforme nazionali o subnazionali che raggruppano piu' progetti di investimento sul territorio di un dato Stato membro, le piattaforme multinazionali o regionali che raggruppano partner di piu' Stati membri o paesi terzi interessati a progetti in una determinata zona geografica e le piattaforme tematiche che riuniscono progetti di investimento in un dato settore»;
Vista la Comunicazione (2008/C 155/02) della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia che, tra l'altro, individua alcune condizioni volte ad escludere la presenza di aiuti di Stato, tra le quali: i) che il mutuatario non si trovi in difficolta' finanziarie; ii) che l'entita' della garanzia possa essere correttamente misurata al momento della concessione; iii) che la garanzia non assista piu' dell'80 percento del prestito o di altra obbligazione finanziaria in essere; iv) che per la garanzia venga pagato un prezzo orientato al mercato;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l'art. 1, commi da 822 a 830, il quale prevede la possibilita' che le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento previste dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, ammissibili al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS) e promosse dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., quale istituto nazionale di promozione, siano assistite dalla garanzia dello Stato e in particolare, l'art. 1, comma 823, secondo il quale: «Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia dello Stato sono approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati» e il comma 828, secondo il quale «La Cassa depositi e prestiti S.p.a. puo' impiegare le risorse della gestione separata di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato»;
Visto l'art. 5, commi 7 e 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che prevede, tra l'altro, l'istituzione presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. della gestione separata per il finanziamento, mediante utilizzo del risparmio postale, di attivita' di interesse pubblico;
Visto l'art. 5, comma 24, del decreto-legge n. 269/2003, il quale prevede che «Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita' relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione separata di cui al comma 8.»;
Visto il documento «European Fund for strategic investments, Rules applicable to operations with investment platforms and national promotional banks or institutions», pubblicato il 18 marzo 2016;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016, pubblicato nella GURI 6 ottobre 2016, n. 234, che, in attuazione di quanto previsto all'art. 1, comma 824, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, definisce i criteri, le modalita' e le condizioni per la concessione e l'operativita' della garanzia dello Stato di cui ai commi da 822 a 829 del medesimo art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Visto in particolare l'art. 5 del menzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016, concernente l'ammissione alla garanzia dello Stato delle operazioni finanziarie ricomprese nelle piattaforme di investimento promosse da Cassa depositi e prestiti S.p.a. che, tra l'altro, al comma 2, prevede che «Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia del Fondo sono approvate, ai sensi dell'art. 1, comma 823, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati. Ciascun decreto di approvazione puo' individuare, nei limiti indicati dalla legge e dal presente decreto, ulteriori modalita' e condizioni di operativita' della garanzia in relazione alle specificita' delle operazioni finanziarie da garantire»;
Visto l'art. 11 del decreto interministeriale 31 maggio 1999, n. 248, che prevede che al fine di ampliare la capacita' di intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, «Le garanzie da esso prestate possono essere assistite dalla garanzia del F.E.I. o di altri fondi di garanzia istituiti dall'Unione europea o da essa cofinanziati. Le deliberazioni adottate dal comitato a tal fine sono disciplinate ai sensi dell'art. 13 e possono stabilire l'addebito al Fondo dei relativi costi»;
Vista la nota n. CE/GS & M/2016-00016435/MCA/ed del Fondo Europeo per gli Investimenti che comunica la approvazione in data 21 settembre 2016 da parte del Fondo Europeo per gli Investimenti dell'operativita' promossa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., relativa alla possibilita' di contro-garantire fino al 50% dell'importo nominale degli impegni di garanzia assunti dalla medesima Cassa depositi e prestiti S.p.a., destinando a tal fine risorse del programma COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) fino ad un valore di € 112.500.000 (i.e., un limite massimo alle prime perdite garantite pari al 9% del valore della porzione del relativo portafoglio contro-garantita dal Fondo Europeo per gli Investimenti), nell'ambito di una piattaforma tematica di investimento finalizzata a favorire l'accesso al credito delle PMI;
Vista la nota n. CE/GS & M/2016-00016435/MCA/ed del Fondo Europeo per gli Investimenti con la quale e' stata comunicata l'approvazione, in data 23 settembre 2016, da parte del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici della costituzione di una piattaforma tematica di investimento, ai sensi dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, denominata «EFSI Thematic Investment Platform for Italian SMEs», costituita tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a., in qualita' di Istituto Nazionale di Promozione e il Fondo Europeo per gli Investimenti, finalizzata a implementare iniziative di condivisione dei rischi nell'ambito della «SME Window» a valere sul Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici. Nell'ambito della piattaforma, una prima iniziativa e' finalizzata a contro-garantire portafogli di nuove garanzie concesse da Cassa depositi e prestiti S.p.a. in favore di uno o piu' Sub-intermediari, tra i quali il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, a valere sulle risorse del programma europeo COSME;
Visto l'accordo sottoscritto in data 15 dicembre 2016 tra Cassa depositi e prestiti S.p.a. e Fondo Europeo per gli Investimenti, che prevede, nell'ambito della richiamata piattaforma di investimento, che il Fondo Europeo per gli Investimenti contro-garantisca Cassa depositi e prestiti S.p.a. per un importo pari al 50% del valore di un portafoglio di nuove garanzie o contro-garanzie rilasciate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. in favore di uno o piu' Sub-intermediari (ivi incluso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), in relazione ad operazioni finanziarie ammissibili al Programma COSME, prevedendo che l'operativita' attivata con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni si limiti alla contro-garanzia, da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.a., di interventi promossi dal suddetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nella forma della garanzia diretta, per un importo nominale complessivo in relazione a tutti i Sub-intermediari fino a euro 2.500 milioni, con un intervento di contro-garanzia da parte del Fondo Europeo per gli Investimenti fino a euro 1.250 milioni, e con un limite al valore delle prime perdite pari al 9%, e cioe' per un importo pari ad euro 112,5 milioni, con efficacia dell'accordo subordinata al rilascio della garanzia dello Stato di cui all'art. 1, comma 822 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
Visto lo schema di accordo tra Cassa depositi e prestiti S.p.a. e Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.a., in qualita' di mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Imprese che gestisce il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale Cassa depositi e prestiti S.p.a. contro-garantisce un importo massimo pari all'80% di un portafoglio di nuove garanzie dirette emesse dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di importo nominale fino a euro 3.000 milioni, ammissibili al Programma COSME, rilasciando una contro-garanzia su un importo nominale aggregato fino a euro 2.400 milioni, con un limite al valore delle prime perdite pari al 9%, e cioe' fino a euro 216 milioni. Nell'ambito di tale accordo, tra l'altro, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni prende atto che (i) sulle contro-garanzie rilasciate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., la stessa ha attivato per il 50% del valore la contro-garanzia rilasciata dal Fondo Europeo per gli Investimenti a valere su risorse del Programma COSME nell'ambito della piattaforma di investimento approvata dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici; (ii) la Cassa depositi e prestiti S.p.a. intende attivare per un'ulteriore quota del 30% la contro-garanzia statale di cui all'art. 1, comma 822, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; (iii) entrambe le contro-garanzie prevedono un limite al valore delle prime perdite pari al 9%, e cioe', rispettivamente, fino a euro 108 milioni a carico del Fondo Europeo per gli Investimenti, e, fino a euro 64,8 milioni, a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sul fondo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 825, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, determinando un'esposizione residua al rischio fino a euro 43,2 milioni a carico della Cassa depositi e prestiti S.p.a.; e (iv) l'efficacia della contro-garanzia rilasciata dal Fondo Europeo per gli Investimenti e' sospensivamente condizionata al rilascio della garanzia dello Stato di cui all'art. 1, comma 822 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
Vista l'istanza presentata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. al Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 dicembre 2016 ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016, contenente (i) la documentazione relativa all'ammissione dell'intervento al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici; (ii) la tipologia delle operazioni ammissibili nell'ambito della piattaforma di investimento denominata «EFSI Thematic Investment Platform for Italian SMEs»; (iii) l'importo massimo da garantire da parte dello Stato, pari a euro 750 milioni, corrispondente a una percentuale massima del 30% dell'esposizione garantita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con un limite al valore delle prime perdite pari al 9%, e cioe' pari a euro 67,5 milioni; (iv) i criteri di calcolo delle commissioni dovute al Fondo di cui all'art. 1, comma 825, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come definiti nel documento tecnico denominato «Criteri per la determinazione della remunerazione a mercato di portafogli originati nell'ambito della piattaforma di investimento "EFSI Thematic Investment Platform for Italian SMEs"»;
Preso atto che, in relazione alle garanzie rilasciate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a valere su portafogli originati da Sub-intermediari diversi dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, le stesse andranno a coprire un portafoglio di crediti ammissibili al programma COSME di importo nominale fino a euro 125 milioni, con una quota garantita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. pari all'80%, corrispondente a un valore massimo di euro 100 milioni, su cui sara' attivata la contro-garanzia del Fondo Europeo per gli Investimenti per un valore massimo di euro 50 milioni e la contro-garanzia dello Stato per un valore massimo di euro 30 milioni, a valere sul fondo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 825, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e che, in considerazione del limite al valore delle prime perdite pari al 9%, le stesse incideranno rispettivamente per un importo massimo di euro 4,5 milioni a carico del Fondo Europeo per gli Investimenti, di euro 2,7 milioni a carico dello Stato e di euro 1,8 milioni a carico della Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
Ritenuto necessario, in relazione alle specificita' delle operazioni finanziarie da garantire contenute nella citata piattaforma tematica di investimento, indicare ulteriori modalita' e condizioni di operativita' della garanzia, cosi' come previsto all'art. 5, comma 2, del menzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016;
Vista la nota prot. n. 690 del 13 gennaio 2017 con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha espresso la propria intesa ai sensi dell'art. 1, comma 823 della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Accordo CDP-Fondo PMI»: indica l'accordo in corso di formalizzazione tra CDP e BdM-MCC, attraverso il quale CDP contro-garantisce, mediante emissione delle relative Garanzie CDP, un importo massimo pari all'80% di un portafoglio di nuove Garanzie Dirette emesse dal Fondo PMI, ammissibili al Programma COSME, per un importo nominale aggregato fino a euro 3.000 milioni e pertanto per un ammontare massimo garantito fino a euro 2.400 milioni e con un limite al valore delle prime perdite pari al 9%, e cioe' fino a euro 216 milioni;
b) «Accordo FEI-CDP»: indica l'accordo sottoscritto in data 15 dicembre 2016 tra CDP ed il FEI, che prevede, nell'ambito della piattaforma di investimento richiamata nelle premesse, che il FEI contro-garantisca CDP per un importo pari al 50% del valore di un portafoglio di Garanzie CDP, in relazione ad operazioni finanziarie ammissibili al Programma COSME;
c) «BdM-MCC»: la Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.a., quale mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Imprese che agisce in qualita' di soggetto gestore del Fondo PMI;
d) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a., quale Istituto nazionale di promozione, ai sensi dell'art. 1, comma 826 della Legge;
e) «decreto»: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016;
f) «Earn-out»: indica, ove prevista ai sensi dei relativi accordi sottoscritti da CDP, l'obbligazione di quest'ultima di restituire al Fondo PMI e/o agli altri Sub-intermediari, a titolo commissione di successo, una porzione delle commissioni di garanzia da questi ultimi corrisposte a CDP ai sensi dei relativi accordi sottoscritti;
g) «FEI»: il Fondo Europeo per gli Investimenti;
h) «FEIS»: il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici di cui al regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo del Consiglio del 25 giugno 2015;
i) «Finanziamenti garantiti»: i finanziamenti (anche nella forma del leasing finanziario), concessi in favore dei Prenditori Finali da parte dei Soggetti Finanziatori e/o dei Sub-intermediari, che abbiano i requisiti oggettivi per accedere al Programma COSME e che beneficiano: (i) di una Garanzia diretta emessa dal Fondo PMI contro-garantita da una Garanzia CDP ovvero (ii) di una Garanzia CDP (nella forma della garanzia o della contro-garanzia) prestata in favore di altri Sub-intermediari;
j) «Fondo»: il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 825, della Legge;
k) «Fondo PMI»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
l) «Garanzia diretta»: la garanzia prestata dal Fondo PMI direttamente a favore dei Soggetti finanziatori e nell'interesse dei Prenditori Finali, a garanzia dei Finanziamenti garantiti ed avente i requisiti indicati nell'Accordo FEI-CDP e nell'Accordo CDP-Fondo PMI;
m) «Garanzia CDP»: indica (i) ciascuna contro-garanzia emessa da CDP in favore del Fondo PMI ai sensi dell'Accordo CDP-Fondo PMI, a garanzia dell'esposizione per capitale e interessi di quest'ultimo derivante dalle Garanzie dirette dallo stesso prestate a garanzia di Finanziamenti garantiti; e/o (ii) ciascuna garanzia o contro-garanzia emessa da CDP in favore di altri Sub-intermediari, a garanzia per capitale e interessi, a seconda dei casi, (ii.1) di Finanziamenti garantiti erogati da tali Sub-intermediari ovvero (ii.2) dell'esposizione di tali Sub-intermediari derivante da garanzie da questi emesse a garanzia di Finanziamenti garantiti, in ogni caso per un importo massimo garantito non eccedente l'80% del valore nominale originario dell'esposizione in linea capitale, a seconda dei casi, del Fondo PMI o del relativo Sub-intermediario. In ogni caso, l'importo massimo escutibile aggregato non potra' eccedere il 9% del suddetto importo massimo garantito a valere sulle prime perdite occorse in conseguenza delle escussioni delle Garanzie CDP;
n) «Gestore»: la CONSAP S.p.a., societa' a capitale interamente pubblico, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale, a norma dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la gestione del Fondo, previa emanazione di un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione da CONSAP S.p.a.;
o) «Legge»: la legge 28 dicembre 2015, n. 208;
p) «Prenditori finali»: le PMI (come definite nella Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, come di volta in volta modificata, integrata o sostituita) economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI ed aventi le caratteristiche soggettive per accedere al Programma COSME e comunque indicate nell'Accordo FEI-CDP;
q) «Programma COSME»: indica il programma denominato «Program for the Competitiveness of Enterprises and small and medium enterprises (COSME)» istituito con Regolamento (EU) n. 1287/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
r) «Soggetti finanziatori»: indica i soggetti che abbiano concesso Finanziamenti garantiti in favore dei Prenditori Finali (ivi inclusi, se del caso, Sub-intermediari) e che siano: (i) istituzioni finanziarie e/o di credito autorizzate (ove applicabile) a porre in essere attivita' di erogazione del credito, di leasing finanziario e/o di emissione di garanzie; e (ii) in possesso dei requisiti soggettivi per accedere al Programma COSME e comunque indicati nell'Accordo FEI-CDP;
s) «Sub-intermediari»: indica i soggetti che abbiano concesso Finanziamenti garantiti in favore dei Prenditori Finali ovvero che abbiano prestato garanzie su Finanziamenti garantiti concessi da altri Soggetti finanziatori, che siano: (i) istituzioni finanziarie e/o di credito autorizzate (ove applicabile) a porre in essere attivita' di erogazione del credito, di leasing finanziario e/o di emissione di garanzie; e (ii) in possesso dei requisiti soggettivi per accedere al Programma COSME e comunque indicati nell'Accordo FEI-CDP.


 
Art. 2

Ambito e finalita' di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 823 della legge e dal decreto: (i) approva la piattaforma di investimento di cui alle premesse; (ii) stabilisce ulteriori modalita' e condizioni per la concessione della garanzia del Fondo, cosi' come previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto.


 
Art. 3

Approvazione della piattaforma

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 823 della legge e' approvata la piattaforma di investimento denominata «EFSI Thematic Investment Platform for Italian SMEs» (nel prosieguo anche la «Piattaforma»), costituita tra la CDP, in qualita' di Istituto nazionale di promozione, e il FEI al fine di favorire l'accesso al credito delle PMI italiane ed implementare iniziative di condivisione dei rischi a valere sul FEIS.
2. Nell'ambito della Piattaforma, la percentuale massima di copertura della garanzia del Fondo sulle singole Garanzie CDP e' pari al 30% dell'importo garantito da CDP ai sensi delle relative Garanzie CDP. In ogni caso la garanzia del Fondo sara' escutibile fino ad un ammontare massimo aggregato pari al 9% del suddetto valore del portafoglio garantito dal Fondo (l'«Importo massimo escutibile»), a valere sulle prime perdite occorse in conseguenza delle escussioni della garanzia del Fondo. Pertanto, in relazione alla quota complessivamente garantita da parte di CDP, pari a massimo euro 2.500 milioni, il Fondo potra' garantire un importo nominale massimo fino a euro 750 milioni, con un Importo massimo escutibile pari ad euro 67,5 milioni, pari al limite massimo al valore delle prime perdite fissato nella misura del 9%.


 
Art. 4

Accantonamenti

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 3, paragrafo (iii) del decreto, in relazione alla Piattaforma e tenuto conto dell'Importo massimo escutibile, viene accantonata, a cura del Gestore, una somma pari all'Importo massimo escutibile di euro 67,5 milioni.


 
Art. 5
Ulteriori modalita' e condizioni di operativita' della garanzia dello Stato in ragione delle peculiarita' delle operazioni contenute nella
Piattaforma di investimento

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5 del decreto, la garanzia del Fondo potra' essere concessa con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ciascuno da emanarsi in relazione all'operativita' di CDP con ciascun Sub-intermediario, dopo la sottoscrizione dell'Accordo CDP-Fondo PMI ovvero, a seconda dei casi, dell'accordo tra CDP e un altro Sub-intermediario e fino al valore dell'Importo massimo escutibile relativo a ciascun accordo.
2. Per ragioni di economicita' e di efficacia dell'azione amministrativa, in caso di escussione della garanzia del Fondo, nonche' nell'ipotesi di escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato, il Gestore potra' avvalersi direttamente del gestore del Fondo PMI e/o degli altri Sub-intermediari, con facolta' di sub-delega, per le procedure di recupero della somma pagata, degli interessi maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute. Le somme recuperate dal Fondo PMI e/o dagli altri Sub-Intermediari per conto del Fondo o dello Stato, al netto degli eventuali costi di recupero e in ragione della rispettiva esposizione, dovranno essere corrisposte pro quota, ai sensi di quanto previsto nell'Accordo CDP-Fondo PMI o eventualmente nel diverso accordo sottoscritto tra CDP e altro Sub-Intermediario e secondo la disciplina ivi prevista, in favore di CDP, la quale a sua volta provvedera' a ripartirle pro quota anche in favore del FEI e del Fondo.


 
Art. 6

Onerosita' della garanzia del Fondo e operativita' dell'Earn-out

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto, la garanzia del Fondo sara' concessa a titolo oneroso. La commissione di garanzia sara' calcolata a valere sulla quota garantita dalla garanzia del Fondo e sara' pari (pro-quota) alla remunerazione di CDP per l'emissione delle relative Garanzie CDP sottostanti, ad esclusione dei costi di strutturazione e delle commissioni di gestione, come desumibili dall'Accordo CDP-Fondo PMI ovvero dai contratti di garanzia stipulati tra CDP e altri Sub-intermediari.
2. La remunerazione delle Garanzie CDP e' definita in base al documento tecnico denominato «Criteri per la determinazione della remunerazione a mercato di portafogli originati nell'ambito della piattaforma di investimento "EFSI Thematic Investment Platform for Italian SMEs"», che individua una metodologia basata su condizioni di mercato.
3. Considerata la specificita' delle operazioni di cui alla Piattaforma, la commissione di garanzia dovra' essere versata, su base trimestrale, al conto di Tesoreria del Fondo entro 30 giorni dall'incasso da parte di CDP delle commissioni dovute dal Fondo PMI e/o dagli altri Sub-intermediari, in ogni caso sulla base e nei limiti degli importi delle commissioni di garanzia riconosciuti dal Fondo PMI e da altri Sub-intermediari che risultino incassati da CDP.
4. Il Gestore, entro 15 giorni lavorativi dalla relativa richiesta scritta della CDP, provvedera' a retrocedere alla stessa, a valere sulle somme incassate a titolo di commissione di garanzia ai sensi del presente articolo, in misura proporzionale alla quota garantita del Fondo, ogni eventuale importo che CDP dovra' corrispondere in favore del Fondo PMI e/o degli altri Sub-intermediari a titolo di Earn-out, sulla base degli accordi contrattuali tra gli stessi intercorsi ed ove ivi previsto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2017

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 222


 
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