Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 febbraio 2017
Estrazione di beni introdotti in deposito IVA ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante disposizioni concernenti l'armonizzazione delle disposizioni in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione;
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 20 ottobre 1997, n. 419, recante norme in materia di depositi IVA;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, contenente disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;
Visto l'art. 50-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, recante disposizioni in materia di depositi fiscali ai fini IVA, come modificato dall'art. 4, comma 7, del citato decreto-legge n. 193 del 2016 e, in particolare, il comma 6 che, tra l'altro, detta specifiche modalita' per il versamento dell'IVA da parte dei soggetti che procedono all'estrazione di beni introdotti in deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), del medesimo art. 50-bis, previa prestazione di idonea garanzia, i cui contenuti, modalita' e casi sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto definisce i contenuti, le modalita' ed i casi di prestazione della garanzia prevista dall'art. 50-bis, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, da parte dei soggetti che procedono all'estrazione di beni introdotti in deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), del medesimo art. 50-bis.


 
Art. 2

Requisiti di garanzia

1. Per i soggetti che procedono all'estrazione di beni introdotti nel deposito IVA ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 331 del 1993, l'imposta e' dovuta a norma dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, qualora sussistano i seguenti requisiti, connessi ad elementi soggettivi di affidabilita' del contribuente:
a) presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, se obbligato, nei tre periodi d'imposta antecedenti l'operazione di estrazione;
b) esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell'operazione di estrazione;
c) assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non e' stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all'emissione o all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d'imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l'operazione di estrazione;
d) assenza della formale conoscenza dell'inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dall'art. 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Si considerano eseguiti i versamenti indicati al comma 1, lettera b), anche nelle ipotesi di effettuazione del versamento, anche in forma rateale, delle somme dovute a seguito della ricezione della comunicazione prevista dall'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero nelle ipotesi di tempestivo pagamento, anche in forma rateale, a seguito di notifica di cartella di pagamento delle medesime somme iscritte nei ruoli.
3. Per i soggetti di nuova costituzione, i requisiti di cui al comma l, lettere a), b) e c), devono sussistere con riferimento ai periodi, anche inferiori al triennio, intercorsi successivamente alla data di costituzione.
4. In assenza dei requisiti di cui al comma 1, l'imposta e' dovuta a norma dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, previa prestazione della garanzia secondo le modalita' stabilite dall'art. 38-bis, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, a favore del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, per l'importo corrispondente all'imposta dovuta per la durata di sei mesi dalla data di estrazione.


 
Art. 3

Attestazione relativa alla garanzia

1. La sussistenza dei requisiti di affidabilita' previsti dall'art. 2, comma 1, sono attestati dal soggetto che procede all'estrazione attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e' consegnata dal soggetto estrattore al gestore del deposito all'atto della prima estrazione effettuata ed e' valida per l'intero anno solare di presentazione. Il gestore del deposito trasmette la dichiarazione sostitutiva all'Agenzia delle entrate che procede, anche sulla base di analisi del rischio di evasione o di frode, ad opportuni controlli ivi compresi quelli connessi alla verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti di garanzia dichiarati dal contribuente.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' e i termini per la trasmissione, anche in via telematica, della dichiarazione sostitutiva di cui al comma1.
4. In caso di prestazione della garanzia prevista dall'art. 2, comma 4, copia della stessa deve essere consegnata dal soggetto estrattore al gestore del deposito all'atto dell'estrazione.


 
Art. 4

Casi di esclusione

1. I requisiti di cui all'art. 2, comma 1, si considerano sussistenti in capo ai soggetti che procedono all'estrazione qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
a) il soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito IVA coincide con quello che ha effettuato l'immissione in libera pratica con introduzione dei beni nel deposito IVA;
b) il soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito IVA e' un soggetto autorizzato ai sensi degli articoli 38 e seguenti del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, oppure e' esonerato ai sensi dell'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
2. Nei casi elencati al comma 1, per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA l'imposta e' dovuta dal soggetto che procede all'estrazione a norma dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 2017

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 240


 
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