Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2017, n. 26
Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea ed, in particolare, l'articolo 33;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre ed, in particolare, l'articolo 2;
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, recante disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
Visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione e in particolare l'articolo 31;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49;
Vista la legge del 3 febbraio 2011, n. 4 recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, recante attuazione della direttiva 2001/102/CE, della direttiva 2002/32/CE, della direttiva 2003/57/CE e della direttiva 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, recante attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali;
Visto il decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 190, recante disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 142, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi;
Visto il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 2016;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 novembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione, di seguito denominato «regolamento».
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni dell'articolo 3 e dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- Il testo dell'art. 2 della legge 7 ottobre 2014, n.
154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n.
251, cosi' recita:
«Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'art. 33
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per
le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee
attuate in via regolamentare o amministrativa o in
regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di
entrata in vigore della presente legge, per le quali non
sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.».
- La legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della
preparazione e del commercio dei mangimi), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1963, n. 82.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno
1999, n. 205), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 1999, n. 306, S.O.
- Il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e
sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n.
1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del
Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del
Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del
Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio
e la decisione 2004/217/CE della Commissione (Testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 1°
settembre 2009, n. L 229.
- Il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni
urgenti per la distruzione del materiale specifico a
rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle
proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso
pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.
Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza
derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2001, n. 8.
- La legge 9 marzo 2001, n. 49 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1,
recante disposizioni urgenti per la distruzione del
materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi
bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche'
per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a
basso rischio), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
marzo 2001, n. 59.
- La legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in
materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti
alimentari), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19
febbraio 2011, n. 41.
- Il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149
(Attuazione della direttiva 2001/102/CE, della direttiva
2002/32/CE, della direttiva 2003/57/CE e della direttiva
2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti
indesiderabili nell'alimentazione degli animali), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2004, n. 139.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45
(Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e
95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54,
S.O.
- Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190
(Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento
(CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel settore della sicurezza alimentare), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2006, n. 118.
- Il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per
l'igiene dei mangimi e' pubblicato nella G.U.U.E. 8
febbraio 2005, n. L 35. Entrato in vigore l'8 febbraio
2005.
- Il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 142
(Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che
stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 2009, n.
239.
- Il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223
(Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE
relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel
settore dell'alimentazione animale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194, S.O.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
767/2009 si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 2

Autorita' competenti

1. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto provvedono le strutture competenti del Ministero della salute, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, del Ministero dello sviluppo economico, delle regioni, delle province autonome, delle Aziende unita' sanitarie locali, secondo gli ambiti di rispettiva competenza.
2. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni in quanto compatibili.


Note all'art. 2:
- Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 17
giugno 2003, n. 223, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi alla legge 24 novembre
1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 3
Violazioni riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di
commercializzazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.500 a euro 15.000.
2. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.
3. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, in relazione all'allegato I, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 150 a euro 1.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, in relazione all'allegato I, paragrafo 3, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.


 
Art. 4
Violazioni riguardanti le responsabilita' e gli obblighi delle
imprese nel settore dei mangimi

1. La persona responsabile dell'etichettatura che non fornisce alle autorita' competenti ogni informazione concernente la composizione o le proprieta' dichiarate dei mangimi che immette sul mercato, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.


 
Art. 5

Violazioni riguardanti restrizioni e divieti

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, immettendo in commercio o utilizzando ai fini dell'alimentazione animale materiali soggetti a restrizioni o vietati contenuti nell'allegato III del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 5.000 a euro 30.000.


 
Art. 6

Violazioni riguardanti il tenore di additivi

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, in merito alla concentrazione massima di additivi coccidiostatici e istomonostatici ammessi per materie prime per mangimi e per mangimi complementari, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 10.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, superando il tenore massimo di additivi ammessi per materie prime per mangimi e per mangimi complementari, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000, salvo quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, e dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento.


 
Art. 7
Violazioni riguardanti la commercializzazione di mangimi destinati a
particolari fini nutrizionali

1. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.


 
Art. 8
Violazioni riguardanti i principi per l'etichettatura e la
presentazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 3.000 a euro 12.000.
2. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che prepara o immette in commercio materie prime o mangimi composti che, a seguito di un controllo ufficiale, non risultano rispettare uno o piu' margini di tolleranza ammessi di cui all'articolo 11, paragrafo 5, e contenuti nell'allegato IV, parte A, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che prepara o immette in commercio materie prime o mangimi composti che, a seguito di un controllo ufficiale, non risultano rispettare uno o piu' margini di tolleranza ammessi di cui all'articolo 11, paragrafo 5, e contenuti nell'allegato IV, parte B del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.


 
Art. 9

Violazioni riguardanti le responsabilita'

1. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.
2. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.


 
Art. 10

Violazioni riguardanti le allegazioni

1. Fatta salva la deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, il responsabile dell'etichettatura che utilizza allegazioni in maniera non conforme a quanto prescritto dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.
2. Il responsabile dell'etichettatura che viola le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 2.000 a euro 12.000.


 
Art. 11
Violazioni riguardanti la presentazione delle indicazioni di
etichettatura

1. Il responsabile dell'etichettatura che viola le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.


 
Art. 12
Violazioni riguardanti le prescrizioni obbligatorie in materia di
etichettatura

1. Il responsabile dell'etichettatura che immette sul mercato materie prime per mangimi, mangimi composti, mangimi destinati a particolari fini nutrizionali o alimenti per animali da compagnia privi di una o piu' indicazioni obbligatorie di etichettatura o con una o piu' indicazioni non rispondenti, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 e di cui agli allegati II, V, VI e VII del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000, salvo quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento.
2. L'operatore del settore dei mangimi che immette sul mercato materie prime per mangimi o mangimi composti oltre la durata minima di conservazione da indicarsi ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 250 a euro 2.500.


 
Art. 13
Violazioni riguardanti le prescrizioni obbligatorie aggiuntive in
materia di etichettatura di mangimi non conformi

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell'etichettatura che immette sul mercato, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del regolamento, mangimi non conformi privi delle indicazioni obbligatorie specifiche di etichettatura o con indicazioni non rispondenti a quelle contenute nell'allegato VIII del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 8.000 a euro 30.000.


 
Art. 14

Violazioni riguardanti l'etichettatura facoltativa

1. Si applica la sanzione di cui all'articolo 12, comma 1, al responsabile dell'etichettatura che utilizza nell'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti una o piu' indicazioni a carattere facoltativo in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento.


 
Art. 15

Violazioni riguardanti il confezionamento

1. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 23 del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.


 
Art. 16
Violazioni riguardanti il catalogo comunitario delle materie prime
per mangimi

1. Il responsabile dell'etichettatura che viola le condotte di cui all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento, utilizzando la denominazione di una materia prima per mangimi figurante nel catalogo senza che siano rispettate tutte le pertinenti disposizioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 150 a euro 1.000.
2. Il responsabile dell'etichettatura che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 150 a euro 1.000.


 
Art. 17
Violazioni riguardanti i codici comunitari di buona pratica in
materia di etichettatura

1. Il responsabile dell'etichettatura che viola le disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 300 a euro 1.500.


 
Art. 18

Sanzioni accessorie

1. In presenza di reiterate violazioni di cui agli articoli 3, comma 1; 5, comma 1; 13, conuna 1, del presente decreto, gli organi preposti al controllo possono proporre all'autorita' competente l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attivita' da tre giorni a tre mesi.
2. In presenza di gravi violazioni di cui al comma 1, l'autorita' competente puo' disporre la revoca della registrazione o del riconoscimento effettuati ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 183/2005.


Note all'art. 18:
- Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) n.
183/2005, si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 19

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 6, comma 3 e l'articolo 7 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45 sono abrogati.


Note all'art. 19:
- Il testo degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo
24 febbraio 1997, n. 45, citato nelle note alle premesse,
cosi' recita:
«Art. 6 (Vigilanza e controllo). - 1. Il Ministero
della Sanita', quando stabilisce che l'impiego di un
alimento dietetico o la sua utilizzazione alle condizioni
prescritte comporta un pericolo per la salute degli animali
o delle persone o per l'ambiente, ne informa immediatamente
la Commissione Europea, fornendo una motivazione
dettagliata, ed applica le misure previste dalla
Commissione Europea.
2. I servizi veterinari delle Unita' Sanitarie Locali
competenti controllano, almeno a campione, che durante la
fabbricazione o la commercializzazione degli alimenti
dietetici siano rispettate le condizioni previste dal
presente decreto.
3. Il responsabile dell'immissione in commercio degli
alimenti dietetici e' tenuto, su richiesta delle autorita'
competenti al controllo, a presentare i dati e le
informazioni che comprovino la conformita' degli stessi
alle disposizioni del presente decreto; qualora tali dati
compaiono in una pubblicazione di facile accesso e'
sufficiente un riferimento a quest'ultima.».
«Art. 7 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca
reato chiunque produce, confeziona, detiene per vendere,
vende o prepara la distribuzione e per il consumo alimenti
dietetici per animali non conformi alle prescrizioni di cui
all'art. 3, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire sei milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque viola
le disposizioni sull'etichettatura degli alimenti dietetici
per animali di cui all'art. 5 e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire tre milioni.
3. Il responsabile dell'immissione in commercio degli
alimenti dietetici per animali che omette di presentare i
dati e le informazioni richieste ai sensi dell'art. 6,
comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici
milioni.».

 
Art. 20

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


 
Art. 21
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza
statale

1. I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale comminate per le violazioni di cui agli articoli 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 18 del presente decreto affluiscono all'entrata del bilancio statale.
2. I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale comminate per le violazioni di cui agli articoli 4, 6, 13, 16 e 17, sono versati ad apposito capitolo di entrata del bilancio statale, e, successivamente, sono riassegnati in favore delle Amministrazioni statali previste dall'articolo 2 del presente decreto, per migliorare le attivita' di controllo previste dal presente decreto.


 
Art. 22

Disposizioni finali

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto nonche' le eventuali successive modifiche sono notificate, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento, alla Commissione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 febbraio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Lorenzin, Ministro della salute

Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Costa, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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