Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 febbraio 2017, n. 27
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare l'articolo 33;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre ed in particolare l'articolo 2;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;
Visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari;
Visto il regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione dell'8 novembre 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda l'elenco di indicazioni nutrizionali;
Visto il regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione del 16 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare»;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ed in particolare gli articoli 10 e 55;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n.193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore ed in particolare l'articolo 2;
Visto il regolamento (UE) n. 907/2013 della Commissione europea del 20 settembre 2013, che stabilisce le norme relative alle domande concernenti l'uso di descrittori generici (denominazioni);
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ed in particolare l'articolo 55;
Visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti;
Visti il regolamento (CE) 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e la direttiva 2009/39 relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare;
Visto il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori che modifica le direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2011, n. 84;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunita' europea ed all'esportazione presso Paesi terzi;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 recante disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, che reca l'attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169, recante attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari;
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77 recante attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale degli alimenti;
Vista la decisione della Commissione n. 363 del 21 maggio 2007 che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Preso atto del documento elaborato in data 14 dicembre 2007 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, intitolato «Guidance on the implementation of Regulation (EC) n. 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods approved by the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health on 14 December 2007»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2016;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 novembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, di seguito denominato «regolamento», fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relativamente alle attribuzioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- La legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- La legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione
di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2013 - secondo semestre) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- La legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli
articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle
leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1962, n. 139.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
(Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva
89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e
la pubblicita' dei prodotti alimentari) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno
1999, n. 205) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 1999, n. 306, S.O.
- Il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, relativo alle
indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui
prodotti alimentari, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30
dicembre 2006, n. L 404.
- Il regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione
dell'08 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n.
1924/2006 per quanto riguarda l'elenco di indicazioni
nutrizionali (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicato nella G.U.U.E. 9 novembre 2012, n. L 310.
- Il regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione del
16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di
indicazioni sulla salute consentite sui prodotti
alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla
riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla
salute dei bambini (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicato nella G.U.U.E. 25 maggio 2012, n. L 136.
- Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce
i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare, e' pubblicato nella G.U.C.E. 1° febbraio 2002,
n. L 31.
- Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190
(Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento
(CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel settore della sicurezza alimentare) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2006, n. 118.
- Il regolamento (CE)n n. 882/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla
normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme
sulla salute e sul benessere degli animali, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165.
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193
(Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai
controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione
dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n.
261, S.O.
- Il regolamento (UE) n. 907/2013 della Commissione
europea del 20 settembre 2013, che stabilisce le norme
relative alle domande concernenti l'uso di descrittori
generici (denominazioni) (Testo rilevante ai fini del SEE),
e' pubblicato nella G.U.U.E. 21 settembre 2013, n. L 251.
- Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,
che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n.
1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga
la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della
Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della
Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della
Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicato nella G.U.U.E. 22 novembre 2011, n. L 304.
- Il regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione del
20 gennaio 2009, relativo alla composizione e
all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle
persone intolleranti al glutine (Testo rilevante ai fini
del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 21 gennaio 2009, n.
L 16.
- Il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta
di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli
alimenti, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n.
L 404.
- Il regolamento (CE) n. 609/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, relativo agli
alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima
infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai
sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il
controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del
Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e
2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n.
41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (Testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 29
giugno 2013, n. L 181.
- La direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti
alimentari destinati ad un'alimentazione particolare
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicata nella G.U.U.E. 20 maggio 2009, n. L 124.
- Il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21,
recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti
dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE
e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e
97/7/CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo
2014, n. 58.
- Il decreto legislativo 19 maggio 2011, n. 84, recante
disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n.
82, recante attuazione della direttiva 2006/141/CE per la
parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti
di proseguimento destinati alla Comunita' europea ed
all'esportazione presso i Paesi terzi, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2011, n. 136.
- Il decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, regolamento
concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la
parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti
di proseguimento destinati alla Comunita' europea ed
all'esportazione presso Paesi terzi, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2009, n. 155.
- Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194,
recante disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei
controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento
(CE) n. 882/2004, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
dicembre 2008, n. 289.
- Il decreto legislativo 2 agosto 2007 , n. 146,
recante attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle
pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel
mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE,
97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il regolamento (CE) n.
2006/2004, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
settembre 2007, n. 207.
- Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, che
reca attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che
modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita'
ingannevole, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
settembre 2007, n. 207.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
- Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169,
recante attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli
integratori alimentari, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 luglio 2004, n. 164.
- Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77,
recante attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio
del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura
nutrizionale dei prodotti alimentari, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1993, n. 69.
- La decisione della Commissione n. 363 del 21 maggio
2007, che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati
membri a elaborare il piano di controllo nazionale
pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE)
n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 30 maggio 2007, n. L 138.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
1924/2006 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 2
agosto 2007, n. 145 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1924/2006, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, all'articolo 2, lettera a), del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e all'articolo 3, numeri 1, 2, 3 e 16 del regolamento (CE) n. 178/2002.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le autorita' competenti sono il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali secondo agli ambiti di rispettiva competenza.


Note all'art. 2:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
1924/2006 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
1169/2011 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 2 agosto
2007, n. 145, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto legislativo si intende per:
a) pubblicita': qualsiasi forma di messaggio che e'
diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attivita'
commerciale, industriale, artigianale o professionale allo
scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o
immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la
costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su
di essi;
b) pubblicita' ingannevole: qualsiasi pubblicita' che
in qualunque modo, compresa la sua presentazione e' idonea
ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle
quali e' rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del
suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro
comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia
idonea a ledere un concorrente;
c) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica
che agisce nel quadro della sua attivita' commerciale,
industriale, artigianale o professionale; e chiunque agisce
in nome o per conto di un professionista;
d) pubblicita' comparativa: qualsiasi pubblicita' che
identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o
beni o servizi offerti da un concorrente;
e) operatore pubblicitario: il committente del
messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonche', nel caso
in cui non consenta all'identificazione di costoro, il
proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario
e' diffuso ovvero il responsabile della programmazione
radiofonica o televisiva.».
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
178/2002 si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 3
Violazione degli obblighi generali in materia di indicazioni
nutrizionali e sulla salute previste dall'articolo 3, paragrafo 1,
lettere b) e c), del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 3, paragrafo primo, lettere b) e c), del regolamento, impiega nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicita' degli alimenti indicazioni nutrizionali o sulla salute che danno adito a dubbi sulla sicurezza o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o che incoraggiano o tollerano il consumo eccessivo di un elemento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 30.000, se l'indicazione e' sulla salute e da euro 2.000 a euro 20.000, se l'indicazione e' nutrizionale.


Note all'art. 3:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
1924/2006 si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 4
Violazione degli obblighi concernenti le condizioni per l'uso delle
indicazioni nutrizionali e sulla salute derivanti dall'articolo 4,
paragrafo 3, del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, appone un'indicazione nutrizionale o sulla salute sulle confezioni di bevande contenenti piu' dell'1,2 % in volume di alcol, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000, se l'indicazione e' sulla salute e da euro 3.000 a euro 10.000, se l'indicazione e' nutrizionale, fatta eccezione per le indicazioni riguardanti un basso tenore alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppure la riduzione nel contenuto energetico.


Note all'art. 4:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
1924/2006 si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 5
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 3, del
regolamento concernenti le condizioni generali per l'impiego delle
indicazioni nutrizionali e sulla salute

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, nell'apporre in etichetta, nella presentazione e nella pubblicita' degli alimenti, l'indicazione nutrizionale o sulla salute non la riferisce, in violazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento, agli alimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000.


Note all'art. 5:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
1924/2006 si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 6
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafo 3, del
regolamento in materia di informazioni nutrizionali

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, non ottempera alla richiesta dell'Autorita' competente ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, di fornire tutti gli elementi ed i dati pertinenti comprovanti il rispetto del regolamento entro il termine di trenta giorni, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.


Note all'art. 6:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
1924/2006 si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 7
Violazione degli obblighi in materia di informazioni nutrizionali
derivanti dall'articolo 7 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, fatta eccezione per la pubblicita' generica, l'operatore del settore alimentare che non fornisce l'etichettatura nutrizionale, di cui all'articolo 7 del regolamento, degli alimenti sui quali e' formulata un'indicazione nutrizionale o sulla salute e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 16.000.


Note all'art. 7:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
1924/2006 si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 8
Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni
nutrizionali derivanti dall'articolo 8 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 8 del regolamento, utilizza in etichetta, nella presentazione e nella pubblicita' degli alimenti, indicazioni nutrizionali non incluse nell'allegato del regolamento medesimo, in vigore al momento della compiuta violazione o le impiega senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tale elenco e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.


Note all'art. 8:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
1924/2006 si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 9
Violazione degli obblighi concernenti le indicazioni nutrizionali
comparative derivanti dall'articolo 9 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicita', indicazioni nutrizionali comparative in violazione delle condizioni stabilite dall'articolo 9 del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.


Note all'art. 9:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
1924/2006 si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 10
Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla
salute derivanti dall'articolo 10 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicita', indicazioni sulla salute non incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 24.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicita', indicazioni sulla salute autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tali elenchi e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega indicazioni sulla salute senza comprendere nell'etichettatura o, in mancanza, nella presentazione e nella pubblicita', le informazioni prescritte dal paragrafo 2 dell'articolo 10 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Alla medesima sanzione soggiace l'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 14 del regolamento.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che in etichetta, nella presentazione e nella pubblicita' degli alimenti viola l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000.


Note all'art. 10:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
1924/2006 si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 11
Violazione delle restrizioni sull'impiego di talune indicazioni sulla
salute prescritti dall'articolo 12 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicita' degli alimenti, le indicazioni sulla salute individuate all'articolo 12 del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 40.000.


Note all'art. 11:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
1924/2006 si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 12

Sanzione accessoria per la reiterazione specifica

1. Ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, per la reiterazione specifica delle violazioni previste dal presente decreto legislativo l'autorita' amministrativa, con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice, con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della medesima legge, puo' disporre, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, tenuto conto della natura e della gravita' dei fatti, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attivita' che ha dato causa all'illecito, per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.


Note all'art. 12:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
1924/2006 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 8-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 8-bis (Reiterazione delle violazioni). - Salvo
quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha
reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla
commissione di una violazione amministrativa, accertata con
provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette
un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione
anche quando piu' violazioni della stessa indole commesse
nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento
esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni della
medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che,
per la natura dei fatti che le costituiscono o per le
modalita' della condotta, presentano una sostanziale
omogeneita' o caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione e' specifica se e' violata la medesima
disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non
sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono
commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una
programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge
espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di
pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono
essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta
la violazione precedentemente commessa sia divenuto
definitivo. La sospensione e' disposta dall'autorita'
amministrativa competente, o in caso di opposizione dal
giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in
ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente
violazione e' annullato.».
- Il testo dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato). -
Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento
di una violazione non costituente reato, e per questa non
sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
giudice penale competente a conoscere del reato e' pure
competente a decidere sulla predetta violazione e ad
applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita
dalla legge per la violazione stessa.
Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il
rapporto di cui all'art. 17 e' trasmesso, anche senza che
si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo
comma dell'art. 14, all'autorita' giudiziaria competente
per il reato, la quale, quando invia la comunicazione
giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della
violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa
non e' avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il
pagamento in misura ridotta.
Se l'autorita' giudiziaria non procede ad istruzione,
il pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima
dell'apertura del dibattimento.
La persona obbligata in solido con l'autore della
violazione deve essere citata nell'istruzione o nel
giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il
pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta
persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i
diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la
nomina del difensore d'ufficio.
Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo
stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la
sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
La competenza del giudice penale in ordine alla
violazione non costituente reato cessa se il procedimento
penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di
una condizione di procedibilita'.».

 
Art. 13

Sistema di controlli ufficiali

1. L'attivita' di controllo ufficiale e' svolta dalle autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, che provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, all'accertamento e all' irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto.
2. Le autorita' competenti svolgono le attivita' di cui al presente articolo anche su segnalazione di soggetti privati e sono tenute agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformita' alla legislazione vigente.
3. Sono fatte salve l'applicazione degli articoli 13, 14, 16 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le competenze degli altri organi preposti all'accertamento delle violazioni di cui al regolamento.


Note all'art. 13:
- Il testo degli articoli 13, 14, 16 e 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689, citato nelle note alle premesse,
cosi' recita:
«Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.».
«Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La
violazione, quando e' possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente,
gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.».
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.».
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico
per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8
dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n.
1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti
abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».

 
Art. 14

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati svolgono le attivita' ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, per le violazioni di cui al presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo Stato di previsione della spesa del Ministero della salute e destinati al miglioramento della programmazione e dell'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli.
3. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e' aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.


 
Art. 15

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 febbraio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Lorenzin, Ministro della salute

Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Costa, Ministro per gli affari
regionali

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando


Note all'art. 15:
- Per i riferimenti normativi della legge 24 novembre
1981, n. 689 si veda nelle note alle premesse.

 
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