Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2017 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 7 febbraio 2017, n. 27 |
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare l'articolo 33; Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre ed in particolare l'articolo 2; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e successive modificazioni; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; Visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari; Visto il regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione dell'8 novembre 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda l'elenco di indicazioni nutrizionali; Visto il regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione del 16 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini; Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare»; Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ed in particolare gli articoli 10 e 55; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n.193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore ed in particolare l'articolo 2; Visto il regolamento (UE) n. 907/2013 della Commissione europea del 20 settembre 2013, che stabilisce le norme relative alle domande concernenti l'uso di descrittori generici (denominazioni); Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ed in particolare l'articolo 55; Visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti; Visti il regolamento (CE) 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e la direttiva 2009/39 relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare; Visto il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori che modifica le direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2011, n. 84; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunita' europea ed all'esportazione presso Paesi terzi; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 recante disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004; Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, che reca l'attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169, recante attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari; Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77 recante attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale degli alimenti; Vista la decisione della Commissione n. 363 del 21 maggio 2007 che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; Preso atto del documento elaborato in data 14 dicembre 2007 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, intitolato «Guidance on the implementation of Regulation (EC) n. 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods approved by the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health on 14 December 2007»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2016; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 novembre 2016; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, di seguito denominato «regolamento», fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relativamente alle attribuzioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. - La legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. - La legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251. - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. - La legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1962, n. 139. - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. - Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306, S.O. - Il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 404. - Il regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione dell'08 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda l'elenco di indicazioni nutrizionali (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 novembre 2012, n. L 310. - Il regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 25 maggio 2012, n. L 136. - Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e' pubblicato nella G.U.C.E. 1° febbraio 2002, n. L 31. - Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 (Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2006, n. 118. - Il regolamento (CE)n n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165. - Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O. - Il regolamento (UE) n. 907/2013 della Commissione europea del 20 settembre 2013, che stabilisce le norme relative alle domande concernenti l'uso di descrittori generici (denominazioni) (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 21 settembre 2013, n. L 251. - Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 novembre 2011, n. L 304. - Il regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione del 20 gennaio 2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 21 gennaio 2009, n. L 16. - Il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 404. - Il regolamento (CE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 giugno 2013, n. L 181. - La direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 maggio 2009, n. L 124. - Il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2014, n. 58. - Il decreto legislativo 19 maggio 2011, n. 84, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, recante attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunita' europea ed all'esportazione presso i Paesi terzi, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2011, n. 136. - Il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunita' europea ed all'esportazione presso Paesi terzi, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2009, n. 155. - Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289. - Il decreto legislativo 2 agosto 2007 , n. 146, recante attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il regolamento (CE) n. 2006/2004, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2007, n. 207. - Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, che reca attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2007, n. 207. - Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. - Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, recante attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2004, n. 164. - Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, recante attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1993, n. 69. - La decisione della Commissione n. 363 del 21 maggio 2007, che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 maggio 2007, n. L 138.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1924/2006, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, all'articolo 2, lettera a), del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e all'articolo 3, numeri 1, 2, 3 e 16 del regolamento (CE) n. 178/2002. 2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le autorita' competenti sono il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali secondo agli ambiti di rispettiva competenza.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1169/2011 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: a) pubblicita': qualsiasi forma di messaggio che e' diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi; b) pubblicita' ingannevole: qualsiasi pubblicita' che in qualunque modo, compresa la sua presentazione e' idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali e' rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente; c) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale; e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista; d) pubblicita' comparativa: qualsiasi pubblicita' che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente; e) operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonche', nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario e' diffuso ovvero il responsabile della programmazione radiofonica o televisiva.». - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 178/2002 si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 3 Violazione degli obblighi generali in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute previste dall'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 3, paragrafo primo, lettere b) e c), del regolamento, impiega nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicita' degli alimenti indicazioni nutrizionali o sulla salute che danno adito a dubbi sulla sicurezza o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o che incoraggiano o tollerano il consumo eccessivo di un elemento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 30.000, se l'indicazione e' sulla salute e da euro 2.000 a euro 20.000, se l'indicazione e' nutrizionale.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 4 Violazione degli obblighi concernenti le condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute derivanti dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, appone un'indicazione nutrizionale o sulla salute sulle confezioni di bevande contenenti piu' dell'1,2 % in volume di alcol, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000, se l'indicazione e' sulla salute e da euro 3.000 a euro 10.000, se l'indicazione e' nutrizionale, fatta eccezione per le indicazioni riguardanti un basso tenore alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppure la riduzione nel contenuto energetico.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 5 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento concernenti le condizioni generali per l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, nell'apporre in etichetta, nella presentazione e nella pubblicita' degli alimenti, l'indicazione nutrizionale o sulla salute non la riferisce, in violazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento, agli alimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 6 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento in materia di informazioni nutrizionali
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, non ottempera alla richiesta dell'Autorita' competente ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, di fornire tutti gli elementi ed i dati pertinenti comprovanti il rispetto del regolamento entro il termine di trenta giorni, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 7 Violazione degli obblighi in materia di informazioni nutrizionali derivanti dall'articolo 7 del regolamento
1. Salvo che il fatto costituisca reato, fatta eccezione per la pubblicita' generica, l'operatore del settore alimentare che non fornisce l'etichettatura nutrizionale, di cui all'articolo 7 del regolamento, degli alimenti sui quali e' formulata un'indicazione nutrizionale o sulla salute e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 16.000.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 8 Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni nutrizionali derivanti dall'articolo 8 del regolamento
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 8 del regolamento, utilizza in etichetta, nella presentazione e nella pubblicita' degli alimenti, indicazioni nutrizionali non incluse nell'allegato del regolamento medesimo, in vigore al momento della compiuta violazione o le impiega senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tale elenco e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 9 Violazione degli obblighi concernenti le indicazioni nutrizionali comparative derivanti dall'articolo 9 del regolamento
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicita', indicazioni nutrizionali comparative in violazione delle condizioni stabilite dall'articolo 9 del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 10 Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute derivanti dall'articolo 10 del regolamento
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicita', indicazioni sulla salute non incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 24.000. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicita', indicazioni sulla salute autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tali elenchi e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega indicazioni sulla salute senza comprendere nell'etichettatura o, in mancanza, nella presentazione e nella pubblicita', le informazioni prescritte dal paragrafo 2 dell'articolo 10 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Alla medesima sanzione soggiace l'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 14 del regolamento. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che in etichetta, nella presentazione e nella pubblicita' degli alimenti viola l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000.
Note all'art. 10: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 11 Violazione delle restrizioni sull'impiego di talune indicazioni sulla salute prescritti dall'articolo 12 del regolamento
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicita' degli alimenti, le indicazioni sulla salute individuate all'articolo 12 del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 40.000.
Note all'art. 11: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 12
Sanzione accessoria per la reiterazione specifica
1. Ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, per la reiterazione specifica delle violazioni previste dal presente decreto legislativo l'autorita' amministrativa, con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice, con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della medesima legge, puo' disporre, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, tenuto conto della natura e della gravita' dei fatti, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attivita' che ha dato causa all'illecito, per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.
Note all'art. 12: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 8-bis (Reiterazione delle violazioni). - Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando piu' violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalita' della condotta, presentano una sostanziale omogeneita' o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione e' specifica se e' violata la medesima disposizione. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione e' disposta dall'autorita' amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione e' annullato.». - Il testo dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato). - Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato e' pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 e' trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, all'autorita' giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non e' avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta. Se l'autorita' giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento. La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio. Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilita'.».
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| Art. 13
Sistema di controlli ufficiali
1. L'attivita' di controllo ufficiale e' svolta dalle autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, che provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, all'accertamento e all' irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto. 2. Le autorita' competenti svolgono le attivita' di cui al presente articolo anche su segnalazione di soggetti privati e sono tenute agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformita' alla legislazione vigente. 3. Sono fatte salve l'applicazione degli articoli 13, 14, 16 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le competenze degli altri organi preposti all'accertamento delle violazioni di cui al regolamento.
Note all'art. 13: - Il testo degli articoli 13, 14, 16 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.». «Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La violazione, quando e' possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere effettuata, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalita' previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e' obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto.». «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.». «Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita' relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.».
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| Art. 14
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati svolgono le attivita' ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, per le violazioni di cui al presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo Stato di previsione della spesa del Ministero della salute e destinati al miglioramento della programmazione e dell'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli. 3. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e' aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.
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| Art. 15
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 febbraio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Lorenzin, Ministro della salute
Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Costa, Ministro per gli affari regionali
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 15: - Per i riferimenti normativi della legge 24 novembre 1981, n. 689 si veda nelle note alle premesse.
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