Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2017 (vai al sommario)
LEGGE 8 marzo 2017, n. 24
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Sicurezza delle cure in sanita'

1. La sicurezza delle cure e' parte costitutiva del diritto alla salute ed e' perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettivita'.
2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.
3. Alle attivita' di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, e' tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
Art. 2
Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al
Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri
regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del
paziente.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico.
2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, puo' essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.
3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le modalita' stabiliti dalla legislazione regionale.
4. In ogni regione e' istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita', di cui all'articolo 3.
5. All'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione e' pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria».


Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 539, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dalla
presente legge:
«539. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al
comma 538, ai fini di cui all'articolo 3-bis del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che
erogano prestazioni sanitarie attivino un'adeguata funzione
di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio
sanitario (risk management), per l'esercizio dei seguenti
compiti:
a) attivazione dei percorsi di audit o altre
metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e
delle criticita' piu' frequenti, con segnalazione anonima
del quasi-errore e analisi delle possibili attivita'
finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari.
I verbali e gli atti conseguenti all'attivita' di gestione
del rischio clinico non possono essere acquisiti o
utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari;
b) rilevazione del rischio di inappropriatezza nei
percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione
dell'emersione di eventuali attivita' di medicina difensiva
attiva e passiva;
c) predisposizione e attuazione di attivita' di
sensibilizzazione e formazione continua del personale
finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;
d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della
struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle
attivita' di stipulazione di coperture assicurative o di
gestione di coperture auto-assicurative.
d-bis) predisposizione di una relazione annuale
consuntiva sugli eventi avversi verificatesi all'interno
della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento
avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta
relazione e' pubblicata sul sito internet della
sanitaria.».

 
Art. 3
Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella
sanita'

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita', di seguito denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonche' alle cause, all'entita', alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso e, anche mediante la predisposizione, con l'ausilio delle societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui all'articolo 5, di linee di indirizzo, individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonche' per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.
3. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attivita' svolta dall'Osservatorio.
4. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale anche del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanita' (SIMES), istituito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010.


 
Art. 4

Trasparenza dei dati

1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformita' alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche e private adeguano i regolamenti interni adottati in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle disposizioni del presente comma.
3. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) di cui all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dagli articoli 2 e 16 della presente legge.
4. All'articolo 37 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia».


Note all'art. 4:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Per l'art. 1, comma 539 della legge 28 dicembre
2015,n. 208, vedasi le note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 37 (Riscontro diagnostico). - 1. Fatti salvi i
poteri dell'autorita' giudiziaria, sono sottoposte al
riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15
febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute
senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un
deposito di osservazione o ad un obitorio, nonche' i
cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle
cliniche universitarie e negli istituti di cura privati
quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo
dispongano per il controllo della diagnosi o per il
chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il coordinatore sanitario puo' disporre il riscontro
diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a
domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e
diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico
curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
2-bis. I familiari o gli altri aventi titolo del
deceduto possono concordare con il direttore sanitario o
sociosanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico, sia
nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e
possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia.
3. Il riscontro diagnostico e' eseguito, alla presenza
del primario o medico curante, ove questi lo ritenga
necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali
dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da
altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali
devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a
raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve
essere ricomposto con migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico
dell'ente che lo ha richiesto.».

 
Art. 5
Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle
linee guida

1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalita' preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificita' del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonche' dalle societa' scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.
2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della salute stabilisce:
a) i requisiti minimi di rappresentativita' sul territorio nazionale;
b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualita' della produzione tecnico-scientifica;
c) le procedure di iscrizione all'elenco nonche' le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalita' di sospensione o cancellazione dallo stesso.
3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale e' disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Istituto superiore di sanita' pubblica nel proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformita' della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonche' della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.
4. Le attivita' di cui al comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 28, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662:
«28. Allo scopo di assicurare l'uso appropriato delle
risorse sanitarie e garantire l'equilibrio delle gestioni,
i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le
proprie autonome decisioni tecniche a percorsi diagnostici
e terapeutici, cooperando in tal modo al rispetto degli
obiettivi di spesa. I percorsi diagnostico-terapeutici sono
costituiti dalle linee-guida di cui all'art. 1, comma 283,
terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
nonche' da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con
decreto del Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su
proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale
linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30
giugno 2004, integrato da un rappresentante della
Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri. Il Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro il 31 marzo 2007, gli indirizzi per
l'uniforme applicazione dei percorsi stessi in ambito
locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto
dei protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a carico
del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico
senza giustificati motivi.».

 
Art. 6

Responsabilita' penale dell'esercente la professione sanitaria

1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 590-sexies (Responsabilita' colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). - Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilita' e' esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificita' del caso concreto».
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 e' abrogato.


Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 590-quinquies del
codice penale:
«Art. 590-quinquies (Definizione di strade urbane e
extraurbane): Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si
intendono per strade extraurbane le strade di cui alle
lettere A, B e C del comma 2 dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un
centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis
del medesimo comma 2.».
- Il testo del decreto - legge 13 settembre 2012, n.
158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute)
convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189, modificato dalla presente legge, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2012, n. 214.

 
Art. 7
Responsabilita' civile della struttura e dell'esercente la
professione sanitaria

1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorche' non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attivita' di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonche' attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
4. Il danno conseguente all'attivita' della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria e' risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attivita' di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.


Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 1218 e 1228 del
codice civile:
«Art. 1218 (Responsabilita' del debitore). - Il
debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta
e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da
impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui
non imputabile.».
«Art. 1228 (Responsabilita' per fatto degli ausiliari).
- Salva diversa volonta' delle parti, il debitore che
nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di
terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di
costoro.».
- Si riporta il testo dell'art. 2043 del codice civile
(Risarcimento per fatto illecito):
«Art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito). -
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno.».
- Si riportano gli articoli 138 e 139 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
«Art. 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve
entita'). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della
giustizia, si provvede alla predisposizione di una
specifica tabella unica su tutto il territorio della
Repubblica:
a) delle menomazioni alla integrita' psicofisica
comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo
punto di invalidita' comprensiva dei coefficienti di
variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso.
2. La tabella unica nazionale e' redatta secondo i
seguenti principi e criteri:
a) agli effetti della tabella per danno biologico si
intende la lesione temporanea o permanente all'integrita'
psico-fisica della persona suscettibile di accertamento
medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle
attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali
della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali
ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema
a punto variabile in funzione dell'eta' e del grado di
invalidita';
c) il valore economico del punto e' funzione crescente
della percentuale di invalidita' e l'incidenza della
menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita
del danneggiato cresce in modo piu' che proporzionale
rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto e' funzione
decrescente dell'eta' del soggetto, sulla base delle tavole
di mortalita' elaborate dall'ISTAT, al tasso di
rivalutazione pari all'interesse legale;
e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per
cento e' determinato in misura corrispondente alla
percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera
rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali
personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della
tabella unica nazionale puo' essere aumentato dal giudice
sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento
delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale
sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, in misura corrispondente alla
variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.».
«Art. 139 (Danno biologico per lesioni di lieve
entita'). - 1. Il risarcimento del danno biologico per
lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti
alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e'
effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, e' liquidato
per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento
un importo crescente in misura piu' che proporzionale in
relazione ad ogni punto percentuale di invalidita'; tale
importo e' calcolato in base all'applicazione a ciascun
punto percentuale di invalidita' del relativo coefficiente
secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo
cosi' determinato si riduce con il crescere dell'eta' del
soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per
ogni anno di eta' a partire dall'undicesimo anno di eta'.
Il valore del primo punto e' pari ad euro
seicentosettantaquattro virgola settantotto;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, e' liquidato
un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni
giorno di inabilita' assoluta; in caso di inabilita'
temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione
avviene in misura corrispondente alla percentuale di
inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico
si intende la lesione temporanea o permanente
all'integrita' psico-fisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale che esplica un'incidenza
negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua
capacita' di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di
lieve entita', che non siano suscettibili di accertamento
clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a
risarcimento per danno biologico permanente.
3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi
del comma 1 puo' essere aumentato dal giudice in misura non
superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento
delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si
provvede alla predisposizione di una specifica tabella
delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra
uno e nove punti di invalidita'.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati
annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, in misura corrispondente alla variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1,
lettera a), per un punto percentuale di invalidita' pari a
1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per
un punto percentuale di invalidita' pari a 2 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 3 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 4 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 5 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 6 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 7 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 8 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 9 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.".

 
Art. 8

Tentativo obbligatorio di conciliazione

1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilita' sanitaria e' tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.
2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilita' della domanda di risarcimento. E' fatta salva la possibilita' di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova invece applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e' concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a se' dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.
3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, e' depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.
4. La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge, e' obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che e' comparsa alla conciliazione.


Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 696-bis del codice di
procedura civile:
«Art. 696-bis (Consulenza tecnica preventiva ai fini
della composizione della lite). - L'espletamento di una
consulenza tecnica, in via preventiva, puo' essere
richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al
primo comma dell'art. 696, ai fini dell'accertamento e
della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla
mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali
o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo
comma del medesimo art. 696. Il consulente, prima di
provvedere al deposito della relazione, tenta, ove
possibile, la conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate, si forma processo
verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo
esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione
e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di
ipoteca giudiziale.
Il processo verbale e' esente dall'imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte puo'
chiedere che la relazione depositata dal consulente sia
acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto
compatibili.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'art. 60
della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali):
«Art. 5 (Condizione di procedibilita' e rapporti con il
processo). - 1. Chi intende esercitare in giudizio
un'azione relativa ad una controversia in materia di
condominio, diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto
di aziende, risarcimento del danno derivante dalla
circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita'
medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con
altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari
e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il
procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto
ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal
decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il
procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, per le materie ivi regolate.
L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione
di procedibilita' della domanda giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a
pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non
oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la
mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa
la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui
all'art. 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione
non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle
parti il termine di quindici giorni per la presentazione
della domanda di mediazione. Il presente comma non si
applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e
140-bis del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni. 1-bis. Chi intende esercitare in giudizio
un'azione relativa a una controversia in materia di
condominio, diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto
di aziende, risarcimento del danno derivante da
responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il
mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita',
contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto,
assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il
procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto
ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8
ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di
attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione
dell'art. 128-bis del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le
materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di
mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda
giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i
quattro anni successivi alla data della sua entrata in
vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di
entrata in vigore e' attivato su iniziativa del Ministero
della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale
sperimentazione. L'improcedibilita' deve essere eccepita
dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio
dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove
rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma non si e'
conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui all'art. 6. Allo stesso modo provvede quando
la mediazione non e' stata esperita, assegnando
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni
per la presentazione della domanda di mediazione. Il
presente comma non si applica alle azioni previste dagli
articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto
disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di
giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo
stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo'
disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in
tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale anche
in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo
precedente e' adottato prima dell'udienza di precisazione
delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e'
prevista prima della discussione della causa. Il giudice
fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di
cui all'art. 6 e, quando la mediazione non e' gia' stata
avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di
quindici giorni per la presentazione della domanda di
mediazione.
2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di
mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda
giudiziale la condizione si considera avverata se il primo
incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni
caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari,
ne' la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto,
fino al mutamento del rito di cui all'art. 667 del codice
di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai
fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis
del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei
provvedimenti di cui all'art. 703, terzo comma, del codice
di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di
cognizione relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in Camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto
disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto
ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola
di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta
esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte,
proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine
di quindici giorni per la presentazione della domanda di
mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza
del termine di cui all'art. 6. Allo stesso modo il giudice
o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la
mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati,
ma non conclusi. La domanda e' presentata davanti
all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel
registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro
organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui
all'art. 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono
concordare, successivamente al contratto o allo statuto o
all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso
organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la
domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli
effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la
domanda di mediazione impedisce altresi' la decadenza per
una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda
giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine
di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui
all'art. 11 presso la segreteria dell'organismo.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile.):
«Art. 3 (Improcedibilita'). - 1. Chi intende esercitare
in giudizio un'azione relativa a una controversia in
materia di risarcimento del danno da circolazione di
veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare
l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione
assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi
previsti dal periodo precedente e dall'art. 5, comma 1-bis,
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende
proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi
titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.
L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a
pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non
oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la
negoziazione assistita e' gia' iniziata, ma non si e'
conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui all'art. 2, comma 3. Allo stesso modo
provvede quando la negoziazione non e' stata esperita,
assegnando contestualmente alle parti il termine di
quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il
presente comma non si applica alle controversie concernenti
obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi
tra professionisti e consumatori.
2. Quando l'esperimento del procedimento di
negoziazione assistita e' condizione di procedibilita'
della domanda giudiziale la condizione si considera
avverata se l'invito non e' seguito da adesione o e'
seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione
ovvero quando e' decorso il periodo di tempo di cui
all'art. 2, comma 2, lettera a).
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai
fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis
del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di
cognizione relativi all'esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in Camera di consiglio;
e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
4. L'esperimento del procedimento di negoziazione
assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la
concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la
trascrizione della domanda giudiziale.
5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali
procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione,
comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per
materie soggette ad altri termini di procedibilita',
decorre unitamente ai medesimi.
6. Quando il procedimento di negoziazione assistita e'
condizione di procedibilita' della domanda, all'avvocato
non e' dovuto compenso dalla parte che si trova nelle
condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive
modificazioni. A tale fine la parte e' tenuta a depositare
all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere
autenticata dal medesimo avvocato, nonche' a produrre, se
l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a
comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.
7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
quando la parte puo' stare in giudizio personalmente.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo
acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.».
- Si riporta il testo degli articoli 702 -bis, 702-ter
e 702- quater del codice di procedura civile:
«Art. 702-bis (Forma della domanda. Costituzione delle
parti). - Nelle cause in cui il tribunale giudica in
composizione monocratica, la domanda puo' essere proposta
con ricorso al tribunale competente. Il ricorso,
sottoscritto a norma dell'art. 125, deve contenere le
indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e
l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma
dell'art. 163.
A seguito della presentazione del ricorso il
cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta
senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa
il magistrato cui e' affidata la trattazione del
procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di
comparizione delle parti, assegnando il termine per la
costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre
dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al
decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato
al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata
per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in
cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve
proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti
dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi
di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre
in comunicazione, nonche' formulare le conclusioni. A pena
di decadenza deve proporre le eventuali domande
riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che
non sono rilevabili d'ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia
deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella
comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo
spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto
comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede
a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine
perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del
terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma .
Art. 702-ter (Procedimento). - Il giudice, se ritiene
di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
Se rileva che la domanda non rientra tra quelle
indicate nell'art. 702-bis, il giudice, con ordinanza non
impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo
provvede sulla domanda riconvenzionale.
Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono
un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non
impugnabile, fissa l'udienza di cui all'art. 183. In tal
caso si applicano le disposizioni del libro II.
Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale
richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone
la separazione.
Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla
prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel
modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione
rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento
richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al
rigetto delle domande.
L'ordinanza e' provvisoriamente esecutiva e costituisce
titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la
trascrizione.
Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del
procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.
Art. 702-quater (Appello). - L'ordinanza emessa ai
sensi del sesto comma dell'art. 702-ter produce gli effetti
di cui all'art. 2909 del codice civile se non e' appellata
entro trenta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi
documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai
fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver
potuto proporli nel corso del procedimento sommario per
causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio
puo' delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei
componenti del collegio.».

 
Art. 9

Azione di rivalsa o di responsabilita' amministrativa

1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria puo' essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
2. Se l'esercente la professione sanitaria non e' stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi confronti puo' essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed e' esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento.
3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non e' stato parte del giudizio.
4. In nessun caso la transazione e' opponibile all'esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa.
5. In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, o dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7, l'azione di responsabilita' amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria e' esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficolta', anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. L'importo della condanna per la responsabilita' amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non puo' superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non puo' essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori.
6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell'impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall'impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Il limite alla misura della rivalsa, di cui al periodo precedente, non si applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui all'articolo 10, comma 2.
7. Nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilita' amministrativa il giudice puo' desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di assicurazione se l'esercente la professione sanitaria ne e' stato parte.


Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti.):
«Art. 1 (Azione di responsabilita'). - 1. La
responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica
e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
con dolo o con colpa grave, ferma restando
l'insindacabilita' nel merito delle scelte discrezionali.
In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa quando il
fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto
vistato e registrato in sede di controllo preventivo di
legittimita', limitatamente ai profili presi in
considerazione nell'esercizio del controllo. Il relativo
debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei
casi di illecito arricchimento del dante causa e di
conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo restando
il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi
comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o
da altra amministrazione, o dalla comunita' amministrata in
relazione al comportamento degli amministratori o dei
dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilita'
1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali
la responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che
hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che
rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o
amministrativi la responsabilita' non si estende ai
titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito
l'esecuzione (5).
1-quater. Se il fatto dannoso e' causato da piu'
persone, la Corte dei conti, valutate le singole
responsabilita', condanna ciascuno per la parte che vi ha
preso.
1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli
concorrenti che abbiano conseguito un illecito
arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili
solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in
giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.
In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si
estende la responsabilita' solidale e' effettuata in sede
di ricorso per revocazione.
1-sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita'
del danno all'immagine della pubblica amministrazione
derivante dalla commissione di un reato contro la stessa
pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in
giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra
utilita' illecitamente percepita dal dipendente .
1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad
oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
conservativo e' concesso in tutti i casi di fondato timore
di attenuazione della garanzia del credito erariale.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si
e' verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di
occultamento doloso del danno, dalla data della sua
scoperta.
2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di
applicazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie
entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima
del 31 dicembre 1996.
2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data
del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un
termine di prescrizione decennale, la prescrizione si
compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel piu' breve
termine dato dal compiersi del decennio .
3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento
sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia
del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che
hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi,
l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui
la prescrizione e' maturata.
4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita'
amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici
anche quando il danno sia stato cagionato ad
amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di
appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 52 del regio decreto 12
luglio, 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle
leggi sulla Corte dei conti):
«Art. 52 (articoli 14, 25, terzo comma, e 37, legge 7
luglio 1907, n. 429; art. 1, regio decreto 28 giugno 1912,
n. 728; articoli 81, 82, 83, primo comma, regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440; art. 2, regio decreto-legge 15
ottobre 1925, n. 1928; art. 9, regio decreto 2 febbraio
1928, n. 263; art. 3, regio decreto 14 novembre 1929, n.
2166; art. 27, regio decreto 18 giugno 1931, n. 807 e art.
1, legge 22 dicembre 1932, n. 1958). - I funzionari
impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli
dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da
amministrazioni, aziende e gestioni statali a ordinamento,
autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione
od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza
cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla
quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della
Corte nei casi e modi previsti dalla legge
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato e da leggi speciali.
La Corte, valutate le singole responsabilita', puo'
porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno
accertato o del valore perduto.».
- Si riporta il testo dell'art. 1916 del codice civile:
(art. 1916. Diritto di surrogazione dell'assicuratore).
«Art. 1916 (Diritto di surrogazione dell'assicuratore).
- L'assicuratore che ha pagato l'indennita' e' surrogato,
fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti
dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se
il danno e' causato dai figli, dagli ascendenti, da altri
parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui
conviventi o da domestici.
L'assicurato e' responsabile verso l'assicuratore del
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche
alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro
le disgrazie accidentali.».

 
Art. 10

Obbligo di assicurazione

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilita' civile verso terzi e per la responsabilita' civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attivita' di formazione, aggiornamento nonche' di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonche' attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresi', polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilita' civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2.
2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attivita' al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
3. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
4. Le strutture di cui al comma 1 rendono nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilita' civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera di cui al comma 1, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.
5. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i criteri e le modalita' per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'IVASS sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze con le strutture di cui al comma 1 e con gli esercenti la professione sanitaria.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonche' le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operativita' delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1; disciplina altresi' le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione nonche' la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. A tali fondi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro della salute e sentito l'IVASS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dei commi 1 e 2, e alle altre analoghe misure adottate ai sensi dei commi 1 e 6 e sono stabiliti, altresi', le modalita' e i termini per la comunicazione di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio. Il medesimo decreto stabilisce le modalita' e i termini per l'accesso a tali dati.


Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e
la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli
uffici giudiziari.):
«Art. 27 (Disposizioni di semplificazione e
razionalizzazione in materia sanitaria). - 1. All'articolo
3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le
parole "di garantire idonea copertura assicurativa agli
esercenti le professioni sanitarie" sono aggiunte le
seguenti: ", anche nell'esercizio dell'attivita'
libero-professionale intramuraria, nei limiti delle risorse
del fondo stesso";
b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le parole
"in misura definita in sede di contrattazione collettiva"
sono sostituite dalle seguenti: "nella misura determinata
dal soggetto gestore del fondo di cui alla lettera b)";
c) al comma 4, primo periodo, le parole " Per i
contenuti" sono sostituite dalle seguenti: "Nel rispetto
dell'ambito applicativo dell'articolo 3, comma 5, lettera
e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
per i contenuti".
1-bis. A ciascuna azienda del Servizio sanitario
nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato
operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a
ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda
prestazioni sanitarie a favore di terzi e' fatto obbligo di
dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe
misure per la responsabilita' civile verso terzi (RCT) e
per la responsabilita' civile verso prestatori d'opera
(RCO), a tutela dei pazienti e del personale.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2.
3. All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le parole
"da quaranta" sono sostituite dalle seguenti: "da trenta".
4. Al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, i componenti in carica del Consiglio
superiore di sanita' decadono automaticamente. Entro il
medesimo termine, con decreto del Ministro della salute il
Consiglio superiore di sanita' e' ricostituito nella
composizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, come
modificato dal comma 3 del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo.):
«Art. 3 (Abrogazione delle indebite restrizioni
all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle
attivita' economiche). - (Omissis).
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33,
quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle
professioni regolamentate secondo i principi della
riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra
professioni che svolgono attivita' similari, gli
ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio
dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di
libera concorrenza, alla presenza diffusa dei
professionisti su tutto il territorio nazionale, alla
differenziazione e pluralita' di offerta che garantisca
l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito
della piu' ampia informazione relativamente ai servizi
offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno
essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto per recepire i seguenti
principi:
a) l'accesso alla professione e' libero e il suo
esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e
sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
professionista. La limitazione, in forza di una
disposizione di legge, del numero di persone che sono
titolate ad esercitare una certa professione in tutto il
territorio dello Stato o in una certa area geografica, e'
consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di
interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse
alla tutela della salute umana, e non introduca una
discriminazione diretta o indiretta basata sulla
nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in
forma societaria, della sede legale della societa'
professionale;
b) previsione dell'obbligo per il professionista di
seguire percorsi di formazione continua permanente
predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai
consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di educazione continua in
medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale e'
sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento
professionale che dovra' integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla
professione deve conformarsi a criteri che garantiscano
l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e il suo
adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior
esercizio della professione;
d).
e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a
stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti
dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il
professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza
stipulata per la responsabilita' professionale e il
relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze
assicurative di cui al presente comma possono essere
negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai
Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei
professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere
l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da
quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono
specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle
questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine
territoriale o di consigliere nazionale e' incompatibile
con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e
territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si
applicano alle professioni sanitarie per le quali resta
confermata la normativa vigente;
g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente
ad oggetto l'attivita' professionale, le specializzazioni
ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello
studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le
informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette
e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del Decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 :
(Regolamento recante riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.):
«Art. 5 (Obbligo di assicurazione). - 1. Il
professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite
di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali
e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea
assicurazione per i danni derivanti al cliente
dall'esercizio dell'attivita' professionale, comprese le
attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti dal
cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al
cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli
estremi della polizza professionale, il relativo massimale
e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1
costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle
convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di
assicurazione di cui al presente articolo acquista
efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere
lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di
tutela della salute):
«Art. 3 (Responsabilita' professionale dell'esercente
le professioni sanitarie). - 1. L'esercente la professione
sanitaria che nello svolgimento della propria attivita' si
attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla
comunita' scientifica non risponde penalmente per colpa
lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui
all'art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella
determinazione del risarcimento del danno, tiene
debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese
assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' le
Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle
professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative delle categorie professionali
interessate, anche in attuazione dell'art. 3, comma 5,
lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura
assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono
disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi
per l'idoneita' dei relativi contratti, in conformita' ai
seguenti criteri:
a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite
categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in
capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire
idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni
sanitarie, anche nell'esercizio dell'attivita'
libero-professionale intramuraria, nei limiti delle risorse
del fondo stesso. Il fondo viene finanziato dal contributo
dei professionisti che ne facciano espressa richiesta,
nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di
cui alla lettera b), e da un ulteriore contributo a carico
delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione
per danni derivanti dall'attivita' medico-professionale,
determinato in misura percentuale ai premi incassati nel
precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento
del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri, nonche' le Federazioni nazionali degli
ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;
b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui
alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica;
c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano
essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano
alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del
premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e
subordinare comunque la disdetta della polizza alla
reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario
accertata con sentenza definitiva.
3. Il danno biologico conseguente all'attivita'
dell'esercente della professione sanitaria e' risarcito
sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente
integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto
art. 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati
articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non
previste, afferenti all'attivita' di cui al presente
articolo.
4. Nel rispetto dell'ambito applicativo dell'articolo
3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, per i contenuti e le procedure
inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti
dall'esercizio dell'attivita' professionale resa
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto
di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato
sentita altresi' la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del
Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa
della responsabilita' civile ulteriore rispetto a quella
prevista, per il relativo personale, dalla normativa
contrattuale vigente.
5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui
all'art. 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
recante disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno
quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico
legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti
delle discipline specialistiche dell'area sanitaria, anche
con il coinvolgimento delle societa' scientifiche tra i
quali scegliere per la nomina tenendo conto della
disciplina interessata nel procedimento.
6. Dall'applicazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge del
18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia
sanitaria e socio-assistenziale):
«Art. 1 (Misure urgenti in materia sanitaria). - 1. Per
far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del
Servizio sanitario nazionale per l'anno 1991, determinate
in lire 5.600 miliardi, le regioni e le province autonome
sono autorizzate ad assumere mutui quindicennali alle
condizioni, con le modalita' e con gli istituti di credito
stabiliti con decreto del Ministro del tesoro nel limite
massimo degli importi indicati nell'allegata tabella A, con
onere a carico dello Stato; per le stesse finalita' e
medesime modalita', l'Associazione della Croce rossa
italiana e' autorizzata ad assumere un mutuo per un importo
non superiore a lire 10 miliardi.
2. L'onere per l'ammortamento dei mutui e' valutato in
complessive lire 978 miliardi annui ed alla relativa
copertura si provvede mediante utilizzo della quota
all'uopo vincolata del Fondo sanitario nazionale iscritto
nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
3. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art.
36, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive
modificazioni ed integrazioni, relative alle spese in conto
capitale, si estendono alle disponibilita' del capitolo
4403 dello stato di previsione del Ministero della sanita'.
4. Le disponibilita' finanziarie esistenti in conto
residui sui capitoli 7001 e 7010 dello stato di previsione
del Ministero della sanita' per l'anno 1991, non impegnate
nel predetto anno, sono conservate per essere utilizzate
nell'esercizio 1993.
5. Le somme dovute a qualsiasi titolo alle aziende
sanitarie locali e ospedaliere e agli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad
esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti
agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al
personale dipendente o convenzionato, nonche' nella misura
dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini
dell'erogazione dei servizi sanitari definiti con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del
tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. A
tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con
deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica
preventivamente le somme oggetto delle destinazioni
previste nel primo periodo.
5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 e'
comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata,
all'istituto cui e' affidato il servizio di tesoreria o
cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di
garantire l'espletamento delle finalita' di cui al comma 5,
dalla data della predetta comunicazione il tesoriere e'
obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di
spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in
caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura
esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessita' di
previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione
della deliberazione l'ente non puo' emettere mandati a
titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo
l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenuto per
il pagamento o, se non e' prescritta fattura, dalla data
della deliberazione di impegno.
6. Il contributo previsto dall'articolo 63 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni,
dovuto, per ciascuno degli anni dal 1980 al 1985 dai
cittadini assicurati al Servizio sanitario nazionale, che
secondo le leggi vigenti non erano tenuti all'iscrizione ad
un istituto mutualistico di natura pubblica, resta
determinato tenendo conto delle variazioni previste nel
costo medio pro-capite dell'anno precedente per gli anni
1980 e 1981 nella misura annua fissa di lire 300 mila e di
lire 350 mila per l'anno 1982, entrambe le misure
maggiorate di un importo pari al tre per cento del reddito
imponibile ai fini IRPEF per gli anni medesimi, e per
ciascuno dei successivi anni in un importo pari al 5,50 per
cento del reddito imponibile ai fini IRPEF per ciascuno
degli anni a cui il contributo si riferisce. I suddetti
contributi non possono, comunque, superare l'ammontare
complessivo annuo di legge 1.500.000 per ciascuno degli
anni 1980 e 1981 e l'ammontare complessivo annuo,
rispettivamente, di legge 1.750.000 e di legge 2.500.000
per ciascuno degli anni 1982 e 1983.
7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici non
impegnate al termine dell'esercizio 1992 sono conservate
nel conto dei residui passivi per essere utilizzate
nell'esercizio successivo. Tali somme saranno erogate
all'Universita' degli studi di Siena.».

 
Art. 11

Estensione della garanzia assicurativa

1. La garanzia assicurativa deve prevedere una operativita' temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purche' denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell'attivita' professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattivita' della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilita' verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattivita' della copertura. L'ultrattivita' e' estesa agli eredi e non e' assoggettabile alla clausola di disdetta.


 
Art. 12

Azione diretta del soggetto danneggiato

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali e' stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.
2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle stabilite dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6, che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 10, comma 2.
3. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nel rispetto dei requisiti minimi, non derogabili contrattualmente, stabiliti dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6.
4. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata a norma del comma 1 e' litisconsorte necessario la struttura medesima; nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 e' litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria. L'impresa di assicurazione, l'esercente la professione sanitaria e il danneggiato hanno diritto di accesso alla documentazione della struttura relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.
5. L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione e' soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o l'esercente la professione sanitaria.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.


 
Art. 13
Obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del
giudizio basato sulla sua responsabilita'

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7, comma 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione entro dieci giorni comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. L'omissione, la tardivita' o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilita' delle azioni di rivalsa o di responsabilita' amministrativa di cui all'articolo 9.


 
Art. 14
Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilita' sanitaria

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilita' sanitaria. Il Fondo di garanzia e' alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati da responsabilita' sanitaria. A tal fine il predetto contributo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di garanzia. Il Ministero della salute con apposita convenzione affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa la gestione delle risorse del Fondo di garanzia.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazione, sono definiti:
a) la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati da responsabilita' sanitaria;
b) le modalita' di versamento del contributo di cui alla lettera a);
c) i principi cui dovra' uniformarsi la convenzione tra il Ministero della salute e la CONSAP Spa;
d) le modalita' di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro.
3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al risarcimento del danno nei limiti delle effettive disponibilita' finanziarie.
4. La misura del contributo di cui al comma 2, lettera a), e' aggiornata annualmente con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle effettive esigenze della gestione del Fondo di garanzia.
5. Ai fini della rideterminazione del contributo di cui al comma 2, lettera a), la CONSAP Spa trasmette ogni anno al Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico un rendiconto della gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, riferito all'anno precedente, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 2.
6. Gli oneri per l'istruttoria e la gestione delle richieste di risarcimento sono posti a carico del Fondo di garanzia di cui al comma 1.
7. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 risarcisce i danni cagionati da responsabilita' sanitaria nei seguenti casi:
a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall'esercente la professione sanitaria ai sensi del decreto di cui all'articolo 10, comma 6;
b) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente;
c) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa.
8. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, prevede che il massimale minimo sia rideterminato in relazione all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 7 del presente articolo.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai sinistri denunciati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 
Art. 15
Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di
responsabilita' sanitaria

1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilita' sanitaria, l'autorita' giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o piu' specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.
2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi e' indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.
3. Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.
4. Nei casi di cui al comma 1, l'incarico e' conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.


Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 13 delle disposizioni
per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368:
«Art. 13 (Albo dei consulenti tecnici). - Presso ogni
tribunale e' istituito un albo dei consulenti tecnici.
L'albo e' diviso in categorie.
Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie:
1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4.
agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa.».
- Si riporta il testo dell'art. 67 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271:
«Art. 67 (Albo dei periti presso il tribunale). - 1.
Presso ogni tribunale e' istituito un albo dei periti,
diviso in categorie.
2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di
esperti in medicina legale, psichiatria, contabilita',
ingegneria e relative specialita', infortunistica del
traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica,
analisi e comparazione della grafia interpretariato e
traduzione.
3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non
iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che
svolge la propria attivita' professionale presso un ente
pubblico.
4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica
specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della
scelta.
5. In ogni caso il giudice evita di designare quale
perito le persone che svolgano o abbiano svolto attivita'
di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma
dell'art. 371 comma 2 del codice.».
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia - Testo A):
«Art. 53 (L) (Incarichi collegiali). - 1. Quando
l'incarico e' stato conferito ad un collegio di ausiliari
il compenso globale e' determinato sulla base di quello
spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per
ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il
magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve
svolgere personalmente e per intero l'incarico
affidatogli.».

 
Art. 16
Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di
responsabilita' professionale del personale sanitario

1. All'articolo 1, comma 539, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I verbali e gli atti conseguenti all'attivita' di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari».
2. All'articolo 1, comma 540, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore».


Note all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 1, comma 539 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, come modificato dalla presente
legge, si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 540, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dalla
presente legge:
«540. L'attivita' di gestione del rischio sanitario e'
coordinata da personale medico dotato delle
specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanita'
pubblica o equipollenti, in medicina legale ovvero da
personale dipendente con adeguata formazione e comprovata
esperienza almeno triennale nel settore.».

 
Art. 17

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


Note all'art. 17:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.

 
Art. 18

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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