Gazzetta n. 65 del 18 marzo 2017 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' TELEMATICA «GIUSTINO FORTUNATO» |
DECRETO 20 febbraio 2017 |
Modifica dello Statuto. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2006 concernente l'istituzione dell'Universita' Telematica «Giustino Fortunato»; Visto il vigente statuto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 maggio 2013; Visto il verbale n. 1 dell'11 ottobre 2016, nel quale il consiglio di amministrazione ha deliberato le modifiche dello Statuto; Visto il testo dello Statuto riportante le modifiche richieste che, in virtu' dell'art. 6, della legge n. 168 del 1989; Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 1363 del 30 gennaio 2017 con la quale lo stesso Ministero ha formulato alcune osservazioni; Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 1 del 20 febbraio 2017 con la quale sono state recepite nel testo allegato le osservazioni formulate dal Ministero con la predetta nota; Considerato che risulta necessario procedere alla emanazione dello Statuto in discorso;
Decreta:
Art. 1
E' emanato, nel testo di seguito trascritto lo Statuto dell'Universita' Telematica «Giustino Fortunato».
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| Allegato
STATUTO Art. 1. Istituzione e natura giuridica
1. E' istituita l'Universita' Telematica «Giustino Fortunato», di seguito denominata Universita' o Ateneo, ai sensi del decreto ministeriale 13 aprile 2006. 2. L'Universita' e' promossa e sostenuta dalla societa' E.F.I.R.O. s.r.l. (nel seguito denominata E.F.I.R.O.), che ne controlla il perseguimento dei fini istituzionali e provvede al monitoraggio dei relativi flussi finanziari. 3. L'Universita' e' dotata di personalita' giuridica privata e, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, ha autonomia didattica, scientifica e gestionale. Essa si da' ordinamenti autonomi con proprio Statuto e propri Regolamenti. 4. La vigilanza sull'Universita' e' esercitata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (nel seguito denominato M.I.U.R.). 5. L'Universita' e' abilitata al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, ai sensi della normativa vigente.
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| Art. 2
Di inviare il presente decreto con l'annesso Statuto al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Benevento, 20 febbraio 2017
Il presidente: Locatelli
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| Art. 2. Patrimonio e mezzi finanziari
1. Al mantenimento ed allo sviluppo dell'Universita' sono destinati rette, tasse, soprattasse, contributi e diritti versati dagli studenti, nonche' tutti i beni, i contributi e i fondi che sono ad essa devoluti, a qualunque titolo, dal M.I.U.R., da E.F.I.R.O. e da enti pubblici e privati.
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| Art. 3. Sede
1. L'Universita' ha sede legale ed operativa in Benevento. 2. L'Universita', nell'ambito e per gli scopi istituzionali definiti nel presente Statuto, puo' costituire, sia in Italia che all'estero, altre sedi secondarie operative e poli decentrati.
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| Art. 4. Principi generali
1. L'Universita' esplica le funzioni primarie della ricerca e della didattica, garantendo la liberta' di ricerca e di insegnamento nei limiti previsti dalla normativa. 2. L'Universita' si ispira alla promozione umana nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, indirizzando la propria attivita' alla costituzione di una cittadinanza democratica nel rispetto delle differenze e dell'identita' di ciascuno, nel nome dei valori largamente condivisi, con particolare attenzione a quelli che base della Costituzione italiana e alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. L'Universita' assicura pari opportunita' tra uomo e donna. 3. L'Universita' organizza ed eroga la formazione superiore, master universitari e corsi di formazione e alta formazione, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 341/90. L'Universita' organizza ed eroga, altresi', corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale per i quali non e' previsto il possesso di specifici titoli di studio. Essa puo' conferire a soggetti terzi, in tutto o in parte, la gestione delle attivita' strumentali e complementari all'erogazione di master, di corsi di formazione e di alta formazione e master e corsi del mondo scuola. 4. L'Universita' promuove, nei limiti delle norme vigenti, l'internazionalizzazione del sistema universitario, facilitando la mobilita' dei docenti e degli studenti e il riconoscimento dei curricula didattici e dei titoli accademici, idonei ad essere veicolati nella societa' globale. 5. L'Universita' sostiene la costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore che, nel solco della tradizione scientifica e culturale dell'Europa, possa competere nel mondo in nome della qualita' e del merito. 6. L'Universita' promuove la sperimentazione delle piu' innovative modalita' didattiche e di ricerca e di interazione con gli studenti e garantisce, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto interministeriale 17 aprile 2003, un'adeguata attivita' di tutoraggio, volta a rendere efficaci l'apprendimento e l'approfondimento attraverso la modalita' telematica in modo prevalente. 7. L'Universita' ispira la propria attivita' ai valori fondamentali richiamati nel Codice etico. 8. La mancata osservanza dei principi contenuti nel codice etico espone il trasgressore alla comminazione di eventuali sanzioni. 9. Nei casi ritenuti meno gravi, se non ricorrono gli estremi dell'illecito disciplinare, il trasgressore viene richiamato in via riservata all'osservanza delle disposizioni violate; nei casi piu' gravi il richiamo da' luogo a sanzioni piu' severe in modo che se ne tenga conto nell'ambito dell'esercizio delle attivita' istituzionali. In particolare, il soggetto trasgressore e' escluso dalle nomine, dagli incarichi e da qualunque elezione o designazione presso organismi interni all'Ateneo o presso istituzioni esterne per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.
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| Art. 5. Fonti normative
1. L'Universita' assume come fonti normative di riferimento: i principi costituzionali; le disposizioni normative e regolamentari sulla formazione universitaria per l'ordinamento degli studi; il decreto ministeriale 17 aprile 2003 in attuazione dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; il presente Statuto e i Regolamenti in esso richiamati; i regolamenti e le disposizioni deliberative emanate successivamente; il codice civile.
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| Art. 6. Insegnamento-apprendimento e ricerca nell'e-learning
1. L'Universita' sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso attivita' di insegnamento-apprendimento e di ricerca, che si avvalgono dei vantaggi offerti dalle nuove tecnologie dell'informazione e concorre in tal modo alla crescita culturale delle persone, favorendone la partecipazione consapevole alla costruzione del sapere nella nuova societa' delle conoscenze. 2. L'Universita' amplia l'offerta formativa superiore attraverso le modalita' di erogazione dei saperi e di potenziamento della ricerca propri dell'e-learning, che apre nuovi scenari di confronto a docenti, tutor e studenti, superando barriere geografiche, sociali e culturali. 3. Rivolge una particolare attenzione a tutti coloro che sono interessati a investire nella propria formazione ma che per ragioni personali, economiche, sociali non possono partecipare all'attivita' didattica attraverso la propria presenza fisica in una sede universitaria. 4. L'Universita' puo' adottare iniziative volte alla formazione continua e permanente, anche attraverso scuole di specializzazione, corsi di formazione e di perfezionamento, master di I e II livello ed attivita' propedeutiche all'insegnamento ed all'esercizio delle professioni. Essa puo' attivare iniziative editoriali, anche di tipo multimediale. 5. L'Universita' promuove e favorisce la ricerca in ogni sua forma, fornendo il proprio apporto soprattutto a sostegno dello sviluppo delle tecnologie applicate ai processi d'insegnamento ed apprendimento in presenza e a distanza. L'Universita' puo' collaborare con altre Universita' italiane e straniere nonche' con Organismi nazionali ed internazionali per la definizione e la realizzazione di progetti di ricerca.
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| Art. 7. Diritto allo studio
1. L'Universita', in attuazione dei precetti costituzionali, delle vigenti norme di legge in materia e nell'ambito delle proprie competenze, promuove il diritto allo studio e organizza i propri servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo. 2. L'Universita' promuove, soprattutto attraverso l'utilizzo di strategie didattiche basate sulla tecnologia, il successo formativo con percorsi personalizzati, tendenti all'orientamento e alla valorizzazione delle potenzialita' e delle competenze. 3. L'Universita' adotta le misure necessarie a rendere effettivo il diritto degli studenti disabili a partecipare alle attivita' culturali, didattiche, di ricerca e a fruire dei servizi dell'Ateneo, attraverso la predisposizione di specifiche tecnologie, secondo quanto raccomandato dall'attuale normativa in materia di accessibilita', con particolare riferimento alla legge del 9 gennaio 2004, n. 4.
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| Art. 8. Internazionalizzazione e mobilita'
1. L'internazionalizzazione costituisce un obiettivo strategico che l'Universita' intende perseguire riconoscendo la propria appartenenza allo spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca. 2. L'Ateneo favorisce la dimensione internazionale della ricerca e della formazione anche attraverso la mobilita' di tutte le sue componenti, professori e ricercatori, personale tecnico amministrativo e studenti per lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative.
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| Art. 9. Organi dell'Universita'
1. Sono organi di governo: a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente del consiglio di amministrazione; c) il rettore; d) il senato accademico; e) il direttore amministrativo. 2. Sono organi accademici: a) i consigli di facolta'; b) i presidi c) i consigli di corsi di studi; d) il coordinatore del consiglio del corso di studi; e) i Dipartimenti; f) il consiglio di Dipartimento; g) il direttore di Dipartimento. 3. Sono organi di vigilanza e controllo: a) il nucleo di valutazione; b) il collegio dei revisori dei conti; c) il collegio di disciplina; d) la commissione di valutazione dei docenti e dei ricercatori alla stregua dell'art. 6 della legge n. 240/2010. 4. Sono organi del sistema di qualita': a) il presidio di qualita'; b) la commissione paritetica; c) il gruppo di gestione della qualita'. 5. Le assemblee collegiali degli organi dell'Universita' possono avvenire anche per via telematica, ovvero attraverso sistemi di tele/videoconferenza, mediante i quali sia possibile garantire l'identificazione dei partecipanti all'assemblea.
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| Art. 10. Composizione e funzionamento del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto da: a) il rappresentante legale di E.F.I.R.O.; b) il rettore; c) n. 9 consiglieri designati da E.F.I.R.O. 2. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta di E.F.I.R.O., il presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita' fra i membri nominati da E.F.I.R.O. 3. Il consiglio di amministrazione puo' nominare un vice-presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento. 4. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del rettore, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il rettore rimane in carica per l'intera durata del suo mandato. 5. Partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, con funzione di segretario e con voto consultivo, il direttore amministrativo, che per la verbalizzazione delle sedute, puo' farsi coadiuvare da un funzionario amministrativo, appositamente da egli designato. 6. Possono, inoltre, essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a due, di organismi pubblici e/o privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Universita' di importo determinato con delibera del consiglio stesso. 7. L'eventuale mancata designazione di una o piu' rappresentanti di E.F.I.R.O. e/o di altri rappresentanti, non inficia la validita' di costituzione del consiglio; essi pertanto vanno espunti dal calcolo del quorum sia strutturale e sia funzionale. 8. Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito quando il numero dei componenti raggiunga la maggioranza semplice. 9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parita' prevale il voto del presidente; quelle relative alle modifiche di Statuto e all'approvazione dei principali regolamenti, di cui al successivo art. 11, comma 3, lettere v), x), z), gg) sono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti. 10. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente, ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri in carica. 11. La convocazione deve riportare l'ordine del giorno ed essere inviata ai componenti del consiglio, di norma, almeno 5 giorni prima dell'adunanza con qualsiasi mezzo scritto, ivi compreso telefax ed e-mail; in casi di urgenza e' sufficiente il preavviso di un giorno e per i casi di estrema urgenza la convocazione puo' avvenire «ad horas». 12. Ad ogni scadenza del mandato, E.F.I.R.O., di norma almeno un mese prima, attiva le procedure per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. in caso di mancata nomina il consiglio uscente resta validamente in carica fino al suo rinnovo ed agisce con tutti i poteri previsti dal presente Statuto. 13. Le riunioni del consiglio di amministrazione qualora il presidente ne ravvisi la necessita', possono essere validamente tenute in videoconferenza, teleconferenza, o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi detti presupposti, la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario. 14. Le riunioni del consiglio di amministrazione e le relative deliberazioni devono essere trascritte su apposito libro numerato progressivamente in ogni pagina, preventivamente bollata in ogni foglio e vidimata dall'ufficio del registro o da un notaio ai sensi dell'art. 2215 cc. Il libro suddetto puo' essere formato e tenuto anche con strumenti informatici.
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| Art. 11. Competenze del consiglio di amministrazione
1. Spettano al consiglio di amministrazione i piu' ampi poteri tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione per il governo dell'Universita'. Il consiglio di amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Universita', al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali. 2. Il consiglio di amministrazione cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Universita' e ne assicura lo svolgimento delle attivita', ferme restando le competenze del senato accademico e dei consigli di facolta' per le valutazioni di ordine scientifico e didattico. 3. Il consiglio di amministrazione: a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali e ne delibera i relativi programmi; b) approva, sentito E.F.I.R.O., il piano strategico e il piano programmatico; c) nomina, su proposta dell'E.F.I.R.O., il rettore scelto tra le personalita' del mondo accademico o della vita sociale nazionale ed internazionale di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, imprenditoriale, culturale e del lavoro; d) puo' nominare tra i professori, su conforme parere del rettore, un prorettore che esercita le funzioni del rettore in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata dalla carica; e) nomina, su conforme decisione di E.F.I.R.O., il direttore amministrativo scelto tra dirigenti pubblici e privati, ovvero tra manager o esperti del settore italiani e stranieri; f) nomina il presidente ed i membri del nucleo di valutazione interno e del collegio dei revisori dei conti ed approva il regolamento di funzionamento; g) nomina due soggetti da aggregare al nucleo di valutazione per la valutazione di docenti e ricercatori ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010; h) nomina i membri del presidio di qualita' e della commissione paritetica (i rappresentanti degli studenti vengono nominati sulla base di apposito regolamento); i) approva, su conforme parere di E.F.I.R.O. il bilancio previsionale e il conto consuntivo; j) approva, sulla base di apposito e specifico budget stabilito da E.F.I.R.O., i ruoli organici del personale docente e ricercatore e decide in ordine alla loro assunzione, ivi comprese quelle dei docenti a contratto, applicando la normativa generale universitaria stabilita dalla legge n. 240/2010; k) stabilisce il fondo di incentivazioni per docenti e ricercatori strutturati; l) approva, sulla base di apposito e specifico budget stabilito da E.F.I.R.O., i ruoli organici del personale tecnico - amministrativo (ivi compresi i dirigenti) sulla base delle esigenze delle strutture didattiche, scientifiche e amministrative, definendone l'organigramma che individua i vari uffici, i ruoli e le competenze del personale e adotta ogni provvedimento organizzativo o disciplinare nei suoi confronti; m) assume i provvedimenti relativi all'assunzione del personale e al trattamento giuridico ed economico, nel rispetto dei limiti di bilancio; n) delibera, sentito il senato accademico, l'istituzione e l'attivazione di nuovi corsi di studio, nonche' la loro modifica o disattivazione e ogni altra iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente; o) definisce la carta dei servizi e il contratto con lo studente, ne cura l'esecuzione e gli adempimenti, demandandone la vigilanza al rettore; p) destina, su conforme decisione di E.F.I.R.O., i fondi, propri o a qualsiasi titolo pervenuti, per la didattica e la ricerca, sulla base delle finalita' proprie dell'Universita', anche tenendo conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche; q) delibera sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e dei contributi a carico degli studenti e sugli interventi per il diritto allo studio; r) delibera, su proposta del senato accademico, il conferimento di lauree honoris causa, nonche' nei limiti delle somme apposite di bilancio, il conferimento di premi e borse di studio; s) delibera, sentito il senato accademico, la stipula di convenzioni con altre universita' o centri di ricerca e con altri soggetti pubblici o privati; t) decide sulle questioni patrimoniali dell'Universita' e delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio; u) delibera sulla costituzione in giudizio dell'Universita' nel caso di liti attive o passive; v) delibera lo Statuto e le sue modifiche in conformita' alla normativa vigente e sulla scorta di parere positivo di E.F.I.R.O. ed approva i regolamenti in esso richiamati; w) approva il regolamento per i docenti x) delibera i regolamenti dell'Universita' ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge n. 168/89, fatta eccezione per il regolamento didattico di Ateneo, nonche' per i regolamenti delle facolta' deliberati dai rispettivi consigli di facolta'; y) puo' affidare a singoli componenti del consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi; z) delibera, su proposta del senato accademico, il regolamento didattico di Ateneo e quello per le attivita' di informazione, orientamento e tutorato destinate agli studenti; aa) determina, sentito E.F.I.R.O. e su proposta del direttore amministrativo, tutti i compensi per il personale docente, tecnico amministrativo e qualsiasi organo dell'Universita' o soggetto quando la misura non sia regolata da disposizioni normative inderogabili; bb) delibera, sentito il senato accademico, la costituzione dei dipartimenti e/o centri dipartimentali; cc) nomina i presidi di facolta' e i direttori di dipartimento e dei centri interdipartimentali che durano in carica un triennio; dd) definisce, su conforme decisione di E.F.I.R.O., le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei posti dei professori di ruolo e dei ricercatori, dei docenti a contratto, ivi compresi i tutor ed esperti linguistici; ee) delibera in merito alla nomina dei tutor, collaboratori ed esperti linguistici e alla stipula dei relativi contratti; ff) definisce annualmente l'entita' del fondo da destinare alla ricerca, ai convegni e alle pubblicazioni da erogare in base ad apposite discipline; gg) delibera il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' secondo le normative vigenti. In particolare, delibera il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Universita', quello relativo ai compiti ed al funzionamento del collegio dei revisori dei conti e del nucleo di valutazione, nonche' quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale tecnico amministrativo; hh) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi; ii) delibera l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente; jj) delibera l'attivazione o disattivazione di singoli corsi di studio su proposta del senato accademico; kk) delibera, su proposta del senato accademico, l'istituzione di nuove facolta', nuovi corsi di studi e nuovi dipartimenti; ll) delibera, sentito il senato accademico, il codice etico e le sue modifiche in conformita' alla normativa vigente.
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| Art. 12. Presidente del consiglio di amministrazione
1. Il presidente del consiglio di amministrazione: a) ha la rappresentanza legale dell'Universita', anche ai fini del decreto legislativo n. 81/2008; b) convoca e presiede il consiglio stesso; c) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del senato accademico; d) esercita tutte le altre competenze attribuitegli dal presente Statuto, nonche' i poteri ad esso delegati dal consiglio di amministrazione; e) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze del rettore in materia scientifica e didattica; f) adotta, in caso di necessita' e/o di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica.
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| Art. 13. Rettore
1. Il rettore e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta di E.F.I.R.O.; dura in carica 3 anni e puo' essere confermato. Il rettore: a) rappresenta l'Universita' nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici; b) sovrintende all'attivita' didattica e scientifica, riferendone periodicamente al consiglio di amministrazione; c) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del consiglio di amministrazione; d) convoca e presiede il senato accademico e ne assicura il coordinamento con il consiglio di amministrazione; e) formula proposte e riferisce al consiglio di amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita' e assicura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso su tali temi; f) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; g) sovrintende all'erogazione degli insegnamenti in modalita' telematica, curando l'interazione fra docenti, tutor e studenti; h) vigila sul rispetto della carta dei servizi e nomina i componenti del servizio permanente per l'attuazione della carta; i) esercita, d'intesa con il presidente, l'attivita' disciplinare sul corpo docente e ricercatore, ed autonomamente sugli studenti, nei limiti della normativa vigente; j) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del senato accademico salvo ratifica, dello stesso organo; k) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto. 2. Il rettore puo' conferire ad uno o piu' professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Universita' rientranti nelle sue competenze. 3. Il rettore puo' costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.
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| Art. 14. Composizione del senato accademico
1. Il senato accademico e' composto: a) dal rettore che lo presiede; b) dal presidente del consiglio di amministrazione; c) dai presidi di facolta'; d) dai direttori dei dipartimenti; e) da un docente di prima fascia; f) da un docente di seconda fascia; g) da un ricercatore; h) da un'unita' del personale tecnico - amministrativo; i) da un rappresentante degli studenti eletto ai sensi del regolamento; j) dal direttore amministrativo, con voto consultivo, il quale esercita le funzioni di segretario verbalizzante; per la verbalizzazione, puo' farsi coadiuvare da un funzionario amministrativo appositamente da egli designato. 2. I componenti di cui ai punti a), b) e j) sono membri di diritto. 3. I componenti dal punto c) al punto h) sono designati da E.F.I.R.O. 4. La mancata designazione di uno o piu' dei componenti di cui al comma 1, non influisce sul quorum strutturale e funzionale dell'organo.
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| Art. 15. Competenze del senato accademico
1. Il senato accademico esercita le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione ed al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca che non siano riservate ad altri organi previsti dal presente Statuto. 2. In particolare il senato accademico esercita le seguenti attribuzioni: a) formula proposte ed esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Universita'; b) formula proposte in merito agli indirizzi dell'attivita' didattica e di ricerca; c) delibera il regolamento didattico di Ateneo e le relative modifiche, su proposta dei consigli di facolta' e sentito il consiglio di amministrazione; d) formula pareri e proposte in ordine all'adozione ed alla modifica dello Statuto, nell'ambito delle proprie competenze; e) propone al consiglio di amministrazione, sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche delle facolta' e dei Dipartimenti, l'assegnazione dei posti di ruolo di professori e ricercatori ai settori scientifico-disciplinari, nel rispetto dei piani di sviluppo dell'Universita'; f) propone al consiglio di amministrazione, sulla base delle esigenze didattiche delle facolta', l'attivazione di incarichi di insegnamento, attribuiti mediante contratti di diritto privato a docenti e ricercatori di altre Universita', anche straniere, e/o a studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, anche di cittadinanza straniera, estranei al corpo accademico dell'Universita'; g) propone al consiglio di amministrazione, sulla base delle esigenze didattiche delle facolta', l'attivazione di contratti aventi per oggetto lo svolgimento di attivita' di tutoraggio agli studenti a soggetti esperti nei rispettivi ambiti disciplinari e negli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on line; h) esprime parere sull'istituzione di master di I e II livello, corsi di perfezionamento, di specializzazione, di alta formazione e di aggiornamento proposti dai consigli di facolta'; i) propone al consiglio di amministrazione il regolamento delle attivita' di informazione e orientamento destinate agli studenti; j) propone al consiglio di amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche; k) propone al consiglio di amministrazione l'istituzione di nuove facolta', di nuovi corsi di studio e di nuovi curricula, nei limiti del bilancio e nel rispetto della normativa vigente; l) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme dell'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto; m) definisce i contenuti dei corsi di studio deliberati dal consiglio di amministrazione, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti anche in relazione alle classi di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; n) valida e certifica il contenuto dei corsi di studio di cui alla lettera precedente, ed il relativo materiale didattico videoregistrato ed i servizi offerti; o) approva il Manifesto generale degli studi; p) con il parere favorevole del consiglio di amministrazione, adotta la carta dei servizi, che deve anche indicare la metodologia didattica adottata ed i livelli di servizio offerti, oltreche' le indicazioni di cui al decreto interministeriale 17 aprile 2003; q) esprime il proprio parere al consiglio di amministrazione in merito alla istituzione delle facolta' e dei dipartimenti nonche' in merito al loro regolamento interno; r) esprime il proprio parere al consiglio di amministrazione in merito alla modifica e disattivazione delle facolta', dei corsi di studio, o di corsi post-universitari, nonche' dei relativi ordinamenti didattici; s) esprime il proprio parere al consiglio di amministrazione a proposito della predisposizione e realizzazione di ogni altra attivita' formativa offerta e dei relativi contenuti; t) esprime pareri e formula proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio e alla valutazione della carriera pregressa degli studenti; u) propone al consiglio di amministrazione i progetti di ricerca e ne organizza la realizzazione; v) programma le attivita' didattiche dei corsi di studio e delle altre attivita' formative; w) approva il regolamento didattico di Ateneo sentito il consiglio di amministrazione; x) approva il regolamento generale di Ateneo sentito il consiglio di amministrazione; y) esprime il proprio parere al consiglio di amministrazione sulle modifiche di statuto e sull'adozione e modifiche del codice etico. 3. Il senato accademico e' convocato dal rettore, di norma, ogni tre mesi o su richiesta motivata di almeno la meta' dei suoi componenti.
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| Art. 16. Facolta'
1. La facolta' organizza e coordina le attivita' didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto. 2. Il consiglio di facolta' e' cosi' composto: il preside; i professori di ruolo di prima e di seconda fascia; i professori straordinari ex art. 1, comma 12 legge n. 240/2010; i ricercatori universitari in ragione di uno ogni quattro ricercatori della facolta', con un minimo di uno; i professori a contratto in ragione di uno ogni quattro. 3. Funge da segretario un professore di ruolo o un ricercatore strutturato.
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| Art. 17. Preside
1. Il preside rappresenta la facolta', ne promuove e ne coordina l'attivita', sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di facolta'. 2. In caso di attivazione di una sola facolta' le funzioni di preside della facolta' sono svolte dal rettore. 3. In particolare il preside: a) convoca e presiede il consiglio di facolta', predisponendo il relativo ordine del giorno; b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento per quanto attiene alle attivita' didattiche; c) verifica la qualita' del materiale didattico posto in piattaforma, ne richiede il periodico aggiornamento e cura l'ordinato svolgimento delle attivita' didattiche della facolta', avvalendosi della collaborazione dei docenti responsabili dei corsi di studio e coordinando le attivita' dei corsi di laurea e di laurea magistrale; d) e' membro di diritto del senato accademico; e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento. 4. Il preside di facolta' e' nominato dal consiglio di amministrazione fra i professori di ruolo dell'Universita', dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
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| Art. 18. Consiglio di facolta'
1. Al consiglio di facolta' spettano le attribuzioni ad esso demandate dal vigente ordinamento universitario, fatte salve quelle che il presente Statuto conferisce ad altri organi. 2. In particolare il consiglio di facolta': a) delibera, nell'osservanza della legge e del presente Statuto, il regolamento della facolta', previo parere favorevole del consiglio di amministrazione; b) delibera su tutte le questioni inerenti ai corsi di studio della facolta'; c) programma e organizza l'attivita' didattica in modo vincolante per i docenti e per i tutor, nel rispetto della liberta' di insegnamento; verifica la qualita' del materiale didattico posto in piattaforma, ne richiede il periodico aggiornamento; coordina lo svolgimento delle attivita' didattiche in conformita' con le disposizioni ministeriali; d) formula proposte al senato accademico in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati, sentiti i dipartimenti in merito alle esigenze della ricerca scientifica, e dei rispettivi tutor; e) individua e aggiorna periodicamente fattori di qualita' del servizio relativi all'attivita' didattica, cui uniformare il contenuto e le prescrizioni contenute nella carta dei servizi; f) adotta criteri e linee guida per le valutazioni delle carriere pregresse degli studenti in ingresso e ne valuta l'attribuzione dei corrispondenti CFU, stabilendo gli eventuali debiti formativi alla stregua delle istruttorie predisposte dagli uffici universitari. In merito puo' delegare una o piu' commissioni costituite dai docenti; g) provvede alla nomina dei cultori della materia; h) adotta criteri generali per la costituzione delle commissioni di esame; i) propone l'istituzione di master di I e II livello di corsi di perfezionamento, di specializzazione, di alta formazione e di aggiornamento; l) delibera il calendario delle attivita' didattiche; m) formula proposte per il conferimento delle lauree «honoris causa» e del titolo di professore emerito ai sensi dell'art. 111 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
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| Art. 19. Dipartimenti
1. All'organizzazione delle attivita' di didattica e di ricerca sono preposti i dipartimenti. 2. I dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto o per metodo. 3. Il dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni: a) promuove e coordina l'attivita' di ricerca; b) organizza e coordina l'attivita' del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura; c) gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito; d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti. 4. Sono organi del dipartimento: a) il direttore; b) il consiglio di dipartimento. 5. Il dipartimento potra' essere costituito allorquando sia stato raggiunto un numero di docenti non inferiore a trentacinque tra professori di prima e seconda fascia, di ruolo, e ricercatori confermati e ricercatori a tempo determinato. 6. Il dipartimento, con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo alla costituzione, assumera' le competenze della facolta'; contestualmente vengono disattivate le facolta' e i rispettivi organi indicati agli articoli 16, 17 e 18.
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| Art. 20. Direttore di dipartimento
1. La nomina del direttore di dipartimento spetta al consiglio di amministrazione. 2. Il direttore dura in carica tre anni e puo' essere confermato. 3. Il direttore: a) presiede il consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere; b) propone gli orientamenti generali di ricerca e di didattica; c) sovrintende al funzionamento del dipartimento; d) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento, per quanto attiene alle attivita' di ricerca svolte dal dipartimento; e) e' membro di diritto del senato accademico; f) mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre strutture dell'Ateneo.
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| Art. 21. Consiglio di dipartimento
1. Il consiglio di dipartimento e' composto dal direttore, che lo presiede, dai docenti afferenti e da rappresentanti degli studenti e di dottorato di ricerca, ove tali corsi siano istituiti. 2. Il consiglio di dipartimento e' l'organo di programmazione e di gestione delle attivita' del dipartimento. In particolare: a) delibera sulle domande di afferenza dei professori, degli studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano istituiti, e dei collaboratori all'attivita' di ricerca; b) formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che vengono trasmessi alle facolta', sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinche' le facolta' le coordinino con le esigenze didattiche e le rinviino per la decisione al consiglio di amministrazione; c) approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca; d) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca, ove istituiti; e) approva convenzioni, contratti e atti negoziali, secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione; f) detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del dipartimento; g) avanza richieste di spazi, di personale, di servizi e di risorse finanziarie al senato accademico e al consiglio di amministrazione, motivate sulla base dell'attivita' di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto alla didattica; h) adotta a maggioranza un proprio regolamento e lo invia, per l'approvazione, al consiglio di amministrazione.
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| Art. 22. Consiglio di corso di studi
1. Il consiglio del corso di studi, per quanto di sua competenza: a) coordina l'attivita' didattica; b) esamina ed approva i piani di studio presentati dagli studenti; c) sperimenta nuove modalita' didattiche; d) formula proposte e pareri al consiglio di facolta'; e) svolge tutte le altre funzioni ad esso delegate dal consiglio di facolta'. 2. Fanno parte del consiglio: a) i professori, ivi compresi quelli a contratto, delle discipline impartite nell'ambito del corso; b) i ricercatori confermati e i ricercatori a tempo determinato ai quali e' conferito un corso di insegnamento; c) i coordinatori dei tutor; d) un rappresentante degli studenti. 3. Le modalita' di elezione delle rappresentanze ed il numero dei rappresentanti di cui alla lettera d) del comma precedente sono stabilite da regolamento.
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| Art. 23. Strutture amministrative e direttore amministrativo
1. L'organizzazione della struttura amministrativa e' determinata dal consiglio di amministrazione. 2. Alla direzione della struttura amministrativa e' preposto il direttore amministrativo. 3. Il direttore amministrativo e' l'organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Nell'esercizio delle sue funzioni e' tenuto al rispetto degli indirizzi fornitigli dal consiglio di amministrazione. 4. Il direttore amministrativo in particolare: a) propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui e' preposto anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale; b) affida gli obiettivi ai responsabili di ciascuna delle aree amministrative; c) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate entro i limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione; d) emette, salva diversa determinazione del consiglio di amministrazione, congiuntamente al presidente gli ordinativi di spesa entro i termini ed i limiti fissati dal consiglio di amministrazione; e) dirige, coordina e controlla l'attivita' dei responsabili delle macroaree e delle aree nonche' dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia; f) predispone, d'intesa con il presidente, il bilancio di Ateneo di previsione annuale e il bilancio di Ateneo di esercizio; g) predispone, se ritenuto opportuno dal consiglio di amministrazione, d'intesa con il presidente e il rettore, il bilancio sociale; h) svolge le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; i) partecipa alle riunioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione con diritto di intervento e senza diritto di voto; l) coordina le strutture decentrate; m) esercita tutte le funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dai regolamenti. 5. L'incarico di direttore amministrativo e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di collaborazione continuativa di diritto privato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile. Il contratto definisce i diritti ed i doveri del direttore amministrativo ed il relativo trattamento economico che e' determinato dal consiglio di amministrazione. In caso di conferimento dell'incarico ad un dipendente dell'Universita' o di altro Ateneo, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
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| Art. 24. Nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione di Ateneo ha il compito di procedere alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno agli studenti meritevoli, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. 2. Il nucleo di valutazione ha altresi' competenza ad esprimersi, in base alle direttive ANVUR, in materia del sistema AQ di Ateneo. 3. Il nucleo di valutazione, affiancato da due componenti docenti, anche esterni all'Universita', appositamente nominati dal consiglio di amministrazione, costituira' la «Commissione di valutazione delle attivita' di professori e ricercatori strutturati ex art. 6, comma 14 della legge n. 240/2010»; la valutazione andra' effettuata ai sensi e per gli effetti del «Regolamento sugli impegni di ricerca e di didattica dei professori e dei ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato incardinati presso l'Universita'». 4. Il nucleo di valutazione, la cui composizione e' determinata dal consiglio di amministrazione, e' costituita da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri particolarmente esperti, di cui almeno tre esterni all'Universita'. La nomina del presidente e dei componenti spetta allo stesso consiglio di amministrazione. L'Universita' provvede al personale e ai servizi di supporto alle attivita' del Nucleo. 5. L'Universita' assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy. 6. I componenti del nucleo di valutazione di Ateneo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
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| Art. 25. Collegio dei revisori dei conti
1. La revisione della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Universita' e' affidata ad un collegio di revisori dei conti. 2. Tale collegio e' composto da tre membri di cui uno con funzioni di presidente, nominati tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. 3. Il consiglio di amministrazione, su proposta di E.F.I.R.O., nomina i suddetti componenti del collegio dei revisori dei conti che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
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| Art. 26. Collegio di disciplina
1. Al collegio di disciplina sono attribuite competenze istruttorie in materia di procedimenti disciplinari nei confronti dei professori, dei ricercatori universitari e degli studenti. Esso opera nel rispetto del contraddittorio. 2. Il collegio e' composto da tre componenti, dei quali un professore ordinario e/o straordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato, tutti in regime di tempo pieno. 3. I componenti del collegio sono nominati con decreto dal presidente e del rettore, su proposta del consiglio di amministrazione, durano in carica due anni e possono essere riconfermati. La presidenza, di norma, e' affidata ad un professore ordinario. 4. Il collegio delibera a maggioranza dei voti dei componenti. 5. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore, che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta. 6. Il collegio di disciplina, udito il rettore, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente. 7. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il rettore, su conforme decisione del consiglio di amministrazione, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento e cio' conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina. 8. Il procedimento si estingue nel termine di centoottanta giorni decorrenti dalla data di avvio dello stesso. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
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| Art. 27. Gradazione delle sanzioni
Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravita' delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari: la censura; la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno; la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni.
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| Art. 28. Commissione di valutazione ex lege n. 240/2010
I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attivita' didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti e' di competenza della commissione costituita ai sensi e per gli effetti del precedente art. 24 comma 3.
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| Art. 29. Commissione paritetica
Composizione: 1. La commissione paritetica docenti-studenti e' composta da un componente docente (professore o ricercatore, escluso il presidente di corso di studio) e da un componente studente (rappresentante degli studenti in seno al singolo corso di studio) per ciascun corso di studio. 2. La commissione e' composta da un presidente, designato dal consiglio di amministrazione tra i professori di I o di II fascia afferenti ad uno dei corsi di studio della facolta'. 3. Nel caso in cui un docente afferisca a piu' corsi di studio, questi puo' essere designato quale possibile componente solo da un corso di studio. La commissione provvede a: a) verificare che vengano rispettate le attivita' didattiche previste dall'ordinamento didattico, dal regolamento didattico di Ateneo e dal calendario didattico; b) esprimere i pareri previsti dalla normativa vigente. 4. La commissione viene istituita anche a tutela dei diritti degli studenti, pertanto provvede eventualmente a segnalare ai responsabili dei corsi di studio, al rettore e al presidio di qualita', l'avvenuto accertamento di anomalie. 5. Il funzionamento e' disciplinato con apposito regolamento.
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| Art. 30. Presidio di qualita'
1. Il presidio della qualita' organizza, monitora e supervisiona lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita' (AQ) di Ateneo relativamente ai servizi erogati, alla didattica e alla ricerca. Svolge funzioni di consulenza per lo sviluppo e l'implementazione di politiche di miglioramento della qualita' delle attivita' formative e di ricerca e supporta i corsi di studio, i loro referenti e i direttori di dipartimento per le attivita' comuni di monitoraggio della qualita' della formazione e della ricerca e per le attivita' di implementazione degli interventi per il miglioramento della qualita' della formazione e della ricerca. 2. Il presidio, in relazione alla numerosita' e alla complessita' delle attivita' didattiche e di ricerca, puo' essere costituito da un numero di membri che varia da 5 a 7. In ogni caso devono farne parte almeno due docenti, anche a contratto, e/o ricercatori. La nomina dei componenti del presidio e' effettuata dal consiglio di amministrazione.
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| Art. 31. Gruppo di gestione della qualita' dei CdS
1. All'interno di ciascun corso di studi viene costituito il gruppo di gestione della qualita' che provvede all'assicurazione della qualita' nel CdS nonche' al riesame dei vari interventi messi in essere dai corsi di studio sulla base delle indicazioni del presidio di qualita' e della commissione paritetica al fine di verificare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi perseguiti o individuare le eventuali motivazioni di un mancato o parziale raggiungimento. 2. Il gruppo di riesame verifica e valuta gli interventi mirati al miglioramento della gestione del corso di studi; verifica e individua gli obiettivi dell'impianto generale del corso di studi con cadenza annuale e pluriennale.
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| Art. 32. Personale docente
1. L'Universita' recluta il personale docente e ricercatore strutturato applicando la normativa generale universitaria stabilita dalla legge n. 240/2010 e successive modificazioni. 2. Per lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori e dei ricercatori strutturati sono osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle universita' statali. 3. Contratti per attivita' didattica possono essere stipulati con docenti e ricercatori di altre universita', anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico. Tali incarichi di insegnamento, attribuiti mediante contratti di diritto privato e di durata variabile, rinnovabili, configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, ne' danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita'. Da tali contratti devono risultare: a) l'espressa volonta' delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico da parte delle istituzioni nei confronti del docente; b) l'autonomia didattica del docente; c) la predeterminazione consensuale dell'orario e degli impegni di lavoro; d) la fissazione della durata del contratto correlata al termine dell'attivita' didattica, compresi gli esami; e) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita; f) la facolta' dei docenti di svolgere altre attivita' a favore di terzi, previa autorizzazione se richiesta. 4. I professori e i ricercatori di ruolo sono assunti mediante contratto di diritto privato. La nomina dei professori a contratto spetta al consiglio di amministrazione e viene effettuata con contratto di collaborazione. 5. Ai professori e ai ricercatori universitari strutturati spetta un trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle Universita' statali provvisti della medesima anzianita' di servizio. Ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza i professori di ruolo e i ricercatori sono iscritti, come previsto dalla legge n. 243/1991, alla gestione di riferimento dei corrispondenti professori e ricercatori delle Universita' statali. 6. Ai fini del trattamento di quiescenza ai professori di ruolo e ai ricercatori si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni. 7. Ai fini del trattamento di previdenza ai professori e ai ricercatori di cui al precedente comma 5 si applica lo stesso trattamento di previdenza e assistenza previsto per i dipendenti delle Universita' statali.
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| Art. 33. Tutor, collaboratori linguistici ed informatici
1. L'interazione continua fra studenti e Universita' e' garantita dai tutor, soggetti esperti nei rispettivi ambiti disciplinari e negli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on line. 2. Il contratto dei tutor e' disciplinato da apposito regolamento proprio per il personale di collaborazione alla docenza universitaria. La nomina dei tutor spetta al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico e le facolta' interessate. 3. Alle esigenze di apprendimento delle lingue straniere e dell'informatica di base, il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, provvede, anche mediante accordi con organizzazioni private altamente qualificate che mettano a disposizione dell'Universita' esperti di lingua madre, in possesso di requisiti adeguati alle funzioni da svolgere e di idonee qualificazione e competenza.
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| Art. 34. Personale tecnico-amministrativo
1. L'Universita', per l'espletamento dei servizi, si avvale di personale tecnico-amministrativo. L'organizzazione dei vari servizi e l'assegnazione del personale agli uffici e' disposta dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo. 2. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo e' disciplinato dai contratti di lavoro aziendale di diritto privato.
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| Art. 35. Studenti
1. Sono studenti dell'Universita' coloro che risultano regolarmente iscritti alle attivita' formative della stessa. 2. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere ai servizi e alle strutture universitarie per svolgere le attivita' connesse con la loro formazione, purche' siano in regola con il pagamento delle tasse. 3. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Universita' attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali.
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| Art. 36. Tasse e contributi
1. Il consiglio di amministrazione delibera annualmente le tasse ed i contributi a carico degli studenti. 2. Gli studenti possono essere sottoposti al pagamento di contributi speciali, secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione.
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| Art. 37. Modifica statuto e regolamenti
1. La modifica e/o integrazione del presente Statuto viene deliberata dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico, su parere conforme di E.F.I.R.O.
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| Art. 38. Disposizioni transitorie
1. Fino al momento della costituzione dei dipartimenti, la programmazione e il coordinamento dell'attivita' scientifica spetta alle facolta' istituite. 2. Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione all'albo dell'Ateneo, a meno che non sia diversamente disposto nei provvedimenti di approvazione.
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| Art. 39. Disposizioni finali
1. Qualora l'Universita' dovesse per qualsiasi motivo cessare le sue attivita', essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni suo cespite ed eventuale sua attivita' patrimoniale in corso, sono devolute alla E.F.I.R.O. 2. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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