Gazzetta n. 65 del 18 marzo 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 marzo 2017
Approvazione della graduatoria di merito per l'anno 2017, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per il trasporto di merci su strada, nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza Europea dei ministri dei trasporti (ITF/C.E.M.T.).


IL DIRIGENTE
della Divisione 3 autotrasporto internazionale di merci

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose;
Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
Visto il decreto 25 novembre 2011 del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente «Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2011, n. 277;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, recante «Disposizioni di applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 168, del 19 luglio 2013 e sua successiva modifica (decreto 11 settembre 2015 n. 149 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 223 del 25 settembre 2015).
Visto il documento ITF/IRU recante il manuale ad uso dei funzionari e dei trasportatori che utilizzano il Contingente multilaterale;
Visto il documento ITF/TMB/TR(2016)9, trasmesso con nota SA/185.2016 del 22 novembre 2016 dall'International Transport Forum, contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2017 fra i vari Paesi aderenti;
Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi;
Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni CEMT per l'anno 2017 e' stato fissato a 268 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli di categoria almeno Euro IV;
Considerato che alcune autorizzazioni CEMT non sono valide per l'Austria e per la Fed. Russa e alcune non sono valide per l'Austria, per la Fed. Russa e per la Grecia;
Considerato che le autorizzazioni CEMT, utilizzabili con veicoli di categoria Euro IV o superiore, sono cosi' strutturate:
64 senza limitazioni;
26 non valide per l'Austria e per la Fed. Russa;
178 non valide per la Grecia, per l'Austria e per la Fed. Russa;
Considerato che, sulla base del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», e sua successiva modifica (decreto 11 settembre 2015 n. 149 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 223 del 25 settembre 2015) sono state attribuite per rinnovo alle imprese aventi diritto n. 85 autorizzazioni (38 senza limitazioni, 8 non valide per l'Austria e per la Fed. Russa e 39 non valide per la Grecia, per l'Austria e per la Fed. Russa), restano disponibili da attribuire con la presente graduatoria n. 183 autorizzazioni multilaterali CEMT annuali, ripartite come segue:
26 senza limitazioni territoriali utilizzabili con veicoli di categoria Euro IV o superiore;
18 non valide per l'Austria e per la Fed. Russa utilizzabili con veicoli di categoria Euro IV o superiore;
139 non valide per la Grecia, per l'Austria e per la Fed. Russa utilizzabili con veicoli di categoria Euro IV o superiore;
Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera a) del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, per ottenere l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, le imprese devono avere in disponibilita' veicoli idonei di tipo Euro IV o superiore, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui possono essere titolari;
Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 (riformulati come da decreto del Capo del Dipartimento dell' 11 settembre 2015), le autorizzazioni CEMT vengono ripartite tra le imprese richiedenti secondo il criterio di cui all'introdotto allegato 9 del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, alle imprese classificate in graduatoria;
Visto l'art. 2 del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 come modificato dal decreto del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015, sulla ripartizione delle autorizzazioni CEMT disponibili;
Visto l'art. 1 del decreto del Capo del Dipartimento del 16 novembre 2016 n. 172;
Esaminate le 46 domande pervenute,

Decreta:

Art. 1

E' approvata la graduatoria di merito di cui all'elenco n. 1 allegato al presente decreto relativa all'anno 2017 per il rilascio delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada della ITF-Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT).


 

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 (riformulati come da decreto del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015), alle imprese elencate nella graduatoria sono assegnate le 183 autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili per l'anno 2017, sempre tenendo conto della presenza del parco disponibile di veicoli della categoria Euro IV o superiore.
Le autorizzazioni sono assegnate secondo la seguente ripartizione:
26 senza limitazioni territoriali utilizzabili con veicoli di categoria Euro IV o superiore;
18 utilizzabili con veicoli di categoria Euro IV o superiore non valide per l'Austria e per la Fed. Russa;
139 utilizzabili con veicoli di categoria Euro IV o superiore non valide per la Grecia, per l'Austria e per la Fed. Russa;


 
Art. 3

Le imprese escluse dalla graduatoria, per mancanza dei requisiti prescritti, figurano nell'elenco n. 2, allegato al presente decreto.


 
Art. 4

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2017

Il dirigente: Costa


 
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