Gazzetta n. 65 del 18 marzo 2017 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2017, n. 29 |
Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare l'articolo 33; Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre ed in particolare l'articolo 2; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, recante attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205; Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, in particolare l'articolo 2 che definisce le autorita' competenti ai controlli ufficiali; Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE e, in particolare, l'articolo 25; Visto il regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione del 18 novembre 2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006; Visto il regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009, concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011, concernente materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2016; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 agosto 2016; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, di seguito denominato «regolamento». 2. Il presente decreto reca altresi' la disciplina sanzionatoria del regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (CE) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti, del regolamento (CE) n. 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire in contatto con gli alimenti, del regolamento (CE) n. 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (CE) n. 1895/2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari e di altre misure specifiche emanate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento. 3. Le sanzioni del presente decreto si riferiscono all'oggetto e all'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 del regolamento e di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2023/2006. 4. Ai fini del presente decreto si assumono le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento, all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2023/2006, all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 450/2009, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 282/2008, all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 10/2011 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1895/2005.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - L'art. 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: «Art. 33 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea).- 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative. 2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 32, comma 1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati. 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 31.». - Il testo dell'art. 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251, cosi' recita: «Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea). - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'art. 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative». - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. - La legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1962, n. 139. - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1982, n. 298. - Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della L. 25 giugno 1999, n. 205) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306, S.O. - Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e' pubblicato nella G.U.C.E. 1 febbraio 2002, n. L 31. - Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 (Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2006, n. 118. - Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O. - Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165. Entrato in vigore il 20 maggio 2004. Il testo del presente regolamento e' stato cosi' sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2004, n. L 191. - Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 novembre 2004, n. L 338. - Il regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari e' pubblicato nella G.U.U.E. 19 novembre 2005, n. L 302. - Il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 dicembre 2006, n. L 384. - Il regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006 e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 marzo 2008, n. L 86. - Il regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 maggio 2009, n. L 135. - Il regolamento (CE) n. 10/2011 della Commissione riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 15 gennaio 2011, n. L 12.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1935/2004 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 2023/2006 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 282/2008 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 450/2009 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 10/2011 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1895/2005 si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2 Violazione dei requisiti generali di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico, che, in violazione dell'articolo 3, lettera a), del regolamento, produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti, che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantita' tale da costituire un pericolo per la salute umana, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 80.000. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 3, lettera b), del regolamento, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantita' tale da comportare una violazione dei limiti di migrazione globale laddove previsti o, qualora non previsti, il mancato rispetto delle norme di buona fabbricazione della loro composizione, e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 7.500 a euro 60.000. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 3, lettera c), del regolamento, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti, che, trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantita' tale da comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche, e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 27.000. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, etichetta, pubblicizza o presenta materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari con modalita' idonee ad indurre in errore i consumatori circa l'impiego sicuro e corretto dei materiali e degli oggetti in conformita' della legislazione alimentare e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 25.000.
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| Art. 3 Violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1935/2004
1. Il richiedente l'autorizzazione comunitaria o l'operatore economico che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 30.000.
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| Art. 4 Violazione degli obblighi in materia di etichettatura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1935/2004
1. Per il commercio in Italia l'operatore economico indica in lingua italiana le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento, l'operatore economico che non ottempera alle disposizioni di cui al comma 1, ed alle prescrizioni previste dall'articolo 15, paragrafi 1, 3, 7 e 8, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 15.000.
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| Art. 5 Violazione degli obblighi in materia di rintracciabilita' dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari derivanti dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, avendo importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, essendo a conoscenza o potendo presumere, in base alle informazioni proprie del professionista di settore, la loro non conformita' al regolamento ed alle normative vigenti, non avvia immediatamente o comunque prima che intervenga la verifica dell'autorita' competente, le operazioni di ritiro dei prodotti difettosi, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 25.000. La medesima sanzione si applica all'operatore economico che non fornisce ai consumatori immediatamente e, in ogni caso, prima che intervenga la verifica dell'autorita' competente, adeguate informazioni sui gravi rischi per la salute umana che possono derivare, direttamente o indirettamente, dai materiali o oggetti di cui al periodo precedente. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non dispone di sistemi e di procedure conformi a quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 60.000. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non rende disponibili alle autorita' competenti che ne facciano richiesta le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 40.000.
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| Art. 6 Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006
1. Per consentire la effettuazione di controlli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all'autorita' sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attivita' di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l'attivita' di distribuzione al consumatore finale. 2. Nel caso in cui l'attivita' posta in essere dall'operatore economico sia soggetta a registrazione o a riconoscimento ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 la comunicazione di cui al comma 1 e' riportata nella medesima segnalazione. 3. Gli operatori economici che gia' operano provvedono all'adempimento di cui ai commi 1 e 2 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 4. Gli operatori economici che non adempiono agli obblighi previsti ai commi 1, 2 e 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000. 5. L'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, lettera a), e dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 2023/2006, omette di istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualita' e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000. 6. L'operatore economico che, in violazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2023/2006, non istituisce o non mantiene un efficace sistema di controllo della qualita' e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 30.000. 7. L'operatore economico che, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2023/2006, non elabora e non conserva un'adeguata documentazione su supporto cartaceo o in formato elettronico riguardante le specifiche, le formulazioni e i processi di fabbricazione, nonche' relativa alle registrazioni delle varie operazioni di fabbricazione e ai risultati del sistema di controllo della qualita', che siano pertinenti per la conformita' e la sicurezza di materiali e oggetti finiti, o non mette a disposizione delle autorita' competenti, qualora lo richiedono, la predetta documentazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 25.000. 8. L'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 2023/2006, non rispetta le norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione, di cui all'allegato del medesimo regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 882/2004 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 2023/2006 si veda nelle note alle premesse. - Il regolamento n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139. Entrato in vigore il 20 maggio 2004. Il testo del presente regolamento e' stato cosi' sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226. - Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139. Entrato in vigore il 20 maggio 2004. Il testo del presente regolamento e' stato cosi' sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.
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| Art. 7 Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e delle misure specifiche di cui al regolamento (CE) 450/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi che comportino modifiche della composizione o delle caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari, idonee ad indurre in errore i consumatori, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti intelligenti che forniscono informazioni sulle condizioni del prodotto alimentare idonee ad indurre in errore i consumatori, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 30.000. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 450/2009 produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non adeguati ed efficaci per l'uso a cui sono destinati e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 25.000. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 450/2009 produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai requisiti relativi alla composizione di cui al Capo II del regolamento medesimo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 7.500 a euro 60.000. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, lettera d), del regolamento (CE) n. 450/2009 produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti su cui sono apposte etichettature non conformi ai requisiti previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1935/2004 e dall'articolo 11, del regolamento (CE) n. 450/2009, e' soggetto, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 15.000. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, lettera f), del regolamento (CE) n. 450/2009 produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai requisiti relativi alla dichiarazione di conformita' e documentazione di cui al Capo IV del regolamento medesimo, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 15.000.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 450/2009 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1935/2004 si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 8 Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (UE) n 10/2011
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 10/2011, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, non conformi ai requisiti di composizione di cui ai Capi II e III del regolamento medesimo e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 60.000. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, lettera e), e dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 10/2011, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di materia plastica, destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, non conformi ai requisiti relativi alla dichiarazione di conformita' e alla documentazione di cui al Capo IV del regolamento medesimo e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 15.000.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 10/2011 si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 9 Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 282/2008
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 282/2008, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di plastica destinati al contatto con gli alimenti contenenti plastica riciclata ottenuta da un processo di riciclo che non sia stato autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 282/2008 o la cui autorizzazione sia stata sospesa o revocata e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 60.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attivita' fino a sei mesi; nei casi piu' gravi, l'autorita' competente all'irrogazione della sanzione chiede altresi' alla Commissione europea la revoca dell'autorizzazione, a norma dell'articolo 8 del predetto regolamento. 2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, ridotte della meta', si applicano al titolare dell'autorizzazione, a qualsiasi altro operatore economico che impiega sotto licenza il processo di riciclo autorizzato, al trasformatore che impiega plastica riciclata proveniente dal processo di riciclo autorizzato, all'operatore economico che utilizzi materiali od oggetti contenenti plastica riciclata proveniente dal processo di riciclo autorizzato i quali, in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 282/2008, non rispettano le condizioni o le restrizioni stabilite nell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del predetto regolamento. In tal caso, il trasgressore e' altresi' soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attivita' fino a quattro mesi; nei casi piu' gravi, l'autorita' competente all'irrogazione della sanzione chiede altresi' alla Commissione europea la revoca dell'autorizzazione, a norma dell'articolo 8 del predetto regolamento. 3. Il titolare dell'autorizzazione o qualsiasi altro operatore economico che impieghi sotto licenza il processo di riciclo, il quale non effettua la comunicazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 282/2008, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000. 4. Il titolare dell'autorizzazione del processo di riciclo che non effettua la notifica prevista dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 282/2008, al Ministero della salute e all'Autorita' sanitaria territorialmente competente, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000. 5. L'operatore economico che effettua l'autodichiarazione volontaria in violazione di quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 282/2008 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000. 6. L'operatore economico che, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 282/2008, non ottempera alle informazioni supplementari che devono essere contenute nella dichiarazione di conformita' dei materiali e degli oggetti di plastica riciclata e nella dichiarazione di conformita' della plastica riciclata ai sensi della Parte A e della Parte B dell'allegato I del predetto regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 282/2008 si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 10 Violazione di altri obblighi posti da misure specifiche riguardanti la restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1895/2005
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non rispetta le previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento n. 1895/2005/CE, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 6.000 a euro 60.000. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento n. 1895/2005/CE, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 5.000 a euro 15.000.
Note all'art. 10: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1895/2005 si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 11 Violazioni di lieve entita'
1. Quando l'organo che procede all'accertamento rileva una o piu' violazioni di lieve entita', in relazione alle modalita' della condotta e all'esiguita' del danno o del pericolo, procede alla contestazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, diffidando il trasgressore a regolarizzare le violazioni, ad adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, fornisce altresi' al trasgressore le prescrizioni necessarie per ottemperare alla diffida. Trascorso il termine fissato nella diffida per l'attuazione delle prescrizioni in essa contenute, l'organo verifica l'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. L'ottemperanza alla diffida determina l'estinzione degli illeciti, limitatamente alle violazioni oggetto della stessa. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si procede alla contestazione e notificazione della violazione e alla irrogazione della sanzione a norma delle disposizioni del Capo I, Sezione seconda, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. Il potere di diffida di cui al presente articolo spetta a tutti gli organi che esercitano poteri di accertamento nella materia oggetto del presente decreto a norma delle leggi vigenti. In ogni caso il potere di diffida compete agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che procedono a norma dell'articolo 13, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 11: - Il testo degli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 13 (Atti di accertamento).- Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.» «Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La violazione, quando e' possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere effettuata, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalita' previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e' obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto.». - Il Capo I, sezione seconda della legge 24 novembre 1981, n. 689, citata nelle note alle premesse, e' cosi' rubricato: «Capo I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE, Sezione II Applicazione».
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| Art. 12 Autorita' competente per l'irrogazione delle sanzioni
1. Il rapporto relativo all'accertamento delle violazioni sanzionate dal presente decreto e' presentato, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, all'autorita' amministrativa competente ai sensi delle leggi regionali.
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| Art. 13
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1982, n. 777
1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 1982 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) gli articoli 2; 4, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 5-ter e 7 sono abrogati; b) all'articolo 6, le parole «di cui al precedente articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004».
Note all'art. 13: Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 4. - 1. (Abrogato). 2. (Abrogato). 3. (Abrogato). 4. (Abrogato). 5. I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformita' alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore. 6. (Abrogato). 7. (Abrogato). 8. (Abrogato). 8-bis. Il comma 5 non si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica o di pellicola di cellulosa rigenerata quando sono manifestamente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 9. I contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire quindici milioni.». Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 6. Fermo restando il divieto di cui all'art. 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004, la produzione di materiali ed oggetti destinati all'esportazione con caratteristiche difformi da quelle stabilite con i decreti ministeriali di cui all'art. 3 e' subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorita' sanitaria competente in base agli ordinamenti regionali. I contravventori dell'obbligo previsto dal precedente comma sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.».
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| Art. 14 Norme applicabili al procedimento sanzionatorio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Note all'art. 14: - Per i riferimenti normativi della legge 24 novembre 1981, n. 689 si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 15 Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le attivita' di cui al presente decreto sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalle violazioni previste dal presente decreto sono devoluti secondo quanto disposto dalle norme regionali in materia. 4. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo e' aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 febbraio 2017
MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Lorenzin, Ministro della salute
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Costa, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Orlando
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