Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2017 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
REGOLAMENTO 28 febbraio 2017
Disposizioni relative alla comunicazione all'IVASS di dati e informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi e analisi relative al mercato assicurativo ai sensi dell'articolo 190-bis del Titolo XIV (Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari), Capo I (Disposizioni generali), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 36).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 112 del 9 dicembre 2014, n. 70 del 4 agosto 2015, n. 77 del 23 settembre 2015, n. 102 del 25 novembre 2015 e n. 6 del 19 gennaio 2017, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e successive modifiche e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, l'art. 190-bis (Informazioni statistiche), che regola la raccolta di informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo e conferisce all'IVASS il potere di stabilirne la periodicita', le modalita', i contenuti ed i termini per la relativa trasmissione; visto inoltre l'art. 5 (Autorita' di vigilanza), comma 3, ai sensi del quale l'IVASS promuove la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa;
Visto il provvedimento IVASS n. 53, del 6 dicembre 2016, recante modifiche al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, e al regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali;
Visto il regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016, recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali ai sensi degli articoli 51-bis, 51-ter, 51-quater del titolo IV, capi I e II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
Vista la circolare n. 53 del 23 giugno 1986, recante disposizioni per la raccolta dei dati anagrafici degli enti e delle imprese di assicurazione e riassicurazione, e le successive comunicazioni con cui sono state fornite indicazioni sulla modalita' di trasmissione di tali informazioni;
Visto il regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di parita' di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi e, in particolare, l'art. 5, recante deroga al principio di parita' di trattamento tra uomini e donne nei servizi assicurativi e altri servizi finanziari, come disciplinato dall'art. 55-quater, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna), novellato dall'art. 25 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea 2013 - bis);
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;
Considerata l'evoluzione delle basi di dati anagrafiche IVASS, a seguito dell'entrata in vigore nel 2007 del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, nel 2008 degli Albi delle imprese e dei gruppi e nel 2016 del registro anagrafico dei segnalanti per la BCE (Lettera al mercato IVASS n. 65848/16 del 31 marzo 2016);

A d o t t a
il seguente regolamento:

INDICE

Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1. - Fonti normative
Art. 2. - Definizioni
Art. 3. - Ambito di applicazione
Art. 4. - Raccolta di dati e informazioni a fini statistici
Art. 5. - Politica delle informazioni statistiche
Art. 6. - Qualita' dei dati

Titolo II
DATI SUL BILANCIO DI ESERCIZIO
E INFORMAZIONI INTEGRATIVE STATISTICHE

Capo I
Bilancio di esercizio

Art. 7. - Informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio
Art. 8. - Trasmissione all'IVASS delle informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio

Capo II
Anticipazioni dei dati del bilancio
di esercizio e informazioni integrative statistiche

Art. 9. - Informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio, comprensive delle informazioni integrative statistiche
Art. 10. - Trasmissione all'IVASS delle informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio, comprensive delle informazioni integrative statistiche

Titolo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11. - Abrogazioni e disposizioni transitorie
Art. 12. - Pubblicazione
Art. 13. - Entrata in vigore

ELENCO DEGLI ALLEGATI:

1. Raccolte dati in base a lettere al mercato o circolari gia' emanate;
2. Politica delle informazioni statistiche - Indicazioni sul contenuto;
3. Informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio;
4. Istruzioni per la compilazione delle informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio;
5. Informazioni relative al contenzioso r.c. auto e natanti - portafoglio del lavoro diretto italiano;
6. Istruzioni per la compilazione delle informazioni relative al contenzioso r.c. auto e natanti - portafoglio del lavoro diretto italiano;
7. Informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio comprensive delle informazioni integrative statistiche;
8. Istruzioni per la compilazione delle informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio, comprensive delle informazioni integrative statistiche.
Art. 1

Fonti normative

1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 190-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.


 
Allegato 1
Elenco delle raccolte dati in base a lettere al mercato o circolari gia' emanate, relative a rilevazioni, indagini di mercato e studi che l'Autorita' promuove ai fini della conoscenza del mercato
assicurativo.

Risultano in vigore le seguenti raccolte dati relative a rilevazioni o indagini statistiche:
a) premi lordi contabilizzati nei rami danni e vita, nuova produzione emessa nei rami vita e contributi a fondi pensione aperti e negoziali, raccolti dalle imprese di assicurazione di cui alle circolari ISVAP n. 365/S del 1° marzo 1999, n. 387/S dell'8 ottobre 1999 e n. 461/S del 21 dicembre 2001, alla lettera al mercato ISVAP del 25 marzo 2010 e alla lettera al mercato IVASS del 25 novembre 2014;
b) premi del lavoro diretto e indiretto acquisiti dalle imprese italiane all'estero e dalle societa' estere controllate, di cui alla circolare ISVAP n. 447/S del 27 giugno 2001 e alla lettera al mercato ISVAP del 17 giugno 2011;
c) acquisizione di informazioni sulla struttura organizzativa della liquidazione dei sinistri r.c. auto di cui alle circolari ISVAP n. 308 del 26 settembre 1997 e n. 401/D del 3 marzo 2000;
d) dati tecnici del ramo r.c. auto e natanti - Portafoglio diretto italiano, di cui alla lettera al mercato del 25 marzo 2015;
e) indagine IPER sull'andamento dei prezzi effettivi per la garanzia r.c. auto, di cui alla lettera al mercato del 4 dicembre 2013.


 
Allegato 2

Politica delle informazioni statistiche - Indicazioni sul contenuto

Le imprese considerano le seguenti indicazioni, aggiuntive rispetto a quanto previsto nell'art. 5 del regolamento, sul contenuto della politica delle informazioni statistiche, da applicare tenuto conto dei criteri di proporzionalita', basati sulla natura, portata e complessita' dell'attivita' dell'impresa.
La politica, tra l'altro, descrive:
gli obiettivi del sistema di gestione dei dati, finalizzati ad assicurare il tracciamento tempestivo di tutte le operazioni aziendali e dei fatti di gestione; sono assicurate nel continuo l'integrita', completezza, correttezza e disponibilita' delle informazioni nonche' l'efficienza delle procedure di segnalazione dei dati e delle informazioni all'IVASS;
un sistema di registrazione e reporting che consenta di produrre informazioni tempestive e di qualita' elevata per l'autorita' di vigilanza e per il mercato; in caso di acquisizione o incorporazione di soggetti esterni, la due diligence comprende la valutazione dell'impatto dell'operazione sulle procedure di gestione e aggregazione dei dati;
i ruoli e le funzioni nel trattamento del dato aziendale, con l'attribuzione di responsabilita' a soggetti o funzioni aziendali univocamente identificabili (accountability); in particolare:
l'organo amministrativo approva i processi di qualita' e trattamento del dato statistico e riceve una informativa almeno annuale circa la conformita' dell'operativita' aziendale alla presente politica e sull'adeguatezza della politica e delle risorse per una gestione efficiente della produzione e trasmissione all'IVASS dei dati e delle informazioni a fini statistici;
l'organo con funzione di gestione o, su sua delega, le funzioni responsabili della qualita' del dato statistico, assicurano la completezza, l'adeguatezza (in termini di efficacia ed efficienza) e l'affidabilita' dei processi di trattamento dei dati statistici;
le funzioni coinvolte nell'utilizzo e nel trattamento a fini operativi e gestionali delle informazioni aziendali promuovono, di norma con cadenza annuale, le opportune iniziative informatiche, verificandone la coerenza con le esigenze di trattamento del dato espresse dalle linee di business e tenuto conto delle strategie aziendali;
la revisione interna ha compiti di assurance e verifica a campione sulla coerenza del dato statistico con le operazioni archiviate nei sistemi gestionali;
il referente unico per le comunicazioni a contenuto statistico all'IVASS, cui l'Istituto fa capo per tutti gli adempimenti di natura statistica, e' il destinatario di istruzioni riguardanti il contenuto e la compilazione delle rilevazioni dei dati nonche', qualora necessario, puo' essere convocato presso l'IVASS per riunioni a carattere tecnico;
l'elenco delle fonti e delle principali procedure di aggregazione e trasformazione del dato statistico, con indicazione delle metodologie di valutazione adottate; le procedure di estrazione dei dati, di trasformazione, controllo e caricamento negli archivi accentrati e le funzioni di sfruttamento dei dati sono documentate; inoltre, sono previste le circostanze in cui e' ammessa l'immissione o la rettifica manuale di dati aziendali;
il livello di granularita' per la conservazione dei dati statistici, adeguato a consentire le diverse analisi e aggregazioni richieste dalle procedure di sfruttamento e di reporting all'interno dell'impresa, all'autorita' di vigilanza e al mercato;
le misure atte a garantire e a misurare la qualita' del dato, ad esempio, attraverso key quality indicator riportati periodicamente agli utenti di business, alle funzioni di controllo e all'organo con funzione di gestione; i processi di acquisizione di dati da information provider esterni sono documentati e presidiati;
per le imprese che comunicano dati di gruppo, le procedure di acquisizione dei dati dalle controllate e da ogni altra dipendenza nonche' i controlli per assicurare l'integrazione tra le informazioni provenienti da tutte le componenti del gruppo; la politica delle informazioni statistiche delle singole imprese e' coerente con quella di gruppo;
le procedure di valutazione, almeno annuali, sulle prestazioni del sistema di trattamento del dato statistico rispetto alle strategie e agli obiettivi fissati, in termini di rapporto costi/benefici, orientate all'individuazione degli opportuni interventi e iniziative di miglioramento dell'efficacia ed adeguatezza del sistema, inclusa la revisione della presente politica, ove necessaria.


 
Allegato 3

Informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 4
Modulo 1: Dettaglio dei terreni e fabbricati
Qualora per un immobile si sia proceduto, rispetto all'esercizio precedente, ad una variazione di attribuzione (da gestione danni a gestione vita o viceversa) o lo stesso sia stato oggetto di cambio di destinazione d'uso, tali operazioni non dovranno essere considerate come acquisto/vendita dell'immobile stesso. Non si dovranno, pertanto, riportare i dati relativi a tale immobile in «Acquisti e altri incrementi» e in «Vendite e altri decrementi», mentre andranno indicati tutti i restanti dati previsti.
Gli immobili che sono entrati a far parte del patrimonio dell'impresa a seguito di operazioni di fusione, dovranno essere considerati «acquistati» dall'impresa stessa; per tali immobili, quindi, dovra' essere compilata anche la colonna «Acquisti e altri incrementi».
Le vendite debbono essere riportate per il corrispondente importo al netto dei relativi fondi.
Le imprese che posseggono immobili ubicati fuori dall'area euro tengono conto delle differenze di cambio connesse alle operazioni incrementative o diminutive di cui al modulo 1, al fine di consentire la riconciliazione dei dati con quelli dell'Allegato 4 alla nota integrativa. Modulo 10: Rami danni - Dettaglio delle riserve tecniche
La voce 61 (riserva premi del lavoro indiretto) coincide con la somma delle voci riportate in calce al modulo relative al portafoglio italiano e al portafoglio estero (voci 301 e 302).
La voce 62 (riserva sinistri del lavoro indiretto) coincide con la somma delle voci riportate in calce al modulo relative al portafoglio italiano e al portafoglio estero (voci 303 e 304). Moduli 22, 23, 25 e 26: Rendiconti tecnici dell'attivita' svolta dalla sede secondaria istituita nell'Unione europea e dalla sede italiana - assicurazioni danni e vita
Per i moduli 22, 23, 25 e 26 si rinvia, con gli adattamenti del caso, alle istruzioni fornite per l'allegato 25 di nota integrativa.
Per i moduli 23 e 26 la voce «Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche diverse» comprende, tra l'altro, la variazione delle «altre riserve tecniche», delle «riserve tecniche allorche' il rischio dell'investimento e' sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione di fondi pensione» e delle «riserve per partecipazione agli utili e ristorni». Modulo 30: Distribuzione regionale dei sinistri pagati e riservati dei rami 10 e 12 (r.c. autoveicoli terrestri e veicoli marittimi, lacustri e fluviali)
Il modulo e' compilato sulla base dei sinistri gestiti direttamente dall'impresa, sinistri NO CARD e sinistri CARD, come indicato nelle istruzioni relative al modulo 29B.
Il totale corrisponde, in termini di numero e importo, con il rigo (N) delle colonne (j), (J), (r14) e (R14) del modulo 29B per i sinistri dell'esercizio e con il rigo «Tot. prec.» delle medesime colonne per i sinistri degli esercizi precedenti.
I sinistri relativi a rischi assunti tramite canali telematici (telefono, Internet) sono attribuiti alla regione di residenza del contraente.
I sinistri relativi a rischi assunti tramite sportello bancario o postale sono attribuiti alla regione in cui ha sede lo sportello bancario o postale che ha effettuato l'intermediazione.
I sinistri relativi ai rischi assunti in libera prestazione di servizi e quelli relativi ai rischi assunti da sedi secondarie istituite nell'Unione europea di imprese con sede legale in Italia sono attribuiti alla Direzione.
Qualora, per qualche rischio, non fossero disponibili i dati esatti, l'impresa effettua una stima della distribuzione, evitando di indicare dati raggruppati relativi a due o piu' regioni.
Il totale corrisponde, in termini di numero e importo, con il rigo (N) delle colonne (j), (J), (r14) e (R14) del modulo 29B per i sinistri dell'esercizio e con il rigo «Tot. prec.» delle medesime colonne per i sinistri degli esercizi precedenti. Modulo 37: Distribuzione provinciale dei premi contabilizzati danni
Il modulo e' compilato per il totale dei rami danni e per la somma dei rami r.c. autoveicoli terrestri e r.c. veicoli marittimi lacustri e fluviali, se esercitati, barrando la relativa casella.
I premi relativi a rischi assunti tramite canali telematici (telefono, Internet) sono attribuiti alla provincia di residenza del contraente.
I premi acquisiti tramite sportello bancario o postale sono attribuiti alla provincia in cui ha sede lo sportello bancario o postale che ha effettuato l'intermediazione.
I premi relativi ai rischi assunti in libera prestazione di servizi e quelli relativi ai rischi assunti da sedi secondarie istituite nell'Unione europea di imprese con sede legale in Italia sono attribuiti alla Direzione.
Qualora, per qualche rischio, non fossero disponibili i dati esatti, l'impresa effettua una stima della distribuzione, evitando di indicare dati raggruppati relativi a due o piu' province o regioni. Moduli 38 e 39: Distribuzione regionale dei premi contabilizzati - assicurazioni vita individuali e collettive
I premi unici ricorrenti vanno annoverati fra i premi annui. Ai fini della rilevazione del numero delle polizze in vigore, i contratti a premio unico ricorrente andranno computati una sola volta all'atto dell'emissione della polizza.
I premi relativi a rischi assunti tramite canali telematici (telefono, Internet) sono attribuiti alla regione di residenza del contraente.
I premi acquisiti tramite sportello bancario o postale sono attribuiti alla regione in cui ha sede lo sportello bancario o postale che ha effettuato l'intermediazione.
I premi relativi ai rischi assunti in libera prestazione di servizi e quelli relativi ai rischi assunti da sedi secondarie istituite nell'Unione europea di imprese con sede legale in Italia sono attribuiti alla Direzione.
Qualora, per qualche rischio, non fossero disponibili i dati esatti, l'impresa effettua una stima della distribuzione, evitando di indicare dati raggruppati relativi a due o piu' regioni. Modulo 40: Distribuzione provinciale dei premi contabilizzati vita
I premi relativi a rischi assunti tramite canali telematici (telefono, Internet) sono attribuiti alla Provincia di residenza del contraente.
I premi acquisiti tramite sportello bancario o postale sono attribuiti alla provincia in cui ha sede lo sportello bancario o postale che ha effettuato l'intermediazione.
I premi relativi ai rischi assunti in libera prestazione di servizi e quelli relativi ai rischi assunti da sedi secondarie istituite nell'Unione Europea di imprese con sede legale in Italia sono attribuiti alla Direzione.
Qualora, per qualche rischio, non fossero disponibili i dati esatti, l'impresa effettua una stima, evitando di indicare dati raggruppati relativi a due o piu' province o regioni.


 
Allegato 5
Informazioni relative al contenzioso r.c. auto e natanti -
portafoglio del lavoro diretto italiano

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 6
Istruzioni per la compilazione delle informazioni relative al
contenzioso R.C. auto e natanti
a. Premessa e principi generali
Si forniscono le istruzioni per la compilazione dei prospetti inerenti la rilevazione statistica annuale del contenzioso nel ramo R.C. auto e natanti - Portafoglio diretto italiano.
I criteri per la determinazione degli importi nei seguenti prospetti di rilevazione sono i medesimi di quanto richiesto per la compilazione del Modulo 29B e dell'allegato 2 al Modulo 29B. In particolare, il sinistro si considera in contenzioso dalla data di iscrizione a ruolo della causa. Nel caso di un sinistro con piu' cause iscritte a ruolo, deve essere conteggiato per importo il totale riservato relativo alle sole parti in causa.
Gli importi riservati relativi al contenzioso costituiscono un dettaglio dei dati indicati nelle colonne J e R14 del modulo 29B, concernenti, rispettivamente, gli importi totali dei sinistri pagati nell'esercizio e a riserva complessiva alla fine dell'esercizio, al netto della riserva finale stimata per sinistri tardivi (di cui alla colonna R15 del modulo 29B). Per i dati relativi agli importi in contenzioso occorre far riferimento al modulo 29B, colonne K e R16, concernenti rispettivamente gli importi totali dei sinistri pagati nell'esercizio e a riserva complessiva alla fine dell'esercizio.
Le cause e i relativi importi sono classificati in base all'anno di accadimento del sinistro. L'importo a riserva complessiva alla fine dell'esercizio delle cause civili e penali nonche' di quelle con danni a persona deve corrispondere rispettivamente a quello indicato nel modulo 29B colonna R16 e nell'Allegato 2 del Modulo 29B, colonna R16. Nelle colonne riferite all'importo delle riserve sinistri per cause pendenti di cui ai prospetti 1, 2 e 3, vanno riportati anche gli importi non ancora pagati per le cause che sono chiuse o definite.
Gli importi sono espressi in unita' di euro, senza cifre decimali.
La rilevazione e' effettuata tramite i prospetti di cui all'Allegato 5. a. Prospetto 1
Il prospetto 1 e' costituito da:
Sezione A): Cause civili di primo grado;
Sezione B): Cause civili di primo grado per le quali siano stati pagati acconti.
Rispetto all'indagine statistica disciplinata dalla lettera Circolare del 26 ottobre 2007 e dalla circolare ISVAP n. 458/2001 e abrogata dal presente regolamento (art. 11), e' aggiunta la rilevazione degli importi riservati per contenzioso civile di primo grado alla fine dell'esercizio, classificati per anno di accadimento del sinistro, relativi a cause civili di primo grado pendenti alla fine dell'esercizio. Tali importi riservati in contenzioso sono compresi nel modulo 29B colonna R16, concernente gli importi totali dei sinistri in contenzioso appostati a riserva complessiva alla fine dell'esercizio, classificati per anno di accadimento del sinistro. b. Prospetto 2
Il prospetto 2 e' costituito da:
Sezione C): Cause civili di secondo e terzo grado.
Rispetto all'indagine statistica disciplinata dalla lettera Circolare del 26 ottobre 2007 e dalla circolare ISVAP n. 458/2001 e abrogata dal presente regolamento (art. 11) e' aggiunta la rilevazione degli importi riservati alla fine dell'esercizio, relativi a cause civili di secondo e terzo grado pendenti alla fine dell'esercizio stesso, classificati per anno di accadimento del sinistro, con evidenza delle cause con danni a persona. Tali importi riservati in contenzioso sono compresi nel modulo 29B, colonna R16, concernente gli importi totali dei sinistri in contenzioso appostati a riserva complessiva alla fine dell'esercizio, classificati per anno di accadimento del sinistro e nell'allegato 2 al Modulo 29B, colonna R16. c. Prospetto 3
Il prospetto 3 e' costituito da:
Sezione D): Cause penali. Gli importi riservati per contenzioso penale pendente alla fine dell'esercizio, classificati per anno di accadimento del sinistro, sono coerenti con quanto rilevato nel modulo 29B colonna R16, concernente gli importi totali dei sinistri in contenzioso appostati a riserva complessiva alla fine dell'esercizio, classificati per anno di accadimento del sinistro.
Rispetto all'indagine statistica disciplinata dalla lettera Circolare del 26 ottobre 2007 e dalla circolare ISVAP n. 458/2001 e abrogata dal presente regolamento (art. 11) e' aggiunta la rilevazione degli importi riservati alla fine dell'esercizio relativi a cause pendenti e gli importi riservati riferiti a cause con danni a persona. Tali importi riservati in contenzioso sono compresi nel modulo 29B, colonna R16, concernente gli importi totali dei sinistri in contenzioso appostati a riserva complessiva alla fine dell'esercizio, classificati per anno di accadimento del sinistro e nell'allegato 2 al Modulo 29B, colonna R16. d. Prospetto 4 - Sviluppo delle cause civili di primo grado e totale dei sinistri alla fine dell'esercizio
I criteri di ripartizione territoriale del totale delle cause civili di primo grado e del totale dei sinistri R.C. auto e natanti sono quelli previsti per i dati tecnici del ramo R.C. auto e natanti - Portafoglio diretto italiano, di cui alla lettera al mercato del 25 marzo 2015 (cfr. moduli 37 e 30 di cui all'allegato 3 al presente regolamento). In particolare, le cause devono essere attribuite alla stessa provincia in cui sono stati classificati nel modulo 37 i relativi premi lordi contabilizzati e, nel modulo 30 i relativi sinistri.
Il numero delle cause, dei sinistri e dei relativi importi sono classificati in base all'anno di accadimento del sinistro. In particolare, nella prima riga devono essere riportate le cause, i sinistri e i relativi importi riferiti alle generazioni N-1 e precedenti e nella seconda riga i dati relativi alla generazione corrente.
I pagamenti dei sinistri per i quali la causa si e' instaurata nel corso dell'esercizio devono essere inseriti solo se il pagamento e' avvenuto successivamente all'instaurarsi della causa.
Le cause chiuse durante l'anno sono classificate in base alla tipologia di esito.
Si riporta di seguito una tabella di raccordo tra gli importi segnalati nel Prospetto 4 e i corrispondenti importi nel modulo 29B.

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 7
Informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio comprensive delle informazioni integrative
statistiche

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 8
Istruzioni per la compilazione dei prospetti relativi alle anticipazioni di bilancio comprensive delle informazioni integrative
statistiche
Istruzioni per la compilazione dei prospetti relativi alle anticipazioni del bilancio d'esercizio
In relazione alle modalita' di redazione dei prospetti 1 e 2 si precisa quanto segue.
Nelle voci «Totale investimenti» del Prospetto 1 (Rami danni) e «Investimenti» del Prospetto 2 (Rami vita) dovra' essere indicato l'importo relativo alla macroclasse «C. INVESTIMENTI» dello Stato Patrimoniale.
Le imprese che esercitano esclusivamente i rami danni o i rami vita dovranno indicare l'importo risultante alla voce 54 dello Stato Patrimoniale, mentre le imprese che esercitano congiuntamente i rami predetti dovranno riportare nel Prospetto 1 (Rami danni) l'importo risultante alla voce 54 dell'Allegato 1 alla Nota Integrativa e nel Prospetto 2 (Rami vita) quello indicato alla voce 54 dell'Allegato 2 alla Nota Integrativa.
Nella voce del Prospetto 2 (Rami vita) denominata «Totale Investimenti» dovra' essere riportato il risultato della somma dell'importo indicato nella posta «Investimenti» (voce 54 dello Stato Patrimoniale) e di quelli figuranti alle voci di bilancio «Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato» (voce 55 dello Stato Patrimoniale) e «Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione» (voce 56 dello Stato Patrimoniale).
Nelle voci del Prospetto 1 (Rami danni) relative ad alcune tipologie di investimenti, denominate «Terreni e fabbricati», «Azioni e quote di imprese», «Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso» e «Quote di fondi comuni di investimento», dovra' essere indicato, rispettivamente, il totale della Classe C.I (Terreni e fabbricati); la somma della voce C.II.1 (Azioni e quote di imprese del gruppo ed altre partecipate) e della voce C.III.1 («Azioni e quote», compresa tra gli «Altri investimenti finanziari»); la somma della voce C.II.2 (Obbligazioni emesse da imprese del gruppo ed altre partecipate) e C.III.3 («Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso», compresa tra gli «Altri investimenti finanziari»), e l'importo corrispondente alla voce C.III.2 («Quote di fondi comuni di investimento»).
Tali importi dovranno riferirsi alle voci di Stato Patrimoniale nel caso in cui l'impresa eserciti esclusivamente i rami danni o, invece, alle omologhe voci dell'Allegato 1 alla Nota Integrativa nel caso di impresa che eserciti congiuntamente i rami danni e i rami vita.
Quanto dianzi specificato vale anche per le analoghe voci relative agli investimenti presenti nel Prospetto 2 (Rami vita): gli importi dovranno riferirsi alle voci di Stato Patrimoniale nel caso in cui l'impresa eserciti esclusivamente i rami vita o, invece, alle omologhe voci dell'Allegato 2 alla Nota Integrativa nel caso di impresa che eserciti congiuntamente i rami danni e i rami vita. Si precisa che per i rami vita il dettaglio da fornire riguarda esclusivamente gli investimenti della classe C.
Per quanto concerne gli «Investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione» del Prospetto 2 (Rami vita), deve essere indicato separatamente l'ammontare degli «Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento ed indici di mercato» e quello degli «Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione».
Riguardo al Prospetto 1 (Rami danni), devono essere indicate alcune informazioni relative al conto tecnico dei rami R.C. autoveicoli terrestri e R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali (10+12) e all'allegato di dettaglio al conto tecnico del solo ramo R.C. autoveicoli terrestri. Prospetti 4.1 e 4.2: Conto economico di sintesi - Rami danni e Rami vita
Ai fini della costruzione dei Risultati dei conti tecnici danni (Prospetto 4.1) e vita (Prospetto 4.2), i dati contenuti nei prospetti in argomento sono quelli riportati nelle rispettive voci del Conto Economico, al punto I. Conto tecnico dei rami danni ed al punto II. Conto tecnico dei rami vita. Per contro, le ulteriori informazioni contenute nei citati Prospetti 4.1 e 4.2, concernenti i Conti non tecnici danni e vita, sono quelle contenute, per le rispettive gestioni, nell'Allegato 3 alla Nota Integrativa (Prospetto relativo alla ripartizione del risultato d'esercizio tra rami danni e rami vita). Prospetto 5: Rami danni - Sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - portafoglio italiano
I valori da inserire nel Prospetto in parola sono quelli riportati nell'Allegato 25 alla Nota Integrativa - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - ai quali vanno aggiunte, per ciascun ramo danni, le informazioni relative all'importo dei premi ceduti, che dovra' corrispondere alla voce 61 dei Moduli 17 delle informazioni aggiuntive relative al bilancio, ed il dettaglio dell'onere dei sinistri dell'esercizio, che dovra' corrispondere all'importo indicato alla voce 18 dei Moduli 17 delle informazioni aggiuntive relative al bilancio.
Si precisa che nella voce «variazione della riserva premi» vanno compresi i saldi delle variazioni per differenza cambi ed i saldi dei movimenti del portafoglio premi. Prospetto 5.1: (Rami 10+12)
Il prospetto prevede la rilevazione, per numero e importo, dei sinistri pagati e riservati nell'esercizio, questi ultimi al netto della stima per sinistri tardivi. Per tali sinistri e' presente una evidenza separata della riserva finale stimata.
In merito alla compilazione del prospetto, si precisa che:
i principi di compilazione per le quattro tipologie di gestione «No Card», «Card», «Forfait gestionaria» e «Forfait debitrice» sono gli stessi indicati nelle istruzioni relative, rispettivamente, ai moduli 29A.1, 29A.2, 29A.3 e 29A.4 delle informazioni aggiuntive relative al bilancio d'esercizio;
i principi di compilazione per i «Sinistri gestiti», sono gli stessi indicati nelle istruzioni relative al modulo 29B delle informazioni aggiuntive al bilancio d'esercizio;
il dato relativo ai sinistri «No Card» e' riferito ai rami 10+12.
E' presente in calce al prospetto l'indicazione dell'ammontare del contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nonche' la precisazione che tale contributo non deve essere compreso nei sinistri pagati.
In calce al prospetto e' anche allocata una casella per l'indicazione del numero delle unita' di rischio dell'esercizio, relative sia a polizze emesse nell'esercizio (voce 992 modulo 29B delle informazioni aggiuntive relative al bilancio) sia a polizze emesse negli esercizi precedenti (voce 993 modulo 29B delle informazioni aggiuntive relative al bilancio). Sono anche riportate due caselle relative rispettivamente al numero delle unita' di rischio sinistrate almeno una volta nell'esercizio con sinistri no card e forfait debitrice (voce 994 modulo 29B delle informazioni aggiuntive relative al bilancio) ed alle unita' di rischio sinistrate almeno una volta nell'esercizio con sinistri card (voce 995 modulo 29B delle informazioni aggiuntive relative al bilancio).
E' stata inserita in calce al prospetto l'indicazione dell'ammontare del saldo iniziale e di quello finale per diritti di gestione (voci 100 e 101 allegato 1 delle informazioni aggiuntive relative al bilancio). Prospetto 5.2: (Rami 10+12)
Il prospetto accoglie alcune voci dei moduli 29B e 29 A.1, A.2, A3 ed A.4, riferite solo ad importi, relative ai sinistri a riserva all'inizio dell'esercizio al netto delle stime per sinistri tardivi, ai sinistri in entrata nell'esercizio, alla riserva residua alla fine dell'esercizio ed alla riserva sinistri alla fine dell'esercizio al netto della stima per sinistri tardivi.
Analogamente a quanto gia' illustrato per il Prospetto 5.1, si precisa che:
i principi di compilazione per le quattro tipologie di gestione «No Card», «Card», «Forfait gestionaria» e «Forfait debitrice» sono gli stessi indicati nelle istruzioni relative, rispettivamente, ai moduli 29A.1, 29A.2, 29A.3 e 29A.4 delle informazioni aggiuntive relative al bilancio d'esercizio;
i principi di compilazione per i «Sinistri gestiti», sono gli stessi indicati nelle istruzioni relative al modulo 29B delle informazioni aggiuntive al bilancio d'esercizio;
il dato relativo ai sinistri «No Card» e' riferito ai rami 10+12. Prospetto 5.3a: (Rami 10+12)
ll prospetto prevede l'indicazione, per le quattro tipologie di gestione «No Card», «Card», «Forfait gestionaria» e «Forfait debitrice», rispettivamente, degli importi relativi al totale dei sinistri pagati nell'esercizio, alla riserva finale al netto della stima dei sinistri tardivi ed alla riserva finale stimata per sinistri tardivi.
Continuano a mantenersi validi i principi di compilazione indicati nel regolamento n. 22 del 4 aprile 2008 per i moduli 29A.1, 29A.2, 29A.3 e 29.A4 che evidenziano per il sinistro e per il relativo sviluppo l'indicazione per anno di accadimento.
In particolare, e' richiesta la compilazione dei medesimi importi che sono riportati alle colonne J, R14 e R15 dei moduli 29A. E' stato altresi' precisato che l'ammontare del contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada non deve essere incluso tra gli importi pagati a titolo di risarcimento. Prospetto 5.3b: (Rami 10+12)
ll prospetto prevede l'indicazione per le quattro tipologie di gestione «No Card», «Card», «Forfait gestionaria» e «Forfait debitrice» nonche' per i sinistri gestiti, rispettivamente, del numero relativo al totale dei sinistri pagati nell'esercizio, del numero dei sinistri a riserva a fine esercizio al netto della stima del numero dei sinistri e del numero dei sinistri tardivi stimati a fine esercizio.
In particolare, e' richiesta la compilazione dei medesimi numeri che sono riportati alle colonne j, r14 e r15 dei moduli 29.A e del modulo 29B.
Continuano a mantenersi validi i principi di compilazione indicati nel regolamento n. 22 del 4 aprile 2008 e successive modifiche per i moduli 29A.1, 29A.2, 29A.3, 29A.4 e 29B che evidenziano per il sinistro e per il relativo sviluppo l'indicazione per anno di accadimento. Prospetto 6: Gestione vita - Dettaglio dei premi per ramo e tipologia di premio - portafoglio diretto italiano
Le informazioni inerenti i premi contabilizzati nei rami vita da riportare nel menzionato Prospetto sono quelle contenute nel Modulo 20 delle informazioni aggiuntive relative al bilancio d'esercizio.
Si segnalano, in particolare, i dati relativi:
agli «Oneri relativi ai sinistri» (Modulo 20 voce 22);
ai «Riscatti» (Modulo 20 voci 13+18-7);
ai «Capitali e rendite maturati» (Modulo 20 voci 12+17-6). Prospetti 1.1 (Rami danni) e 2.1 (Rami vita)
In relazione alle modalita' di redazione dei prospetti 1.1 e 2.1 che contengono le informazioni integrative alla Sezione A dei prospetti 1 e 2 si precisa quanto segue.
E' prevista la rilevazione di alcune voci integrative e di dettaglio che riguardano lo Stato Patrimoniale. In particolare si richiede:
la rilevazione di ulteriori voci attinenti agli Investimenti di classe C (ad esempio i Finanziamenti, i Depositi presso enti creditizi, gli Investimenti finanziari diversi, i Depositi presso imprese cedenti). Per quanto riguarda i Finanziamenti, e' richiesta la distinzione tra finanziamenti con garanzia reale e finanziamenti diversi da quelli con garanzia reale;
una maggiore disaggregazione delle voci relative ad alcune categorie di Investimenti di classe C (Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, con evidenza dei Titoli di Stato e delle Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso diversi dai Titoli di Stato; Azioni e quote, con evidenza delle Azioni quotate e delle Azioni e quote non quotate);
la rilevazione di ulteriori informazioni, relative alle principali classi sia dell'Attivo (Crediti verso soci per capitale sottoscritto e non versato, Attivi Immateriali, Crediti tecnici, Altri elementi dell'attivo e Ratei e Risconti) che del Passivo (Passivita' subordinate, Fondi per rischi e oneri, Depositi ricevuti dai riassicuratori, Debiti e altre passivita' e Ratei e Risconti).
Per quanto riguarda la disaggregazione delle voci delle principali categorie di investimento di classe C, si richiama l'attenzione sulla circostanza che la somma delle voci disaggregate deve corrispondere al valore complessivo della rispettiva voce di cui e' richiesta la disaggregazione e che, pertanto, ove necessario, devono essere operate le opportune riconciliazioni con le voci riportate nella Sezione A dei prospetti 1 e 2 di cui, rispettivamente, i prospetti 1.1 e 2. costituiscono l'integrazione. Ad esempio:
la somma dei Titoli di Stato (rilevati con i prospetti 1.1 e 2.1) e delle Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso diversi dai Titoli di Stato (rilevati con i prospetti 1.1 e 2.1) deve corrispondere al totale degli investimenti in Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso (rilevati nei prospetti 1 e 2);
la somma delle Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso destinati (prospetti 1.1 e 2.1) e non destinati (prospetti 1 e 2) a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa deve corrispondere al totale degli investimenti in Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso (prospetti 1 e 2);
la somma delle Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e altre partecipate (prospetti 1 e 2) e delle Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso degli Altri investimenti finanziari (prospetti 1.1 e 2.1) deve corrispondere al totale degli investimenti in Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso (prospetti 1 e 2);
la somma delle Azioni quotate (prospetti 1.1 e 2.1) e delle Azioni e quote non quotate (prospetti 1.1 e 2.1) deve corrispondere al totale degli investimenti in Azioni e quote di imprese (prospetti 1 e 2);
la somma delle Azioni e quote di imprese destinate (prospetti 1.1 e 2.1) e non destinate (prospetti 1 e 2) a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa deve corrispondere al totale degli investimenti in Azioni e quote di imprese (prospetti 1 e 2);
la somma delle Azioni e quote di imprese del gruppo e altre partecipate (prospetti 1 e 2) e delle Azioni e quote degli Altri investimenti finanziari (prospetti 1.1 e 2.1) deve corrispondere al totale degli investimenti in Azioni e quote di imprese (prospetti 1 e 2);
la somma dei Finanziamenti ad imprese del gruppo e altre partecipate (prospetti 1.1 e 2.1) e dei Finanziamenti compresi nell'ambito degli Altri investimenti finanziari (prospetti 1.1 e 2.1) deve corrispondere al totale Finanziamenti (prospetti 1.1 e 2.1);
la somma dei Finanziamenti con garanzia reale (prospetti 1.1 e 2.1) e dei Finanziamenti diversi da quelli con garanzia reale (prospetti 1.1 e 2.1) deve corrispondere al totale Finanziamenti (prospetti 1.1 e 2.1);
la somma delle Quote di fondi comuni di investimento destinate (prospetti 1.1 e 2.1) e non destinate (prospetti 1 e 2) a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa deve corrispondere al totale degli investimenti in Quote di fondi comuni di investimento (prospetti 1 e 2).
Si precisa che, per quanto riguarda gli investimenti dei rami vita, il dettaglio da fornire riguarda esclusivamente gli investimenti della classe C.
Anche per quanto riguarda il valore dell'Attivo dello Stato Patrimoniale da indicare nella Sezione A dei prospetti 1 e 2 (corrispondente al totale Passivo e Patrimonio netto) deve sussistere corrispondenza con la somma delle singole macroclassi, alcune delle quali sono indicate nei prospetti 1 e 2 ed altre nei prospetti integrativi 1.1. e 2.1.
Ad esempio, per quanto riguarda la gestione danni, il totale Attivo dello Stato Patrimoniale (prospetto 1), deve corrispondere alla somma dei Crediti verso soci per capitale sociale sottoscritto non versato (prospetto 1.1), degli Attivi immateriali (prospetto 1.1), degli Investimenti (prospetto 1), delle Riserve tecniche a carico dei riassicuratori (prospetto 1), dei Crediti (prospetto 1.1), degli Altri elementi dell'attivo (prospetto 1.1) e dei Ratei e risconti (prospetto 1.1).
Sempre nell'ambito della gestione danni, il totale Passivo e Patrimonio netto (non rilevato direttamente nei prospetti in quanto deve corrispondere al totale Attivo riportato nel prospetto 1) e' dato dalla somma del Patrimonio netto (prospetto 1), delle Passivita' subordinate (prospetto 1.1), delle Riserve tecniche (prospetto 1), dei Fondi per rischi e oneri (prospetto 1.1), dei Depositi ricevuti da riassicuratori (prospetto 1.1), dei Debiti e altre passivita' (prospetto 1.1) e dei Ratei e risconti (prospetto 1.1).
Per quanto riguarda la gestione vita, il totale Attivo dello Stato Patrimoniale (prospetto 2), deve corrispondere alla somma dei Crediti verso soci per capitale sociale sottoscritto non versato (prospetto 2.1), degli Attivi immateriali (prospetto 2.1), degli Investimenti di classe C e D (prospetto 2), delle Riserve tecniche a carico dei riassicuratori (prospetto 2), dei Crediti (prospetto 2.1), degli Altri elementi dell'attivo (prospetto 2.1) e dei Ratei e risconti (prospetto 2.1).
Sempre nell'ambito della gestione vita il totale Passivo e Patrimonio netto (non rilevato direttamente nei prospetti in quanto deve corrispondere al totale Attivo riportato nel prospetto 2) e' dato dalla somma del Patrimonio netto (prospetto 2), delle Passivita' subordinate (prospetto 2.1), delle Riserve tecniche di classe C e D (prospetto 2), dei Fondi per rischi e oneri (prospetto 2.1), dei Depositi ricevuti dai riassicuratori (prospetto 2.1), dei Debiti e altre passivita' (prospetto 2.1) e dei Ratei e risconti (prospetto 2.1).
La disaggregazione della voce «Indebitamento finanziario», indicata nella Sezione A dei prospetti 1 e 2, e' riportata nei prospetti 1.1 e 2.1. Infatti, in questi ultimi due prospetti, sono rilevate le singole voci che la compongono: Passivita' subordinate, Prestiti obbligazionari, Debiti verso banche e istituti finanziari, Debiti con garanzia reale, Prestiti diversi e altri debiti finanziari.
Le imprese che esercitano esclusivamente i rami danni o i rami vita dovranno indicare l'importo risultante nelle voci dello Stato Patrimoniale, mentre le imprese che esercitano congiuntamente i rami predetti dovranno riportare nel prospetto 1.1 (Rami danni) l'importo risultante nelle corrispondenti voci dell'Allegato 1 alla Nota Integrativa e nel Prospetto 2.1 (Rami vita) gli importi risultanti nelle corrispondenti voci dell'Allegato 2 alla Nota Integrativa.
Con l'obiettivo di ampliare la base informativa volta ad ottemperare ad adempimenti statistici a carattere internazionale, e' stata ulteriormente articolata la disaggregazione dei dati richiesti, prevedendo, a titolo esemplificativo, la separazione dei titoli di stato italiani da quelli emessi da stati esteri, la distinzione tra le azioni e le obbligazioni emesse da soggetti italiani e quelle emesse da soggetti esteri e l'evidenza dei finanziamenti concessi a beneficiari italiani rispetto a quelli concessi da beneficiari esteri. Sempre per perseguire tale obiettivo e' prevista la suddivisione della raccolta premi complessivamente effettuata da una impresa e da sue eventuali sede secondarie all'estero, con l'ulteriore evidenza della componente acquisita in stabilimento e di quella acquisita in regime di libera prestazione dei servizi, distinguendo il lavoro diretto e indiretto, ceduto e retroceduto. Ovviamente il totale dei premi delle varie componenti di raccolta premi, cosi' articolate, deve trovare riscontro nei prospetti 3.1a e 3.1b, dedicati alla ripartizione, per Stato di ubicazione del rischio e per Stato dell'obbligazione, della raccolta premi stessa.
Si segnala, inoltre, che nel prospetto 1.1 e' richiesta la voce relativa agli Importi pagati per sinistri dell'esercizio dei rami R.C. autoveicoli terrestri e R.C. veicoli marittimi lacustri e fluviali tratta dai conti tecnici dei rami (rami 10+12). e nel prospetto 2.1 la voce relativa alla Riserva per somme da pagare. Si e' ritenuto anche di acquisire alcune informazioni riportate nell'Allegato 2 al Modulo 29B delle informazioni aggiuntive relative al bilancio, concernenti la distinzione, nell'ambito della sola generazione corrispondente all'esercizio di bilancio e relativamente ai sinistri gestiti, dei danni misti e solo a persone, dei sinistri con soli danni a cose e dei sinistri con danni alle persone (questi ultimi comprensivi sia dei sinistri con soli danni a persone che della parte dei sinistri misti concernenti i danni alle persone). Prospetti 3.1a e 3.1b (Rami danni) e 3.2a e 3.2b (Rami vita): premi acquisiti all'estero
Le imprese che hanno acquisito premi all'estero, sia in regime di liberta' di prestazione dei servizi che tramite Rappresentanze generali, forniscono nei Prospetti 3.1a e 3.2a l'informativa dei premi raccolti. Le imprese che non hanno premi acquisiti all'estero in regime di libera prestazione dei servizi o tramite Rappresentanze generali devono limitarsi a compilare le colonne relative ai «premi contabilizzati dalla sede italiana in Italia». Con lo scopo di fornire informazioni statistiche dettagliate richieste dall'OCSE, i prospetti consentono anche la rilevazione dei dati concernenti la raccolta realizzata in ciascuno dei Paesi membri dell'OCSE stesso oltre che per ottenere un quadro complessivo sulla distribuzione geografica, a livello internazionale, della raccolta premi realizzata. Il criterio generale da utilizzare per la ripartizione della raccolta a livello geografico, e quindi anche per la raccolta realizzata in Paesi extra UE/SEE, e' quello dello Stato (o gruppo di Stati di appartenenza - ad es. altri Paesi extra europei - nel caso in cui nei prospetti non sia prevista la specifica rilevazione riferita a un determinato Stato) dell'obbligazione o di ubicazione del rischio, facendo riferimento ai principi indicati dal Codice delle Assicurazioni private (cfr. decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Art. 1 - Definizioni, rispettivamente lettere ccc) e fff)).
Nei Prospetti 3.1b e 3.2b (Sezione A e Sezione B) e' riportata l'informazione, a livello aggregato, relativa all'attivita' svolta dalle imprese italiane all'estero tramite le proprie controllate, che rappresenta la gran parte del complesso dell'attivita' svolta all'estero. Anche tali prospetti consentono sia l'acquisizione di dati richiesti dall'OCSE sia una visione completa della portata della raccolta realizzata in Italia da imprese assicuratrice con sede legale in Stato estero ma controllate, direttamente o indirettamente, da imprese assicuratrici italiane. Prospetti 3.1b e 3.2b (Sezione A)
Le informazioni relative ai premi acquisiti dalle imprese con sede legale all'estero, controllate da societa' assicuratrici italiane, contenute nella Sezione A dei Prospetti 3.1b e 3.2b, opportunamente integrate per consentire la rilevazione di dati richiesti dall'OCSE, ai fini della presente rilevazione puo' essere fornita, laddove non fosse disponibile, in misura stimata.
Di tale attivita' e' stata evidenziata la raccolta effettuata in Italia dalle imprese estere controllate e dalle loro rappresentanze. Prospetti 3.1b e 3.2b (Sezione B)
Nella Sezione B dei Prospetti 3.1b e 3.2b sono riportate delle informazioni di dettaglio relative all'attivita' svolta dalle imprese di diritto estero (controllate da compagnie assicuratrici italiane) in Italia sia in libera prestazione di servizi, a partire dallo Stato della sede legale, sia tramite rappresentanze stabilite sul territorio della Repubblica italiana. In particolare, il dato richiesto deve essere distinto in base al Paese in cui l'impresa estera controllata da un'impresa italiana ha la sede legale. Prospetti 4.1.1 e 4.2.1: Conto economico di sintesi - Rami danni e Rami vita
Nei prospetti 4.1.1 e 4.2.1 sono richieste informazioni integrative rispettivamente ai prospetti 4.1 (Conto economico - rami danni) e 4.2 (Conto economico - rami vita).
In particolare, nel prospetto 4.1.1 (rami danni) e' richiesto lo sviluppo delle voci del Conto Economico «Oneri relativi ai sinistri, al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione» (Conto economico voce 17) e «Spese di gestione (Conto economico voce 26).
Nel prospetto 4.2.2 (rami vita) e' richiesto lo sviluppo delle voci del Conto Economico «Oneri relativi ai sinistri, al netto delle cessioni in riassicurazione» (Conto economico voce 51) e «Spese di gestione» (Conto economico voce 72). Prospetto 5.a: Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni (Portafoglio italiano ed estero)
Consente l'acquisizione di ulteriori dati tecnici relativi alla gestione danni nel suo complesso. In particolare, con riferimento alla parte relativa al portafoglio italiano (Sez. I del prospetto), il modello di riferimento e' l'Allegato 26 alla Nota Integrativa a cui e' aggiunta la rilevazione degli oneri riguardanti i soli sinistri di generazione corrente all'esercizio di bilancio. Lo stesso schema e' stato utilizzato anche per la rilevazione dei dati del portafoglio estero (Sez. II del prospetto). Prospetto 5.b: Premi contabilizzati nei singoli rami danni (Portafoglio italiano ed estero)
Per consentire l'adempimento di obblighi statistici internazionali, e' stata prevista l'acquisizione, per singolo ramo danni, dei dati relativi ai premi contabilizzati sia per il portafoglio italiano (Sez. I) che per il portafoglio estero (Sez. II), con il dettaglio concernente il lavoro diretto, con i connessi premi ceduti, e i premi relativi ai rischi assunti in riassicurazione, con i connessi premi retroceduti. Prospetto 6.1: Premi dei rami vita - Portafoglio italiano Sezione I. Prospetto 6.1: Assicurazioni vita - Informazioni sulle
Assicurazioni di rendita di ramo I, sulle operazioni del ramo VI,
sui Contratti ex art. 13, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo n. 252/2005 e sui contratti del ramo III - Portafoglio
italiano
Tale sezione del prospetto di rilevazione e' volta all'acquisizione di informazioni relative ai premi delle assicurazioni di rendita di ramo I, delle operazioni del ramo VI, dei contratti ex art. 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005 (forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, c.d. PIP) e dei premi relativi ai contratti di ramo III.
In particolare, si richiede di inserire:
per quanto riguarda le Assicurazioni di rendita di ramo I, le informazioni rilevabili al riguardo nei Moduli delle informazioni aggiuntive relative al bilancio di esercizio n. 34, Tavola 3 (Contratti individuali) e n. 35, Tavola 3 (Contratti collettivi) per quanto concerne i premi del lavoro diretto al lordo della riassicurazione passiva. Per tali tipologie contrattuali e' anche richiesta l'indicazione dei premi ceduti in riassicurazione relativi al lavoro diretto compresi nell'ambito dei premi ceduti del ramo I (voce 55 del Modulo 20 del ramo I), ai premi del lavoro indiretto relativi ai rischi assunti, al lordo della retrocessione, compresi nell'ambito della voce complessiva del ramo I (voce 91 del Modulo 20 del ramo I) e ai premi del lavoro indiretto retroceduti inclusi nell'ambito della voce complessiva del ramo I (voce 109 del Modulo 20 del ramo I);
per quanto concerne le operazioni del ramo VI (gestione di fondi pensione), gli importi relativi ai premi del lavoro diretto al lordo della riassicurazione passiva (voce 4 del Modulo 20 del ramo VI), ai premi del lavoro diretto ceduti in riassicurazione (voce 55 del Modulo 20 del ramo VI), ai premi del lavoro indiretto relativi ai rischi assunti (voce 91 del Modulo 20 del ramo VI) e ai premi del lavoro indiretto retroceduti (voce 109 del Modulo 20 del ramo VI);
riguardo ai contratti di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005, l'importo relativo ai premi del lavoro diretto, compresi nell'ambito dei rami I e III, comunicati in occasione della rilevazione statistica al IV trimestre (di cui alla Lettera al mercato del 25 novembre 2014, n. 47-14-003967). E' richiesta la suddivisione del dato tra premi di ramo I e premi di ramo III.
In particolare, le voci interessate, da considerare ai fini delle anticipazioni di bilancio, sono quelle di cui al prospetto di rilevazione v.2 (premi lordi contabilizzati), colonna 04 (premi contabilizzati totali) delle righe 32 (contratti PIP di ramo I), 33 (contratti PIP di ramo III connessi con fondi interni) e 34 (contratti PIP di ramo III connessi con quote di OICR). E' inoltre richiesta, sempre limitatamente ai contratti PIP, l'indicazione degli importi relativi ai premi del lavoro diretto ceduti in riassicurazione compresi nell'ambito dei premi ceduti dei rami I e III (voce 55 del Modulo 20 dei rami I e III), ai premi del lavoro indiretto accettati al lordo della retrocessione compresi nella voce complessiva dei rami I e III (voce 91 del Modulo 20 dei rami I e III) e ai premi del lavoro indiretto retroceduti inclusi nell'ambito della voce complessiva dei rami I e III (voce 109 del Modulo 20 dei rami I e III). Anche di tali informazioni e' richiesta la suddivisione tra i premi del ramo I e del ramo III. Inoltre e' stata prevista la rilevazione della parte delle riserve tecniche del lavoro diretto italiano costituite in relazione a contratti PIP, con separata evidenza di quelle relative al ramo I e di quelle relative al ramo III;
in relazione ai contratti di ramo III, gli importi relativi ai premi del lavoro diretto al lordo della riassicurazione passiva (voce 4 del Modulo 20 del ramo III), ai premi del lavoro diretto ceduti in riassicurazione (voce 55 del Modulo 20 del ramo III), ai premi del lavoro indiretto relativi ai rischi assunti (voce 91 del Modulo 20 del ramo III) e ai premi del lavoro indiretto retroceduti (voce 109 del Modulo 20 del ramo III). Sezione II. Altre informazioni sulla raccolta premi delle
assicurazioni sulla vita - Portafoglio italiano
Con l'obiettivo di soddisfare ulteriori esigenze statistiche a carattere internazionale che prevedono la ricostruzione della raccolta premi relativa alla globalita' del portafoglio italiano (diretto e indiretto, ceduto e retroceduto), e' stata istituita la rilevazione di informazioni relative alla raccolta premi (diretta, indiretta, ceduta e retroceduta) dell'intero ramo I e dell'insieme degli altri rami vita (Ramo II, IV e V). Prospetto 6.2: Premi dei rami vita - Portafoglio estero e complessivo (italiano ed estero).
Con l'obiettivo di conseguire una visione complessiva della raccolta premi per singolo ramo, sempre con il fine di adempiere ad obblighi statistici internazionali, il prospetto in argomento e' dedicato in primo luogo al portafoglio estero (Sez. I e II). In proposito, sono richieste analoghe informazioni a quelle previste per il portafoglio italiano. Infine, a mero scopo di riconciliazione dei totali, e' stata inserita la rilevazione della raccolta premi vita complessiva (Sez. III), quindi concernente il portafoglio complessivo italiano ed estero, diretto e indiretto, con i connessi premi ceduti e retroceduti. Prospetto 6.3: Assicurazioni vita - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano
Con l'obiettivo di conseguire una visione articolata dei conti tecnici per singolo ramo vita, il prospetto in argomento e' dedicato esclusivamente al portafoglio italiano. Tale prospetto ha come riferimento l'Allegato 27 alla Nota Integrativa, a cui e' stata aggiunta, per quanto riguarda il lavoro diretto, la rilevazione dei premi ceduti (voce 11) e, nell'ambito degli oneri relativi ai sinistri (voce 2 del citato Allegato 27, corrispondente alla voce 22 del Modulo 20), dei riscatti (Modulo 20, voci 13 + 18 - 7) e dei capitali e rendite maturati (Modulo 20, voci 12 + 17 - 6 ). Prospetto 6.4: Assicurazioni vita - Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami vita - Portafoglio italiano ed estero
Con l'obiettivo di conseguire una visione statistica complessiva della formazione complessiva del risultato tecnico per la globalita' dei rami vita, sempre con la finalita' di adempiere ad obblighi statistici internazionali, il prospetto in argomento riguarda sia il portafoglio italiano (Sez. I) che il portafoglio estero (Sez. II).
Relativamente al portafoglio italiano (Sez. I), si e' assunto a riferimento l'Allegato 28 alla Nota Integrativa, a cui e' stata aggiunta la rilevazione, per quanto concerne il lavoro diretto, nell'ambito degli oneri relativi ai sinistri (voce 2 del citato Allegato 28, corrispondente alla voce 22 del Modulo 21), dei riscatti (Modulo 21, voci 13 + 18 - 7) e dei capitali e rendite maturati (Modulo 21, voci 12 + 17 - 6).
Riguardo al portafoglio estero (Sez. II), sono state richieste le medesime informazioni previste nella Sez. I con riferimento al portafoglio italiano. Prospetto 6.5: Rami danni - Dettaglio delle riserve tecniche
Con l'obiettivo di conseguire una visione statistica complessiva delle riserve tecniche, il prospetto in argomento riporta, nella Sez. I, il dettaglio delle riserve tecniche relative al portafoglio italiano ed estero, diretto e indiretto, avendo come riferimento le informazioni richieste nella prima parte del Modulo 10 del presente Regolamento.
Nella Sez. II e' invece prevista la rilevazione dettagliata, per singolo ramo danni, delle riserve tecniche del lavoro diretto italiano, cioe' della riserva premi (voci da 241 a 259, avendo come riferimento le omologhe voci del Modulo 10 del presente regolamento), della riserva sinistri (voci da 270 a 288, avendo come riferimento i Moduli 17 delle informazioni integrative relative al bilancio per singolo ramo danni, voci 13+29) e delle Riserve tecniche diverse (ovvero della Riserva per partecipazione agli utili e ristorni, delle Altre tecniche e delle Riserve di perequazione, di cui rispettivamente alle voci 114, 115 e 116 dello Stato Patrimoniale complessivo, per la parte di pertinenza del solo portafoglio diretto italiano). Prospetto 6.6: Rami vita - Dettaglio delle riserve tecniche
Con l'obiettivo di acquisire i dati relativi al complesso delle riserve tecniche, e' stato inserito il prospetto in argomento che riporta, nella Sez. I, il dettaglio delle riserve tecniche relative al portafoglio italiano ed estero, diretto e indiretto, avendo come riferimento le informazioni richieste nella prima parte del Modulo 11 delle informazioni integrative relative al bilancio.
Nella Sez. II e', invece, prevista la rilevazione dettagliata, per singolo ramo vita, delle riserve tecniche del lavoro diretto italiano, con il medesimo grado di dettaglio richiesto dall'allegato 1 al Modulo 11 delle informazioni integrative relative al bilancio, che viene riprodotto integralmente nel prospetto in argomento. Prospetto 8.1 Variabili statistiche per EUROSTAT ai sensi del Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 relativo alle «statistiche strutturali sulle imprese».
Si rammenta che l'Istituto fornisce all'EUROSTAT le variabili statistiche relative al settore assicurativo nazionale, specificate nell'Allegato V (modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore delle assicurazioni) al predetto regolamento (CE) n. 295/2008. In particolare, con la presente rilevazione risulta necessario acquisire le informazioni relative alle seguenti due variabili che sono precisate alla Serie di dati 5A nel regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione dell'11 marzo 2009 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e nella serie 1-G del regolamento (UE) n. 446/2014 della Commissione del 2 maggio 2014, per quanto riguarda le serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e gli adeguamenti necessari a seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata alle attivita' (CPA): Variabili 13131 (Pagamenti per lavoratori di agenzie) e 16140 (Numero di dipendenti in unita' equivalenti a tempo pieno).
La Variabile 13131 (Pagamenti per lavoratori di agenzie) riguarda i pagamenti effettuati dalle imprese di assicurazione per i lavoratori di Agenzie per il lavoro.
In proposito, nel regolamento (CE) n. 250/2009 (1) della Commissione dell'11 marzo 2009 che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 si precisa che i Pagamenti per lavoratori di agenzie (Variabile 13131) sono i pagamenti alle agenzie di lavoro temporaneo e ad organizzazioni analoghe che forniscono forze di lavoro alle imprese clienti per periodi di tempo limitati, allo scopo di integrare o di sostituire temporaneamente membri del personale del cliente, allorche' le persone messe a disposizione sono alle dipendenze dell'unita' che fornisce lavoro temporaneo. Tali agenzie e organizzazioni non provvedono tuttavia alla sorveglianza diretta dei loro dipendenti sul luogo di lavoro delle imprese clienti. Sono esclusi i pagamenti per la fornitura di personale connessa alla prestazione di un determinato servizio industriale o non industriale.
Per quanto riguarda la Variabile 16140 (Numero di dipendenti in unita' equivalenti a tempo pieno), nel sopra menzionato regolamento CE n. 250/2009 e' precisato che trattasi del «numero dei dipendenti convertito in equivalenti a tempo pieno (ETP). Il numero delle persone che lavorano meno delle ore normali di lavoro di un dipendente a tempo pieno su un intero anno deve essere convertito in equivalenti a tempo pieno, con riferimento alla durata del lavoro di un dipendente a tempo pieno dell'unita' nel corso di un intero anno. Tale caratteristica e' pari al quoziente tra il totale delle ore lavorate e la media annuale del numero di ore lavorate in posizioni lavorative a tempo pieno nel territorio economico. Poiche' la durata di una posizione lavorativa a tempo pieno e' cambiata nel tempo e varia da una branca di attivita' economica all'altra, occorre determinare la quota media e le ore medie di lavoro delle posizioni lavorative non a tempo pieno per ciascun gruppo di posizioni lavorative. In primo luogo, e' necessario stimare una settimana a tempo pieno normale per ciascun gruppo di posizioni lavorative. Se possibile, un gruppo di posizioni lavorative andrebbe definito, all'interno di una branca di attivita' economica, secondo il sesso dei lavoratori e (o) il tipo di mansioni. Per le posizioni lavorative dipendenti, lo strumento idoneo per la determinazione di tali dati puo' essere rappresentato dal numero di ore stabilite contrattualmente. L'equivalenza a tempo pieno e' calcolata separatamente per ciascun gruppo di posizioni lavorative ed e' poi sommata.
Sono comprese in questa categoria le persone che lavorano meno del numero standard di ore di lavoro giornaliere, del numero standard di giorni di lavoro in una settimana o del numero standard di settimane/mesi di lavoro in un anno. La conversione deve essere effettuata sulla base del numero di ore, giorni, settimane o mesi di lavoro prestato».

(1) Il regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione dell'11 marzo
2009 attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni delle
caratteristiche, il formato tecnico per la trasmissione dei dati,
le prescrizioni per la duplice trasmissione di dati secondo la
NACE Rev.1.1 e secondo la NACE Rev. 2 e le deroghe da concedere
per le statistiche strutturali sulle imprese


 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni e le classificazioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dal regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione europea, dal regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 e dal regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.


 
Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai destinatari della vigilanza di cui all'art. 6 del codice delle assicurazioni private.
2. Per le informazioni di cui al Titolo II, Capi I e II, il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo.


 
Art. 4

Raccolta di dati e informazioni a fini statistici

1. La raccolta di dati e informazioni a fini statistici avviene esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni tecniche fornite dall'IVASS, rese disponibili sul sito dell'Istituto.
2. Alle raccolte dati gia' disposte con lettere al mercato o circolari, di cui all'allegato 1, relative a rilevazioni, indagini di mercato e studi che l'IVASS promuove anche ai fini della conoscenza del mercato assicurativo, si applicano le norme previste dal Titolo I del presente regolamento.


 
Art. 5

Politica delle informazioni statistiche

1. Il Consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione, ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale, approva la politica scritta delle informazioni statistiche.
2. La politica scritta delle informazioni statistiche descrive, con chiarezza e con un livello di dettaglio adeguato alla natura, alla portata e alla complessita' dell'attivita' aziendale:
a) gli obiettivi perseguiti dalla politica;
b) i processi e le procedure per attuare un sistema di registrazione e reporting dei dati in grado di tracciare tempestivamente tutte le operazioni aziendali e di produrre informazioni complete e aggiornate sulle attivita' aziendali e sull'evoluzione dei rischi, nonche' le procedure da applicare nella segnalazione dei dati e delle informazioni con finalita' statistica all'IVASS;
c) i ruoli, le funzioni e le responsabilita' coinvolte nella gestione dei dati statistici, tra cui la nomina del referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche all'IVASS, il quale rappresenta il riferimento dell'Istituto per tutti gli adempimenti di natura statistica, e' il destinatario di istruzioni sul contenuto e sulla compilazione delle rilevazioni e puo' essere convocato presso l'IVASS per riunioni tecniche;
d) i controlli per assicurare nel continuo la qualita' dei dati, con particolare riferimento all'integrita', alla completezza e alla correttezza dei dati conservati e delle informazioni rappresentate, nonche' ai presidi per l'adempimento puntuale degli obblighi informativi verso l'IVASS;
e) la verifica, almeno annuale, della conformita' dell'operativita' aziendale con la politica delle informazioni statistiche nonche' dell'efficacia e dell'adeguatezza di tale politica alla tempestiva produzione e trasmissione all'IVASS dei dati e delle informazioni stesse.
3. La politica delle informazioni statistiche di cui al comma 1 e' coordinata con la politica sulle informazioni da fornire all'IVASS ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera m), del regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 e tiene conto delle indicazioni fornite nell'allegato 2 del presente regolamento.
4. La nomina o la sostituzione del referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche all'IVASS, sono comunicate all'IVASS entro 15 giorni dall'approvazione, secondo le istruzioni tecniche, rese disponibili sul sito dell'Istituto.
5. Le imprese nazionali e le rappresentanze in Italia di imprese con sede legale in uno Stato estero, ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento, comunicano all'IVASS la nomina o la sostituzione del referente unico e la modifica di ogni elemento informativo richiesto relativo a tale referente, esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni tecniche fornite dall'IVASS, rese disponibili sul sito dell'Istituto.


 
Art. 6

Qualita' dei dati

1. Nei casi di mancato rispetto delle modalita' e del termine di trasmissione dei dati previsti dal presente regolamento, nonche' della inosservanza dei criteri di qualita' previsti dall'art. 190, comma 1-ter, del codice delle assicurazioni private, trova applicazione la sanzione prevista dall'art. 310, comma 1, del codice delle assicurazioni private.


 
Art. 7

Informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio

1. L'impresa fornisce all'IVASS le seguenti informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio, il cui dettaglio e' riportato nell'allegato 3, secondo le istruzioni di cui all'allegato 4 e con le modalita' previste dall'art. 4 del presente regolamento:
Modulo 10 Rami danni - Dettaglio delle riserve tecniche;
Modulo 22 Assicurazioni danni - Rendiconto dell'attivita' svolta dalla sede secondaria istituita in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo;
Modulo 23 Assicurazioni vita - Rendiconto dell'attivita' svolta dalla sede secondaria istituita in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo;
Modulo 25 Assicurazioni danni - Rendiconto tecnico dell'attivita' svolta dalla sede italiana;
Modulo 26 Assicurazioni vita - Rendiconto tecnico dell'attivita' svolta dalla sede italiana;
Modulo 30 Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione regionale dei sinistri pagati e riservati dei rami 10 e 12;
Modulo 37 Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione provinciale dei premi contabilizzati;
All. 1 al 37 Assicurazioni danni - Attivita' svolta in regime di liberta' di prestazione di servizi in Stati terzi - Dettaglio dei premi del lavoro diretto per Stato;
Modulo 38 Assicurazioni vita - Assicurazioni individuali - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione regionale dei premi contabilizzati;
Modulo 39 Assicurazioni vita - Assicurazioni collettive - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione regionale dei premi contabilizzati;
Modulo 40 Assicurazioni vita - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione provinciale dei premi contabilizzati;
All. 1 al 40 Assicurazioni vita - Attivita' svolta in regime di liberta' di prestazione di servizi in Stati terzi - Dettaglio dei premi del lavoro diretto per Stato.
2. L'impresa fornisce le informazioni relative al contenzioso r.c. auto e natanti - portafoglio del lavoro diretto italiano, il cui dettaglio e' contenuto nell'allegato 5, secondo le istruzioni di cui all'allegato 6.
3. L'impresa che esercita esclusivamente la riassicurazione non e' tenuta a compilare i moduli di cui all'allegato 3, contrassegnati dai numeri 22, 23, 25, 26, 30 e dal 37 al 40 e relativi allegati.
4. I moduli di cui al comma 1 sono redatti in migliaia di euro, senza cifre decimali.
5. I dati riportati nelle informazioni statistiche di cui al comma 1 devono trovare corrispondenza con quelli indicati nel bilancio di esercizio.


 
Art. 8
Trasmissione all'IVASS delle informazioni statistiche relative al
bilancio di esercizio

1. L'impresa trasmette all'IVASS, entro un mese dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, le informazioni statistiche, di cui all'art. 7 al presente regolamento.


 
Art. 9
Informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio, comprensive delle informazioni integrative
statistiche

1. L'impresa fornisce all'IVASS le seguenti informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio dell'anno precedente e le informazioni integrative statistiche, il cui dettaglio e' riportato nell'allegato 7, secondo le istruzioni di cui all'allegato 8 e con le modalita' previste dall'art. 4 del presente regolamento:
Prospetto 1 Rami danni (sezione A);
Prospetto 1.1 Informazioni integrative statistiche - Rami danni;
Prospetto 2 Rami vita (sezione A);
Prospetto 2.1 Informazioni integrative statistiche - Rami vita;
Prospetto 3.1a Informazioni integrative statistiche - Localizzazione geografica della raccolta premi - Rami danni;
Prospetto 3.1b Informazioni integrative statistiche - Attivita' svolta tramite imprese estere controllate da imprese con sede legale in Italia - Rami danni;
Prospetto 3.2a Informazioni integrative statistiche - Localizzazione geografica della raccolta premi - Rami vita;
Prospetto 3.2b Informazioni integrative statistiche - Attivita' svolta tramite imprese estere controllate da imprese con sede legale in Italia - Rami vita;
Prospetto 4.1 Conto economico - Rami danni;
Prospetto 4.1.1 Informazioni integrative statistiche - Conto economico - Rami danni;
Prospetto 4.2 Conto economico - Rami vita;
Prospetto 4.2.1 Informazioni integrative statistiche - Conto economico - Rami vita;
Prospetto 5 Assicurazioni danni - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano;
Prospetto 5.a Sez. I Informazioni integrative statistiche - Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni - Portafoglio italiano;
Prospetto 5.a Sez. II Informazioni integrative statistiche - Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni - Portafoglio estero;
Prospetto 5.b Sez. I Informazioni integrative statistiche - Premi contabilizzati nei singoli rami danni - Portafoglio italiano;
Prospetto 5.b Sez. II Informazioni integrative statistiche - Premi contabilizzati nei singoli rami danni - Portafoglio estero;
Prospetto 5.1 Informazioni tecniche relative ai rami 10 + 12 - Portafoglio italiano - lavoro diretto;
Prospetto 5.2 Portafoglio italiano - lavoro diretto - Generazioni N-1 e precedenti (rami 10+12);
Prospetto 5.3a Informazioni tecniche relative ai rami 10 + 12 - Portafoglio italiano - lavoro diretto - importo sinistri;
Prospetto 5.3b Informazioni tecniche relative ai rami 10 + 12 - Portafoglio italiano - lavoro diretto - numero sinistri;
Prospetto 6 Rami vita - Portafoglio diretto italiano - Dettaglio per ramo dei premi contabilizzati, oneri relativi ai sinistri, riscatti, capitali e rendite maturati;
Prospetto 6.1 Sez. I Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - Informazioni sulle Assicurazioni di rendita di ramo I, sulle operazioni del ramo VI e sui Contratti ex art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 252/2005 nonche' sulle assicurazioni di ramo III - Portafoglio italiano;
Prospetto 6.1 Sez. II Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - Altre Informazioni sui premi delle assicurazioni sulla vita (8) - Portafoglio italiano;
Prospetto 6.2 Sez. I Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - Informazioni sulle Assicurazioni di rendita di ramo I, sulle operazioni del ramo VI e sui Contratti ex art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 252/2005 nonche' sulle assicurazioni di ramo III - Portafoglio estero;
Prospetto 6.2 Sez. II Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - Altre Informazioni sui premi delle assicurazioni sulla vita - Portafoglio estero;
Prospetto 6.2 Sez. III Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - Informazioni sui premi delle assicurazioni sulla vita - totale rami - Prospetto riepilogativo - Portafoglio italiano ed estero;
Prospetto 6.3 Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano;
Prospetto 6.4 Sez. I Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami vita - Portafoglio italiano;
Prospetto 6.4 Sez. II Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami vita - Portafoglio estero;
Prospetto 6.5 Sez. I Informazioni integrative statistiche - Rami danni - Dettaglio delle riserve tecniche;
Prospetto 6.5 Sez. II Informazioni integrative statistiche - Rami danni - Dettaglio delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano;
Prospetto 6.6 Sez. I Informazioni integrative statistiche - Rami vita - Dettaglio delle riserve tecniche;
Prospetto 6.6 Sez. II Informazioni integrative statistiche - Rami vita - Dettaglio delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano;
Prospetto 8.1 Variabili statistiche per EUROSTAT.


 
Art. 10
Trasmissione all'IVASS delle informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio, comprensive delle
informazioni integrative statistiche

1. L'impresa trasmette all'IVASS, entro il 31 marzo di ogni anno, le informazioni statistiche di cui all'art. 9 del presente regolamento.
2. I prospetti recanti le informazioni statistiche di cui all'art. 9 del presente regolamento sono redatti in migliaia di euro, senza cifre decimali.


 
Art. 11

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:
a) la circolare ISVAP n. 458/S del 15 novembre 2001;
b) la Lettera al mercato ISVAP del 26 ottobre 2007;
c) la Lettera al mercato ISVAP del 21 luglio 2009;
d) il regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009;
e) la circolare ISVAP n. 53 del 23 giugno 1986.
2. In sede di prima applicazione le imprese approvano la politica delle informazioni statistiche di cui all'art. 5 del presente Regolamento entro il 30 giugno 2017. Le disposizioni concernenti il referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche all'IVASS, di cui alla Lettera al mercato ISVAP del 21 luglio 2009, restano in vigore fino all'assunzione della delibera di approvazione della politica delle informazioni statistiche di cui all'art. 5 del presente regolamento.
3. Le imprese forniscono all'IVASS, con riferimento esclusivo al bilancio di esercizio 2016, le seguenti informazioni statistiche, il cui dettaglio e' riportato nell'allegato 3, secondo le istruzioni di cui all'allegato 4 e con le modalita' previste dall'art. 4 del presente regolamento:
Modulo 1 Dettaglio dei terreni e fabbricati (voce C.I dello Stato Patrimoniale);
Modulo 2 Dettaglio delle obbligazioni emesse da imprese del gruppo e imprese partecipate (voce C.II.2 dello Stato Patrimoniale), delle obbligazioni emesse da altre imprese e degli altri titoli a reddito fisso (voce C.III.3 dello Stato Patrimoniale);
Modulo 3 Dettaglio dei finanziamenti ad imprese del gruppo e ad altre partecipate (voce C.II.3 dello Stato Patrimoniale) e ad imprese incluse nella voce C.III.4 dello Stato Patrimoniale);
Modulo 4 Dettaglio delle azioni e quote di imprese incluse tra gli altri investimenti finanziari (voce C.III.1 dello Stato Patrimoniale);
Modulo 5 Dettaglio delle quote di fondi comuni di investimento (C.III.2 dello Stato Patrimoniale) e delle quote in investimenti comuni (voce C.III.5 dello Stato Patrimoniale);
Modulo 6 Dettaglio degli investimenti finanziari diversi (voce C.III.7 dello Stato Patrimoniale).
4. Con riferimento alla rilevazione di cui all'art. 7, comma 2, sul contenzioso r.c. auto e natanti, la compilazione del prospetto 4 di cui all'allegato 5 e' richiesta a partire dai dati relativi all'esercizio 2017.


 
Art. 12

Pubblicazione

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto.


 
Art. 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2017.
Roma, 28 febbraio 2017

p. Il Direttorio integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
Visco


 
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