Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2017 (vai al sommario)
LEGGE 16 marzo 2017, n. 30
Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarieta' e nel rispetto dei principi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea, nei seguenti ambiti:
a) definizione delle attivita' di protezione civile come insieme delle attivita' volte a tutelare l'integrita' della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi naturali o di origine antropica, articolate in attivita' di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi con i medesimi eventi calamitosi, di pianificazione e gestione delle emergenze, nonche' inerenti all'attuazione coordinata delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita, per ripristinare la funzionalita' dei servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi medesimi;
b) organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, prevedendo la possibilita' di definire livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale e di integrare l'elenco delle strutture operative che concorrono alle finalita' di protezione civile, includendovi anche eventuali soggetti organizzati in base a principi innovativi;
c) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, distinguendo fra funzioni di indirizzo politico e di gestione amministrativa e differenziando le responsabilita', i compiti e i poteri autoritativi, per promuovere l'esercizio coordinato delle attivita' fra i diversi livelli di governo, secondo il principio di sussidiarieta' e garantendo l'unitarieta' dell'ordinamento; a tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualita' di autorita' nazionale e titolare delle politiche di protezione civile, svolge la funzione di indirizzo e coordinamento, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale in materia presso l'Unione europea e gli organismi internazionali e per coordinare l'esercizio delle funzioni attribuite ai sindaci, anche metropolitani, ai prefetti e ai presidenti delle regioni, in qualita' di autorita' territoriali di protezione civile, nonche' al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che nell'immediatezza dell'evento calamitoso assume la responsabilita' del soccorso tecnico urgente, anche ai fini del loro raccordo con le altre componenti e strutture operative per assicurarne il concorso solidale;
d) disciplina della partecipazione e delle responsabilita' dei cittadini, singoli e associati, anche mediante le formazioni di natura professionale, alle attivita' di protezione civile, con riferimento alla pianificazione delle iniziative da adottare per fronteggiare l'emergenza, alle esercitazioni, alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunita', anche attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, e l'adozione di misure di autoprotezione, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilita' sociale e con disabilita', nonche' di promuovere e sostenere le organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti, favorendone l'integrazione in tutte le attivita' di protezione civile;
e) disciplina della partecipazione e della collaborazione delle universita' e degli enti e istituti di ricerca alle attivita' di protezione civile, ai fini dell'integrazione in esse di conoscenze e prodotti derivanti da attivita' di ricerca e innovazione, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle istituzioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali;
f) istituzione di meccanismi e procedure per la revisione e la valutazione periodica dei piani di emergenza comunali, nel quadro dell'esercizio coordinato delle funzioni di protezione civile;
g) disciplina dello stato di emergenza, garantendo la tempestivita' e l'omogeneita' della valutazione delle condizioni dei territori ai fini della relativa dichiarazione, e previsione del potere di ordinanza in deroga a norme vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea, unitamente alle modalita' di attivazione operativa, anche preventiva, del Servizio nazionale della protezione civile, in relazione alla tipologia degli eventi calamitosi, agli ambiti di competenza e responsabilita' e all'effettiva operativita', anche per interventi all'estero, assicurando il concorso solidale delle colonne mobili regionali e del volontariato e prevedendo modalita' di impiego di personale qualificato proveniente da enti locali a supporto delle amministrazioni locali colpite;
h) previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche sulla base di apposite norme speciali, specifiche modalita' di intervento del Servizio nazionale della protezione civile per consentire l'effettivita' delle relative misure e stabilirne l'efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza, in ragione della gravita' dell'evento calamitoso, prevedendo trasparenti procedure di verifica successiva in relazione:
1) alle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori, anche mediante strumenti di acquisto aperti ai quali possano accedere, in via preventiva, tutte le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
2) a singole fattispecie connesse a particolari esigenze, ivi comprese quelle riguardanti la gestione dei rifiuti, delle macerie, dei materiali vegetali e delle rocce e terre da scavo prodotti in condizioni di emergenza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
3) alle modalita' di reperimento delle forniture di beni di prima necessita', di servizi e di materiali necessari nelle diverse fasi dell'emergenza, prevedendo meccanismi atti a favorire il coinvolgimento delle attivita' produttive di beni e servizi presenti sul territorio al fine di sostenere l'economia delle aree interessate dall'evento calamitoso, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con i principi vigenti in materia di disciplina della concorrenza e dei mercati;
i) disciplina organica degli strumenti nazionali di finanziamento per l'esercizio delle funzioni di protezione civile, articolati nel Fondo nazionale di protezione civile, nel Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile;
l) disciplina, in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 40, comma 2, lettera p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle procedure finanziarie e contabili che devono essere applicate da parte dei commissari delegati titolari di contabilita' speciale e disciplina dei relativi obblighi di rendicontazione, delle procedure di controllo successivo e del subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti durante la gestione commissariale, nonche' nei procedimenti contenziosi e nelle attivita' pre-contenziose instaurati durante lo stato di emergenza e in relazione ad esso;
m) disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, consistenti in interventi strutturali e non strutturali di prevenzione e di ripristino dei territori, delle opere e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico danneggiate, comprese quelle strategiche, nonche' di riduzione del rischio residuo, e delle altre misure per favorire il superamento dello stato di emergenza, anche prevedendo eventuali forme di microcredito agevolato, nonche' la ripresa economica dei soggetti privati e delle attivita' economiche o produttive danneggiate, tenendo conto di eventuali indennizzi o risarcimenti di natura assicurativa; esclusione dell'applicabilita' delle misure di cui alla presente lettera agli edifici abusivi danneggiati o distrutti;
n) definizione del ruolo e delle responsabilita' del sistema di protezione civile e degli operatori del sistema medesimo e delle relative specifiche professionalita', anche con riferimento alle attivita' di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali e alla relativa disciplina e regolamentazione;
o) individuazione di modalita' di partecipazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri all'elaborazione delle linee di indirizzo per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali e di origine antropica e per la loro attuazione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono ad assicurare il coordinamento delle disposizioni concernenti le materie oggetto della presente legge nonche' la coerenza terminologica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) identificazione delle tipologie dei rischi per i quali si esplica l'azione di protezione civile, fermo restando che non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possano determinare criticita' organizzative;
b) individuazione, sistematizzazione e riassetto in forma organica e coordinata degli ambiti di disciplina di cui al comma 1, ai fini della piu' efficace ed effettiva attribuzione delle connesse responsabilita' gestionali e amministrative, nelle diverse attivita' di protezione civile;
c) raccordo delle attivita' di pianificazione in materia di protezione civile svolte ai diversi livelli con quelle di valutazione ambientale e di pianificazione territoriale nei diversi ambiti e di pianificazione strategica;
d) omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati dal Servizio nazionale della protezione civile per classificare e per gestire le diverse attivita' di protezione civile, ivi compresi gli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile, al fine di garantire un quadro coordinato e chiaro in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
e) individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi, commisurati alla loro intensita' ed estensione e alla capacita' dei territori di farvi fronte, sulla base dei quali individuare criteri e metodologie omogenei per l'intero territorio nazionale, per il riconoscimento e l'erogazione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro per i soggetti colpiti da eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
f) ricognizione delle fonti normative primarie vigenti che regolano le materie oggetto della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e degli ulteriori provvedimenti normativi, anche relativi a specifici eventi calamitosi, contenenti disposizioni che producono effetti a regime nell'ambito delle materie oggetto della presente legge, per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica;
g) introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi durante la fase di emergenza e di superamento dell'emergenza, garantendo la continuita' amministrativa e la piena trasparenza e tracciabilita' dei flussi finanziari;
h) introduzione dell'esonero dalle pratiche di autorizzazione per l'installazione di stazioni di monitoraggio o stazioni idrometeorologiche ai fini di protezione civile;
i) integrazione della disciplina del Servizio nazionale della protezione civile con la disciplina in materia di protezione civile dell'Unione europea;
l) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono altresi' alla semplificazione normativa delle materie oggetto della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, degli estremi della vigente disposizione della fonte normativa originaria oggetto di riassetto;
b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
c) verifica del rispetto dei principi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia;
d) adeguamento alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;
e) indicazione esplicita delle norme abrogate.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare le materie oggetto della presente legge, definiscono altresi' i criteri da seguire al fine di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei medesimi decreti legislativi, le necessarie iniziative per la ricognizione, la modifica e l'integrazione dei provvedimenti di attuazione, con particolare riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, individuando altresi' gli ambiti nei quali le regioni esercitano la potesta' legislativa e regolamentare, fatte salve le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri che si avvale, ai fini della predisposizione dei relativi schemi, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che e' reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo puo' adottare, ai sensi del comma 5, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 marzo 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando


NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
Comma 1:
- La legge 7 aprile 2014, n. 56, reca: «Disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni».
- Si riporta il testo dell'art. 40. Comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
«Art. 40 (Delega al Governo per il completamento della
revisione della struttura del bilancio dello Stato). -
(Omissis).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) revisione delle missioni in relazione alle
funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la
spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra
missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni
trasversali;
b) revisione del numero e della struttura dei
programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai
risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi
finali, in modo da assicurare:
1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le
relative risorse e strutture assegnate, e ciascun
Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni
istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando
ove possibile la condivisione di programmi tra piu'
Ministeri;
2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad
un unico centro di responsabilita' amministrativa;
3) il raccordo dei programmi alla classificazione
COFOG di secondo livello;
c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun
programma e della relativa legislazione in coerenza con gli
obiettivi da perseguire;
d) revisione, per l'entrata, delle unita' elementari
del bilancio per assicurare che la denominazione richiami
esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unita'
promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di
gettito sia chiaramente e univocamente individuabile;
e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e
di rendicontazione, delle azioni quali componenti del
programma e unita' elementari del bilancio dello Stato
affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il
loro raccordo alla classificazione COFOG e alla
classificazione economica di terzo livello. Ai fini
dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio
finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da'
conto nel rapporto di cui all'art. 3;
f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative
di spesa debbano essere formulate in termini di
finanziamento di uno specifico programma di spesa;
g) introduzione della programmazione triennale delle
risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato
e individuazione di metodologie comuni di definizione di
indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili
ai programmi del bilancio;
g-bis) introduzione in via sperimentale di un
bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto
della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in
termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito;
h) introduzione di criteri e modalita' per la
fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato,
tenendo conto della peculiarita' delle spese di cui
all'art. 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in via
di massima nel DEF e adottati con la successiva legge di
bilancio, devono essere coerenti con la programmazione
triennale delle risorse;
i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa
stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui
vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio
e i relativi tempi;
l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti
di variazione al bilancio in corso d'anno;
m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali
iscritti nel bilancio dello Stato;
n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei
risultati conseguiti dalle amministrazioni;
o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo
scopo di garantire maggiore chiarezza e significativita'
delle informazioni in esso contenute attraverso
l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato
e di quelli della tesoreria;
p) progressiva eliminazione, entro il termine di
ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a
valere su contabilita' speciali o conti correnti di
tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti
mediante il versamento di somme originariamente iscritte in
stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad
eccezione della gestione relativa alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche' delle gestioni fuori
bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per
legge, dei programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti,
organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di urgenza e
necessita'. A tal fine, andra' disposto il contestuale
versamento delle dette disponibilita' in conto entrata al
bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella
competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno
dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero
piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni
appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori
bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di
rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle
spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati
con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili
a livello di dettaglio sufficientemente elevato;
q) previsione della possibilita' di identificare i
contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato
finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto
comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle regioni.
(Omissis).».
Comma 2:
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca :«Istituzione
del Servizio nazionale della protezione civile».
Comma 4:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare
il coordinamento operativo delle strutture preposte alle
attivita' di protezione civile e per migliorare le
strutture logistiche nel settore della difesa civile):
«Art. 5 (Competenze del Presidente del Consiglio dei
ministri in materia di protezione civile). - 1. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro
dell'interno da lui delegato, determina le politiche di
protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia
di protezione civile, promuove e coordina le attivita'
delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato,
delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti
pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra
istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente
sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela
dell'integrita' della vita, dei beni, degli insediamenti e
dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti
da calamita' naturali, da catastrofi e da altri grandi
eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo
quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112. Per le finalita' di cui al presente comma, e'
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui
ambito la Conferenza unificata, istituita dal decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri
rappresentanti. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono emanate le norme per la composizione e il
funzionamento del Comitato.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il
Ministro dell'interno da lui delegato, predispone gli
indirizzi operativi dei programmi di previsione e
prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di
soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti
misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti
locali.
3. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
ministri operano il Servizio sismico nazionale, la
Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione
dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione
civile.
3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi e' l'organo di consulenza
tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione
civile. Per la partecipazione alle riunioni della
Commissione ed ai suoi componenti non spetta la
corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo
riconosciuti o rimborsi spese. La composizione e le
modalita' di funzionamento della Commissione sono stabilite
dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio
decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della
protezione civile, senza ulteriori oneri a carico della
finanza pubblica.
3-ter. Il Comitato operativo della protezione civile,
che si riunisce presso il Dipartimento della protezione
civile, assicura la direzione unitaria e il coordinamento
delle attivita' di emergenza, stabilendo gli interventi di
tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso. E'
presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione
civile e composto da tre rappresentanti del Dipartimento
stesso, da un rappresentante per ciascuna delle strutture
operative nazionali di cui all'art. 11 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, non confluite nel Dipartimento e che
sono tenute a concorrere all'opera di soccorso, e da due
rappresentanti designati dalle regioni, nonche' da un
rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di
protezione civile, nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Alle riunioni del Comitato possono
essere invitate autorita' regionali e locali di protezione
civile interessate a specifiche emergenze nonche'
rappresentanti di altri enti o amministrazioni. I
componenti del Comitato rappresentanti dei Ministeri, su
delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con
poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle
amministrazioni di appartenenza ed altresi' nei confronti
di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o
vigilati, tutte le facolta' e competenze in ordine
all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e
rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di
appartenenza nel suo complesso.
3-quater. La Commissione nazionale per la previsione e
la prevenzione dei grandi rischi e il Comitato operativo
della protezione civile sono costituiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro
dell'interno da lui delegato, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto; con il medesimo decreto sono
stabilite le relative modalita' organizzative e di
funzionamento.
4. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal
presente articolo, il Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato,
si avvale del Dipartimento della protezione civile che
promuove, altresi', l'esecuzione di periodiche
esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali
nonche' l'attivita' di informazione alle popolazioni
interessate, per gli scenari nazionali; l'attivita'
tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi,
effettuati in concorso con le regioni e da queste in
raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di
protezione civile, fermo restando quanto previsto dall'art.
14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'attivita' di
formazione in materia di protezione civile, in raccordo con
le regioni.
4-bis. Il Dipartimento della protezione civile,
d'intesa con le regioni, definisce, in sede locale e sulla
base dei piani d'emergenza, gli interventi e la struttura
organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi
calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli
aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.
4-ter. Il Dipartimento della protezione civile svolge
compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei
criteri generali, di cui all'art. 107, comma 1, lettere a)
e f), n. 1, e all'art. 93, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro
dell'interno da lui delegato per l'approvazione del
Consiglio dei ministri nonche' quelli relativi alle
attivita', connesse agli eventi calamitosi di cui all'art.
2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n.
225, concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui
all'art. 5, commi 2 e 3, della medesima legge, da emanarsi
dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal
Ministro dell'interno da lui delegato.
5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio
dei ministri, ovvero del Ministro dell'interno da lui
delegato, il Capo del Dipartimento della protezione civile
rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli
enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra
istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente
nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al
raggiungimento delle finalita' di coordinamento operativo
nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto per assumere
in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni
di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica,
ove necessario invita il Capo del Dipartimento della
protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni
dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza
pubblica.
6. Il Dipartimento della protezione civile subentra in
tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente
posti in essere dall'Agenzia di protezione civile, gia'
prevista dall'art. 79 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300. Tale subentro e' condizionato agli esiti del
riscontro contabile e amministrativo, da effettuarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Quando l'esito del
riscontro e' negativo, il rapporto e' estinto senza
ulteriori oneri per lo Stato. Ferme restando le
attribuzioni rispettivamente stabilite dagli articoli 107 e
108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e le
competenze e attribuzioni delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i compiti
attribuiti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
all'Agenzia di protezione civile sono assegnati al
Dipartimento della protezione civile.».
Comma 5:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
Comma 6:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis).
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
(Omissis).».

 
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