Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 marzo 2017
Certificazione del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio degli enti locali, per l'anno 2016.


IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), che, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per l'anno 2016, prevede che gli enti di cui all'art. 1, comma 709, della medesima legge sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio nel sito web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione dei risultati conseguiti nell'anno 2016, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalita' definiti con decreto dello stesso Ministero di cui al comma 719 del medesimo art. 1;
Visto il secondo periodo del comma 720 dell'art. 1 della richiamata legge n. 208 del 2015, il quale precisa che la trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le citta' metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri e degli obiettivi di finanza pubblica;
Visto l'art. 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, che dispone che per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente, che hanno concluso tali processi entro il 1° gennaio 2016, l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1° gennaio 2017;
Visto l'art. 44, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 che dispone che i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto-legge, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 di cui all'art. 1, commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015;
Visto l'art. 1, comma 719, della legge n. 208 del 2015, in cui e' previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 707 a 734 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti locali di cui al comma 709 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, con tempi e modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 53279 del 20 giugno 2016, che definisce le modalita' di trasmissione e i prospetti per acquisire le informazioni utili al monitoraggio periodico al 30 giugno 2016, al 30 settembre 2016 e al 31 dicembre 2016, dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica per l'anno 2016, in attuazione di quanto disposto dal citato comma 719 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015;
Visto il terzo periodo del comma 720 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che dispone che la mancata trasmissione della predetta certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio;
Visto il quarto periodo del comma 720 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applica solo la sanzione di cui al comma 723, lettera e), del medesimo art. 1, relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto, altresi', divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale disposizione;
Visto l'art. 1, comma 721, della legge n. 208 del 2015, che dispone che, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710 si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723, lettere e) ed f), relative al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, - ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto - e alla rideterminazione delle indennita' di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere al Ministero dell'interno apposita comunicazione per la sospensione, sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, delle erogazioni di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento;
Visto l'art. 1, comma 722, della legge n. 208 del 2015, che stabilisce che, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti locali di cui al comma 709 non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti. Sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 710, espresso in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali;
Visto l'art. 1, comma 723, della legge n. 208 del 2015 che disciplina le sanzioni da applicare all'ente locale, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza;
Visto il primo periodo del comma 724 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che prevede che agli enti locali per i quali il mancato conseguimento del saldo sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 723 del medesimo art. 1 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo;
Visto l'art. 1, comma 725, della legge n. 208 del 2015, che stabilisce che gli enti locali di cui al precedente comma 724 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione del saldo mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
Visto il primo periodo del comma 728 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che stabilisce che le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 710 del medesimo art. 1 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale;
Visto il quarto periodo del comma 730 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che stabilisce che gli spazi finanziari, acquisiti nell'ambito dei patti di solidarieta' e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710 del medesimo art. 1;
Visto il primo periodo del comma 732 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che stabilisce che gli spazi finanziari acquisti nell'ambito del patto «orizzontale nazionale» sono destinati a impegni di spesa in conto capitale;
Visto l'art. 248, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.) che prevede che, a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato previsto dall'art. 261 del medesimo decreto legislativo, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio;
Visto l'art. 261, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prevede che il Ministro dell'interno con proprio decreto provvede all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente;
Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalita' attuative;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 2 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1
Certificazione

1. Le citta' metropolitane, le province e i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio nel sito web all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'art. 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa al rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio per l'anno 2016, secondo il prospetto «Certif. 2016» e le modalita' contenute nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Le citta' metropolitane, le province e i comuni che, nell'anno 2016, hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito dei patti regionali e del patto «orizzontale nazionale», ai sensi dell'art. 1, commi 728 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attestano mediante la compilazione del prospetto «Certif. Spazi 2016» che i suddetti maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per impegni di spesa in conto capitale.
3. Gli spazi finanziari acquisiti nel 2016 mediante il meccanismo dei patti regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 730, della legge n. 208 del 2015, non utilizzati per effettuare impegni di spesa in conto capitale, non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710 e vengono recuperati attraverso una modifica peggiorativa del saldo obiettivo dell'anno 2016, per un importo pari ai predetti spazi non utilizzati. Restano comunque validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.
4. Gli spazi finanziari acquisiti nel 2016 mediante il meccanismo del patto «orizzontale nazionale» di cui all'art. 1, comma 732, della legge n. 208 del 2015, non utilizzati per effettuare impegni di spesa in conto capitale, vengono recuperati attraverso una modifica peggiorativa del saldo obiettivo dell'anno 2016, per un importo pari ai predetti spazi non utilizzati. Restano comunque validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.
5. Qualora la certificazione digitale di cui al comma 1 attesti il mancato conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sanzioni previste dal comma 723, lettere a), c) e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.
6. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, trasmessi con la certificazione digitale di cui al comma 1, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto della gestione dell'anno 2016. A tal fine, qualora la certificazione di cui al comma 1, trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, sia difforme dalle risultanze del rendiconto della gestione, gli enti locali sono tenuti ad inviare, secondo le stesse modalita', una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (entro il 29 giugno 2017).
7. Per le finalita' di cui al comma 5, gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2016, sono tenuti a trasmettere la nuova certificazione entro sessanta giorni dal nuovo termine per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016, previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato ai sensi dell'art. 261 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Si precisa che la sospensione del termine di invio della nuova certificazione di cui al periodo precedente opera solo se l'anno per il quale non e' stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e' lo stesso dell'anno della certificazione del saldo (2016) o precedente (e non successivo/i); cio' in quanto la sospensione del termine di invio della certificazione trova fondamento nella sospensione dei termini per la deliberazione del bilancio e conseguentemente del relativo rendiconto ai sensi dell'art. 248, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
8. A decorrere dal 1° aprile 2017, il Ministero dell'interno trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l'elenco degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2016, con indicazione del decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e dell'eventuale nuovo termine previsto per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016.
9. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (ovvero a partire dal 30 giugno 2017), ai sensi dell'art. 1, comma 722 della legge n. 208 del 2015, l'ente locale e' comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo se rileva, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo.


 
Allegato
A. CERTIFICAZIONE E RELATIVI MODELLI

Le informazioni relative alle risultanze al 31 dicembre 2016 utili alla verifica del rispetto dell'obiettivo del nuovo saldo di finanza pubblica, di cui all'art. 1, comma 710 della legge n. 208 del 2015, sono quelle previste nel prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 53279 del 20 giugno 2016, concernente il monitoraggio periodico del saldo di finanza pubblica per l'anno 2016 (modello MONIT/16).
Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle relative al monitoraggio dell'intero anno 2016 che gli enti locali assoggettati alle nuove regole di finanza pubblica comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it
A tal proposito, si segnala che gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sono comunque tenuti all'invio del monitoraggio periodico del conseguimento del nuovo saldo di finanza pubblica previsto dall'art. 1, commi 719, della legge n. 208 del 2015, entro i termini di cui al citato decreto ministeriale.
Considerato che le informazioni in questione sono gia' presenti nel sistema web, al fine di agevolare gli enti locali nel predisporre la certificazione definitiva delle risultanze del pareggio di bilancio per l'anno 2016, e' stata prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze. Il modello «Certif. 2016» risulta, pertanto, gia' compilato con le informazioni inserite, in fase di monitoraggio 2016, direttamente dagli enti nel sistema web e con l'indicazione del rispetto o meno del saldo di finanza pubblica 2016.
A tal proposito, si invitano gli enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati al 31 dicembre 2016, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2017 mediante la funzione «Variazione modello» nell'applicazione web del «Pareggio di bilancio».
In sede di monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dalla nuova disciplina in materia di pareggio di bilancio e per l'acquisizione dei relativi elementi informativi utili, e' prevista la rilevazione degli impegni di spesa in conto capitale effettuati a valere sugli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure dei patti di solidarieta' di cui ai commi da 728 a 732 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.
Al riguardo, giova precisare che gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure dei patti di solidarieta', ivi incluso il patto «orizzontale nazionale», sono attribuiti agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione, ovvero per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalita' ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalita' (a titolo esemplificativo, per effettuare impegni di spesa di parte corrente). In particolare, l'ultimo periodo del comma 730 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2016, dispone che gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni di spesa in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di finanza pubblica di cui al comma 710. Si ritiene, pertanto, che gli enti che acquisiscono spazi finanziari nell'ambito dei predetti meccanismi devono tendere ad un obiettivo di saldo di finanza pubblica che tenga conto dell'eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalita' per cui sono stati attribuiti.
Ai fini della verifica del rispetto del predetto vincolo di destinazione, il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, in sede di certificazione del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica per l'anno 2016 di cui al comma 720 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare impegni di spesa in conto capitale.
Conseguentemente, gli spazi finanziari acquisiti nel 2016 mediante le procedure dei patti di solidarieta' (patto regionalizzato e patto «orizzontale nazionale») e non utilizzati per effettuare impegni di spesa in conto capitale sono recuperati, in sede di certificazione 2016, attraverso una modifica peggiorativa dell'obiettivo di saldo finale di competenza per un importo pari ai predetti spazi finanziari non utilizzati per le finalita' indicate dalla norma. Restano comunque validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.
A tal fine, gli impegni di spesa in conto capitale effettuati a valere sugli spazi finanziari definitivamente acquisiti alla data del 30 settembre 2016, mediante il meccanismo del patto regionalizzato, verticale e orizzontale, nonche' a valere sugli spazi finanziari acquisiti mediante il meccanismo del patto «orizzontale nazionale», trovano evidenza rispettivamente nelle voci «R)» ed «S)» del modello MONIT/16.
Si ritiene utile segnalare che gli impegni di spesa in conto capitale per i quali sono stati attribuiti agli enti spazi finanziari con il meccanismo del patto regionalizzato, verticale e orizzontale, di cui ai commi 728 e seguenti dell'art. 1, della legge n. 208 del 2015, nonche' con il meccanismo del patto «orizzontale nazionale» di cui al successivo comma 732, sono da intendersi come impegni di spesa in conto capitale di competenza dell'anno 2016 ed esigibili nell'anno 2016. Qualora non tutti gli impegni coperti da avanzo, sostenuti a valere sugli spazi finanziari attribuiti, siano esigibili nell'anno 2016, si ritiene che gli spazi possano essere utilizzati altresi' a copertura del Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale, da reimputare negli anni successivi, purche' sussistano le condizioni per la sua costituzione, ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui al punto 5.4 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Gli spazi finanziari acquisiti con i patti regionalizzati e con il patto «orizzontale nazionale» e non utilizzati per le finalita' sopra indicate trovano evidenza nel modello «Certif. Spazi 2016» che risulta compilato con le predette informazioni inserite in fase di monitoraggio.
A tal fine, si invita l'ente locale a verificare che le voci «R)» ed «S)» del modello MONIT/16 al 31 dicembre 2016 siano state correttamente valorizzate, inserendo l'importo complessivo degli impegni di spesa in conto capitale come sopra esplicitati (impegni di competenza dell'anno 2016 ed esigibili nell'anno 2016, nonche' Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale da reimputare negli anni successivi, al netto della quota finanziata da debito) a valere sugli spazi finanziari ottenuti. In caso contrario, i dati inseriti devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2017 e comunque prima dell'invio della certificazione digitale, mediante la funzione «Variazione modello» nell'applicazione web del «Pareggio di bilancio».
Si segnala, infine, che nel modello «Certif. Spazi 2016», trovano evidenza, altresi', ma solo a fini conoscitivi, le informazioni relative all'utilizzo degli spazi finanziari per l'esclusione delle spese per interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, della legge n. 208 del 2015, attribuiti agli enti locali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2016, come modificato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016. Le informazioni sono quelle inserite dagli enti locali beneficiari nella corrispondente voce «L5» denominata «Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, legge di stabilita' 2016» del modello MONIT/16.
Si ritiene utile segnalare che gli impegni di spesa in conto capitale per i quali sono stati attribuiti agli enti spazi finanziari con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016 sono da intendersi come impegni di spesa in conto capitale per investimenti di edilizia scolastica di competenza dell'anno 2016 ed esigibili nell'anno 2016. Qualora non tutti gli impegni coperti da avanzo, sostenuti a valere sugli spazi finanziari attribuiti dal richiamato D.P.C.M., siano esigibili nell'anno 2016, si ritiene che gli spazi possano essere utilizzati altresi' a copertura del Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale, da reimputare negli anni successivi, purche' sussistano le condizioni per la sua costituzione, ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui al punto 5.4 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
A tal fine, si invita l'ente locale a verificare che la voce «L5» del modello MONIT/16 al 31 dicembre 2016 sia stata correttamente valorizzata, secondo le indicazioni sopra riportate; in caso contrario, il dato inserito deve essere rettificato entro la data del 31 marzo 2017 e comunque prima dell'invio della certificazione digitale, mediante la funzione «Variazione modello» nell'applicazione web del «Pareggio di bilancio». B. ISTRUZIONI PER L'INVIO TELEMATICO DEI MODELLI DELLA CERTIFICAZIONE
L'art. 1, comma 720, della legge di stabilita' 2016, prevede la sottoscrizione della certificazione attestante il rispetto del pareggio di bilancio con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale». Alla certificazione trasmessa in via telematica e' attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato Codice dell'amministrazione digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'art. 45 del citato Codice dell'amministrazione digitale, rubricato «Valore giuridico della trasmissione», prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Gli enti locali non devono, pertanto, trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni gia' trasmesse in via telematica.
Conseguentemente, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del nuovo saldo di finanza pubblica per l'anno 2016, gli enti locali, ivi inclusi quelli che hanno dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 del T.U.EE.LL, sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto nel sito web all'indirizzo «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», le risultanze al 31 dicembre 2016 del nuovo saldo di finanza pubblica (art. 1, comma 720, della legge n. 208 del 2015). La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71».
Per acquisire il modello della certificazione e' necessario accedere all'applicazione web del pareggio di bilancio e richiamare, dal Menu Funzionalita' presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica 2016 che prospettera' a tutti gli enti locali, in sola visualizzazione, il modello «Certif. 2016» contenente le risultanze del monitoraggio al 31 dicembre 2016 del proprio ente e ai soli enti locali che hanno acquisito spazi finanziari con i patti di solidarieta' e/o che hanno beneficiato dell'esclusione delle spese per interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, della legge n. 208 del 2015, per la compilazione, il modello «Certif. Spazi 2016» .
Dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema web, sara' possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del/i documento/i da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'art. 237, comma 1, del T.U.EE.LL.
Di seguito, nel dettaglio, le fasi per l'invio della certificazione:
fase 1: utilizzare la funzione «Certificazione digitale» per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto «Scarica Documento»;
fase 2: una volta scaricato il documento, apporre la firma digitale di tutti i soggetti sopra indicati (Presidente/Sindaco/Sindaco metropolitano - Responsabile del Servizio Finanziario - Organo di revisione) utilizzando i kit di firma in proprio possesso;
fase 3: accedere nuovamente alla funzione «Certificazione digitale» ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto «Carica Documento Firmato». Per procedere con l'invio e' necessario completare tutti i passaggi della procedura guidata che il sistema propone. Il sistema effettua una serie di controlli sulla validita' delle firme apposte sul documento tra cui la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli;
fase 4: e' necessario associare i nomi dei firmatari del file con il corrispondente ruolo ricoperto (Presidente/Sindaco/Sindaco metropolitano - Responsabile del Servizio Finanziario - Organo di revisione);
fase 5: inviare il documento tramite l'apposito tasto di «Invio Documento» presente al termine della procedura guidata. A questo punto il sistema web rilascera' una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio e attestante che la certificazione risulta nello stato di «inviato e protocollato».
Gli enti possono verificare il corretto invio della certificazione digitale, andando sulla funzione «Certificazione digitale» e verificando che il campo «stato» finale del documento riporti la dicitura «inviato e protocollato».
Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente dell'applicativo disponibile sul sistema web all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it. Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica «assistenza.cp@mef.gov.it».
Si precisa che la funzione di acquisizione della certificazione e' disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del pareggio di bilancio al 31 dicembre 2016. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno acquisire il modello della certificazione se non dopo aver comunicato via web le informazioni relative al monitoraggio dell'anno 2016.
Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione del saldo valido ai fini della verifica del rispetto del nuovo obiettivo di finanza pubblica di cui al comma 710 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto della gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto della gestione, modifichi i dati gia' trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, e' tenuto a rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (entro il 29 giugno 2017), i dati del monitoraggio al 31 dicembre 2016 presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione attestante il miglioramento o il peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 710, con le modalita' sopra richiamate.
Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2016, i sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione decorrono dal nuovo termine per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato ai sensi dell'art. 261 del T.U.EE.LL. Si precisa che la sospensione del termine di invio della nuova certificazione di cui al periodo precedente opera solo se l'anno per il quale non e' stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e' lo stesso dell'anno della certificazione del saldo (2016) o precedente (e non successivo/i); cio' in quanto la sospensione del termine di invio della certificazione trova fondamento nella sospensione dei termini per la deliberazione del bilancio e conseguentemente del relativo rendiconto ai sensi dell'art. 248, comma 1, del T.U.EE.LL. C. RITARDATO INVIO DELLA CERTIFICAZIONE E NOMINA DEL COMMISSARIO AD
ACTA
Gli enti locali che non provvedono a trasmettere telematicamente la certificazione nei tempi previsti dalla legge sono ritenuti inadempienti all'obbligo del pareggio di bilancio 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 720, della legge n. 208 del 2015 e, pertanto, sono assoggettati alle sanzioni di cui al comma 723, lettere c) e seguenti, del predetto articolo.
Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (entro il 30 maggio 2017) e attesti:
il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui all'art. 1, comma 710, della legge di stabilita' 2016, si applicano solo le disposizioni di cui al comma 723, lettera e), dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo);
il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui all'art. 1, comma 710, della legge di stabilita' 2016, si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 723, lettere a), c) e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del citato art. 1, comma 721, comunica al Ministero dell'interno l'elenco degli enti inadempienti all'invio della certificazione alla data del 30 maggio 2017 al fine di sospendere, sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento.
Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (a partire dal 31 maggio 2017), in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte dell'ente locale, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento, pena la decadenza dal ruolo di revisore, e a trasmettere telematicamente, previa sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni (entro il 29 giugno 2017).
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 723, lettere c) e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, a partire dal 31 maggio 2017 e sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, sono sospese tutte le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento (ai sensi del comma 721, ultimo periodo, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015).
Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (entro il 29 giugno 2017), attesti:
il rispetto dell'obiettivo di saldo di cui all'art. 1, comma 710, della legge di stabilita' 2016, trovano applicazione le sole sanzioni di cui alla lettere e) ed f) del citato comma 723 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e rideterminazione indennita' di funzione e gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta);
il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui all'art. 1, comma 710, della legge di stabilita' 2016, trovano applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 723, lettere a), c) e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.
Per la compilazione e l'invio telematico dei prospetti della certificazione, si rinvia al dettaglio tecnico fornito ai precedenti paragrafi A e B, precisando che la certificazione deve essere firmata digitalmente esclusivamente dal commissario ad acta.
Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in caso di mancata trasmissione da parte del commissario ad acta della certificazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 723, lettere c) e seguenti, dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015 e la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno.
Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa con le scadenze degli adempimenti e le relative conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 1, commi 720, 721 e 723, della legge n. 208 del 2015.

Parte di provvedimento in formato grafico
D. OBBLIGO DI INVIO DI UNA NUOVA CERTIFICAZIONE
Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (a partire dal 30 giugno 2017), gli enti locali non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedentemente inviate. Sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti locali che rilevano, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 710 (art. 1, comma 722, della legge n. 208 del 2015).
Al riguardo, si evidenzia che con la dizione «peggioramento» del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 710 il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie:
a. la nuova certificazione attesta una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo , in caso di mancato rispetto del nuovo obiettivo di saldo di cui al comma 710 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 gia' accertato con la precedente certificazione;
b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del nuovo obiettivo di saldo di cui al ciato comma 710;
c. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del nuovo obiettivo di saldo di cui al comma 710, evidenzia una minore differenza tra saldo conseguito e obiettivo assegnato.
In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini sopra richiamati, gli enti locali non possono inviare certificazioni rettificative, in senso migliorativo, di dati trasmessi precedentemente.
Come gia' precisato al precedente paragrafo B, per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2016, i sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, previsti dall'art. 1, comma 722, della legge n. 208 del 2015, decorrono dal nuovo termine per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato ai sensi dell'art. 261 del T.U.EE.LL.
Infine, nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo sia accertato successivamente all'anno seguente a quello a cui la violazione si riferisce, ai sensi del comma 724 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, l'applicazione delle sanzioni avviene nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo. Gli enti locali sono tenuti ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - la nuova certificazione entro trenta giorni dall'accertamento della violazione.
La sanzione relativa alla rideterminazione delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui alla lettera f) del comma 723 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, e' applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui e' avvenuto il mancato conseguimento. Tali importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2
Ritardato invio della certificazione

1. Gli enti di cui all'art. l che non provvedono ad inviare la certificazione, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, con le modalita' precedentemente indicate, sono considerati inadempienti all'obbligo del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 1, comma 720, della legge n. 208 del 2015 e sono assoggettati alle sanzioni di cui al comma 723 del medesimo art. 1, lettere c) e seguenti.
2. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (entro il 30 maggio 2017) e attesti:
il rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applica solo la sanzione relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo disposta dalla lettera e), comma 723, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015;
il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sanzioni previste dal comma 723, lettere a), c) e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ai sensi del citato art. 1, comma 721, comunica al Ministero dell'interno l'elenco degli enti inadempienti all'invio della certificazione alla data del 30 maggio 2017 al fine di sospendere, sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento.
4. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (a partire dal 31 maggio 2017), ai sensi dell'art. 1, comma 721, della legge n. 208 del 2015, in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte dell'ente locale, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere telematicamente, mediante sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni (entro il 29 giugno 2017). Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad acta, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (entro il 29 giugno 2017), attesti:
il rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano solo le sanzioni disposte dalle lettere e) ed f) del comma 723 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, relative al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e alla rideterminazione delle indennita' di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta;
il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sanzioni previste dal comma 723, lettere a), c) e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.
5. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in caso di mancata trasmissione da parte del commissario ad acta della certificazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 723, lettere c) e seguenti, dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015 e la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento.
6. A decorrere dal 31 maggio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvede ad inviare apposita comunicazione al Ministero dell'interno al fine di revocare la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti agli enti che hanno trasmesso la certificazione in data successiva al 30 maggio 2017.


 
Art. 3

Accertamento successivo del mancato conseguimento del saldo di
finanza pubblica

1. Gli enti locali ai quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, ai sensi dell'art. 1, comma 725, della legge n. 208 del 2015, sono tenuti ad inviare una nuova certificazione del pareggio di bilancio entro trenta giorni dall'accertamento della violazione.
2. Gli enti locali di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 724, della legge n. 208 del 2015, sono assoggettati, nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo, alle sanzioni di cui al comma 723, lettere a), c) e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.


 
Art. 4
Comuni esclusi dal concorso agli obiettivi
di finanza pubblica per l'anno 2016

1. I comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente, che hanno concluso tali processi entro il 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e, pertanto, non sono tenuti agli adempimenti da esso derivanti, ivi inclusi quelli di cui al presente decreto.
2. I comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del medesimo decreto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e, pertanto, non sono tenuti agli adempimenti da esso derivanti, ivi inclusi quelli di cui al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 marzo 2017

Il Ragioniere generale dello Stato: Franco


 
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