Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 10 marzo 2017
Disciplina delle modalita' di effettuazione delle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. (Ordinanza n. 17).


Il Commissario straordinario del governo per la ricostruzione nei
territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e in particolare:
l'art. 2, comma 1, il quale prevede che il commissario straordinario, fra l'altro, opera una ricognizione e determina, di concerto con le regioni e con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresi' la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate, coordinando altresi' gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II, capo I, ai sensi dell'art. 14;
l'art. 4, comma 3, il quale prevede che sulla contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale ed intestata al commissario straordinario confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici;
l'art. 4, comma 5, il quale prevede che le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'art. 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilita' speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto delle procedure previste all'interno di protocolli di intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti a disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a cio' dedicati;
l'art. 4, comma 6, il quale prevede che, ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici, il comitato dei garanti previsto dall'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'art. 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391, e' integrato da un rappresentante designato dal commissario straordinario che sottopone al comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi pubblici, sulla base del quadro delle esigenze rappresentato dal soggetto attuatore per il monitoraggio nominato ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, a seguito dell'implementazione delle previste soluzioni temporanee;
Viste l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, e, in particolare, l'art. 4 come sostituito dall'art. 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391;
Ritenuta la necessita' di disciplinare le modalita' di effettuazione delle erogazioni liberali che confluiscono nella contabilita' speciale prevista dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella cabina di coordinamento del 9 marzo 2017;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell'urgente necessita' di consentire l'afflusso di nuove e maggiori risorse economiche da destinare alle attivita' di ricostruzione;

Dispone:

Art. 1
Oggetto

1. La presente ordinanza contiene la disciplina della modalita' di effettuazione delle erogazioni liberali, previste dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazione dalla legge n. 229 del 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.


 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico




 
Art. 2
Modalita' di effettuazione delle erogazioni liberali

1. Le erogazioni liberali di cui al precedente art. 1 possono essere effettuate secondo le seguenti modalita':
a) donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'art. 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391;
b) versamenti diretti sulla contabilita' speciale intestata al commissario straordinario ed aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Rieti;
c) versamenti diretti, con specifica destinazione, sulla contabilita' speciale intestata al commissario straordinario ed aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Rieti;
d) donazioni, formalizzate nei modi e nelle forme previste dagli articoli 782 e seguenti del codice civile, secondo lo schema di contratto di cui all'allegato «B» della presente ordinanza;
e) donazioni con specifica destinazione, formalizzate nei modi e nelle forme previste dagli articoli 782 e seguenti del codice civile, secondo lo schema di contratto di cui all'allegato «A» della presente ordinanza.
2. I versamenti diretti previsti dalla lettere b) e c) del comma 1 possono essere effettuati esclusivamente per importi non superiori ad euro 30.000,00. Il donante provvede ad inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario straordinario apposita comunicazione, redatta in conformita' allo schema di cui all'allegato «C» della presente ordinanza, recante:
a) la data e gli estremi del versamento;
b) l'indicazione dell'eventuale destinazione specifica delle somme donate;
c) la dichiarazione, che la somma versata, in ragione della propria capacita' economica e patrimoniale, e' da intendersi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 783 del codice civile, come di «modico valore».
3. Le donazioni previste dalla lettera d) e dalla lettera e) del comma 1 possono essere effettuate esclusivamente per importi superiori ad euro 30.000,00 e ogni qual volta il donante dichiari che l'importo che si intende versare deve ritenersi, in ragione della propria capacita' economica e patrimoniale, come «non di modico valore» ai sensi e per gli effetti dell'art. 783 del codice civile.
4. I versamenti e le donazioni previste dalla lettera c) e dalla lettera e) del comma 1 non costituiscono donazione modale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 793 del codice civile, e sono destinati al finanziamento delle attivita' di assistenza alla popolazione ovvero di uno o piu' interventi, previsti dai piani predisposti ed approvati dal commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.
5. E' ammessa l'effettuazione, secondo le modalita' previste dalla lettera c) e dalla lettera e) del comma 1, di versamenti e di donazioni che consentano di finanziare, in misura integrale ovvero parziale, uno o piu' degli interventi previsti nei piani di cui all'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.
6. Ferme le previsioni dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, laddove i versamenti e le donazioni previste dalla lettera c) e dalla lettera e) del comma 1 del presente articolo consentano di finanziare, in misura superiore al cinquanta per cento, uno o piu' degli interventi previsti nei piani di cui all'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il commissario straordinario, verificata la conformita' dell'intervento finanziato alle priorita' stabilite nei sopra menzionati piani, provvede ad erogare, nei modi previsti dall'art. 14, comma 6, del medesimo decreto-legge, i contributi a tal fine necessari.
7. Resta salva la possibilita' di utilizzare le risorse economiche, donate nei modi e nelle forme di cui al secondo ed al terzo comma, per il finanziamento di interventi che risultino prioritari sulla base delle determinazioni assunte dal commissario straordinario d'intesa con i vice-commissari, nell'ambito cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, in ragione del verificarsi di nuove ed ulteriori circostanze sopravvenute all'effettuazione del versamento ovvero alla sottoscrizione del contratto di donazione.


 
Art. 3
Approvazione degli schemi di contratto tipo
per l'effettuazione di erogazioni liberali

1. E' approvato lo schema di contratto tipo per l'effettuazione delle donazioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera e) della presente ordinanza, con specifica destinazione al finanziamento di uno o piu' interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
2. Lo schema di contratto, di cui al precedente comma 1, costituente l'allegato «A», e' parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
3. E' approvato lo schema di contratto tipo per l'effettuazione delle donazioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera d), della presente ordinanza, prive della specifica destinazione al finanziamento di uno o piu' interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
4. Lo schema di contratto, di cui al precedente comma 3, costituente l'allegato «B», e' parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
5. Il contratto di donazione viene redatto nei modi e nelle forme di cui agli articoli 95 e 96 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. E' fatta salva la possibilita' per il donante, con oneri e spese a proprio esclusivo carico, di richiedere la stipula del contratto a mezzo di notaio, secondo le ordinarie forme del relativo procedimento.


 
Art. 4
Utilizzazione delle erogazioni liberali

1. Il commissario straordinario provvede ad utilizzare le erogazioni liberali affluite sulla contabilita' speciale, prevista dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 per il finanziamento delle attivita' di assistenza alla popolazione ovvero di uno o piu' interventi, previsti dai piani predisposti ed approvati dal commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, del sopra menzionato decreto-legge, nel rispetto dei principi di legalita', di imparzialita', di pubblicita', di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicita' di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il commissario straordinario assicura il coordinamento della destinazione delle somme derivanti dai versamenti effettuati secondo le modalita' di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma del precedente art. 2 con le determinazioni assunte dal Comitato dei garanti, previsto dall'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, ed integrato ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, relativamente all'impiego delle risorse economiche derivanti dalle donazioni eseguite nelle forme di cui alla lettera a) del medesimo primo comma.
3. In conformita' alle previsioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' istituita nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito Internet del commissario straordinario un'apposita sottosezione contenente l'indicazione dell'entita' delle erogazioni liberali ricevute e della tipologia degli interventi finanziati.
4. Su richiesta dei donanti, il commissario provvede a rilasciare apposita certificazione, attestante l'effettiva destinazione delle somme affluite sulla contabilita' speciale secondo le modalita' previste dall'art. 2, comma 1, lettere b) e c), della presente ordinanza.


 
Art. 5
Efficacia

1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet del commissario straordinario.
2. La presente ordinanza e' dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito Internet del commissario straordinario.
Roma, 10 marzo 2017

Il commissario: Errani

Registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 2017 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 585


 
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