Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2017 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERA 1 dicembre 2016 |
Prime linee guida antimafia di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016». (Delibera n. 72/2016). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione), che istituisce presso il Ministero dell'interno un apposito Comitato per il coordinamento delle procedure di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti «prioritari» ai fini della prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», che, all'art. 30: ai comma 1, istituisce, nell'ambito del Ministero dell'interno, una «Struttura di missione» (di seguito «Struttura») per lo svolgimento, in forma integrata a coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscano di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016; al comma 3, stabilisce che la suddetta Struttura per lo svolgimento delle verifiche antimafia ad essa rimesse si conforma alle Linee guida adottate dal Comitato di cui al citato art. 203 del decreto legislativo n. 50/2016 anche in deroga alle disposizioni del Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; al comma 13, statuisce l'applicazione delle disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni, ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, ferma restando la possibilita' per la Struttura di proporre a questo Comitato, per gli interventi pubblici di particolare rilievo, la sottoposizione al piu' stringente monitoraggio finanziario previsto dall'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, concernente «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli interventi sismici del 2016», che, in relazione all'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016, prevede la redazione di un elenco di comuni aggiuntivo rispetto a quello riportato nell'allegato 1 al citato decreto-legge n. 189/2016, al fine dell'estensione dell'applicazione, tra l'altro, delle misure ivi previste; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico sia dotato di un Codice unico di progetto (CUP) demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalita' e procedure attuative; Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003; errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), come da ultimo modificata dalla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2011; errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 281/2011) con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP; Viste le ulteriori delibere adottate da questo Comitato ai sensi del citato art. 11 della legge n. 3/2003, tra cui in particolare la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale e' stato stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informatici, comunque interessati ai suddetti progetti; Vista ia nota 22 novembre 2016, n. CCASGO/11001/119/7/27, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso, ai fini dell'inserimento nell'ordine del giorno della prima riunione di questo Comitato, il primo schema di Linee guida adottato, ai sensi del comma 3 dell'art. 30 del decreto-legge n. 189/2016, dal Comitato di coordinamento di cui al citato art. 203 del decreto legislativo n. 50/2016 nella seduta del 21 novembre 2016; Preso atto che il documento sottoposto all'esame di questo Comitato: nella parte Iª concernente «l'impianto generale»: ricostruisce puntualmente il quadro normativa adottato a seguito degli eventi sismici sopra ricordati, evidenziando - in linea generale - come i decreti-legge numeri 189 e 205 del 2016 sanciscano l'applicabilita' delle proprie disposizioni in tema di legalita' e di trasparenza tanto ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, quanto agli interventi di ricostruzione privata che fruiscono di contribuzione pubblica. Richiama in particolare l'attenzione su quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 3/2003 e dal comma 13 dell'art. 30 dei decreto-legge n. 189/2016; evidenzia che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni interessati dal cratere sismico devono essere iscritti a domanda in apposito elenco tenuto dalla struttura e denominato «Anagrafe antimafia degli esecutori» (di seguito «Anagrafe»), indicando i dati relativi all'operatore economico da riportare in detta anagrafe ai sensi del comma 8 dei menzionato art. 30 del decreto-legge n. 189/2016; nella parte II: definisce le Linee guida antimafia limitatamente agli interventi di immediata ricostruzione previsti all'art. 8 del decreto-legge n. 189/2016 e all'art. 9 del decreto-legge n. 205/2016, sottolineando che la disciplina dettata dalla prima norma e' applicabile anche alla fattispecie di cui alla seconda; evidenzia ruolo baricentrico che il decreto-legge n. 189/2016 attribuisce alla Struttura per lo svolgimento dei controlli antimafia per la ricostruzione sia «pubblica» sia «privata» e, in attuazione delle indicazioni di cui ai commi 2 e 3 del piu' volte menzionato art. 30 del decreto-legge n. 189/2016, definisce le modalita' che la suddetta Struttura deve adottare per eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia ai fini dell'iscrizione nell'Anagrafe; sottolinea che nella comunicazione di avvio lavori prevista dai citati decreti deve essere indicato che l'impresa incaricata di effettuare i lavori ha presentato domanda d'iscrizione all'Anagrafe stessa e ha prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni; Tenuto conto dell'esame della proposta effettuato nel corso della riunione preparatoria di questo Comitato del 23 novembre 2016 ai sensi dei vigente regolamento (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62, Gazzetta Ufficiale n. 122/2012); Vista la nota 1° dicembre 2016, n. 5670, redatta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta di questo Comitato; Considerato che, in relazione agli esiti dell'istruttoria svolta, il documento sottoposto a questo comitato appare condivisibile; Considerata la necessita' che venga individuata un'informazione tracciante, l'art. 3 della citata legge n. 136/2010 e s.m.i., norma generale di riferimento in materia, nel cui ambito rientrano anche le procedure di tracciamento riguardanti erogazioni e concessioni di' pubbliche provvidenze ai privati, offre un autorevole punto di riferimento allorche' ha originariamente stabilito che lo strumento di pagamento debba contenere, oltre al codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche il Codice unico di progetto, CUP, relativo all'investimento pubblico sottostante; Considerato quanto e' stato realizzato in Emilia Romagna in termini di tracciamento informatico dei pagamenti autorizzati dalla pubblica amministrazione in occasione di ogni stato di avanzamento lavori per gli interventi di ricostruzione a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, cosi' come riportato in formato open data nel sito web della Regione stessa;
Delibera:
Sono approvate le «Prime linee guida antimafia di cui all'art. 30, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», licenziate dal Comitato di coordinamento di cui all'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella seduta del 21 novembre 2016, e allegate alla presente delibera, della quale formano parte integrante. Raccomanda che siano adottate opportune misure per rendere possibile la tracciabilita' informatica dei flussi finanziari connessi ai lavori di ricostruzione, senza aggravio per i beneficiari dei contributi pubblici, e in particolare che: l'Anagrafe degli esecutori dei lavori di ricostruzione, di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, art. 30, includa, per ogni operatore economico iscritto, l'iban del conto corrente dedicato ai lavori di ricostruzione; le comunicazioni di avvio lavori, di cui all'art. 8 del sopra citato decreto-legge, includano il Codice unico di progetto (CUP) del contributo a valere sul quale sono eseguiti i lavori stessi; su tutti gli strumenti di pagamento, relativi ai lavori della ricostruzione, sia riportato il CUP assegnato al contributo a valere sul quale vengono effettuati i lavori stessi.
Roma, 1° dicembre 2016
Il Ministro dell'economia e delle finanze con funzioni di vice Presidente Padoan Il Segretario Lotti Registrata alla Corte dei conti il 9 marzo 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne succ. n. 235
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| Allegato
MINISTERO DELL'INTERNO COMITATO DI COORDINAMENTO DI CUI ALL'ART. 203 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 Prime Linee-guida antimafia di cui all'art. 30, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», in corso di conversione. (Deliberazione del Comitato di cui all'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
Parte I Impianto generale
In conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nei giorni del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016, sono stati adottati due decreti-legge. Il primo, del 17 ottobre 2016, n. 189, in corso di conversione, concernente gli «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», appresta un'articolata serie di operazioni a favore delle popolazioni colpite dalla crisi sismica a decorrere dal 24 agosto 2016, e prevede l'adozione di un dedicato e rafforzato sistema di prevenzione delle ingerenze della criminalita' organizzata nel processo di ricostruzione delle localita' interessate dall'evento calamitoso. Il secondo, dell'11 novembre 2016, n. 205, avente a oggetto «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016», reca ulteriori disposizioni per fronteggiare l'eccezionale situazione determinata dal reiterarsi degli eventi sismici e, in particolare, l'evento del 30 ottobre 2016. Il quadro normativo della ricostruzione evidenzia i seguenti punti di maggior rilievo: all'attuazione degli interventi previsti dai predetti provvedimenti d'urgenza si provvede tramite il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 e di cui al Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, e dotato dei poteri attribuiti dai citati decreti-legge; per l'esercizio delle proprie funzioni il Commissario straordinario provvede, anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; con ordinanza n. 4 del 15 novembre 2016, il Commissario straordinario del Governo, alla luce degli ulteriori danni causati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, ha individuato prime misure per il rientro nelle proprie abitazioni delle famiglie sgomberate e per la ripresa delle attivita' economiche danneggiate, favorendo l'immediata riparazione delle unita' immobiliari destinate ad uso abitativo o produttivo; l'area interessata dagli interventi sulla base di criteri di omogeneita' riguarda sia i' comuni inizialmente ricompresi nell'allegato 1 di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, sia l'ulteriore elenco dei comuni individuati con ordinanza del Commissario straordinario, al fine dell'estensione dell'applicazione delle misure previste dal citato decreto-legge e dal successivo decreto n. 205 del 2016, valutandone la congruita' in relazione ai danni riscontrati; i Presidenti delle Regioni interessate dal cratere sismico operano in qualita' di Vice Commissari per gli interventi di cui trattasi, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che puo' delegare loro le funzioni attribuitegli dal decreto-legge; a tal fine e' costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria, in ciascuna regione, delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione; in ogni regione interessata e' costituito un Comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualita' di Vice Commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni interessati, nell'ambito dei quali, sono discusse e condivise le scelte strategiche di competenza dei Presidenti; il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma e, a tal fine, programma l'uso delle risorse finanziarie ed emana le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonche' per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici. A tal fine istituisce e gestisce gli elenchi speciali dei professionisti abilitati di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, raccordandosi con le autorita' preposte allo svolgimento delle attivita' di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalita' organizzata negli interventi di ricostruzione; e' istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, un'apposita Struttura di Missione - d'ora in avanti denominata «Struttura» - diretta da un Prefetto, ai fini della prevenzione delle ingerenze della criminalita' organizzata, nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni individuati dai citati decreti-legge. La Struttura, in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, e' competente ad eseguire le verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa Struttura, dell'informazione antimafia per i contratti di qualunque valore o importo, e assicura, con competenza funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l'unita' di indirizzo delle attivita', in stretto raccordo con le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo delle province interessate dal cratere sismico. Nel quadro generale teste' indicato, il decreto-legge n. 189 del 2016 prevede, altresi', che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni interessati dal cratere sismico, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe Antimafia degli Esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto, sono riportati: a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo; b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale; c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o societa', anche fiduciarie; d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento finanziario o sul monitoraggio finanziario; e) le eventuali penalita' applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attivita' di cantiere definite dalla Struttura, in conformita' alle Linee-guida del Comitato. L'iscrizione ha validita' temporale di dodici mesi ed e' rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validita' dell'iscrizione medesima. Al fine di poter beneficiare delle verifiche gia' concluse con esito liberatorio, gli operatori economici che risultino gia' iscritti da non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016, in uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono iscritti di diritto nell'Anagrafe, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del citato decreto-legge. Gli operatori economici iscritti nelle «White List» da oltre tre mesi, e che intendano iscriversi nell'Anagrafe, verranno sottoposti ad una nuova verifica con le modalita' di cui all'art. 90, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice Antimafia). Il provvedimento legislativo, inoltre, attribuisce al Comitato di cui all'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, d'ora in avanti denominato «Comitato», il compito di emanare apposite Linee-guida per definire, nel dettaglio, i controlli antimafia da attuarsi, anche in deroga alle disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni, per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto. Significativamente, i piu' volte citati decreti-legge n. 189 e n. 205 del 2016 sanciscono l'applicabilita' delle proprie disposizioni in tema di legalita' e trasparenza tanto ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, quanto agli interventi di ricostruzione privata che fruiscono di contribuzione pubblica. Si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e dall'art. 30, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016. Per le attivita' di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata negli interventi per la ricostruzione post-sisma, la Struttura si avvale del supporto del Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale (GICERIC), istituito presso il Dipartimento della Pubblica sicurezza. Il GICERIC, sulla scorta delle esperienze gia' maturate con le attivita' degli altri similari organismi operanti per interventi pubblici di massimo rilievo nazionale, e' chiamato a svolgere attivita' di analisi nei settori tradizionalmente esposti a rischi di possibile penetrazione criminale, inclusi i controlli nei cantieri. Nell'ambito di tali controlli, il GICERIC potra' altresi' valutare di richiedere, mediante l'utilizzo dei laboratori ufficiali di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ivi compresi quelli autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, provinature o campionamenti sulla produzione dei materiali da costruzione confezionati o utilizzati con processo industrializzato. Il GICERIC potra' inoltre effettuare verifiche sui veicoli industriali destinati al trasporto dei materiali nei cantieri e sui relativi documenti di trasporto. Inoltre, il piu' volte citato decreto-legge istituisce un'apposita Sezione specializzata del Comitato, con compiti di monitoraggio delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attivita' di ricostruzione. La Struttura, che si avvarra', altresi', d'intesa con le Prefetture territorialmente competenti, del monitoraggio assicurato dai Gruppi Interforze costituiti presso le Prefetture del cratere sismico, potra', qualora lo ritenga necessario, attivare ulteriori approfondimenti istruttori a cura o della Prefettura territorialmente competente o della Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.) e/o delle altre Forze di polizia eventualmente competenti. Il Ministero dell'interno, al fine di' agevolare gli operatori economici interessati ai lavori della ricostruzione, ha predisposto uno specifico modello di domanda di iscrizione all'Anagrafe, curato dalla Struttura, disponibile sul sito istituzionale di ciascuna Prefettura, nella Sezione «Amministrazione trasparente», che sara' diramato a tutte le Prefetture con provvedimento in corso di emanazione. In considerazione dell'esigenza di garantire la puntuale applicazione delle disposizioni recate dall'art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 e dall'art. 9 del decreto-legge n. 205 del 2016, le prime Linee-guida antimafia, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del primo provvedimento, focalizzano l'attenzione su un ciclo iniziale di interventi e, pertanto, sono definite nei seguenti termini, fatte salve le modifiche ai decreti-legge e le integrazioni che potranno essere successivamente adottate. Cio' al fine anche di favorire con la massima celerita' il rientro nelle abitazioni delle famiglie sgomberate e la ripresa delle attivita' economiche danneggiate, nonche' l'immediata riparazione delle unita' immobiliari destinate ad uso lavorativo o produttivo oggetto di ordinanza di inagibilita' temporanea, recuperabili con misure di pronto intervento a fronte di danni di lieve entita', come definiti dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 15 novembre 2016
Parte II
Premesso quanto contenuto nella Parte I, vengono dettate di seguito le prime Linee-guida, che disciplinano esclusivamente gli interventi di immediata ricostruzione di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 e all'art. 9 del decreto-legge 205 del 2016, fermo restando che la disciplina dettata dalla prima norma richiamata e' da considerare applicabile allo stesso art. 9 del secondo decreto-legge, in considerazione del rinvio di cui all'art. 1 di quest'ultimo provvedimento. Il decreto-legge n. 189 del 2016 attribuisce alla Struttura un ruolo baricentrico per lo svolgimento dei controlli antimafia, per quanto concerne la ricostruzione sia «pubblica», che «privata». Le esperienze sviluppatesi nel tempo hanno dimostrato come tale ruolo possa essere espletato al meglio se l'azione di approfondimento delle specifiche situazioni viene accompagnato da un interscambio continuo di informazioni e di esperienze con le Prefetture del territorio colpito dall'evento sismico. Tale modulo d'azione consente non solo di' mettere a fattor comune il patrimonio di conoscenze acquisito nelle realta' particolari - realizzando un'indispensabile visione di insieme delle dinamiche che interessano i singoli territori - ma anche di intraprendere iniziative congiunte e coordinate di prevenzione degli eventuali tentativi di ingerenza criminale. E' quindi auspicabile che, sin dall'inizio e con carattere continuativo, la Struttura avvii con i Prefetti delle province interessate un costante confronto su questi argomenti al fine di garantire l'unitarieta' d'azione e l'uniformita' dei criteri valutativi dei controlli, nonche' le verifiche sul territorio per la migliore efficacia del sistema di prevenzione amministrativa e di controllo antimafia, anche in considerazione della vastissima platea degli operatori economici coinvolti. A queste iniziative si aggiunge l'apporto consultivo che verra' fornito dal Comitato, del quale infatti e' stata all'uopo istituita, con apposito provvedimento del Ministero dell'interno, una Sezione specializzata. La Struttura attivera' immediatamente un proficuo e stabile collegamento informativo con il GICERIC. Con riferimento agli interventi di avvio lavori di cui al citato art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, l'ordinanza del Commissario straordinario prevede che le domande possano essere gia', presentate dai soggetti legittimati agli uffici speciali per la ricostruzione, secondo meccanismi di competenza territoriale. Nelle comunicazioni di avvio lavori di cui al citato art. 8 va indicato, tra l'altro, che l'impresa incaricata di eseguire i lavori risulti aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe, con le modalita' previste dal successivo comma 4, fermo restando quanto previsto nello stesso articolo, e abbia prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo n. 159 dei 2011 e successive modificazioni. Con circolare in corso di diramazione alle Prefetture, il Ministero dell'interno prevede che sul sito di ogni Prefettura venga pubblicato il modulo della domanda di iscrizione all'Anagrafe da inviare all'indirizzo PEC della Struttura (strutturamissionesisma@pec.interno.it), ovvero, in caso di impossibilita' tecnica di tale invio, in forma cartacea alla Prefettura del luogo di residenza dell'operatore o del luogo ove l'impresa ha sede legale. In tal caso, la Prefettura rilascia la ricevuta di acquisizione della domanda e provvede a trasmettere senza indugio via PEC la documentazione alla Struttura. Considerato che l'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede, in via generale, che i nominativi degli operatori economici siano inseriti nell'Anagrafe una volta completato il quadro delle verifiche antimafia, le esigenze di approfondimento del monitoraggio antimafia vanno armonizzate, per quanto concerne l'art. 8 dello stesso decreto-legge, anche con le esigenze di celerita' del rientro delle popolazioni nelle situazioni abitative e nelle attivita' imprenditoriali, limitatamente ai casi in cui si siano verificati danneggiamenti per i quali risultino sufficienti interventi di immediata esecuzione. Al riguardo occorre distinguere a seconda che l'operatore economico sia gia' censito nella Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), e non siano intervenute modificazioni nell'assetto societario o gestionale dalla data del loro inserimento in banca dati, ovvero si tratti di nuovi soggetti. Nel primo caso, qualora dalla consultazione della B.D.N.A. non emerga l'esistenza di controindicazioni ai fini antimafia, la Struttura conclude il procedimento disponendo l'iscrizione nell'Anagrafe ed acquisendo agli atti l'informazione liberatoria rilasciata in via automatica dalla medesima B.D.N.A. Analogamente, si procede all'iscrizione in Anagrafe ove l'operatore nel presentare la domanda documenti la sua iscrizione negli elenchi cui all'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge n. 190 del 2012, disposta in data antecedente di non oltre tre mesi a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016. E' facolta' della Struttura attivare comunque eventuali ulteriori successivi approfondimenti anche sui soggetti gia' oggetto di informazione liberatoria o gia' iscritti nei suddetti elenchi. Nel secondo caso, ossia per tutti gli altri soggetti (non censiti in B.D.N.A. ovvero per i quali siano intervenute, successivamente all'inserimento in banca dati modifiche degli assetti gestionali e/o proprietari), la Struttura avvia la procedura speditiva, secondo le indicazioni piu' avanti indicate, informandone la Prefettura competente per territorio, affinche' riferisca, nel termine di 10 giorni, le eventuali risultanze esistenti agli atti nei confronti dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia. Il rilascio delle informazioni antimafia finalizzato all'iscrizione nell'Anagrafe dovra' svolgersi secondo un procedimento articolato in due fasi: la prima finalizzata all'emissione della «liberatoria provvisoria», la seconda finalizzata all'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento. 1. Nella prima fase, cd. «speditiva», del controllo, la Struttura e' chiamata a verificare l'esistenza o meno delle situazioni ex articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b), e) del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni, nei confronti dell'impresa esaminata e della sua compagine proprietaria e gestionale, attraverso la consultazione della B.D.N.A., e a riscontrare l'attualita' delle eventuali segnalazioni di tentativi di infiltrazioni mafiose, anche tramite l'intervento della D.I.A. Si tratta di un accertamento che focalizza l'attenzione su provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria che attestano la sussistenza di appartenenze o contiguita' con ambienti criminali o, per quelli non ancora definitivi, la qualificata probabilita' di simili situazioni. In linea con le indicazioni formulate gia' in analoghe occasioni dal Ministro dell'interno, ad esempio con direttiva del 28 ottobre 2013, concernente il Grande evento EXPO 2015, il Comitato ha ritenuto di acquisire la disponibilita' del Dipartimento della Pubblica sicurezza ad un peculiare coinvolgimento della D.I.A., nelle sue articolazioni centrali e territoriali, al fine di rendere piu' incisivo il meccanismo di coordinamento e di circolarita' informativa che fa capo al Prefetto direttore della Struttura. Spettera' alla D.I.A., anche in considerazione della precipua missione istituzionale e del patrimonio informativo di cui dispone, costituire il punto di snodo imprescindibile delle attivita' info-investigative di preventivo controllo, ferme restando le competenze di intelligence, di monitoraggio e di analisi del contesto, che fanno capo, nello specifico, al GICERIC, nonche' alle Forze di polizia e ai Gruppi interforze presso le Prefetture che operano sul territorio. L'effetto accelerativo dei controlli perseguito anche con l'intervento delle articolazioni della D.I.A. (sia centrali che periferiche) trova adeguata ed efficace collocazione nella fase speditiva dei controlli, ossia in quella fase ove lo «specifico patrimonio informativo di cui la D.I.A. dispone» puo' svolgere un ruolo di particolare. In questo contesto, la D.I.A. fornira' alla Struttura, entro il medesimo termine di 10 giorni dall'avvio dell'istruttoria, tramite consultazione della B.D.N.A. l'esito delle risultanze dei propri atti, incluso il risultato delle interrogazioni alla banca dati SIRAC ed al Sistema di indagine delle Forze di polizia (SDI). Il termine di 10 giorni tiene conto del combinato disposto dell'art. 8, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 2, comma 5, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 2016. Qualora dagli accertamenti disposti, in questa prima fase, non emergano risultanze negative, la Struttura rilascia l'informazione speditiva e dispone l'iscrizione provvisoria nel l'Anagrafe. Esauriti poi gli adempimenti istruttori disposti nell'ambito dell'ordinario procedimento di verifica antimafia, qualora non emergano elementi di controindicazione, la Struttura conclude il procedimento, emette l'informazione liberatoria e dispone l'iscrizione nell'Anagrafe a titolo definitivo. In tal caso, il termine di cui all'art. 30, comma 7, del decreto n. 189 del 2016 decorre dalla data dell'iscrizione definitiva. 2. Qualora, invece, dai primi accertamenti disposti emergano risultanze negative o comunque non ancora idonee al rilascio della liberatoria provvisoria, si apre la seconda fase, nella quale la Struttura avvia i necessari approfondimenti, volti a verificare l'attualita' delle iscrizioni nonche' ad accertare i tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi delle lettere d), e), f) dell'art. 84, comma 4. Tale verifica e', in particolare, finalizzata ad appurare se nei confronti dei soggetti interessati permangano o meno le condizioni ostative o le controindicazioni rilevate, ovvero si evidenzino situazioni indizianti di un condizionamento mafioso, fatta salva l'efficacia dei contratti stipulati in attesa del completamento delle verifiche antimafia avviate. In questo contesto, al fine di coniugare tempestivita' ed incisivita' nell'azione di prevenzione della Struttura, si inserisce la disponibilita' manifestata dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (D.N.A.A.) a rafforzare gli strumenti di collaborazione interistituzionale, sulla scorta di quanto gia' sperimentato in precedenti occasioni, come ad esempio nell'ambito di Expo 2015 e per l'emergenza ambientale in Campania. Cio' con l'attivazione di un circuito informativo dedicato che consenta, nei limiti del doveroso rispetto del segreto d'indagine ex art. 329 del codice di procedura penale e secondo le modalita' che verranno concordate nel prosieguo, di verificare l'attualita' delle notizie contenute nelle Banche dati interforze attinenti a procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies del codice di procedura penale. La D.N.A.A. e l'Autorita' Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) potranno disporre, per le proprie finalita' istituzionali, dei dati dell'Anagrafe. All'esito di questa ulteriore attivita', la Struttura di Missione: 1) rilascia immediatamente l'informazione antimafia liberatoria e procede all'iscrizione in Anagrafe, ove non risulti confermata l'attualita' delle iscrizioni rilevate e non emergano tentativi di infiltrazione della criminalita' organizzata; 2) emette l'informazione antimafia interdittiva e rigetta la domanda di iscrizione nell'Anagrafe ove risulti confermata l'esistenza anche di una sola delle situazioni automaticamente ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni, ovvero la sussistenza di tentativi di infiltrazione della criminalita' organizzata di cui all'art. 84, comma 3, del medesimo decreto legislativo; 3) inserisce i provvedimenti di cui ai punti 1) e 2) nella B.D.N.A., dando comunicazione dell'informazione interdittiva adottata ai soggetti di cui all'art. 91, comma 7-bis, del decreto legislativo. n. 159 del 2011 e successive modificazioni. Nel ribadire che le presenti prime Linee-guida disciplinano esclusivamente gli interventi di immediata ricostruzione di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 e all'art. 9 del decreto-legge n. 205 del 2016, si fa rinvio a successive Linee-guida per la disciplina delle restanti fattispecie previste dal complesso normativo inerente gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.
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