Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 32
Attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015;
Vista la direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;
Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;
Vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;
Visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonche' la libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014, che designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attivita' di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
Visto il decreto 21 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2014, recante modalita' procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attivita' di notifica;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2015, di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 22 dicembre 2016;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29

1. All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:
«h-bis) ruling preventivo transfrontaliero:
1) gli accordi preventivi, diversi da quelli indicati nella lettera h-ter), stipulati ai sensi dell'articolo 31-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) gli accordi preventivi connessi all'utilizzo dei beni immateriali stipulati ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi ad oggetto una operazione transfrontaliera;
3) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 luglio del 2000, n. 212, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;
4) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;
5) i pareri resi su istanze di interpello, presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;
6) ogni altro accordo o parere reso su istanze di interpello con effetti simili alle categorie elencate ai numeri da 1 a 5, presentate ai sensi di una normativa emanata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
h-ter) accordo preventivo sui prezzi di trasferimento: gli accordi per la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli accordi per l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, stipulati ai sensi dell'articolo 31-ter, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
h-quater) operazione transfrontaliera: un'operazione o una serie di operazioni in cui, alternativamente:
1) non tutte le parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni risiedono, a fini fiscali, in Italia;
2) una o piu' delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni e' simultaneamente residente a fini fiscali in Italia e in una o piu' giurisdizioni;
3) una delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni svolge la propria attivita' in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione e l'operazione o la serie di operazioni fa parte dell'attivita' o costituisce il complesso delle attivita' della stabile organizzazione. Un'operazione transfrontaliera o una serie di operazioni transfrontaliere comprendono anche le transazioni poste in essere da una persona giuridica rispetto alle attivita' che tale persona esercita in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione;
4) che ha un impatto transfrontaliero.
h-quinquies) registro centrale sicuro: registro centrale istituito dalla Commissione europea relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale in cui le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE sono registrate ai fini dello scambio automatico;».
2. All'articolo 5, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. I servizi di collegamento di cui al comma 1 scambiano direttamente con gli altri Stati membri le informazioni relative ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h-bis) e h-ter) nel rispetto dei termini e delle modalita' indicati all'articolo 8-bis della direttiva 2011/16/UE.
1-ter. In conformita' all'articolo 4, il servizio di collegamento puo' inviare e richiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento.
1-quater. Il comma 1-bis non si applica qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o piu' persone fisiche.
1-quinquies. Gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi terzi sono esclusi dall'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni nel caso in cui l'accordo fiscale internazionale, in virtu' del quale e' stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, non ne consente la divulgazione a terzi. Tali accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento sono oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2011/16/UE, qualora l'accordo fiscale internazionale, in virtu' del quale e' stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, ne consente la divulgazione e l'autorita' competente del Paese terzo autorizza la divulgazione delle informazioni. Nel caso in cui gli accordi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento sono esclusi dallo scambio automatico di informazioni a norma del primo periodo, sono scambiate, ai sensi dell'articolo 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE, le informazioni di cui al paragrafo 6 del medesimo articolo alle quali si fa riferimento nella richiesta che ha portato all'emanazione di detto accordo bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento.
1-sexies. Le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del comma 1-bis sono trasmesse al registro centrale di cui alla lettera h-quinquies) del comma 1 dell'articolo 2.».


N O T E

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 12 agosto 2016, n. 170 (Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione
di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2015) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 204 del 1° settembre 2016.
- La direttiva (UE) n. 2015/2376 del Consiglio, dell'8
dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE
per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale e' pubblicata nella
G.U.U.E. 18 dicembre 2015, n. L 332.
- La direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15
febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa
nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE e'
pubblicata nella G.U.U.E. 11 marzo 2011, n. L 64.
- La direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9
dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE
per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale e' pubblicata nella
G.U.U.E. 16 dicembre 2014, n. L 359.
- Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la
tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento
dei dati personali da parte delle istituzioni e degli
organismi comunitari, nonche' la libera circolazione di
tali dati e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 gennaio 2001, n.
L 8. Entrata in vigore: 1° febbraio 2001.
- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante
attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che
abroga la direttiva 77/799/CEE e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 2014, n. 63.
- La legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.
- La legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo
recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo,
trasparente e orientato alla crescita) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59.
- Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante
disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra
fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e
8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2015, n. 190.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso
nella seduta del 22 dicembre 2016, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 29, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) autorita' competente: l'autorita' designata dallo
Stato membro oppure, ove agisca, per delega, l'ufficio
centrale di collegamento;
b) ufficio centrale di collegamento: l'ufficio che e'
stato designato quale responsabile principale dei contatti
con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione
amministrativa;
c) servizio di collegamento: qualsiasi ufficio diverso
dall'ufficio centrale di collegamento che e' stato
designato per procedere a scambi diretti di informazioni a
norma del presente decreto;
d) funzionario competente: qualsiasi funzionario che e'
stato autorizzato a scambiare direttamente informazioni a
norma del presente decreto;
e) autorita' richiedente: l'ufficio centrale di
collegamento o un servizio di collegamento che formula una
richiesta di assistenza a nome dell'autorita' competente;
f) autorita' interpellata: l'ufficio centrale di
collegamento o un servizio di collegamento che riceve una
richiesta di assistenza a nome dell'autorita' competente;
g) indagine amministrativa: tutti i controlli, le
verifiche e gli interventi eseguiti dagli Stati membri
nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare
la corretta applicazione della normativa fiscale;
h) persona:
1) una persona fisica;
2) una persona giuridica o dove la normativa vigente lo
preveda, un'associazione di persone alla quale e'
riconosciuta la capacita' di compiere atti giuridici, ma
che e' priva di personalita' giuridica;
3) qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque
natura e forma, dotato o meno di personalita' giuridica,
che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da
essi derivato, sono soggetti a una delle imposte di cui
all'art. 1, comma 3, del presente decreto;
h-bis) ruling preventivo transfrontaliero:
1) gli accordi preventivi, diversi da quelli indicati
nella lettera h-ter), stipulati ai sensi dell'art. 31-ter,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600;
2) gli accordi preventivi connessi all'utilizzo dei
beni immateriali stipulati ai sensi dell'art. 1, commi da
37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi ad
oggetto una operazione transfrontaliera;
3) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai
sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a) e c), della legge
27 luglio del 2000, n. 212, aventi ad oggetto
l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di
origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale
di una operazione transfrontaliera;
4) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai
sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 128, aventi ad oggetto l'interpretazione o
l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale,
concernenti il trattamento fiscale di una operazione
transfrontaliera;
5) i pareri resi su istanze di interpello, presentate
ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147, aventi ad oggetto l'interpretazione o
l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale,
concernenti il trattamento fiscale di una operazione
transfrontaliera;
6) ogni altro accordo o parere reso su istanze di
interpello con effetti simili alle categorie elencate ai
numeri da 1 a 5, presentate ai sensi di una normativa
emanata in data successiva all'entrata in vigore del
presente decreto;
h-ter) accordo preventivo sui prezzi di trasferimento:
gli accordi per la preventiva definizione in
contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale
delle operazioni di cui all'art. 110, comma 7, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli
accordi per l'applicazione ad un caso concreto di norme,
anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione
di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro
Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile
organizzazione in Italia di un soggetto non residente,
stipulati ai sensi dell'art. 31-ter , comma 1, lettere a) e
b), del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600;
h-quater) operazione transfrontaliera: un'operazione o
una serie di operazioni in cui, alternativamente:
1) non tutte le parti coinvolte nell'operazione o nella
serie di operazioni risiedono, a fini fiscali, in Italia;
2) una o piu' delle parti coinvolte nell'operazione o
nella serie di operazioni e' simultaneamente residente a
fini fiscali in Italia e in una o piu' giurisdizioni;
3) una delle parti coinvolte nell'operazione o nella
serie di operazioni svolge la propria attivita' in un'altra
giurisdizione tramite una stabile organizzazione e
l'operazione o la serie di operazioni fa parte
dell'attivita' o costituisce il complesso delle attivita'
della stabile organizzazione. Un'operazione
transfrontaliera o una serie di operazioni transfrontaliere
comprendono anche le transazioni poste in essere da una
persona giuridica rispetto alle attivita' che tale persona
esercita in un altro Stato membro tramite una stabile
organizzazione;
4) che ha un impatto transfrontaliero;
h-quinquies) registro centrale sicuro: registro
centrale istituito dalla Commissione europea relativo alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale in cui le
informazioni comunicate ai sensi dell'art. 8-bis, paragrafi
1 e 2, della direttiva 2011/16/UE sono registrate ai fini
dello scambio automatico;
i) con mezzi elettronici: mediante attrezzature
elettroniche di trattamento (compresa la compressione
digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili,
radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
l) rete CCN: la piattaforma comune basata sulla rete
comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di
sistema (CSI), sviluppata dall'Unione europea per
assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra
l'autorita' richiedente di uno Stato membro e l'autorita'
interpellata di un altro Stato membro nel settore della
fiscalita'.».
- Il testo dell'art. 5, del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 29, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 5 (Scambio automatico obbligatorio di
informazioni). - 1. I servizi di collegamento, individuati
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto,
comunicano agli altri Stati membri, mediante scambio
automatico, le informazioni disponibili sui periodi
d'imposta dal 1° gennaio 2014 riguardanti i residenti di
altri Stati membri e le altre informazioni di cui all'art.
8 della direttiva 2011/16/UE.
1-bis. I servizi di collegamento di cui al comma 1
scambiano direttamente con gli altri Stati membri le
informazioni relative ai ruling preventivi transfrontalieri
e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento di
cui all'art. 2, comma 1, lettere h-bis) e h-ter) nel
rispetto dei termini e delle modalita' indicati all'art.
8-bis della direttiva 2011/16/UE.
1-ter. In conformita' all'art. 4, il servizio di
collegamento puo' inviare e richiedere informazioni
supplementari, compreso il testo integrale del ruling
preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui
prezzi di trasferimento.
1-quater. Il comma 1-bis non si applica qualora un
ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente
la situazione fiscale di una o piu' persone fisiche.
1-quinquies. Gli accordi preventivi bilaterali o
multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con
paesi terzi sono esclusi dall'ambito di applicazione dello
scambio automatico di informazioni nel caso in cui
l'accordo fiscale internazionale, in virtu' del quale e'
stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di
trasferimento, non ne consente la divulgazione a terzi.
Tali accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui
prezzi di trasferimento sono oggetto di scambio di
informazioni ai sensi dell'art. 9 della direttiva
2011/16/UE, qualora l'accordo fiscale internazionale, in
virtu' del quale e' stato negoziato l'accordo preventivo
sui prezzi di trasferimento, ne consente la divulgazione e
l'autorita' competente del Paese terzo autorizza la
divulgazione delle informazioni. Nel caso in cui gli
accordi bilaterali o multilaterali sui prezzi di
trasferimento sono esclusi dallo scambio automatico di
informazioni a norma del primo periodo, sono scambiate, ai
sensi dell'art. 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva
2011/16/UE, le informazioni di cui al paragrafo 6 del
medesimo articolo alle quali si fa riferimento nella
richiesta che ha portato all'emanazione di detto accordo
bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento.
1-sexies. Le informazioni che devono essere comunicate
ai sensi del comma 1-bis sono trasmesse al registro
centrale di cui alla lettera h-quinquies) del comma 1
dell'art. 2.».

 
Art. 2

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31-bis, terzo comma, le parole: «7, 8 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «7, 8, 8-bis e 10»;
b) all'articolo 31-ter, il comma 4 e' abrogato.


Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 31-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, citato nelle
note alle premesse, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 31-bis (Assistenza per lo scambio di informazioni
tra le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione
europea). - L'Amministrazione finanziaria provvede allo
scambio, con le altre autorita' competenti degli Stati
membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie
per assicurare il corretto accertamento delle imposte di
qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione
finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le
autorita' locali. Essa, a tale fine, puo' autorizzare la
presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle
amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta
delle informazioni da trasmettere alle predette autorita'
con le modalita' ed entro i limiti previsti per
l'accertamento delle imposte sul reddito.
In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di
informazioni l'amministrazione finanziaria opera nel
rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8, 8-bis e
10 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del
Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19
dicembre 1977.
Le informazioni non sono trasmesse quando possono
rivelare un segreto commerciale, industriale o
professionale, un processo commerciale o un'informazione la
cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La
trasmissione delle informazioni puo' essere, inoltre,
rifiutata quando l'autorita' competente dello Stato membro
richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non e' in
grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.
Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i
limiti e le modalita' previsti dal CAPO IV, condizioni che
disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI,
relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.
Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la
comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria
alle autorita' competenti degli altri Stati membri delle
informazioni atte a permettere il corretto accertamento
delle imposte sul reddito e sul patrimonio.
In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio di
informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e la
partecipazione alle indagini amministrative di funzionari
delle amministrazioni fiscali degli altri stati membri
dell'Unione europea, e' disciplinata dall'art. 11 della
direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio.
Alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione
finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini
amministrative, i funzionari esteri possono interrogare i
soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la relativa
documentazione, a condizione di reciprocita' e previo
accordo tra l'autorita' richiedente e l'autorita'
interpellata. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria
utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante
le indagini svolte all'estero.
Quando la situazione di uno o piu' soggetti di imposta
presenta un interesse comune o complementare con altri
Stati membri, l'Amministrazione finanziaria puo' decidere
di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni
finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio
territorio, allo scopo di scambiare le informazioni cosi'
ottenute quando tali controlli appaiano piu' efficaci di un
controllo eseguito da un solo Stato membro.
L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente,
i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un
controllo simultaneo, informando le autorita' competenti
degli altri Stati membri interessati circa i casi
suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa
indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi
sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno
indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i
controlli devono essere effettuati.
Qualora l'autorita' competente di un altro Stato membro
proponga di partecipare ad un controllo simultaneo,
l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta
autorita' l'adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo
richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che
si oppongono all'effettuazione di tale controllo.
Nel caso di adesione alla proposta di controllo
simultaneo avanzata dall'autorita' competente di un altro
Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un
rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento
del controllo.
Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
l'Amministrazione competente provvede all'espletamento
delle attivita' ivi previste con le risorse umane
strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente.».
- Il testo dell'art. 31-ter, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, citato nelle
note alle premesse, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 31-ter (Accordi preventivi per le imprese con
attivita' internazionale). - 1. Le imprese con attivita'
internazionale hanno accesso ad una procedura finalizzata
alla stipula di accordi preventivi, con principale
riferimento ai seguenti ambiti:
a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi
di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al
comma 7, dell'art. 110 del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di uscita
o di ingresso in caso di trasferimento della residenza,
rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del
medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono al regime
dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura
di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva
definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del
valore normale delle operazioni di cui al comma 10
dell'art. 110 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986;
b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di
origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili
e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di
un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile
organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
c) valutazione preventiva della sussistenza o meno dei
requisiti che configurano una stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i
criteri previsti dall'art. 162 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle
vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate
all'Italia;
d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di
origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la
percezione di dividendi, interessi e royalties e altri
componenti reddituali a o da soggetti non residenti.
2. Gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti per
il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e
per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo mutamenti
delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini
degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi.
Tuttavia, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con
le autorita' competenti di Stati esteri a seguito delle
procedure amichevoli previste dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni, gli accordi di
cui al comma 1 vincolano le parti, secondo quanto convenuto
con dette autorita', a decorrere da periodi di imposta
precedenti purche' non anteriori al periodo d'imposta in
corso alla data di presentazione della relativa istanza da
parte del contribuente.
3. Qualora le circostanze di fatto e di diritto a base
dell'accordo di cui al comma 1 ricorrano per uno o piu' dei
periodi di imposta precedenti alla stipula ma non anteriori
a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza,
relativamente a tali periodi di imposta e' concessa la
facolta' al contribuente di far valere retroattivamente
l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine
necessario rettificare il comportamento adottato,
all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla
presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi
dell'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in
entrambi i casi, delle relative sanzioni.
4. (abrogato).
5. La richiesta di accordo preventivo e' presentata al
competente Ufficio della Agenzia delle entrate, secondo
quanto stabilito con provvedimento del Direttore della
medesima Agenzia. Con il medesimo provvedimento sono
definite le modalita' con le quali il competente Ufficio
procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo
e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di
diritto su cui l'accordo si basa. 7. Qualunque riferimento
all'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, ovunque presente, deve intendersi effettuato
al presente articolo.».

 
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 
Art. 4
Decorrenza

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 marzo 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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