Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 marzo 2017
Approvazione delle modifiche urgenti alla disciplina del mercato del gas naturale, allegata al decreto 6 marzo 2013.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, (nel seguito legge n. 99/09) recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia» che prevede:
che la gestione economica del mercato del gas naturale (nel seguito MGAS) e' affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico (ora Gestore dei Mercati Energetici e nel seguito GME) di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che la organizza secondo criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza;
che la Disciplina del mercato del gas naturale (nel seguito Disciplina) predisposta dal GME, e' approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (nel seguito Autorita');
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2013 recante: «Approvazione della Disciplina del mercato del gas naturale»;
Visto il vigente testo della Disciplina, come risultante dalle precedenti modifiche approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e, in particolare, l'art. 3, comma 3.5 che prevede che «Il GME predispone le proposte di modifica della Disciplina e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dello sviluppo economico per l'approvazione, sentita l'Autorita'.»;
Visto il Regolamento UE n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (nel seguito Regolamento) che ha istituito il codice di rete per il bilanciamento dei sistemi del gas naturale degli Stati membri al fine di armonizzare, a livello europeo, le norme relative al citato bilanciamento e di fornire, agli utenti della rete del gas naturale, la certezza di poter gestire le loro posizioni di bilanciamento nelle diverse zone dell'Unione Europea con modalita' non discriminatorie ed efficienti anche dal punto di vista dei costi;
Vista la deliberazione dell'Autorita' 312/2016/R/GAS del 16 giugno 2016 e il suo allegato A recante «Testo Integrato del Bilanciamento» (nel seguito TIB) che, nel recepire le disposizioni di cui al Regolamento, ha dato avvio, dal 1° ottobre 2016, al nuovo regime di bilanciamento del gas naturale definendo i principi e le disposizioni nel rispetto dei quali Snam Rete Gas (nel seguito SRG), quale responsabile del bilanciamento della rete di trasporto del gas naturale, deve erogare il nuovo servizio di bilanciamento della citata rete nell'ambito del nuovo regime che, a partire dal 1° ottobre 2016, ha sostituito il sistema di bilanciamento semplificato disciplinato dall'Autorita' con deliberazione ARG/gas 45/11 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la deliberazione dell'Autorita' 502/2016/R/GAS del 15 settembre 2016 che, nell'ambito dell'avvio del nuovo regime di bilanciamento del gas naturale, ha definito in particolare:
i principi di costituzione e funzionamento dell'apposito fondo MGAS a copertura dell'eventuale debito derivante da inadempimenti degli operatori sul mercato del gas naturale per importi eccedenti le garanzie escusse, abrogando e sostituendo le precedenti disposizioni regolatorie vigenti in materia;
la procedura di registrazione delle transazioni da parte del GME presso il PSV, prevedendo che essa sia consentita per la sola consegna dei saldi netti dei prodotti giornalieri, ottenuti in esito alle transazioni concluse sul MGAS, da effettuarsi nel corso del relativo periodo di negoziazione nell'ambito del mercato del giorno prima del gas naturale (MGP-GAS) e del mercato infragiornaliero del gas naturale (MI-GAS), nonche' al termine di tali sessioni secondo la frequenza individuata dal GME e da SRG, modificando le precedenti disposizioni vigenti in materia;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2016 recante: «Approvazione delle modifiche alla Disciplina del mercato del gas naturale» con il quale sono state approvate le modifiche urgenti alla citata Disciplina necessarie all'avvio del nuovo regime di bilanciamento del gas naturale, secondo l'assetto transitorio per la gestione dei mercati di cui alla deliberazione 312/2016/R/GAS sopra richiamata;
Visto il documento di consultazione del GME DCO 06/2016 con il quale il GME, ai fini del passaggio alla fase di regime del bilanciamento del sistema del gas naturale, ha presentato agli operatori la nuova struttura del mercato del gas (MGAS) che prevede la riconduzione del mercato dei prodotti locational (MPL) e del mercato organizzato per la negoziazione di gas in stoccaggio (MGS) nell'ambito del MGAS e, di conseguenza, la cessazione definitiva dell'esercizio operativo della Piattaforma per il bilanciamento del gas naturale (PB-GAS) di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11 e successive modifiche e integrazioni, nonche' altre proposte di modifica della Disciplina volte a rivedere altri aspetti operativi del mercato del gas naturale funzionali ad assicurare complementarieta', contiguita' e coerenza logico-funzionale tra tutti i mercati componenti l'MGAS;
Vista la lettera del 1° febbraio 2017 n. 000001112-DGP inviata al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, con la quale il GME ha trasmesso le osservazioni formulate dagli operatori nel corso del procedimento consultivo DCO 06/2016 che, in particolare, evidenziano l'opportunita' di:
consentire la partecipazione di Edison Stoccaggio al MGS;
ridurre le tempistiche di mantenimento del riserbo sulle offerte presentate dagli operatori nei mercati dell'MGAS in modo che i medesimi possano disporre, con maggior anticipo, delle informazioni sulle contrattazioni;
introdurre l'attivita' di «market making» sul MGAS per migliorarne la liquidita';
Vista la deliberazione 66/2017/R/gas del 16 febbraio con la quale l'Autorita' ha adottato le disposizioni funzionali all'avvio della fase di regime del nuovo bilanciamento gas ed ha approvato il testo integrato delle disposizioni in materia di condizioni regolatorie per lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei mercati fisici del gas naturale (TICORG);
Vista la lettera del GME del 17 febbraio 2017 n. P000001726 - DGP inviata al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, con la quale il GME ha trasmesso le proposte di modifica alla Disciplina ai sensi dell'art. 3, comma 3.5, della Disciplina medesima volte in particolare a regolamentare:
a) per il passaggio alla fase di regime del bilanciamento del sistema del gas naturale:
la nuova configurazione dell'insieme dei mercati a pronti del MGAS che include anche i mercati MPL e MGS;
le modalita' di organizzazione e funzionamento dei mercati MPL e MGS in linea con le disposizioni di cui alla deliberazione AEEGSI 312/2016/R/GAS che prevedono, tra l'altro, l'acquisizione da parte del GME dei dati e delle informazioni nella disponibilita' di SRG e delle imprese di stoccaggio necessarie al corretto funzionamento dei citati mercati, nonche' il mantenimento della modalita' di negoziazione ad asta, con la quale tali mercati sono attualmente gestiti nell'ambito della PB-GAS;
l'assunzione, da parte del GME, del ruolo di controparte centrale delle transazioni concluse anche sui mercati MPL e MGS;
la riduzione da dodici a tre mesi della tempistica di mantenimento del riserbo sulle offerte presentate sul MGAS, con l'eccezione per il mercato MGS per il quale, in base alle indicazioni fornite al GME dall'AEEGSI, il termine di riserbo e' stato mantenuto a sette giorni;
b) per altri aspetti non strettamente legati all'attivita' di bilanciamento del sistema del gas naturale:
la previsione dell'attivita' di market making, volta a migliorare la liquidita' dei mercati del gas, le cui modalita' di organizzazione e gestione sono rinviate alla futura adozione, da parte del GME, di norme attuative e procedimentali della Disciplina del MGAS;
l'eliminazione delle previsioni riguardanti la procedura di gestione degli errori sul MT-GAS, in ragione della coesistenza di presidi nella gestione diretta degli operatori, introdotti per la prevenzione di errori materiali evidenti nell'attivita' di presentazione delle offerte;
Vista la lettera del 24 febbraio 2017 n. 0004761 del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, con la quale e' stato richiesto all'Autorita' il parere sulle modifiche alla Disciplina MGAS di cui al punto precedente ai sensi dell'art. 3, comma 3.5 della Disciplina;
Vista la deliberazione dell'Autorita' n. 98/2017/I/Gas del 3 marzo 2017 recante «Parere al Ministro dello sviluppo economico sulla modifica della disciplina del mercato del gas naturale, predisposte dal Gestore dei Mercati Energetici» con la quale l'Autorita' ha espresso il parere favorevole alle modifiche alla Disciplina prima citate, ed ha confermato la richiesta di mantenere a sette giorni il termine di riserbo sulle offerte presentate dagli operatori sul MGS;
Considerato che l'Autorita', con deliberazione 66/2017/R/gas ha disposto che, con l'esecuzione delle transazioni concluse nelle sessioni di mercato relative al giorno-gas 31 marzo 2017, cessi di operare la PB-GAS e ha previsto che, le disposizioni transitorie per la gestione dei mercati di cui all'art. 2 della deliberazione 312/2016/R/gas, perdano efficacia a partire dal giorno gas 1° aprile 2017 e che quindi, al fine di garantire la continuita' del funzionamento dei mercati del gas naturale gestiti dal GME, la nuova disciplina MGAS debba acquisire efficacia dal 1° aprile 2017;

Decreta:

Art. 1
Approvazione delle modifiche alla Disciplina

1. Sono approvate le modifiche alla Disciplina ai sensi dell'art. 3, comma 3.5, della Disciplina medesima.
2. La Disciplina come modificata a seguito dell'approvazione di cui al comma 1 e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Il GME da' ampia diffusione dell'approvazione della nuova versione della Disciplina, in particolare anche tramite il proprio sito internet.


Avvertenza:
L'allegato, citato nell'art. 1 comma 2 - non pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - e' pubblicato nel sito internet
del Ministero dello sviluppo economico ed e' scaricabile al
link:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/Normativa/DecretiMinist
eriali
 
Art. 2
Disposizioni finali, entrata in vigore

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dello sviluppo economico, entra in vigore alla data di prima pubblicazione e acquista efficacia dal 1° aprile 2017.
Roma, 13 marzo 2017

Il Ministro: Calenda


 
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