Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2017 (vai al sommario)
LEGGE 15 marzo 2017, n. 33
Delega recante norme relative al contrasto della poverta', al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la poverta' e l'esclusione sociale e di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo piu' adeguato rispetto ai bisogni emergenti e piu' equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione quanto alle disposizioni di razionalizzazione di cui al comma 4, lettera e), e sentito il Ministro della salute quanto alla promozione degli accordi territoriali di cui al comma 4, lettera h), tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per la salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi recanti:
a) l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della poverta', intesa come impossibilita' di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale; tale misura, denominata reddito di inclusione, e' individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;
b) il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della poverta', fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non piu' in eta' di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialita' e per quelle legate alla condizione di disabilita' e di invalidita' del beneficiario;
c) il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione che la misura di cui al comma 1, lettera a), sia unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell'effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacita' di spesa, nonche' all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di poverta' e realizzato secondo i principi di cui alla lettera f) del presente comma;
b) previsione che la misura di cui al comma 1, lettera a), sia articolata in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona, assicurati dalla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, mediante il progetto personalizzato di cui alla lettera a) del presente comma, e sia garantita uniformemente in tutto il territorio nazionale;
c) definizione dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera a), prevedendo un requisito di durata minima del periodo di residenza nel territorio nazionale nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea, del beneficio di cui alla lettera b) del presente comma nonche' delle procedure per la determinazione dei beneficiari e dei benefici medesimi, nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; nella definizione del beneficio si tiene conto della condizione economica del nucleo familiare e della sua relazione con una soglia di riferimento per l'individuazione della condizione di poverta', come definita dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
d) previsione, mediante il Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di un graduale incremento del beneficio e di una graduale estensione dei beneficiari da individuare prioritariamente tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilita' grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone di eta' superiore a 55 anni in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo di cui alla lettera c) del presente comma per effetto degli interventi di riordino di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' attraverso eventuali ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi;
e) previsione che alla realizzazione dei progetti personalizzati di cui alla lettera a) nonche' al potenziamento e alla qualificazione della presa in carico dei beneficiari concorrano, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale, le risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020;
f) previsione che i progetti personalizzati di cui alla lettera a) siano predisposti da una equipe multidisciplinare costituita dagli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione, secondo principi generalizzati di presa in carico dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e sulla base di: una valutazione multidimensionale del bisogno; una piena partecipazione dei beneficiari alla predisposizione dei progetti medesimi; un'attenta definizione degli obiettivi e un monitoraggio degli esiti, valutati periodicamente tramite strumenti di misurazione dell'impatto sociale;
g) previsione di controlli per la verifica dei requisiti dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera a), da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che puo' avvalersi anche dei collegamenti con l'anagrafe tributaria e con gli strumenti e sistemi informativi di cui al comma 4, lettera i); da tali controlli non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
h) definizione della durata del beneficio di cui alla lettera b), prevedendone la possibilita' di rinnovo, subordinatamente alla verifica del persistere dei requisiti, ai fini del completamento o della ridefinizione del percorso previsto dal progetto personalizzato di cui alla lettera a), nonche' delle cause di sospensione e decadenza dal medesimo beneficio.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino delle prestazioni di cui al comma 1, lettera b), prevedendo il loro assorbimento nella misura di cui al comma 1, lettera a), e prevedendo altresi', con riferimento alla carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che il completo assorbimento avvenga nel momento in cui la misura di cui al citato comma 1, lettera a), copra le fasce di popolazione interessate;
b) applicazione dei requisiti previsti in esito al riordino di cui alla lettera a) a coloro che richiedono le prestazioni dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1;
c) previsione che le eventuali economie per la finanza pubblica derivanti dal riordino di cui al presente comma siano destinate all'incremento del finanziamento del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
d) previsione che le risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possano esserlo in quello successivo, con priorita' rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa complessivamente derivanti, per ciascun anno, dal citato comma 386 e dall'attuazione della lettera c) del presente comma.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di un organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle autonomie locali e dell'INPS, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di favorire una maggiore omogeneita' territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi; dall'istituzione dell'organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
b) previsione che l'organismo di cui alla lettera a) consulti periodicamente le parti sociali e gli organismi rappresentativi degli enti del Terzo settore al fine di valutare l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e possa costituire gruppi di lavoro, con la partecipazione dei predetti soggetti, finalizzati alla predisposizione di analisi e di proposte in materia di contrasto della poverta';
c) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e di controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale; previsione che il medesimo Ministero, anche avvalendosi dell'organismo di cui alla lettera a), effettui un monitoraggio sull'attuazione della misura di cui al comma 1, lettera a), e delle altre prestazioni finalizzate al contrasto della poverta', pubblicandone, con cadenza almeno annuale, gli esiti nel proprio sito internet istituzionale;
d) previsione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa predisporre, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, protocolli formativi e operativi che agevolino l'attuazione della misura di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, promuova iniziative di confronto tra gli operatori, segnali alle regioni interessate gli ambiti territoriali che, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio dell'attuazione della misura, presentino particolari criticita' e, in accordo con la regione interessata, possa sostenere interventi di tutoraggio;
e) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
f) rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche mediante la previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale, afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, nei confronti degli ambiti territoriali che abbiano adottato o adottino forme di gestione associata dei servizi sociali che ne rafforzino l'efficacia e l'efficienza;
g) riordino della disciplina delle forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali, prevedendo, in ogni caso, che i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possano essere costituiti, assicurando comunque risparmi di spesa, al fine della gestione associata dei servizi sociali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
h) promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, nonche' attivazione delle risorse della comunita' e, in particolare, delle organizzazioni del Terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali, prevedendo altresi' sedi territoriali di confronto con le parti sociali, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni;
i) rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e, in particolare, del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro nonche' con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni gia' nella disponibilita' dei comuni; miglioramento della fruibilita' delle informazioni del sistema informativo dei servizi sociali da parte degli enti locali, a supporto della gestione, della programmazione e del monitoraggio della spesa sociale locale e per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi realizzati nei singoli territori; rafforzamento degli obblighi di trasmissione di dati al Casellario dell'assistenza da parte degli enti, delle amministrazioni e dei soggetti obbligati, ivi comprese le segnalazioni relative a prestazioni indebitamente percepite, e introduzione di sanzioni per i soggetti inadempienti.
5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, affinche' siano espressi, entro trenta giorni dalla data della trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi. Laddove non diversamente disposto, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle eventuali economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, destinate al citato Fondo ai sensi della lettera c) del medesimo comma 3. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al citato comma 1, lettere b) e c), le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo puo' adottare, con la procedura di cui ai commi 1, alinea, e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
8. Sono fatte salve le potesta' attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
9. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiumque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Orlando


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede
con deliberazione motivata (7).
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
- Il testo della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 novembre 2000, n. 265, S.O..
- Si riporta l'art. 1, commi 386 e 389, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2016).
«386. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano
nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale, e' istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale
sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno
2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione
dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con
cadenza triennale mediante decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale,
nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da
garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto
alla poverta'.»
«389. Al Fondo di cui al comma 386 sono altresi'
destinate, a decorrere dall'anno 2017, le risorse stanziate
dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, nella misura di 30 milioni di euro per
l'anno 2017 e di 54 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2018.».
- Si riporta l'art. 19 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 19 (Stato di disoccupazione). - 1. Sono
considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che
dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13, la
propria immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di
politica attiva del lavoro concordate con il centro per
l'impiego.
2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione
ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla
definizione di cui al presente articolo.
3. Lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di
rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i
lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione
di cui al comma 1 dal momento della ricezione della
comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del
periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i
lavoratori sono considerati «a rischio di disoccupazione».
5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di
registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono
assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di
valutarne il livello di occupabilita', secondo una
procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea
con i migliori standard internazionali.
6. La classe di profilazione e' aggiornata
automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della
durata della disoccupazione e delle altre informazioni
raccolte mediante le attivita' di servizio.
7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione
come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto le norme
nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che
condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di
disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non
occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL
consente alle amministrazioni pubbliche interessate
l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica
della condizione di non occupazione.».
- Si riporta l'art. 8 della citata legge n. 328 del
2000:
«Art. 8 (Funzioni delle regioni). - 1. Le regioni
esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e
indirizzo degli interventi sociali nonche' di verifica
della rispettiva attuazione a livello territoriale e
disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con
particolare riferimento all'attivita' sanitaria e
socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui
all'art. 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre
1998, n. 419.
2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle
esigenze delle comunita' locali, le regioni programmano gli
interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'art.
3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze,
modalita' di collaborazione e azioni coordinate con gli
enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e
di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme
di cooperazione. Le regioni provvedono altresi' alla
consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5
e 6, e 10 della presente legge.
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in
particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) determinazione, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, tramite le
forme di concertazione con gli enti locali interessati,
degli ambiti territoriali, delle modalita' e degli
strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei
servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti
territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore
dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti
territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari
gia' operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo
scopo una quota delle complessive risorse regionali
destinate agli interventi previsti dalla presente legge;
b) definizione di politiche integrate in materia di
interventi sociali, ambiente, sanita', istituzioni
scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle
attivita' lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e
comunicazioni;
c) promozione e coordinamento delle azioni di
assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli
interventi sociali da parte degli enti locali;
d) promozione della sperimentazione di modelli
innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse
umane e finanziarie presenti a livello locale e di
collegarsi altresi' alle esperienze effettuate a livello
europeo;
e) promozione di metodi e strumenti per il controllo
di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei
servizi ed i risultati delle azioni previste;
f) definizione, sulla base dei requisiti minimi
fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione,
l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei
servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art.
1, comma 4 e 5;
g) istituzione, secondo le modalita' definite con
legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di
qualita', di registri dei soggetti autorizzati
all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente
legge;
h) definizione dei requisiti di qualita' per la
gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;
i) definizione dei criteri per la concessione dei
titoli di cui all'art. 17 da parte dei comuni, secondo i
criteri generali adottati in sede nazionale;
l) definizione dei criteri per la determinazione del
concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni,
sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'art. 18,
comma 3, lettera g);
m) predisposizione e finanziamento dei piani per la
formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle
attivita' sociali;
n) determinazione dei criteri per la definizione
delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai
soggetti accreditati;
o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le
modalita' indicate dalla legge regionale di cui all'art. 3
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei
confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto
stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e
19.
4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure
amministrative, le modalita' per la presentazione dei
reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e
l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti
stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei
confronti degli enti erogatori.
5. La legge regionale di cui all'art. 132 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il
trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni
indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798,
convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la
medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalita'
stabilite dall'art. 3 del citato decreto legislativo n. 112
del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali
delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per
assicurare la copertura degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate
alla data di entrata in vigore della presente legge per
l'esercizio delle funzioni stesse.».
- Si riporta l'art. 81, comma 32 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria):
«Art. 81 (Settori petrolifero e del gas). - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e
dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle
tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul
reddito delle societa' di cui all' art. 75 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e' applicata con una addizionale
di 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano
conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di
ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito
imponibile superiore a 300 mila euro e che operano nei
settori di seguito indicati:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o
commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi
vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio
liquefatto e gas naturale;
c) produzione, trasmissione e dispacciamento,
distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica;
c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale.
Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi
da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione
del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad
attivita' riconducibili ai predetti settori siano
prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi
conseguiti.
16-bis. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano
esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui
all' art. 117 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile
all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono
al relativo versamento.
16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano
esercitato, in qualita' di partecipati, l'opzione per la
trasparenza fiscale di cui all' art. 115 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, assoggettano autonomamente il
proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal
medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I
soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in
qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza
fiscale di cui al citato art. 115 del testo unico delle
imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito
imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16
senza tener conto del reddito imputato dalla societa'
partecipata.
17. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, la disposizione di cui al comma 16 si applica a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007.
18. E' fatto divieto agli operatori economici dei
settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della
maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale
osservanza della disposizione di cui al precedente periodo
e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare
sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le
imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'
art. 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre
1990, n. 287. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al
Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui
al comma 16. La vigilanza dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a
campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il
cui fatturato e' superiore al fatturato totale previsto
dall'art. 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10
ottobre 1990, n. 287.
19. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
1986, n. 917, dopo l'art. 92 e' aggiunto il seguente:
«Art. 92-bis (Valutazione delle rimanenze di alcune
categorie di imprese). - 1. La valutazione delle rimanenze
finali dei beni indicati all'art. 85, comma 1, lettere a) e
b) e' effettuata secondo il metodo della media ponderata o
del «primo entrato primo uscito», anche se non adottati in
bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le
soglie previste per l'applicazione degli studi di settore,
esercenti le attivita' di:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o
commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi
vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio
liquefatto e di gas naturale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano esercitato,
relativamente alla valutazione dei beni fungibili,
l'opzione di cui all'art. 13, comma 4, del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente
articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7,
dell'art. 92.».
20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si
determina per effetto della prima applicazione dell'art.
92-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
1986, n. 917, anche per le imprese che si sono avvalse
dell'opzione di cui all'art. 13, commi 2 e 4, del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla
formazione del reddito in quanto escluso ed e' soggetto ad
un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con
l'aliquota del 16 per cento.
22. L'imposta sostitutiva dovuta e' versata in un'unica
soluzione contestualmente al saldo dell'imposta personale
dovuta per l'esercizio di prima applicazione dell'art.
92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986. Alternativamente, su opzione del contribuente puo'
essere versata in tre rate di eguale importo
contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative
all'esercizio di prima applicazione dell'art. 92-bis del
Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e dei due
esercizi successivi. Sulla seconda e terza rata maturano
interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento.
23. Il maggior valore assoggettato ad imposta
sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto
dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione
dell'art. 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986; tuttavia fino al terzo esercizio successivo:
a) le svalutazioni determinate in base all'art. 92,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, fino a concorrenza del maggior valore
assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla
formazione del reddito ai fini delle imposte personali e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, ma
determinano la riliquidazione della stessa imposta
sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente al 16 per
cento di tali svalutazioni e' computato in diminuzione
delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza
e' compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in
acconto dell'imposta personale sul reddito;
a-bis) se la quantita' delle rimanenze finali e'
inferiore a quella esistente al termine del periodo
d'imposta di prima applicazione dell' art. 92-bis del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il valore
fiscalmente riconosciuto delle quantita' vendute e' ridotto
del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In
tal caso l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva
e' computato in diminuzione delle rate di eguale importo
ancora da versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui
versamenti a saldo e in acconto dell'imposta personale sul
reddito;
b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva
di tutte o parte delle rimanenze di cui all'art. 92-bis del
Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il diritto
alla riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta
sostitutiva si trasferiscono sul conferitario, solo nel
caso in cui quest'ultimo non eserciti prima del
conferimento le attivita' di cui al predetto art. 92-bis e
adotti lo stesso metodo di valutazione del conferente. In
caso contrario, si rende definitiva l'imposta sostitutiva
in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze
conferite cosi' come risultante dall'ultima riliquidazione
effettuata dal conferente; fino a concorrenza di tale
maggiore valore le svalutazioni determinate dal
conferitario in base all'art. 92, comma 5, del Testo Unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concorrono
alla formazione del reddito per il 50 per cento del loro
ammontare fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011.
24. Fino al termine dell'esercizio in corso al 31
dicembre 2011, nel caso di cessione dell'azienda
comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui
all'art. 92-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, l'imposta sostitutiva in misura
corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute
cosi' come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata
dal cedente si ridetermina con l'aliquota del 27,5 per
cento.
25. L'applicazione dell'art. 92-bis del Testo Unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come
introdotto dal comma 19, costituisce deroga ai sensi
dell'art. 2423-bis del codice civile.
26.
27.
28.
29. E' istituito un Fondo speciale destinato al
soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura
alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie
dei cittadini meno abbienti.
30. ll Fondo e' alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della
riscossione ai sensi dell'art. 83, comma 22;
b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di
Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869
def. dell'11 marzo 2008 della Commissione;
c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualita'
prevalente di cui all' art. 82, commi 25 e 26;
d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale
effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le
societa' e gli enti che operano nel comparto energetico.
31.
32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui
sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo
delle bollette energetiche, nonche' il costo per la
fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce
deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su
domanda di queste, e' concessa ai residenti cittadini
italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero
familiari di cittadini italiani o di Stati membri
dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in
possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo, che versano in condizione di maggior disagio
economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta
acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi,
con onere a carico dello Stato.
33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto interdipartimentale del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono
disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente:
a) i criteri e le modalita' di individuazione dei
titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto
dell'eta' dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di
altre forme di sussidi e trasferimenti gia' ricevuti dallo
Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei
redditi conseguiti, nonche' di eventuali ulteriori elementi
atti a escludere soggetti non in stato di effettivo
bisogno;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalita' e i limiti di utilizzo del Fondo di
cui al comma 29 e di fruizione del beneficio di cui al
comma 32.
33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti
tra le fasce piu' deboli della popolazione, possono essere
avviate idonee iniziative di comunicazione.
34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in
ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre
2008, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di
Poste italiane Spa, di SOGEI Spa o di CONSIP Spa.
35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero
uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma
34, individua:
a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in
conformita' alla disciplina di cui al comma 33;
b) il gestore del servizio integrato di gestione
delle carte acquisti e dei relativi rapporti
amministrativi, tenendo conto della disponibilita' di una
rete distributiva diffusa in maniera capillare sul
territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di
sportello relative all'attivazione della carta e alla
gestione dei rapporti amministrativi, al fine di
minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari
del beneficio, e tenendo conto altresi' di precedenti
esperienze in iniziative di erogazione di contributi
pubblici.
36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
che detengono informazioni funzionali all'individuazione
dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o
all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate
per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformita'
alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati,
notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione
richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o
dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale,
secondo gli indirizzi da questo impartiti.
37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove il
concorso del settore privato al supporto economico in
favore dei titolari delle carte acquisti.
38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da
32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al
comma 29.
38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di
cui al comma 33 e successivamente entro il 31 dicembre di
ogni anno, il Governo presenta una relazione al Parlamento
sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32.
38-ter. La dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all' art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' integrata a valere sulla quota delle
maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative
previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto,
dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3
milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per
l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2011. Il medesimo fondo e' ridotto di 168 milioni di euro
nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009.».
- Si riporta l'art. 8, del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta l'art. 31 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 31 (Consorzi). - 1. Gli enti locali per la
gestione associata di uno o piu' servizi e l'esercizio
associato di funzioni possono costituire un consorzio
secondo le norme previste per le aziende speciali di cui
all'art. 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono
partecipare altri enti pubblici, quando siano a cio'
autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a
maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai
sensi dell'art. 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le
nomine e le competenze degli organi consortili
coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10
dell'art. 50 e dell'art. 42, comma 2 lettera m), e
prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti
fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla
convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina
e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo
statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei
rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli
enti locali, l'assemblea del consorzio e' composta dai
rappresentanti degli enti associati nella persona del
sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata
dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e
ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non puo' essere
costituito piu' di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge
dello Stato puo' prevedere la costituzione di consorzi
obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e
servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attivita' di cui all'art.
113-bis si applicano le norme previste per le aziende
speciali.».
- Il testo del citato decreto legislativo n. 267 del
2000 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
2000, n. 227, S.O..
- Si riporta l'art. 2, comma 186, lettera e), della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2010):
«Art. 2 (Disposizioni diverse). - (Omissis).
186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e
per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono
adottare le seguenti misure:
a) soppressione della figura del difensore civico
comunale di cui all' art. 11 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del
difensore civico comunale possono essere attribuite,
mediante apposita convenzione, al difensore civico della
provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In
tale caso il difensore civico provinciale assume la
denominazione di «difensore civico territoriale» ed e'
competente a garantire l'imparzialita' e il buon andamento
della pubblica amministrazione, segnalando, anche di
propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e
i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;
b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento
comunale di cui all' art. 17 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive
modificazioni, tranne che per i comuni con popolazione
superiore a 250.000 abitanti, che hanno facolta' di
articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui
popolazione media non puo' essere inferiore a 30.000
abitanti; e' fatto salvo il comma 5 dell'art. 17 del Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) possibilita' di delega da parte del sindaco
dell'esercizio di proprie funzioni a non piu' di due
consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori,
nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
d) soppressione della figura del direttore generale,
tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti;
e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti
locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM)
costituiti ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre
1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni
delle funzioni gia' esercitate dai consorzi soppressi e
delle relative risorse e con successione dei comuni ai
medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni
altro effetto;
186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono soppresse le Autorita'
d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto
compiuto dalle Autorita' d'ambito territoriale e' da
considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con
legge le funzioni gia' esercitate dalle Autorita', nel
rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201
del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono
efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in
vigore della legge regionale di cui al periodo precedente.
I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
- Si riporta l'art. 21 della citata legge n. 328 del
2000.
«Art. 21 (Sistema informativo dei servizi sociali). -
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni
istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per
assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del
sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e
poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni
necessari alla programmazione, alla gestione e alla
valutazione delle politiche sociali, per la promozione e
l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con
le strutture sanitarie, formative, con le politiche del
lavoro e dell'occupazione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e' nominata, con decreto del
Ministro per la solidarieta' sociale, una commissione
tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza
nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due
designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare
proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli
strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi
livelli operativi del sistema informativo dei servizi
sociali. La commissione e' presieduta da uno degli esperti
designati dal Ministro per la solidarieta' sociale. I
componenti della commissione durano in carica due anni. Gli
oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel
limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del
Fondo nazionale per le politiche sociali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro per la
solidarieta' sociale, sentite la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, definisce le modalita' e individua, anche
nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli
strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le
regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del
sistema informativo dei servizi sociali, in conformita' con
le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 15, comma 1, della legge 15
marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto
dall'art. 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997,
in materia di scambio di dati ed informazioni tra le
amministrazioni centrali, regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e
i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti
necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione
del sistema informativo dei servizi sociali a livello
locale.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente
articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche
sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e
19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione
del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti
di spesa stabiliti in tali piani.».
- Si riporta l'art. 13 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010 n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica):
«Art. 13 (Casellario dell'assistenza). - 1. E'
istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, il «Casellario dell'Assistenza» per la raccolta,
la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di
altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle
prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle
posizioni assistenziali e delle relative prestazioni,
condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello
Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli
organismi gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le
informazioni contenute nei propri archivi e banche dati,
per la realizzazione di una base conoscitiva per la
migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei
servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei
dati e delle informazioni del Casellario avviene nel
rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti
interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica
al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni
relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi
e banche dati secondo criteri e modalita' di trasmissione
stabilite dall'INPS.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalita' di attuazione del presente articolo.
5. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo con le risorse umane e finanziarie previste a
legislazione vigente.
6. All'art. 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole: «il 1° luglio
di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del
relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno
successivo»;
b) al comma 8 e' aggiunto il seguente periodo: «Per
le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi
conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali
sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale
dei pensionati di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive
modificazioni e integrazioni.»;
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: «10-bis.
Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui
all'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i
titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al
precedente comma 8, che non comunicano integralmente
all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale
incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad
effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti
previdenziali che erogano la prestazione. In caso di
mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite
dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle
prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno
successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi
avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla
sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si
procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni
collegate al reddito e al recupero di tutte le somme
erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la
dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel
caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata
entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono
al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo
alla comunicazione, previo accertamento del relativo
diritto anche per l'anno in corso.».
- Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri)
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone