Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 9 febbraio 2017 |
Modalita' di funzionamento del Fondo di cui all'articolo 10 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare». |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri; Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 124, con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversita' biologica; Vista la legge 6 aprile 2004, n. 101, di «Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001»; Visto il «Piano nazionale sulla biodiversita' di interesse agricolo», che ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2008; Visto le «Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversita' vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura», che hanno ricevuto l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il 24 luglio 2012; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, relativo al «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2014, n. 1622, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105», modificato con decreto 9 giugno 2015, n. 1998; Vista la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare»; Visto il decreto del capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 luglio 2016, n. 19940 che, nel definire la composizione del Comitato permanente per la biodiversita' di interesse agricolo e alimentare di cui all'art. 8 della legge n. 194 del 2015, chiarisce all'art. 2 i compiti attribuiti al suddetto Comitato ed, in particolare, le funzioni relative al coordinamento; Visto in particolare l'art. 10 della citata legge n. 194 del 2015 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la tutela della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare con una dotazione annua, a partire dal 2015, di € 500.000,00; Considerato che il citato Fondo e' destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori in attuazione della legge n. 194 del 2015, nonche' a sostenere gli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varieta' da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione; Preso atto del parere espresso dal citato Comitato permanente per la biodiversita' di interesse agricolo e alimentare sulla modalita' di funzionamento del Fondo e sulle azioni di tutela della biodiversita' da sostenere; Visto il formale concerto acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 26638 del 7 dicembre 2016; Vista la nota prot. n. 24382 del 21 dicembre 2016 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze riconosce l'urgenza del provvedimento in quanto si corre il rischio che vadano in economia i residui di stanziamento del 2015; Acquisita l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel corso della seduta del 22 dicembre 2016;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica. 2. La tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.
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| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono: a) per «risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario», il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura; b) per «risorse locali», le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario: 1) che sono originarie di uno specifico territorio; 2) che, pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, sono state introdotte da lungo tempo nell'attuale territorio di riferimento, naturalizzate e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento; 3) che, pur essendo originarie di uno specifico territorio, sono attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi; c) per «agricoltori custodi», gli agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalita' definite dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; d) per «allevatori custodi», gli allevatori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario animali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalita' previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, e dalle disposizioni regionali emanate in materia; e) per «Fondo», il fondo per la tutela della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare di cui all'art. 10 della legge n. 194 del 2015. 2. Ai fini del presente decreto, le espressioni non diversamente definite sono utilizzate secondo il significato che ad esse e' attribuito dagli accordi internazionali indicati all'art. 1 della legge n. 194 del 2015, dal Piano nazionale sulla biodiversita' di interesse agricolo, dalle Linee guida nazionali (di cui all'art. 1) o dalle eventuali successive modificazioni degli stessi.
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| Art. 3
Azioni sostenute dal Fondo
1. Il Fondo per la tutela della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare puo' sostenere, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge n. 194 del 2015: a) le azioni degli agricoltori e degli allevatori in attuazione della legge n. 194 del 2015 realizzate, direttamente o tramite progetti, nei quali siano presenti come partenariato attivo e attuati in collaborazione con soggetti scientifici e non, pubblici e/o privati ed esperti per materia. Tali azioni sono: 1) ricerca, recupero, caratterizzazione e collezione di risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali a rischio di estinzione e di erosione genetica; 2) conservazione in situ/on farm di risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali e a rischio di estinzione e di erosione genetica direttamente presso la propria azienda; 3) attivita' propedeutiche all'iscrizione di una risorsa genetica locale di interesse alimentare ed agrario a rischio di estinzione e di erosione genetica nell'Anagrafe nazionale della biodiversita' di cui all'art. 3 della legge n. 194 del 2015; 4) attivita' di valorizzazione delle risorse genetiche locali di interesse alimentare ed agrario a rischio di estinzione e di erosione genetica iscritte nell'Anagrafe nazionale di cui all'art. 3 della legge n. 194 del 2015; 5) attivita' legate all'animazione degli itinerari della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare in attuazione dell'art. 12 della legge n. 194 del 2015; 6) attivita' correlate alle «Comunita' del cibo e della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare», in attuazione dell'art. 13, comma 3, della legge n. 194 del 2015; 7) animazione della Giornata nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare in attuazione dell'art. 14 della legge n. 194 del 2015; 8) attivazione di iniziative presso le scuole di cui all'art. 15 della legge n. 194 del 2015; 9) animazione e divulgazione, tra cui incontri tecnici, convegni, scambi di esperienze, condotte nell'ambito della Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare in attuazione dell'art. 4 della legge n. 194 del 2015; b) le azioni svolte da enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varieta' da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione. Tra le azioni sono ricomprese le attivita' propedeutiche alla conservazione ex situ delle risorse genetiche locali di interesse alimentare ed agrario a rischio di estinzione e di erosione genetica presso strutture locali, regionali, interregionali e nazionali, gestite da enti pubblici o privati, aventi la necessaria capacita' professionale e/o la strumentazione adeguata allo scopo. 2. Le azioni sono contenute in progetti realizzati direttamente dagli agricoltori e dagli allevatori, in attuazione della legge n. 194 del 2015, o in progetti realizzati da enti locali, regionali, interregionali o nazionali, predisposti sulla base di orientamenti e priorita' proposti dal Comitato permanente per la biodiversita' di interesse agricolo e alimentare.
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| Art. 4
Fondo
1. In fase di prima applicazione della legge, le azioni sostenute dal Fondo con le risorse disponibili per le annualita' 2015 e 2016 sono realizzate attraverso progetti regionali o interregionali predisposti e gestiti dalle regioni. 2. Le risorse stanziate per l'anno 2015 e 2016 sono assegnate alle regioni ripartendole tra le stesse, per il 50 per cento sulla base della Superficie agricola utilizzata (SAU) e per il rimanente 50 per cento in base al numero delle aziende agricole, sulla base dei dati ISTAT. Per tale assegnazione si provvede mediante decreto direttoriale di impegno alle regioni e le risorse assegnate saranno liquidate dopo la presentazione delle spese sostenute per la realizzazione dei suddetti progetti. 3. Non sono sostenute le azioni gia' oggetto di finanziamento nei Programmi regionali e nazionali per lo sviluppo rurale (PSR e PSRN) o in altro ambito pubblico e/o privato. 4. A partire dall'anno 2017, sono ammessi a finanziamento programmi e/o progetti presentati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale e realizzati direttamente dagli agricoltori e dagli allevatori, in attuazione della legge n. 194/2015, o realizzati da enti locali, regionali, interregionali o nazionali, predisposti sulla base di modalita', orientamenti e priorita' definiti dal Comitato. Priorita' e' data ai progetti presentati a sostegno delle figure di agricoltore custode e allevatore custode. 5. L'approvazione dei programmi/progetti e' demandata al Comitato permanente per la biodiversita' di interesse agricolo e alimentare. 6. Per l'assegnazione delle risorse a partire dall'anno 2017 si provvede mediante decreto direttoriale di impegno a favore dei beneficiari individuati e le risorse assegnate saranno liquidate dopo la presentazione delle spese sostenute per la realizzazione dei suddetti progetti.
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| Art. 5
Disposizioni finali
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 194 del 2015 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito web del Ministero e, in avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 febbraio 2017
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 162
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