Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 35
Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l'articolo 20;
Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, relativa alla istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria;
Vista la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante disposizioni concernenti la Societa' italiana degli autori ed editori;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e, in particolare, l'articolo 39;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2013, recante individuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2014, recante riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto provvede al recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno. Esso stabilisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente, nonche' i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali da parte di organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore per l'uso online di opere musicali nel mercato interno.


N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- La direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e
dei diritti connessi e sulla concessione di licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso
online nel mercato interno (Testo rilevante ai fini del
SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 marzo 2014, n. L 84.
- Il testo dell'art. 20 della legge 12 agosto 2016, n.
170 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
legge di delegazione europea 2015) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204, cosi' recita:
«Art. 20. Principi e criteri direttivi per l'attuazione
della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva
dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla
concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su
opere musicali per l'uso online nel mercato interno
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva
dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla
concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su
opere musicali per l'uso online nel mercato interno, il
Governo si attiene, oltre ai principi e criteri direttivi
di cui all'art. 1, comma 1, anche ai seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) assicurare che la Societa' italiana degli autori ed
editori e gli altri organismi di gestione collettiva
garantiscano idonei requisiti di trasparenza, efficienza e
rappresentativita', comunque adeguati a fornire ai titolari
dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attivita'
svolta nel loro interesse;
b) vietare alla Societa' italiana degli autori ed
editori e agli altri organismi di gestione collettiva di
imporre ai titolari dei diritti qualsiasi obbligo che non
sia oggettivamente necessario per la gestione e per la
protezione dei loro diritti e interessi;
c) definire i requisiti di adesione alla Societa'
italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di
gestione collettiva sulla base di criteri oggettivi,
trasparenti e non discriminatori;
d) prescrivere che gli statuti della Societa' italiana
degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione
collettiva stabiliscano adeguati, equilibrati ed efficaci
meccanismi di partecipazione dei loro membri al processo
decisionale dell'organismo;
e) stabilire che la Societa' italiana degli autori ed
editori e gli altri organismi di gestione collettiva
distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza
gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro
conferito mandato e che la distribuzione avvenga entro nove
mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel
corso del quale sono stati incassati i proventi dei
diritti;
f) prevedere che la Societa' italiana degli autori ed
editori e gli altri organismi di gestione collettiva
ripartiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti con
criteri di economicita', quanto piu' possibile su base
analitica, in rapporto alle singole utilizzazioni delle
opere;
g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a
presentare alla Societa' italiana degli autori ed editori e
agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto
dei tempi richiesti, rapporti periodici di utilizzo
accurati, predisposti sulla base di un modello tipizzato,
nonche' ogni informazione necessaria relativa alle
utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti;
stabilire, inoltre, in caso di violazione di tale obbligo,
conseguenti sanzioni amministrative, fermo restando il
diritto alle azioni civili;
h) assicurare la messa a disposizione, da parte della
Societa' italiana degli autori ed editori e degli altri
organismi di gestione collettiva, di procedure efficaci e
tempestive per il trattamento dei reclami,
l'implementazione di sistemi efficienti di risoluzione
alternativa delle controversie e il ricorso a procedure
giurisdizionali, nei termini di cui alla direttiva
2014/26/UE;
i) riformare l'attivita' di riscossione della Societa'
italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di
gestione collettiva in modo da aumentarne l'efficacia e la
diligenza e in particolare, con riferimento all'attivita'
dei mandatari territoriali, da garantire trasparenti
modalita' di selezione pubblica sulla base di adeguati
requisiti di professionalita' e di onorabilita', il
rafforzamento dei controlli sul loro operato, un'equa e
proporzionata distribuzione territoriale nonche' l'uniforme
applicazione delle tariffe stabilite, evitando la
costituzione di situazioni di potenziale conflitto di
interessi e di cumulo di mandati incompatibili;
l) prevedere forme di riduzione o di esenzione dalla
corresponsione dei diritti d'autore riconosciute a
organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di cento
partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di
diritti d'autore, nonche' in caso di eventi o ricorrenze
particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, garantendo che, in
tali ipotesi, la Societa' italiana degli autori ed editori
remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti;
m) assicurare la trasparenza della Societa' italiana
degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione
collettiva attraverso la previsione dell'obbligo di
pubblicazione, nei rispettivi siti internet, dello statuto,
delle condizioni di adesione, della tipologia di contratti
applicabile, delle tariffe e delle linee di politica
generale sulla distribuzione degli importi dovuti ai
titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale
nonche', per gli organismi di gestione collettiva operanti
in virtu' di specifiche disposizioni di legge, attraverso
la previsione dell'obbligo di trasmettere alle Camere una
relazione annuale sui risultati dell'attivita' svolta;
n) ridefinire, in conformita' alle disposizioni della
direttiva 2014/26/UE e sulla base delle esigenze
rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per
le imprese che intendono svolgere attivita' di
intermediazione dei diritti connessi, attualmente stabiliti
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
previsto dall'art. 39, comma 3, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente
riforma.».
- La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo del
Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e' pubblicata nella
G.U.C.E. 23 novembre 1995, n. L 281.
- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi'
recita:
«Art. 14. Decreti legislativi.
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente
della Repubblica con la denominazione di «decreto
legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della
legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei
ministri e degli altri adempimenti del procedimento
prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio
1941, n. 166.
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela
della concorrenza e del mercato) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177,
S.O.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368
(Istituzione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre
1998, n. 250.
- Il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.
203, S.O., cosi' recita:
«Art. 52. Attribuzioni.
1. Il ministero per i beni e le attivita' culturali
esercita, anche in base alle norme del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le
attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni
culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate
quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri
ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle
regioni ed agli enti locali.
2. Al ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento
per l'informazione e l'editoria, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di
diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
promozione delle attivita' culturali.».
- La legge 9 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni
concernenti la Societa' italiana degli autori ed editori)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2008, n.
21.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 agosto 2014, n. 171 (Regolamento di organizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, degli uffici della diretta collaborazione del
Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2014, n.
274.
- Il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 (Disposizioni
urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2010, n. 100.
- La legge 29 giugno 2010, n. 100 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010,
n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di
spettacolo e attivita' culturali) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2010, n. 150.
- Il testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita') e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.. Il testo
dell'art. 39 dello stesso, abrogato dal presente decreto,
recava: «Liberalizzazione del sistema di vendita della
stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di
diritti connessi al diritto d'autore.».
- La legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita') e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71,
S.O.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2014/26/UE si veda nelle note alle premesse.

 
Allegato

(di cui all'art. 28, comma 2)
1. Informazioni da fornire nella relazione di trasparenza annuale di cui all'art. 28, comma 2:
a) documenti di bilancio, comprendenti lo stato patrimoniale o un prospetto delle attività e passività, il conto economico e il rendiconto finanziario;
b) una relazione sulle attività svolte nell'esercizio;
c) informazioni sul rifiuto di concedere una licenza ai sensi dell' art. 22, comma 2;
d) una descrizione della struttura giuridica e di governance dell'organismo di gestione collettiva;
e) informazioni sulle entità direttamente o indirettamente detenute o controllate, in tutto o in parte, dall'organismo di gestione collettiva;
f) informazioni sull'importo totale dei compensi versati nell'anno precedente alle persone di cui agli articoli 11, comma 3, e 12 e su altri vantaggi loro concessi;
g) le informazioni finanziarie di cui al punto 2 del presente allegato;
h) una relazione speciale sull'uso degli importi detratti ai fini di servizi sociali, culturali ed educativi, contenente le informazioni di cui al punto 3 del presente allegato.
2. Informazioni finanziarie da fornire nella relazione di trasparenza annuale:
a) informazioni finanziarie sui proventi dei diritti, per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo (ad esempio trasmissione radiotelevisiva, uso online, esecuzione pubblica) incluse le informazioni sugli introiti provenienti dall'investimento dei proventi dei diritti e l'utilizzo di tali introiti (sia che siano distribuiti ai titolari dei diritti o ad altri organismi di gestione collettiva, o siano altrimenti utilizzati);
b) informazioni finanziarie sul costo della gestione dei diritti e altri servizi forniti dagli organismi di gestione collettiva ai titolari dei diritti, con una descrizione dettagliata che comprenda almeno i seguenti elementi:
1) tutti i costi operativi e finanziari, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e, laddove i costi siano indiretti e non possano essere attribuiti ad una o più categorie di diritti, una spiegazione del metodo applicato per ripartire tali costi indiretti;
2) i costi operativi e finanziari, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e, laddove i costi siano indiretti e non possano essere attribuiti ad una o più categorie di diritti, una spiegazione del metodo usato per assegnare tali costi indiretti, limitata alla gestione di diritti, incluse le spese di gestione dedotte dai proventi dei diritti o compensate con questi ultimi o da eventuali introiti provenienti dall'investimento dei proventi dei diritti a norma dell' art. 14, comma 3, e dell' art. 15, commi 1, 2 e 3;
3) i costi operativi e finanziari relativi a servizi diversi dalla gestione di diritti, ma compresi i servizi sociali, culturali ed educativi;
4) le risorse usate per la copertura dei costi;
5) le detrazioni effettuate dai proventi dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo nonché la finalità della detrazione, ad esempio i costi correlati alla gestione di diritti o alla fornitura di servizi sociali, culturali o educativi;
6) la percentuale rappresentata dal costo della gestione dei diritti e di altri servizi forniti dall'organismo di gestione collettiva ai titolari dei diritti rispetto ai proventi dei diritti nell'esercizio di riferimento, per categoria di diritti gestiti e, laddove i costi siano indiretti e non possano essere attribuiti ad una o più categorie di diritti, una spiegazione del metodo utilizzato per assegnare tali costi indiretti;
c) informazioni finanziarie sugli importi dovuti ai titolari dei diritti, con una descrizione dettagliata che comprenda almeno i seguenti elementi:
1) l'importo totale attribuito ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;
2) l'importo totale versato ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;
3) la frequenza dei pagamenti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;
4) l'importo totale riscosso, ma non ancora attribuito ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo e l'indicazione dell'esercizio in cui tali importi sono stati riscossi;
5) l'importo totale attribuito, ma non ancora distribuito ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo e l'indicazione dell'esercizio in cui tali importi sono stati riscossi;
6) se un organismo di gestione collettiva non ha provveduto alla distribuzione e ai pagamenti entro il termine di cui all'art. 17, comma 2, i motivi del ritardo;
7) il totale degli importi non distribuibili, con una spiegazione circa l'utilizzo cui tali importi sono stati destinati;
d) informazioni sui rapporti con altri organismi di gestione collettiva, con una descrizione che comprenda almeno i seguenti elementi:
1) gli importi ricevuti da altri organismi di gestione collettiva e gli importi pagati ad altri organismi di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti, per tipologia di utilizzo e per organismo di gestione collettiva;
2) le spese di gestione e le altre detrazioni dai proventi dei diritti dovute ad altri organismi di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti, per tipologia di utilizzo e per organismo di gestione collettiva;
3) le spese di gestione e le altre detrazioni dagli importi pagati da altri organismi di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti e per organismo di gestione collettiva;
4) gli importi distribuiti direttamente ai titolari dei diritti provenienti da altri organismi di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti e per organismo di gestione collettiva.
3. Informazioni da fornire nella relazione speciale di cui all' art. 28, comma 3:
a) gli importi detratti ai fini della fornitura di servizi sociali, culturali ed educativi nell'esercizio finanziario, con una ripartizione per tipo di fine cui sono destinati e per ogni tipo di fine con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;
b) una spiegazione dell'uso di tali importi, con una ripartizione per tipo di fine cui sono destinati inclusi i costi degli importi di gestione detratti per finanziare servizi sociali, culturali ed educativi e gli importi separati utilizzati per servizi sociali, culturali ed educativi.


 
Art. 2

Definizioni

1. Per «organismo di gestione collettiva» si intende un soggetto, ivi compresa la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) disciplinata dagli articoli 180 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2, che, come finalita' unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di piu' di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti:
a) e' detenuto o controllato dai propri membri;
b) non persegue fini di lucro.
2. Per «entita' di gestione indipendente» si intende, fermo restando quanto previsto dall'articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, un soggetto che, come finalita' unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di piu' di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti:
a) non e' detenuta ne' controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti;
b) persegue fini di lucro.
3. Per «titolare dei diritti» si intende qualsiasi persona o entita', diversa da un organismo di gestione collettiva, che detiene diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore o a cui, in base a un accordo per lo sfruttamento dei diritti o alla legge, spetta una parte dei proventi.
4. Per «membro di un organismo di gestione collettiva» si intende un titolare dei diritti o un'entita' che rappresenta i titolari dei diritti, compresi altri organismi di gestione collettiva e associazioni di titolari di diritti, e che soddisfa i requisiti di adesione dell'organismo di gestione collettiva ed e' stato ammesso da questo.
5. Per «licenza multiterritoriale» si intende una licenza che abbia ad oggetto la riproduzione o la comunicazione attraverso reti di comunicazione elettroniche di un'opera musicale per il territorio di piu' di uno Stato dell'Unione europea.
6. Per «diritti su opere musicali online» si intendono: tutti i diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico su opere musicali diffuse attraverso reti di comunicazione elettronica online.


Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n.
633, citata nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 180
L'attivita' di intermediario, comunque attuata, sotto
ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione,
mandato, rappresentanza ed anche di cessione per
l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione,
di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la
comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione
meccanica e cinematografica di opere tutelate, e' riservata
in via esclusiva alla Societa' italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.).
Tale attivita' e' esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell'interesse degli
aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la
utilizzazione economica di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette
licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi
diritto.
L'attivita' dell'ente si esercita altresi' secondo le
norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei
quali esso ha una rappresentanza organizzata.
La suddetta esclusivita' di poteri non pregiudica la
facolta' spettante all'autore, ai suoi successori o agli
aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro
riconosciuti da questa legge.
Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del
secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso
riservata all'autore. I limiti e le modalita' della
ripartizione sono determinati dal regolamento.
Quando, pero', i diritti di utilizzazione economica
dell'opera possono dar luogo a percezioni di proventi in
paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati
o residenti nella Repubblica, ed i titolari di tali diritti
non provvedono, per qualsiasi motivo, alla percezione dei
proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilita', e'
conferito alla Societa' italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.) il potere di esercitare i diritti medesimi per
conto e nell'interesse dell'autore e dei suoi successori o
aventi causa.
I proventi di cui al precedente comma riscossi dalla
Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.),
detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a
disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre
anni; trascorso questo termine senza che siano stati
reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla
Confederazione nazionale professionisti ed artisti, per
scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori
e musicisti.».
- Per i riferimenti normativi della legge 9 gennaio
2008, n. 2 si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 3

Ambito di applicazione

1. Agli organismi di gestione collettiva si applicano i Capi I, II, IV, V e VI e, nel caso in cui concedano licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online, anche il Capo III.
2. Le entita' di gestione indipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, devono soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 8, ad eccezione del comma 1, lettera c), del medesimo articolo, e sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 22, comma 1, 24, 26, comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g), 27, nonche' al Capo IV del presente decreto.


 
Art. 4

Principi generali e diritti dei titolari dei diritti

1. Gli organismi di gestione collettiva agiscono nell'interesse dei titolari dei diritti da essi rappresentati, senza imporre loro alcun obbligo che non sia oggettivamente necessario alla protezione dei loro diritti e interessi o alla gestione efficace di questi ultimi.
2. I titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entita' di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea di nazionalita', di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entita' di gestione indipendente o del titolare dei diritti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all'attivita' di intermediazione di diritti d'autore.
3. L'organismo di gestione collettiva scelto e' obbligato ad assumere la gestione affidatagli, se questa rientra nel proprio ambito di attivita' e non sussistono ragioni oggettivamente giustificate per rifiutarla. L'organismo di gestione collettiva o l'entita' di gestione indipendente, prima di assumere la gestione, forniscono ai titolari dei diritti le informazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, nonche' quelle relative alle spese di gestione e alle detrazioni derivanti dai proventi dei diritti e da eventuali introiti provenienti dall'investimento dei proventi stessi. L'organismo di gestione collettiva o l'entita' di gestione indipendente forniscono le stesse informazioni ai titolari dei diritti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, li hanno gia' autorizzati a gestire i loro diritti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. I titolari dei diritti, qualora affidino ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entita' di gestione indipendente la gestione dei propri diritti, specificano, in forma scritta, quale diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti, affidano alla loro gestione.
5. Resta in ogni caso salvo il diritto dei titolari dei diritti di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta.
6. I titolari dei diritti hanno il diritto di revocare l'affidamento dell'attivita' di intermediazione da loro concesso, in tutto o in parte, per i territori di loro scelta, con un preavviso non inferiore a quattro mesi e non superiore a sei mesi. Tale diritto non puo' essere subordinato ad alcuna condizione. L'organismo di gestione collettiva o l'entita' di gestione indipendente possono decidere che tale revoca produca effetti soltanto alla fine dell'esercizio finanziario.
7. In caso di somme dovute ai titolari dei diritti per atti di sfruttamento verificatisi anteriormente al ritiro dell'autorizzazione o per licenze concesse prima che si producano gli effetti di un'eventuale revoca intervenuta, i titolari dei diritti conservano i diritti di cui agli articoli 15, 17, 24, 27, 34 e 38.
8. I diritti di cui ai commi da 1 a 7 sono indicati nello statuto o nelle condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva e dell'entita' di gestione indipendente.


Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 180 della legge 22 aprile
1941, n. 633, citata nelle note alle premesse, si veda
nelle note all'art. 2.

 
Art. 5

Adesione agli organismi di gestione collettiva

1. I requisiti per l'adesione agli organismi di gestione collettiva sono basati su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, e sono stabiliti nello statuto o nelle condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva e sono pubblicamente accessibili.
2. Qualora un organismo di gestione collettiva respinga una domanda di adesione, fornisce per iscritto, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, al titolare dei diritti una spiegazione adeguata circa i motivi della decisione.
3. L'organismo di gestione collettiva deve apprestare mezzi idonei a consentire lo scambio di comunicazioni con i propri membri per via elettronica, anche ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti. Lo statuto disciplina le modalita' di esercizio di tale comunicazione per via elettronica.


 
Art. 6

Partecipazione dei membri titolari dei diritti

1. Gli statuti degli organismi di gestione collettiva prevedono adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei propri membri ai processi decisionali. La rappresentanza delle diverse categorie di membri nei processi decisionali deve essere equa ed equilibrata.
2. Gli organismi di gestione collettiva istituiscono un apposito registro dei propri membri e lo aggiornano regolarmente.


 
Art. 7
Diritti dei titolari dei diritti che non sono membri dell'organismo
di gestione collettiva

1. Gli organismi di gestione collettiva che, in base ad un rapporto giuridico diretto derivante dalla legge o da una cessione di diritti, da una licenza o da qualsiasi altro accordo contrattuale, gestiscono diritti di titolari dei diritti che non ne siano membri, devono osservare le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 27, 35, comma 3, e 38.


 
Art. 8
Requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di
gestione indipendente che svolgono attivita' di amministrazione e
di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore

1. Gli organismi di gestione collettiva diversi dalla Societa' italiana degli autori e degli editori e le entita' di gestione indipendente che svolgono attivita' di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore devono disporre dei seguenti requisiti:
a) costituzione in una forma giuridica prevista dall'ordinamento italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea che consenta, con riferimento agli organismi di gestione collettiva, l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti;
b) il rispetto della normativa vigente in relazione alla forma giuridica prescelta;
c) un'organizzazione conforme a quanto stabilito dalla Sezione II del presente Capo;
d) previsione espressa nello statuto, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dei seguenti elementi:
1) l'attivita' di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente;
2) la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2, del codice civile;
3) la redazione del bilancio ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del codice civile.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), numero 3), si applicano anche alla Societa' italiana autori ed editori.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a segnalare l'inizio dell'attivita' secondo le modalita' previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, autorita' di vigilanza ai sensi dell'articolo 40, trasmettendo altresi' alla suddetta amministrazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante il possesso dei requisiti previsti al precedente comma 1, insieme ad una copia del proprio statuto. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le modalita' per accertare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
4. La distribuzione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui agli articoli 71-sexies e 71-septies, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da parte delle associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi, non costituisce attivita' di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.


Note all'art. 8:
- Per i riferimenti normativi della legge 22 aprile
1941, n. 633 si veda nelle note alle premesse.
- Il paragrafo 2, Sezione III, Capo III, Titolo II,
Libro V del codice civile e' cosi' rubricato:
«Paragrafo 2 Delle scritture contabili»
Sezione III Disposizioni particolari per le imprese
commerciali
CAPO III Delle imprese commerciali e delle altre
imprese soggette a registrazioni
TITOLO II DEL LAVORO NELL'IMPRESA
LIBRO QUINTO DEL LAVORO».
- La Sezione IX, Capo V, Titolo V, Libro V del codice
civile, e' cosi' rubricato:
«Sezione IX Del bilancio
CAPO V Della societa' per azioni
TITOLO V DELLE SOCIETA'
LIBRO QUINTO DEL LAVORO».
- Il testo dell'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n.
241, citata nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 19. Segnalazione certificata di inizio attivita'
- Scia
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione
non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto
generale, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito
da una segnalazione dell'interessato, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla
cittadinanza, all'amministrazione della giustizia,
all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni
sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per
consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma,
salve le verifiche successive degli organi e delle
amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata
delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche'
dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata
mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo
esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la
segnalazione si considera presentata al momento della
ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata, anche nei casi di cui all'art. 19-bis, comma 2,
dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure da parte del privato, decorso il suddetto termine,
l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di
pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia
di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la
sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato
interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato
comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di
ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma
6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i
provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza
delle condizioni previste dall'art. 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
[5. Il presente articolo non si applica alle attivita'
economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese
quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa
all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il
relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque
interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli
atti di assenso formati in virtu' delle norme sul silenzio
assenso previste dall'art. 20.]
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa Testo A) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Il testo degli articoli 71-sexies e 71-septies, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, citata nelle note alle
premesse, cosi' recita:
«Art. 71-sexies
1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi
e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una
persona fisica per uso esclusivamente personale, purche'
senza scopo di lucro e senza fini direttamente o
indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure
tecnologiche di cui all'art. 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non puo' essere
effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata
a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da
parte di persona fisica per uso personale costituisce
attivita' di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui
agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del
pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera
e' protetta dalle misure tecnologiche di cui all'art.
102-quater ovvero quando l'accesso e' consentito sulla base
di accordi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari
dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante
l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'art.
102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il
possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale
protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa
effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso
personale, a condizione che tale possibilita' non sia in
contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli
altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai
titolari dei diritti.»
«Art. 71-septies
1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonche' i
produttori originari di opere audiovisive, gli artisti
interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i
loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la
riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui
all'art. 71-sexies. Detto compenso e' costituito, per gli
apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione
analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una
quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al
rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali e'
calcolata sul prezzo di un apparecchio avente
caratteristiche equivalenti a quelle della componente
interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora cio'
non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio.
Per i supporti di registrazione audio e video, quali
supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o
trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o
videogrammi, il compenso e' costituito da una somma
commisurata alla capacita' di registrazione resa dai
medesimi supporti. Per i sistemi di videoregistrazione da
remoto il compenso di cui al presente comma e' dovuto dal
soggetto che presta il servizio ed e' commisurato alla
remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio
stesso.
2. Il compenso di cui al comma 1 e' determinato, nel
rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo
conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro il
31 dicembre 2009 sentito il comitato di cui all'art. 190 e
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative
dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al
comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto
dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui
all'art. 102-quater, nonche' della diversa incidenza della
copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto e'
sottoposto ad aggiornamento triennale.
3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel
territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli
apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti
soggetti devono presentare alla Societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione
dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi
dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In
caso di mancata corresponsione del compenso, e'
responsabile in solido per il pagamento il distributore
degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al
doppio del compenso dovuto, nonche', nei casi piu' gravi o
di recidiva, con la sospensione della licenza o
autorizzazione all'esercizio dell'attivita' commerciale o
industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la
revoca della licenza o autorizzazione stessa.».

 
Art. 9

Organi degli organismi di gestione collettiva

1. Gli statuti degli organismi di gestione collettiva prevedono i seguenti organi:
a) assemblea generale dei membri;
b) organo di amministrazione;
c) organo di sorveglianza;
d) organo di controllo contabile.


 
Art. 10

Assemblea generale dei membri

1. L'assemblea generale e' composta dai membri dell'organismo di gestione collettiva ed e' convocata almeno una volta l'anno.
2. L'assemblea generale decide in merito alla nomina e alla revoca dell'incarico degli amministratori, esamina le loro prestazioni e approva i loro compensi e gli altri eventuali benefici, incluse la liquidazione e le prestazioni previdenziali.
3. L'assemblea generale delibera in merito alle eventuali modifiche dello statuto e in merito alle condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva, qualora non siano disciplinate nello statuto.
4. L'assemblea generale delibera, nel rispetto della Sezione III, del presente Capo, almeno in merito a quanto segue:
a) alla politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;
b) alla politica generale sull'impiego degli importi non distribuibili;
c) alla politica generale di investimento riguardante i proventi dei diritti e le eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali proventi;
d) alla politica generale in materia di detrazioni dai proventi dei diritti e dalle eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali proventi;
e) all'impiego degli importi non distribuibili;
f) alla politica della gestione dei rischi;
g) all'approvazione di qualsiasi acquisto, vendita o ipoteca di beni immobili;
h) all'approvazione di fusioni e alleanze, alla costituzione di societa' controllate, all'acquisizione di partecipazioni o diritti in altre entita';
i) all'approvazione dell'assunzione e della concessione di prestiti o della fornitura di garanzia per gli stessi;
l) alla nomina e revoca dei componenti dell'organo di controllo contabile. La presente lettera non si applica alla Societa' italiana degli autori e degli editori, per la quale resta fermo quanto previsto all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.
5. L'assemblea generale puo' delegare all'organo di cui all'articolo 11 i poteri di cui al comma 4, lettere f), g), h) ed i).
6. Con riferimento al comma 4, lettere a), b), c) e d), l'assemblea generale puo' stabilire condizioni piu' dettagliate per l'impiego dei proventi dei diritti e delle entrate derivanti dal loro investimento.
7. L'assemblea generale esercita il controllo sulle attivita' dell'organismo di gestione collettiva, approvando la relazione di trasparenza annuale di cui all'articolo 28. Delibera altresi' su ogni altra materia o questione prevista dallo statuto.
8. Tutti i membri degli organismi di gestione collettiva hanno il diritto di partecipare e di esercitare, anche per via elettronica, secondo i criteri previsti dallo statuto, il diritto di voto in seno all'assemblea generale. Lo statuto puo' tuttavia prevedere restrizioni al diritto dei membri di esercitare il diritto di voto in seno all'assemblea generale sulla base di uno o di entrambi i seguenti criteri, purche' siano stabiliti e applicati in modo equo e proporzionato e siano pubblicamente accessibili in conformita' con le disposizioni degli articoli 25 e 26:
a) durata dell'adesione;
b) importi che un membro ha ricevuto o che gli competono.
9. Ciascun membro degli organismi di gestione collettiva ha il diritto di designare un proprio rappresentante autorizzato a partecipare e votare a suo nome in seno all'assemblea generale dei membri, purche' tale designazione non comporti un conflitto di interessi. Lo statuto puo' stabilire restrizioni in merito alla designazione dei rappresentanti e all'esercizio dei diritti di voto da parte di questi ultimi, purche' tali restrizioni non pregiudichino l'adeguata ed effettiva partecipazione dei membri al processo decisionale dell'organismo di gestione collettiva. La delega e' valida per un'unica riunione dell'assemblea generale. All'interno della stessa il rappresentante gode degli stessi diritti che spetterebbero al membro che esso rappresenta ed esprime il voto conformemente alle istruzioni di voto impartite dal membro che rappresenta.
10. Lo statuto puo' prevedere che i poteri dell'assemblea generale siano esercitati da un'assemblea di delegati eletti almeno ogni quattro anni dai membri dell'organismo di gestione collettiva, a condizione che:
a) sia garantita un'effettiva e adeguata partecipazione dei membri al processo decisionale dell'organismo di gestione collettiva;
b) la rappresentanza delle diverse categorie di membri in seno all'assemblea dei delegati sia equa ed equilibrata.
11. All'assemblea dei delegati si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9.
12. Qualora lo statuto, in ragione della forma giuridica adottata, non preveda un'assemblea generale dei membri o un'assemblea dei delegati, i poteri ad esse spettanti sono esercitati dall'organo di cui all'articolo 11, in conformita' alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 e ai commi 6 e 7.


Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 1 della legge 9 gennaio 2008, n.
2, citata nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 1. Disposizioni concernenti la Societa' italiana
degli autori ed editori.
1. La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE)
e' ente pubblico economico a base associativa e svolge le
funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni. La SIAE esercita le altre
funzioni ad essa attribuite dalla legge e puo' effettuare,
altresi', la gestione di servizi di accertamento e
riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in
regime di convenzione con pubbliche amministrazioni,
regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati. La
SIAE, di intesa con il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare
la creativita' di giovani autori italiani e ad agevolare la
fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle
opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche.
2. L'attivita' della SIAE e' disciplinata dalle norme
di diritto privato. Tutte le controversie concernenti le
attivita' dell'ente, ivi incluse le modalita' di gestione
dei diritti, nonche' l'organizzazione e le procedure di
elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono
devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le
competenze degli organi della giurisdizione tributaria.
3. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio
dei ministri, la vigilanza sulla SIAE. L'attivita' di
vigilanza e' svolta sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.
4. Lo statuto della SIAE e' adottato dall'assemblea su
proposta del Consiglio di amministrazione ed e' approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa designazione da parte dell'assemblea della
SIAE.
5. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419, e successive modificazioni, e' abrogato.
6. Dall'attuazione delle disposizioni della presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.».

 
Art. 11

Organo di sorveglianza

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo statuto deve prevedere l'istituzione di un organo che svolga funzioni di sorveglianza. Tale organo e' composto in modo tale da assicurare una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie di membri dell'organismo di gestione collettiva.
2. L'organo di cui al comma 1 assicura il controllo e il monitoraggio costanti dell'esercizio delle funzioni e delle connesse attivita' attuative e strumentali posti in essere dai soggetti titolari degli organi di gestione.
3. I componenti dell'organo di sorveglianza devono presentare annualmente all'assemblea generale una dichiarazione individuale sugli eventuali conflitti di interesse, contenente le informazioni di cui all'articolo 12, comma 9.
4. L'organo di sorveglianza si riunisce regolarmente almeno al fine di:
a) esercitare i poteri delegatigli dall'assemblea generale dei membri, compresi quelli di cui all'articolo 10, commi 2 e 5;
b) monitorare le attivita' degli amministratori di cui all'articolo 12, tra cui la corretta esecuzione delle delibere dell'assemblea generale dei membri, con particolare riferimento a quelle sull'attuazione delle politiche generali di cui all'articolo 10, comma 4, lettere a), b), c) e d).
5. L'organo di sorveglianza riferisce in merito all'esercizio dei suoi poteri all'assemblea generale dei membri almeno una volta l'anno.
6. Ai componenti dell'organismo di sorveglianza si applica, in quanto compatibile, l'articolo 12, commi da 1 a 9.


Note all'art. 11:
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.

 
Art. 12

Amministrazione degli organismi di gestione collettiva

1. Gli amministratori degli organismi di gestione collettiva devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi gestiscono le attivita' secondo principi di sana e prudente amministrazione, nel rispetto delle procedure amministrative e contabili, nonche' dei meccanismi di controllo interno previsti dallo statuto.
2. Gli amministratori non possono assumere la qualita' di soci illimitatamente responsabili in soggetti concorrenti, ne' esercitare un'attivita' concorrente per conto proprio o di terzi, ne' essere amministratori o direttori generali in soggetti concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea generale dei membri.
3. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 2, gli amministratori possono essere revocati d'ufficio dall'assemblea generale dei membri.
4. La responsabilita' degli amministratori e' disciplinata ai sensi dell'articolo 2392 del codice civile.
5. Ciascun amministratore deve informare gli altri amministratori e l'organo di sorveglianza di ogni interesse che abbia, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione dell'organismo di gestione collettiva, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato o di amministratore unico, deve altresi' astenersi dal compiere l'operazione, investendo dello stesso l'organo di sorveglianza, che provvede sull'operazione e riferisce alla prima assemblea utile.
6. Nei casi previsti dal comma 5, le deliberazioni dell'organo di amministrazione ovvero dell'organo di sorveglianza devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l'organismo dell'operazione.
7. Gli amministratori rispondono dei danni derivati all'organismo dalle loro azioni od omissioni. Essi rispondono altresi' dei danni derivati all'organismo dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunita' di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.
8. Gli statuti possono prevedere ulteriori procedure al fine di evitare conflitti d'interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e rendere pubblici i conflitti di interesse effettivi o potenziali in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti rappresentati dall'organismo di gestione collettiva.
9. Lo statuto deve prevedere che gli amministratori trasmettano annualmente una dichiarazione individuale all'assemblea generale dei membri contenente le seguenti informazioni:
a) eventuali profili di conflitto di interesse con riferimento all'organismo di gestione collettiva;
b) eventuali compensi ricevuti nell'esercizio precedente dall'organismo di gestione collettiva, inclusi quelli sotto forma di regimi pensionistici, di prestazioni in natura ed altri tipi di benefici;
c) importi ricevuti nell'esercizio precedente dall'organismo di gestione collettiva in qualita' di titolare di diritti;
d) una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli dell'organismo di gestione collettiva o tra gli obblighi verso quest'ultimo e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.


Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 2392 del codice civile cosi'
recita:
«Art. 2392. Responsabilita' verso la societa'.
Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi
imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza
richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro
specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili
verso la societa' dei danni derivanti dall'inosservanza di
tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie
del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite
ad uno o piu' amministratori.
In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto
dal comma terzo dell'art. 2381, sono solidalmente
responsabili se, essendo a conoscenza di fatti
pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per
impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le
conseguenze dannose.
La responsabilita' per gli atti o le omissioni degli
amministratori non si estende a quello tra essi che,
essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo
il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle
deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per
iscritto al presidente del collegio sindacale.».

 
Art. 13

Organo di controllo contabile

1. Il controllo contabile degli organismi di gestione collettiva e' affidato ad un revisore legale dei conti o ad una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed e' disciplinato con le modalita' ed ai sensi del codice civile e delle altre leggi applicabili.
2. Alla Societa' italiana degli autori e degli editori si applica l'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 9 gennaio 2008, n. 2. Pertanto il collegio dei revisori dei conti della Societa' italiana degli autori e degli editori e' nominato secondo quanto previsto nel suo statuto, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.


Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 6. (Iscrizione nel Registro)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentita la
Consob, con proprio regolamento, stabilisce:
a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle
domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e
delle societa' di revisione;
b) modalita' e termini entro cui esaminare le domande
di iscrizione e verificare i requisiti.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se
accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione,
ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine
non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora
entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto,
il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con
proprio decreto, la cancellazione dal Registro.
3. Il provvedimento di cancellazione e' motivato e
notificato all'interessato.».
- Per il testo dell'art. 1 della legge 9 gennaio 2008,
n. 2 si veda nelle note all'art. 10.

 
Art. 14

Riscossione e impiego dei proventi dei diritti

1. Gli organismi di gestione collettiva riscuotono e gestiscono i proventi dei diritti in base a criteri di diligenza.
2. I proventi dei diritti e le entrate derivanti dal loro investimento devono essere tenuti separati sotto il profilo contabile da eventuali attivita' proprie degli organismi e dai relativi proventi, nonche' dalle spese di gestione o da altre attivita'.
3. I proventi dei diritti o le entrate derivanti dal loro investimento, non possono essere impiegati per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, con l'eccezione per la detrazione o compensazione delle spese di gestione in conformita' ad una decisione adottata a norma dell'articolo 10, comma 4, lettera d), o per l'impiego dei proventi dei diritti o delle altre entrate derivanti dall'investimento in conformita' con una decisione adottata dall'assemblea a norma dell'articolo 10, comma 4.
4. Nei casi in cui gli organismi di gestione collettiva investono i proventi dei diritti o le entrate derivanti dall'investimento di tali proventi, essi agiscono nel migliore interesse dei titolari dei diritti, in conformita' con la politica generale di investimento e gestione dei rischi di cui all'articolo 10, comma 4, lettere c) e f).
5. In ogni caso, gli investimenti sono effettuati nell'esclusivo e migliore interesse dei titolari dei diritti, devono garantire la sicurezza, la qualita', la liquidita' e la redditivita' del portafoglio nel suo insieme, devono essere inoltre diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attivita' e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.


 
Art. 15

Detrazioni

1. Le spese di gestione e le altre detrazioni dai proventi o derivanti dall'investimento dei proventi dei diritti devono essere stabiliti secondo criteri oggettivi e risultare ragionevoli, in rapporto alle prestazioni fornite che possono comprendere i servizi di cui all'articolo 16.
2. Le spese di gestione e le altre detrazioni dai proventi o derivanti dall'investimento dei proventi dei diritti non devono superare i costi giustificati e documentati sostenuti dagli organismi di gestione collettiva.
3. Gli obblighi concernenti la trasparenza nell'impiego degli importi detratti o compensati per le spese di gestione si applicano a qualsiasi altra detrazione effettuata al fine di coprire i costi di gestione dei diritti d'autore e diritti connessi.


 
Art. 16

Servizi sociali, culturali o educativi

1. Nel caso in cui gli organismi di gestione collettiva offrano servizi sociali, culturali o educativi finanziati mediante detrazioni dai proventi dei diritti o da eventuali introiti provenienti dal loro investimento, tali servizi sono prestati sulla base di criteri equi, in particolare in relazione all'accesso e alla loro portata.


 
Art. 17

Distribuzione di importi dovuti ai titolari dei diritti

1. Gli organismi di gestione collettiva distribuiscono regolarmente e con la necessaria diligenza e precisione gli importi dovuti ai titolari dei diritti nel rispetto di quanto stabilito dalla presente sezione e in linea con la politica generale in materia di distribuzione stabilita ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a).
2. Gli organismi di gestione collettiva, o i loro membri che rappresentano i titolari dei diritti, procedono alla distribuzione e ai pagamenti di tali importi dovuti ai titolari dei diritti celermente, sulla base di criteri di economicita' e in modo quanto piu' possibile analitico, in rapporto alle singole utilizzazioni di opere. La distribuzione deve avvenire in ogni caso non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi tali proventi, a meno che non sia possibile rispettare il suddetto termine per ragioni oggettive correlate, in particolare, agli obblighi di comunicazione da parte degli utilizzatori, all'identificazione dei diritti o dei titolari dei diritti o all'attribuzione delle opere e di altri materiali protetti ai rispettivi titolari.
3. Se il termine per la distribuzione di cui al comma 2 non puo' essere rispettato, gli importi dovuti ai titolari dei diritti sono tenuti separati nella contabilita' degli organismi di gestione collettiva.


 
Art. 18

Identificazione dei titolari dei diritti

1. Gli organismi di gestione collettiva adottano tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In particolare, al piu' tardi entro novanta giorni dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 17, gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o piu' titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati:
a) ai titolari di diritti che rappresentano o ai soggetti che rappresentano titolari di diritti, qualora tali soggetti siano membri di un organismo di gestione collettiva;
b) a tutti gli organismi di gestione collettiva con cui hanno concluso accordi di rappresentanza;
2. Le informazioni di cui al comma 1 includono, qualora disponibili:
a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto;
b) il nome del titolare dei diritti;
c) il nome dell'editore o produttore pertinente;
d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.
3. Gli organismi di gestione collettiva verificano altresi' i registri dei propri membri di cui all'articolo 6, comma 2, e altri registri reperibili. Se le misure di cui sopra non producono risultati, gli organismi di gestione collettiva mettono tali informazioni a disposizione del pubblico al piu' tardi entro un anno dalla scadenza del periodo di novanta giorni, di cui al comma 1.


 
Art. 19

Proventi non distribuibili

1. Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti non possono essere distribuiti, dopo tre anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, tali importi sono considerati non distribuibili, a condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano adottato tutte le misure necessarie di cui all'articolo 18 per identificare e localizzare i titolari dei diritti.
2. L'assemblea generale o, ove presente, l'assemblea dei delegati, in conformita' con lo statuto, delibera, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera b), in merito all'utilizzo degli importi non distribuibili, fatto salvo il diritto dei titolari dei diritti di reclamare tali importi presso gli organismi suddetti, nei termini prescrizionali di quattro anni dalla scadenza del termine ultimo per la distribuzione dei diritti di cui all'articolo 17, comma 2.
3. Gli importi non distribuibili sono utilizzati in modo separato e indipendente al fine di finanziare attivita' sociali, culturali ed educative ad esclusivo beneficio dei titolari dei diritti.


 
Art. 20

Diritti gestiti nel quadro di accordi di rappresentanza

1. Gli organismi di gestione collettiva non operano alcuna discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione, nonche' le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti.
2. La riscossione dei diritti sul territorio nazionale da parte di organismi di gestione collettiva ed entita' di gestione indipendenti stabiliti all'estero e' disciplinata dagli accordi di rappresentanza di cui alla presente Sezione.


 
Art. 21

Detrazioni e pagamenti nel quadro degli accordi
di rappresentanza

1. Gli organismi di gestione collettiva, fatte salve le spese di gestione, non effettuano detrazioni dai proventi dei diritti che gestiscono in base a un accordo di rappresentanza o da eventuali introiti provenienti dall'investimento dei proventi di quei diritti, a meno che l'altro organismo che e' parte dell'accordo di rappresentanza non acconsenta espressamente a tali detrazioni.
2. Gli organismi di gestione collettiva procedono regolarmente, diligentemente e accuratamente, secondo quanto prescritto dall'articolo 17, comma 2, alla distribuzione e ai pagamenti agli altri organismi di gestione collettiva che rappresentano.
3. Gli organismi di gestione collettiva che, se rappresentati, ricevono i pagamenti da altri organismi, procedono alla distribuzione e ai pagamenti degli importi dovuti ai titolari dei diritti quanto prima e comunque non oltre sei mesi a decorrere dal ricevimento di tali importi, a meno che tale termine non si possa rispettare per le ragioni oggettive di cui all'articolo 17, comma 2.
4. Gli adempimenti di cui al comma 3 devono essere rispettati anche da parte delle organizzazioni che rappresentano titolari dei diritti che siano membri degli organismi di gestione collettiva che ricevono i pagamenti.


 
Art. 22

Concessione delle licenze

1. Gli organismi di gestione collettiva, da un lato, e gli utilizzatori, dall'altro, conducono in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, scambiandosi a tal fine tutte le informazioni necessarie.
2. Gli organismi di gestione collettiva rispondono per iscritto senza indebito ritardo alle richieste degli utilizzatori specificando, fra l'altro, le informazioni che devono essere loro fornite per concedere una licenza. Ricevute tutte le informazioni pertinenti, tali organismi, senza indebito ritardo, concedono una licenza o forniscono agli utilizzatori una dichiarazione motivata in cui spiegano i motivi per cui non intendono sottoporre a licenza un determinato servizio.
3. La concessione delle licenze avviene a condizioni commerciali eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli. Gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze su diritti non sono tenuti a basarsi, per altri tipi di servizi online, sulle condizioni di concessione concordate con un utilizzatore, quando quest'ultimo fornisce un nuovo tipo di servizio online proposto al pubblico dell'Unione europea da meno di tre anni.
4. Le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso devono garantire ai titolari dei diritti una adeguata remunerazione ed essere ragionevoli e proporzionate in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonche' del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva. Quest'ultimo informa gli utilizzatori interessati in merito ai criteri utilizzati per stabilire tali tariffe.
5. Gli organismi di gestione collettiva consentono agli utilizzatori di comunicare con essi per via elettronica, anche ai fini di informazione sull'uso della licenza, nonche' in adempimento agli obblighi stabiliti all'articolo 23 e ad altri obblighi previsti dalle licenze.
6. Ai fini della migliore applicazione delle presenti disposizioni, la Societa' italiana degli autori ed editori disciplina con proprio provvedimento, adottato previo parere vincolante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' per l'affidamento dell'incarico di mandatario territoriale, che in ogni caso deve avvenire esclusivamente attraverso procedure di selezione pubblica, adeguatamente pubblicizzate tramite avviso pubblico, in cui siano rispettati i principi della trasparenza e dell'imparzialita'. Le procedure di selezione, gestite da commissioni presiedute da esperti indipendenti, prevedono quale criterio di selezione il possesso di adeguati requisiti di professionalita' ed onorabilita'. Il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma disciplina altresi' le modalita' per prevenire potenziali conflitti di interessi ed il conferimento di mandati tra loro incompatibili, l'introduzione ed il rafforzamento di adeguate forme di controllo sull'operato dei mandatari territoriali, la loro equa e proporzionata distribuzione territoriale, nonche' l'uniforme applicazione delle tariffe stabilite. Tali principi si applicano agli altri organismi di gestione collettiva qualora intendano servirsi, per lo svolgimento della loro attivita', di propri mandatari.


 
Art. 23

Obblighi degli utilizzatori

1. Salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, entro novanta giorni dall'utilizzazione, gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonche' alle entita' di gestione indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di opere protette. Le informazioni riguardano, in particolare:
a) con riferimento all'identificazione dell'opera protetta: il titolo originale; l'anno di produzione o di distribuzione nel territorio dello Stato, il produttore e la durata complessiva dell'opera;
b) con riferimento all'utilizzo dell'opera protetta: tutti i profili inerenti la diffusione, quali la data o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione. Resta fermo il diritto degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente di richiedere ulteriori informazioni, ove disponibili.
2. Ove necessario all'assolvimento dei propri obblighi, gli utilizzatori esercitano senza indugio il diritto di informazione di cui all'articolo 27, indicando puntualmente agli organismi di gestione collettiva ed entita' di gestione indipendenti le informazioni non in loro possesso. In questa ipotesi il termine di 90 giorni e' sospeso fino alla data di ricezione di informazioni corrette, complete e congruenti.
3. Gli organismi di gestione collettiva devono concordare in buona fede le informazioni da fornire, le modalita' e i tempi nei contratti con gli utilizzatori, anche tenendo conto degli standard adottati su base volontaria dal settore.
4. Il mancato adempimento degli obblighi di informazione o la fornitura di dati falsi o erronei costituisce causa di risoluzione del contratto di licenza, con la conseguente inibizione all'utilizzazione di fonogrammi, opere cinematografiche e audiovisive anche laddove remunerate con equo compenso.


 
Art. 24

Informazioni ai titolari dei diritti sulla gestione
dei loro diritti

1. Gli organismi di gestione collettiva, fatti salvi il comma 2 e gli articoli 25 e 33, comma 2, forniscono almeno una volta l'anno a ciascun titolare dei diritti cui abbiano attribuito proventi o effettuato pagamenti nel corso dell'anno precedente le seguenti informazioni relative al periodo annuale di riferimento dell'attribuzione dei proventi o di effettuazione dei pagamenti:
a) i dati sull'identificazione del titolare dei diritti;
b) i proventi attribuiti al titolare dei diritti;
c) gli importi pagati dall'organismo di gestione collettiva al titolare dei diritti per ciascuna categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;
d) il periodo in cui ha avuto luogo l'utilizzo per il quale sono stati attribuiti e pagati gli importi al titolare dei diritti salvo che, per motivi obiettivi legati alla comunicazione da parte degli utilizzatori, non sia stato possibile per l'organismo di gestione collettiva fornire questa informazione;
e) le detrazioni applicate a titolo di spese di gestione;
f) le detrazioni applicate a titolo diverso dalle spese di gestione, ivi incluse altre detrazioni eventualmente previste dalla normativa vigente per la prestazione di servizi sociali, culturali o educativi;
g) i proventi di diritti attribuiti e non ancora pagati al titolare di diritti per qualsiasi periodo.
2. Gli organismi di gestione collettiva che abbiano a loro volta come membri soggetti incaricati della distribuzione dei proventi ai titolari dei diritti forniscono le informazioni di cui al precedente comma 1 a tali soggetti, salvo che questi ultimi non ne siano gia' in possesso. Tali soggetti forniscono almeno una volta l'anno le informazioni di cui al comma 1 ai titolari dei diritti a cui abbiano attribuito proventi o effettuato pagamenti nel corso dell'anno precedente.


 
Art. 25
Informazioni sulla gestione di diritti fornite ad altri organismi di
gestione collettiva nel quadro di accordi di rappresentanza.

1. Gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione degli organismi di gestione collettiva per conto dei quali gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, almeno le seguenti informazioni in relazione al periodo cui esse si riferiscono:
a) i proventi dei diritti attribuiti, gli importi pagati per ciascuna categoria di diritti e per tipo di utilizzo per i diritti che gestiscono nel quadro dell'accordo di rappresentanza ed eventuali proventi dei diritti attribuiti non ancora pagati per qualsiasi periodo;
b) le detrazioni applicate a titolo di spese di gestione, nonche' quelle applicate a titolo diverso dalle spese di gestione a norma dell'articolo 21;
c) le licenze concesse o rifiutate in relazione alle opere e agli altri materiali protetti oggetto dell'accordo di rappresentanza;
d) le delibere adottate dall'assemblea generale o da altro organo competente nella misura in cui esse siano pertinenti in relazione alla gestione dei diritti nel quadro dell'accordo di rappresentanza.
2. Le informazioni di cui al comma 1 vengono messe a disposizione almeno una volta l'anno e per via elettronica.


 
Art. 26

Divulgazione delle informazioni

1. Gli organismi di gestione collettiva rendono pubbliche, mantenendole aggiornate sul proprio sito internet, almeno le seguenti informazioni:
a) lo statuto;
b) le condizioni di adesione e le condizioni di ritiro dell'autorizzazione a gestire i diritti, se non specificate nello statuto;
c) i contratti standard per la concessione di licenze e le tariffe standard applicabili, incluse le riduzioni;
d) l'elenco delle persone di cui all'articolo 12;
e) la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;
f) la politica generale relativa alle spese di gestione;
g) la politica generale in materia di detrazioni, diversa rispetto a quella relativa alle spese di gestione, ai proventi dei diritti e a qualsiasi reddito derivante dalle spese di gestione, comprese quelle finalizzate alla prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi;
h) un elenco degli accordi di rappresentanza sottoscritti e i nomi degli organismi di gestione collettiva con cui tali accordi di rappresentanza sono stati conclusi;
i) la politica generale sull'utilizzo di importi non distribuibili;
l) le procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie disponibili a norma degli articoli 38 e 39.


 
Art. 27
Informazioni fornite su richiesta ai titolari dei diritti, ad altri
organismi di gestione collettiva e agli utilizzatori.

1. Sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata, gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, mettono a disposizione degli organismi di gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza o di qualsiasi titolare di diritti o utilizzatore, per via elettronica e tempestivamente, almeno le seguenti informazioni:
a) le opere o gli altri materiali che gestiscono, i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza e i territori oggetto di tali accordi;
b) qualora non sia possibile determinare tali opere o altri materiali protetti a causa dell'ambito di attivita' dell'organismo di gestione collettiva, le tipologie di opere o di altri materiali protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono e i territori oggetto di tali accordi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite agli utilizzatori in modalita' tali da garantire l'elaborazione delle informazioni ricevute dagli stessi in forma integrata. A tal fine, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sono definite le modalita' minime comuni relative alla fornitura in via informatica di tali informazioni.


 
Art. 28

Relazione di trasparenza annuale

1. Fermi gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, gli organismi di gestione collettiva elaborano una relazione di trasparenza annuale, comprensiva della relazione speciale di cui al comma 3, per ciascun esercizio finanziario, entro otto mesi dalla fine di tale esercizio. La relazione viene pubblicata sul sito internet di ciascun organismo ove rimane pubblicamente disponibile per almeno cinque anni.
2. La relazione di trasparenza annuale contiene almeno le informazioni di cui all'Allegato al presente decreto.
3. La relazione speciale riguarda l'eventuale utilizzo degli importi detratti ai fini della prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi e comprende almeno le informazioni indicate in materia di cui al punto 3 dell'Allegato.
4. I dati contabili inclusi nella relazione di trasparenza annuale sono controllati da uno o piu' soggetti abilitati per legge alla revisione dei conti. La relazione di revisione e gli eventuali rilievi sono riprodotti integralmente nella relazione di trasparenza annuale. Ai fini del presente comma, i dati contabili comprendono i documenti di bilancio e le informazioni finanziarie come specificate nell'Allegato.
5. Oltre alla relazione di cui al comma 1, la Societa' italiana degli autori ed editori trasmette, entro il 30 giugno di ogni anno, al Parlamento ed agli enti vigilanti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2, una relazione annuale sui risultati dell'attivita' svolta, relativa ai profili di trasparenza ed efficienza.


Note all'art. 28:
- Per il testo dell'art. 1 della legge 9 gennaio 2008,
n. 2 si veda nelle note all'art. 10.

 
Art. 29

Licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online

1. Gli organismi di gestione collettiva concedono le licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online nel rispetto dei requisiti di cui al presente Capo.


 
Art. 30
Capacita' di trattamento dei dati per la gestione delle licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali online

1. Gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online dispongono di strutture adeguate al trattamento efficiente e trasparente, per via elettronica, dei dati necessari alla loro gestione, anche ai fini della corretta identificazione delle opere musicali incluse nel repertorio e del controllo del loro uso, della fatturazione agli utilizzatori, della riscossione dei proventi dei diritti e della distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti.
2. Ai fini del comma 1, gli organismi di gestione collettiva assicurano almeno i seguenti requisiti:
a) puntuale identificazione delle opere musicali, integralmente o in parte, che gli organismi di gestione collettiva sono autorizzati a rappresentare;
b) puntuale identificazione, integralmente o in parte, con particolare riferimento a ciascun territorio di pertinenza, dei diritti e dei relativi titolari, per ciascuna opera musicale o parte di essa che gli organismi di gestione collettiva sono autorizzati a rappresentare;
c) utilizzo di identificatori univoci al fine di individuare i titolari dei diritti e le opere musicali, tenendo conto degli standard e delle pratiche adottate su base facoltativa nel settore e sviluppati a livello internazionale o dell'Unione europea;
d) utilizzo di strumenti adeguati ad identificare e risolvere tempestivamente e efficacemente eventuali discrepanze rispetto ai dati in possesso di altri organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online.


 
Art. 31
Trasparenza delle informazioni sui repertori multiterritoriali per i
diritti su opere musicali online

1. Gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online offrono, per via elettronica, ai fornitori di servizi musicali online, ai titolari dei diritti rappresentati e ad altri organismi di gestione collettiva, a seguito di richiesta debitamente motivata, informazioni aggiornate che consentono di identificare il repertorio musicale online che rappresentano, ed in particolare:
a) le opere musicali;
b) i diritti, rappresentati integralmente o in parte;
c) i territori interessati.
2. Gli organismi di gestione collettiva possono adottare, ove necessario, misure ragionevoli per garantire la correttezza e l'integrita' dei dati, per controllarne il riutilizzo e per proteggere le informazioni commercialmente sensibili.


 
Art. 32

Correttezza delle informazioni sui repertori
multiterritoriali

1. Gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online dispongono di procedure che consentono ai titolari dei diritti, ad altri organismi di gestione collettiva ed ai fornitori di servizi online di chiedere la correzione dei dati di cui all'elenco dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 2, o delle informazioni fornite a norma dell'articolo 31, laddove i predetti soggetti ritengano ragionevolmente che i dati o le informazioni non siano corretti. Nel caso in cui le richieste avanzate siano sufficientemente documentate, gli organismi di gestione collettiva rettificano senza indugio.
2. Gli organismi di gestione collettiva garantiscono che i titolari dei diritti da essi rappresentati, ivi inclusi quelli rappresentati ai sensi dell'articolo 46, possano trasmettere loro per via elettronica le informazioni sulle proprie opere musicali, sui propri diritti e sui territori autorizzati. A tale riguardo, per consentire ai titolari dei diritti di trasmettere le predette informazioni, si applicano nei limiti del possibile gli standard e le prassi settoriali volontari relativi allo scambio di dati sviluppati a livello internazionale o dell'Unione europea.
3. Qualora un organismo di gestione collettiva conferisce ad altro organismo di gestione collettiva un mandato per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online ai sensi degli articoli 35 e 36, l'organismo mandante applica altresi' il comma 2 del presente articolo in relazione ai titolari dei diritti le cui opere musicali siano incluse nel repertorio dell'organismo di gestione collettiva mandatario, salvo diverso accordo tra gli organismi di gestione collettiva.


 
Art. 33

Correttezza e puntualita' nelle dichiarazioni
sull'uso e nella fatturazione

1. Gli organismi di gestione collettiva verificano il corretto utilizzo delle opere musicali online in relazione ai diritti concessi, da parte di fornitori di servizi musicali online cui hanno concesso una licenza multiterritoriale per i diritti su opere musicali online per tali diritti.
2. I fornitori di servizi online comunicano tempestivamente agli organismi di gestione le informazioni sull'utilizzo effettuato delle opere musicali online o dei diritti esercitati. Gli organismi di gestione collettiva offrono ai fornitori di servizi online la possibilita' di dichiarare per via elettronica le predette informazioni. Per lo scambio elettronico di tali dati, gli organismi di gestione collettiva consentono l'utilizzo di almeno una modalita' di dichiarazione che tenga conto di eventuali standard o prassi adottati su base volontaria nel settore e sviluppati a livello internazionale o dell'Unione europea. Gli organismi di gestione collettiva possono rifiutare le dichiarazioni dei fornitori di servizi online in un formato proprietario se gli organismi accettano dichiarazioni trasmesse per mezzo di uno standard adottato nel settore per lo scambio elettronico dei dati.
3. Gli organismi di gestione collettiva trasmettono le fatture ai fornitori di servizi online con modalita' elettronica. L'organismo di gestione collettiva offre l'uso di almeno un formato che tenga conto di standard o prassi adottati su base volontaria nel settore e sviluppati a livello nazionale, internazionale o dell'Unione europea, quale quello previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Il fornitore di servizi online non puo' rifiutare la fattura a causa del suo formato se l'organismo di gestione collettiva utilizza uno standard del settore.
4. Gli organismi di gestione collettiva trasmettono una fattura corretta ai fornitori di servizi online subito dopo la comunicazione dell'utilizzo effettivo dell'opera musicale online, tranne nei casi in cui cio' non sia possibile per motivi imputabili al fornitore di servizi online. La fattura riporta le opere e i diritti oggetto della licenza in base ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 2, e in base all'effettivo utilizzo degli stessi, nella misura in cui cio' e' possibile sulla base delle informazioni fornite e del formato utilizzato.
5. Gli organismi di gestione collettiva adottano misure adeguate per consentire ai fornitori di servizi online di contestare la correttezza della fatturazione, anche nel caso in cui lo stesso fornitore riceva fatture da uno o piu' organismi di gestione collettiva per i medesimi diritti sulla stessa opera musicale online o sullo stesso materiale protetto.


Note all'art. 33:
- Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
(Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di
controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso
distributori automatici, in attuazione dell'art. 9, comma
1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2015, n. 190.

 
Art. 34

Correttezza e puntualita' nel pagamento dei titolari
dei diritti

1. Fatto salvo il comma 3, gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online distribuiscono gli importi dovuti ai titolari dei diritti in virtu' di tali licenze subito dopo la dichiarazione dell'uso effettivo delle opere, tranne nei casi in cui cio' non sia possibile per motivi imputabili al fornitore di servizi online.
2. Fatto salvo il comma 3, gli organismi di gestione collettiva forniscono insieme ad ogni pagamento eseguito a norma del comma 1 almeno le seguenti informazioni ai titolari dei diritti:
a) il periodo in cui sono avvenuti gli usi per i quali sono dovuti gli importi ai titolari dei diritti e i territori in cui essi hanno avuto luogo;
b) gli importi raccolti, le detrazioni effettuate e gli importi distribuiti dall'organismo di gestione collettiva per ciascun diritto su qualsiasi opera musicale online per le quali i titolari dei diritti hanno autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli, integralmente o in parte;
c) gli importi riscossi per i titolari dei diritti, le detrazioni applicate e gli importi distribuiti dall'organismo di gestione collettiva in relazione a ciascun fornitore di servizi online.
3. Qualora un organismo di gestione collettiva conferisca ad altro organismo di gestione collettiva mandato per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online a norma delle disposizioni degli articoli 35 e 36, l'organismo di gestione collettiva mandatario corrisponde accuratamente e senza indebito ritardo all'organismo mandante gli importi di cui al comma 1 e gli fornisce altresi' le informazioni di cui al comma 2. L'organismo di gestione collettiva mandante e' responsabile per la successiva distribuzione di tali importi e la fornitura di tali informazioni ai titolari dei diritti, salvo se tra gli organismi di gestione collettiva diversamente concordato.


 
Art. 35
Accordi tra organismi di gestione collettiva per la concessione di
licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online

1. Eventuali accordi di rappresentanza tra diversi organismi di gestione collettiva aventi ad oggetto licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online del proprio repertorio musicale sono di natura non esclusiva. L'organismo di gestione collettiva mandatario gestisce tali diritti in base a condizioni non discriminatorie.
2. L'organismo mandatario informa l'organismo mandante delle principali condizioni cui devono essere concesse le licenze su opere musicali online di quest'ultimo, inclusa la natura dello sfruttamento, di tutte le disposizioni che riguardano o influenzano i diritti di licenza, della durata della licenza, dei periodi contabili e dei territori coperti.
3. L'organismo mandante informa i propri membri delle principali condizioni dell'accordo, inclusi la durata e i costi dei servizi forniti dall'organismo mandatario.


 
Art. 36
Obbligo di rappresentanza di un altro organismo di gestione
collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali per i
diritti su opere musicali online

1. Un organismo di gestione collettiva che concede o amministra licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online di cui al presente Capo e' tenuto ad accettare la richiesta di stipulare accordi di rappresentanza da parte di un altro organismo di gestione collettiva che non concede dette licenze se gia' concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online per la stessa categoria di diritti su opere musicali online del repertorio di uno o piu' altri organismi di gestione collettiva.
2. L'organismo di gestione collettiva interpellato risponde all'organismo di gestione collettiva richiedente per iscritto e senza indebito ritardo.
3. Fatti salvi i commi 5 e 6, l'organismo di gestione collettiva interpellato gestisce il repertorio rappresentato dell'organismo di gestione collettiva richiedente alle stesse condizioni a cui gestisce il proprio repertorio.
4. L'organismo di gestione collettiva interpellato include il repertorio rappresentato dell'organismo di gestione collettiva richiedente ai sensi dei commi da 1 a 3 in tutte le offerte che trasmette ai fornitori di servizi online.
5. Le spese di gestione per il servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva all'organismo richiedente non eccedono quelle ragionevolmente sostenute dall'organismo di gestione collettiva interpellato.
6. L'organismo di gestione collettiva richiedente mette a disposizione dell'organismo interpellato le informazioni relative al proprio repertorio musicale necessarie per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online. Se le informazioni sono insufficienti o fornite in una forma tale da non consentire all'organismo di gestione collettiva interpellato di rispettare i requisiti stabiliti al presente Capo, l'organismo interpellato ha il diritto di addebitare alla controparte le spese ragionevolmente sostenute per rispettare tali prescrizioni o di escludere le opere per cui le informazioni sono insufficienti o inutilizzabili.


 
Art. 37
Deroga per i diritti musicali online richiesti per programmi
radiofonici e televisivi

1. I requisiti di cui al presente Capo non si applicano agli organismi di gestione collettiva che concedono, sulla base dell'aggregazione volontaria dei diritti richiesti e nel rispetto delle norme sulla concorrenza stabilite agli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dell'articolo 2598, del codice civile, primo comma, numero 3), una licenza multiterritoriale per i diritti su opere musicali online richiesta da un'emittente, al fine di comunicare o mettere a disposizione del pubblico:
a) i propri programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente o dopo la prima trasmissione;
b) ogni altro materiale online prodotto o commissionato dall'emittente, anche come visione anticipata, che sia accessorio alla prima trasmissione del suo programma radiofonico o televisivo.


Note all'art. 37:
- Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, citata nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 2. Intese restrittive della liberta' di
concorrenza
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche
concordati tra imprese nonche' le deliberazioni, anche se
adottate ai sensi di disposizioni statutarie o
regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed
altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per
oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno
del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche
attraverso attivita' consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni
contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli
accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o
il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri
contraenti, condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi
ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con
l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.»
«Art. 3. Abuso di posizione dominante
1. E' vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese di
una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o
in una sua parte rilevante, ed inoltre e' vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di
acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli
accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso
tecnologico, a danno dei consumatori;
c) applicare nei rapporti commerciali con altri
contraenti condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi
ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
d) subordinare la conclusione dei contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con
l'oggetto dei contratti stessi.».
- Il testo dell'art. 2598 del codice civile cosi'
recita:
«Art. 2598. Atti di concorrenza sleale.
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei
segni distintivi e dei diritti di brevetto, 2592, compie
atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre
confusione con i nomi o con i segni distintivi
legittimamente usati da altri, o imita servilmente i
prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro
mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con
l'attivita' di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e
sull'attivita' di un concorrente, idonei a determinarne il
discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o
dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro
mezzo non conforme ai principi della correttezza
professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.».

 
Art. 38

Procedure di reclamo

1. Gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione dei propri membri e degli organismi di gestione collettiva per conto dei quali gestiscono diritti in virtu' di un accordo di rappresentanza procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, in particolare per quanto riguarda l'autorizzazione a gestire diritti e il relativo ritiro o la revoca di diritti, le condizioni di adesione, la riscossione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, le detrazioni e le distribuzioni.
2. Gli organismi di gestione sono tenuti a rispondere per iscritto ai reclami, nel termine di 45 giorni dalla loro ricezione, fornendo i chiarimenti necessari e, se del caso, adottando le misure opportune per far venir meno le ragioni della doglianza. Se un reclamo e' ritenuto privo di fondamento, occorre fornire adeguata motivazione, a meno che lo stesso non sia palesemente infondato o strumentale.


 
Art. 39

Modifiche in materia di risoluzione delle controversie

1. All'articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia d'impresa previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti d'autore e i diritti connessi al diritto d'autore previsti dalla presente legge.».
2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo le parole: «diritto d'autore», sono inserite le seguenti: «e di diritti connessi al diritto d'autore».


Note all'art. 39:
- Il testo dell'art. 156 della legge 22 aprile 1941, n.
633, citata nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 156
1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto
di utilizzazione economica a lui spettante in virtu' di
questa legge oppure intende impedire la continuazione o la
ripetizione di una violazione gia' avvenuta sia da parte
dell'autore della violazione che di un intermediario i cui
servizi sono utilizzati per tale violazione puo' agire in
giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e
sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando
l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per
ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o
per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. L'azione e' regolata dalle norme di questa sezione e
dalle disposizioni del codice di procedura civile.
3-bis. Sono devolute alla cognizione delle sezioni
specializzate in materia d'impresa previste dal decreto
legislativo 27 giugno 2003, n. 168, tutte le controversie
aventi ad oggetto i diritti d'autore e i diritti connessi
al diritto d'autore previsti dalla presente legge.».
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 27
giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate
in materia di proprieta' industriale ed intellettuale
presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'art. 16
della legge 12 dicembre 2002, n. 273) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2003, n. 159, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 3. Competenza per materia delle sezioni
specializzate.
1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia
di:
a) controversie di cui all'art. 134 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni, ad esclusione delle azioni di merito e
cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato
dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C
175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del
tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime
transitorio di cui all'art. 83 del medesimo Accordo;
b) controversie in materia di diritto d'autore e di
diritti connessi al diritto d'autore;
c) controversie di cui all'art. 33, comma 2, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287;
d) controversie relative alla violazione della
normativa antitrust dell'Unione europea.
2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti,
relativamente alle societa' di cui al libro V, titolo V,
capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle
societa' di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del
Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003,
nonche' alle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato delle societa' costituite all'estero, ovvero alle
societa' che rispetto alle stesse esercitano o sono
sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i
procedimenti:
a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli
concernenti l'accertamento, la costituzione, la
modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le
azioni di responsabilita' da chiunque promosse contro i
componenti degli organi amministrativi o di controllo, il
liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari,
nonche' contro il soggetto incaricato della revisione
contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o
da fatti illeciti commessi nei confronti della societa' che
ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi
danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445,
terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo
comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma,
2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni
sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le
partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da
quelli regolati dall'art. 2341-bis del codice civile;
d) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse
dai creditori delle societa' controllate contro le societa'
che le controllano;
e) relativi a rapporti di cui all'art. 2359, primo
comma, numero 3), all'art. 2497-septies e all'art.
2545-septies del codice civile;
f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori,
servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia
parte una delle societa' di cui al presente comma, ovvero
quando una delle stesse partecipa al consorzio o al
raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati
affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del
giudice ordinario.
3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti
per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di
connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.».

 
Art. 40

Vigilanza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni del presente decreto, esercitando poteri di ispezione e di accesso ed acquisendo la documentazione necessaria.
2. I membri di un organismo di gestione collettiva, i titolari dei diritti, gli utilizzatori, gli organismi di gestione collettiva e le altre parti interessate segnalano, con modalita' telematica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni cui compete la vigilanza, attivita' o circostanze che costituiscono violazioni delle disposizioni del presente decreto.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni pubblica sul proprio sito l'elenco delle imprese che hanno comunicato l'inizio delle attivita' e che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8. Pubblica altresi' l'elenco dei soggetti che non risultano essere piu' in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo e, con le medesime modalita', ogni altra comunicazione di pertinenza.


Note all'art. 40:
- Per il testo dell'art. 1 della legge 9 gennaio 2008,
n. 2 si veda nelle note all'art. 10.

 
Art. 41

Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 euro a 50.000 euro a chiunque violi gli obblighi di cui agli articoli 14, commi 1, 4 e 5, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, comma 1. Le medesime sanzioni sono altresi' applicate in caso di inosservanza dei provvedimenti inerenti alla vigilanza o in caso di mancata ottemperanza alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri e completi. In caso di violazioni di particolare gravita', l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' sospendere l'attivita' degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente fino a sei mesi ovvero disporre la cessazione dell'attivita'.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 20.000 euro a 100.000 euro a chiunque violi gli obblighi di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 5, 14, commi 2 e 3, 21, commi 1, 2 e 3, 23, 28, 33, comma 2, e 34. In caso di violazioni di particolare gravita', l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' sospendere l'attivita' degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente fino a sei mesi ovvero disporre la cessazione dell'attivita'.
3. In caso di plurime violazioni delle disposizioni sanzionate ai commi 1 e 2, e' applicata la sanzione piu' grave prevista aumentata fino ad un terzo.
4. Alla Societa' italiana autori ed editori si applicano esclusivamente le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di nomina dei commissari straordinari di Governo, quale espressione del potere di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 9 gennaio 2008, n. 2.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1989, n. 681.
6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni disciplina, con proprio regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure dirette all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, assicurando agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta ed orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura pari al cinquanta per cento, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per essere assegnati all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per le attivita' di prevenzione e per l'accertamento delle sanzioni previste dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Note all'art. 41:
- Per il testo dell'art. 1 della legge 9 gennaio 2008,
n. 2, si veda nelle note all'art. 10.
- La legge 24 novembre 1989, n. 681 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.

 
Art. 42

Scambio di informazioni tra Autorita' competenti

1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni tratta senza indebito ritardo una richiesta di informazioni da parte di un'autorita' competente di un altro Stato membro designata a tal fine in particolare per quanto riguarda le attivita' degli organismi di gestione collettiva con sede in Italia, a condizione che la richiesta sia debitamente giustificata.
2. Qualora l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ritenga che un organismo di gestione collettiva con sede in un altro Stato membro, ma operante sul territorio nazionale per l'intermediazione di diritti connessi al diritto d'autore o tramite messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, potrebbe non rispettare le disposizioni del diritto nazionale di quest'ultimo Stato, puo' trasmettere tutte le pertinenti informazioni alla corrispondente autorita' competente, corredate, se del caso, di una richiesta a tale autorita' di adottare le misure adeguate nell'ambito delle sue competenze.
3. Qualora l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni riceva una comunicazione di cui al comma 2 da parte di un'autorita' competente di un altro Stato membro, la risposta motivata deve essere resa nel termine di tre mesi dal ricevimento.
4. La questione di cui al comma 2 puo' altresi' essere deferita dall'autorita' che presenta tale richiesta al gruppo di esperti istituito ai sensi dell'articolo 41 della direttiva 2014/26/UE.


Note all'art. 42:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2014/26/UE si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 43

Dati personali

1. Il trattamento dei dati personali e' disciplinato dalla legislazione vigente.


 
Art. 44
Facolta' di segnalazione all'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato

1. I titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva, le entita' di gestione indipendente e gli utilizzatori possono indirizzare all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione delle disposizioni del presente decreto.


 
Art. 45

Riduzioni e esenzioni

1. All'articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Agli organizzatori di spettacoli dal vivo allestiti in luoghi con capienza massima di cento partecipanti, ovvero con rappresentazione di opere di giovani esordienti al di sotto dei trentacinque anni, titolari dell'intera quota dei relativi diritti d'autore, sono riconosciute forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore.
2-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' delle forme di esenzione o di riduzione di cui al comma 2-bis, prevedendo adeguati meccanismi di controllo, anche attraverso forme di responsabilizzazione degli organizzatori, che assicurino il rispetto delle condizioni che legittimano la riduzione o l'esenzione. Con il decreto di cui al presente comma possono altresi' essere individuati ulteriori eventi o ricorrenze particolari che permettano l'applicazione di forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore. Il decreto di cui al presente comma prevede misure atte a garantire che, nelle fattispecie previste, la Societa' italiana degli autori ed editori, in coerenza con le risultanze di bilancio, remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti d'autore. Il decreto di cui al presente comma puo' essere sottoposto a revisione triennale.».


Note all'art. 45:
- Il testo dell'art. 15-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633, citata nelle note alle premesse, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 15-bis
1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando
l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera
avvengono nella sede dei centri o degli istituti di
assistenza, formalmente istituiti nonche' delle
associazioni di volontariato, purche' destinate ai soli
soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a
scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Societa'
italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni
di categoria interessate, la misura del compenso sara'
determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per l'individuazione delle circostanze soggettive
ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In
particolare occorre prescrivere:
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni
dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'art. 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) le modalita' per l'identificazione della sede dei
soggetti e per l'accertamento della quantita' dei soci ed
invitati, da contenere in un numero limitato e
predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma
documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della
manifestazione di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo
avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli
artisti interpreti o esecutori, ed a soli fini di
solidarieta' nell'esplicazione di finalita' di
volontariato.
2-bis. Agli organizzatori di spettacoli dal vivo
allestiti in luoghi con capienza massima di cento
partecipanti, ovvero con rappresentazione di opere di
giovani esordienti al di sotto dei trentacinque anni,
titolari dell'intera quota dei relativi diritti d'autore,
sono riconosciute forme di esenzione o di riduzione dalla
corresponsione dei diritti d'autore.
2-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti i criteri e le modalita' delle forme
di esenzione o di riduzione di cui al comma 2-bis,
prevedendo adeguati meccanismi di controllo, anche
attraverso forme di responsabilizzazione degli
organizzatori, che assicurino il rispetto delle condizioni
che legittimano la riduzione o l'esenzione. Con il decreto
di cui al presente comma possono altresi' essere
individuati ulteriori eventi o ricorrenze particolari che
permettano l'applicazione di forme di esenzione o di
riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore. Il
decreto di cui al presente comma prevede misure atte a
garantire che, nelle fattispecie previste, la Societa'
italiana degli autori ed editori, in coerenza con le
risultanze di bilancio, remuneri in forma compensativa i
titolari dei diritti d'autore. Il decreto di cui al
presente comma puo' essere sottoposto a revisione
triennale.».

 
Art. 46

Accesso alle licenze multiterritoriali per i diritti
su opere musicali online

1. Qualora entro il 10 aprile 2017, un organismo di gestione collettiva non concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online e non consente a un altro organismo di gestione collettiva di rappresentare tali diritti a questo fine, i titolari dei diritti che hanno autorizzato tale organismo di gestione collettiva a rappresentare i loro diritti su opere musicali online possono ritirare da tale organismo di gestione collettiva i diritti su opere musicali online ai fini della concessione di licenze multiterritoriali per tutti i territori dell'Unione europea, senza dover ritirare i diritti su opere musicali online ai fini della concessione di licenze monoterritoriali, in modo da concedere licenze multiterritoriali per i loro diritti su opere musicali online direttamente o tramite qualsiasi terzo da loro autorizzato o qualsiasi altro organismo di gestione collettiva che si attenga alle disposizioni del Capo III del presente decreto.


 
Art. 47
Disciplina relativa al nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti
esecutori di cui all'articolo 7, decreto-legge 30 aprile 2010, n.
64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.
100

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le parole da: «Il nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza» a «un componente ciascuno del collegio.» sono soppresse.
2. Al termine della procedura di liquidazione dell'«IMAIE in liquidazione», di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, l'eventuale residuo attivo e' ripartito a favore degli artisti interpreti ed esecutori con modalita' e criteri di destinazione delle somme definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le parole: «Al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale residuo attivo ed i crediti maturati.» sono soppresse.


Note all'art. 47:
- Il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 30
aprile 2010, n. 64, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7. Disposizioni sull'Istituto mutualistico
artisti interpreti esecutori
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli
obiettivi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e
garantire il mantenimento degli attuali livelli
occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti interpreti
esecutori (IMAIE) in liquidazione, ai sensi dell'art. 14
del codice civile, e' costituito dagli artisti interpreti
esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale,
firmatarie dei contratti collettivi nazionali e dalle
associazioni di artisti interpreti esecutori che siano in
grado di annoverare come propri iscritti almeno 200 artisti
interpreti esecutori professionisti, il nuovo Istituto
mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE),
associazione avente personalita' giuridica di diritto
privato, disciplinata, per quanto non espressamente
previsto dalla presente disposizione, dal codice civile e
dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo. Lo
statuto del nuovo IMAIE riconosce ai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali un ruolo consultivo..
2. A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati
trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai
sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare,
il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti
interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli
articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e
180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della
legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il nuovo IMAIE determina
l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti
ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai regolamenti
attuativi dello stesso, tenuto conto dell'art. 82 della
legge 22 aprile 1941, n. 633. Al nuovo IMAIE e' trasferito,
dalla data di costituzione, il personale di IMAIE in
liquidazione. Limitatamente a tale fine si applica l'art.
2112 del codice civile.
3. Gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 93, sono assolti con la
pubblicazione nel sito del nuovo IMAIE, per
millenovantacinque giorni consecutivi, dell'elenco degli
aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la
indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si
riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che ha
versato lo stesso.
3-bis. I dati idonei ad attestare l'identita' e la
residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto
devono essere trasmessi al nuovo IMAIE entro trenta giorni
dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera.».
- Il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 30
aprile 2010, n. 64, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7. Disposizioni sull'Istituto mutualistico
artisti interpreti esecutori
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli
obiettivi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e
garantire il mantenimento degli attuali livelli
occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti interpreti
esecutori (IMAIE) in liquidazione, ai sensi dell'art. 14
del codice civile, e' costituito dagli artisti interpreti
esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale,
firmatarie dei contratti collettivi nazionali e dalle
associazioni di artisti interpreti esecutori che siano in
grado di annoverare come propri iscritti almeno 200 artisti
interpreti esecutori professionisti, il nuovo Istituto
mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE),
associazione avente personalita' giuridica di diritto
privato, disciplinata, per quanto non espressamente
previsto dalla presente disposizione, dal codice civile e
dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo. Lo
statuto del nuovo IMAIE riconosce ai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali un ruolo consultivo. Il nuovo
IMAIE opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, che ne approvano lo statuto e ogni
successiva modificazione, il regolamento elettorale e di
attuazione dell'art. 7 della legge n. 93 del 1992, e che
riordinano con proprio decreto l'intera materia del diritto
connesso, in particolare per assicurare che l'assetto
organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di
tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori e per
definire le sanzioni da applicare nel caso di mancato
versamento al nuovo IMAIE dei compensi spettanti agli
artisti interpreti esecutori ai sensi delle leggi 22 aprile
1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, e nel caso di
mancata trasmissione al nuovo IMAIE della documentazione
necessaria alla identificazione degli aventi diritto di cui
al comma 1 dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nomina il
presidente del collegio dei revisori, il Ministero per i
beni e le attivita' culturali e il Ministero dell'economia
e delle finanze nominano un componente ciascuno del
collegio.
2. A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati
trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai
sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare,
il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti
interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli
articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e
180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della
legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il nuovo IMAIE determina
l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti
ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai regolamenti
attuativi dello stesso, tenuto conto dell'art. 82 della
legge 22 aprile 1941, n. 633. Al nuovo IMAIE e' trasferito,
dalla data di costituzione, il personale di IMAIE in
liquidazione. Limitatamente a tale fine si applica l'art.
2112 del codice civile.
3. Gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 93, sono assolti con la
pubblicazione nel sito del nuovo IMAIE, per
millenovantacinque giorni consecutivi, dell'elenco degli
aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la
indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si
riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che ha
versato lo stesso.
3-bis. I dati idonei ad attestare l'identita' e la
residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto
devono essere trasmessi al nuovo IMAIE entro trenta giorni
dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera.».
- Per i riferimenti normativi della legge 29 giugno
2010, n. 100, si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 48

Cooperazione per lo sviluppo di licenze multiterritoriali

1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni trasmette alla Commissione europea, entro il 10 ottobre 2017, una relazione sulla situazione e lo sviluppo delle licenze multiterritoriali sul territorio italiano. La relazione contiene informazioni sulla disponibilita' di licenze multiterritoriali nello Stato membro interessato e sull'osservanza da parte degli organismi di gestione collettiva delle disposizioni di cui al Capo II del presente decreto, insieme con una valutazione dello sviluppo di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online da parte di utilizzatori, consumatori, titolari dei diritti e altre parti interessate.


 
Art. 49

Disposizioni transitorie

1. Gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendente, che gia' operano nel settore dell'intermediazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi alla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono al necessario adeguamento organizzativo e gestionale, al fine di rispettare i requisiti ivi previsti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla verifica circa l'effettivo adeguamento di cui al precedente periodo provvede l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 40. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base delle informazioni a sua disposizione, fornisce alla Commissione europea un elenco degli organismi di gestione collettiva con sede sul proprio territorio, e successivamente comunica alla Commissione europea qualsiasi modifica a tale elenco.
2. Fino all'adozione di nuove disposizioni attuative in tema di criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014.


Note all'art. 49:
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014, si
veda nelle note alle premesse.

 
Art. 50

Abrogazioni

1. L'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato.
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 e' abrogato a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 49, comma 1.


Note all'art. 50:
- Per il testo dell'art. 39 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della legge 24 marzo
2012, n. 27, si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 51

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Franceschini, Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo

Alfano, Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone