Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 14 marzo 2017
Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalisi della relazione» ad aumentare, nella sede di Roma, il numero degli allievi da 10 a 20 unita', per ciascun anno di corso.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la formazione superiore e per la ricerca

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto in data 29 gennaio 2001, con il quale l'Istituto «SIPRe - Societa' italiana di psicoanalisi della relazione» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Roma e Milano;
Visto il decreto in data 14 novembre 2005 di trasferimento della sede di Milano;
Visto il decreto in data 6 aprile 2007 di trasferimento della sede di Roma;
Vista il decreto in data 19 luglio 2010 di autorizzazione al cambio di denominazione dell'Istituto da «SIPRe - Societa' italiana di psicoanalisi della relazione» a «Scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalisi della relazione» e ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Parma, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unita' e, per l'intero corso, a ottanta unita';
Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione ad aumentare, nella sede di Roma, il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da dieci a venti unita' e, per l'intero corso, a ottanta unita', ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta dell'11 novembre 2016;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 22 febbraio 2017, trasmessa con nota protocollo n. 627 del 23 febbraio 2017;

Decreta:

Art. 1

La «Scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalisi della relazione», abilitata con decreto in data 29 gennaio 2001 ad istituire e ad attivare, nelle sedi di Roma e Milano, corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzata ad aumentare, nella sede di Roma, il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso a venti unita' e, per l'intero corso, a ottanta unita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2017

Il Capo del Dipartimento: Mancini


 
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