Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 marzo 2017
Iscrizione di una varieta' da conservazione di frumento tenero al relativo registro nazionale.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione e da orto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-bis che sostituisce l'art. 19-bis della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096 e con il quale e' prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del registro nazionale delle varieta' da conservazione, cosi' come definite dal medesimo art. 2-bis;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 254 del 31 ottobre 2009, recante «Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonche' per la commercializzazione e di sementi e di tuberi di patata da semina di tali ecotipi e varieta'»;
Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 febbraio 2011 recante disposizioni applicative del decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, circa le modalita' per l'ammissione al registro nazionale delle varieta' da conservazione di specie agrarie;
Vista la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare», e in particolare l'art. 11 che modifica il comma 6 dell'art. 19-bis della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;
Vista la nota della Regione Abruzzo, del 17 agosto 2016, con la quale e' stato espresso parere favorevole all'iscrizione della varieta' da conservazione di frumento tenero Solina;
Vista la nota della Regione Abruzzo, del 15 novembre 2016, con la quale sono state fornite informazioni integrative riguardo alla zona di origine, alla zona di produzione delle sementi e al mantenimento in purezza della citata varieta' da conservazione;
Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la varieta' da conservazione sotto riportata:

===================================================================== | | | |Responsabile della | | | | | conservazione in | |  Codice |  Specie | Denominazione | purezza | +===========+==============+====================+===================+ | | | | Assessorato | | |  Frumento | |Agricoltura Regione| |  17980 | tenero | Solina  | Abruzzo | +-----------+--------------+--------------------+-------------------+



 
Art. 2

La zona di origine della varieta' da conservazione di frumento tenero indicata all'art. 1 coincide con i territori dell'Appennino centrale tra le regioni Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche e Molise.
La zona di moltiplicazione delle sementi della varieta' da conservazione di frumento tenero coincide con i territori dei comuni della provincia de L'Aquila e nei territori delle province di Teramo, Pescara e Chieti situati sopra 750 m s.l.m. La superficie massima destinata annualmente alla moltiplicazione della semente e' di circa 25 ettari.


 
Art. 3

La zona di coltivazione della varieta' da conservazione di frumento tenero indicata all'art. 1 e' situata entro la zona di origine della varieta'.
La superficie complessiva destinata alla coltivazione e' di circa 100 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di sementi e' pari a 23 tonnellate per anno.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2017

Il direttore generale: Gatto


 
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