Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 14 marzo 2017 |
Iscrizione di una varieta' di specie ortiva priva di valore intrinseco e sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari al relativo registro nazionale. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione e da orto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 febbraio 2011, recante «Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' orticole tradizionalmente coltivate in particolari localita' e regioni e minacciate da erosione genetica, nonche' di varieta' orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta'»; Visto il decreto ministeriale del 18 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2012, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, per cio' che concerne le modalita' per l'ammissione al registro nazionale delle varieta' di specie ortive da conservazione e delle varieta' di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale; Vista la nota della Regione Siciliana, del 17 gennaio 2017, con la quale e' stato espresso parere favorevole all'iscrizione della varieta' di specie ortiva priva di valore intrinseco e sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari di seguito indicata; Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo alla iscrizione medesima, la varieta' di specie ortiva priva di valore intrinseco e sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari sotto riportata, le cui sementi possono essere controllate come sementi standard: ===================================================================== | | | | | Responsabile | | | | | | della | | Codice | | | |conservazione in | | SIAN | Specie | Denominazione | Sinonimi | purezza | +=========+==========+=================+==========+=================+ | |Cavolo | |Trunzo di |Agri Sementi | |3835 |rapa |Acitano |Aci |s.r.l. | +---------+----------+-----------------+----------+-----------------+
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| Art. 2
La commercializzazione delle sementi della varieta' di specie ortiva priva di valore intrinseco e sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari indicata all'art. 1 e' consentita se realizzata in imballaggi di piccole dimensioni dal peso non superiore al peso netto massimo indicato, per la specie in questione, nell'allegato II del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 marzo 2017
Il direttore generale: Gatto
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