Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017
Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta del

MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 364, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che definisce le risorse stanziate per il pubblico impiego, pari complessivamente a 1.920,8 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 2.633 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le finalita' di cui ai commi 365 e 366 del medesimo articolo nonche' per le esigenze assunzionali dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
Visto l'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da ripartire, per le finalita' di cui alle lettere a), b) e c), con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge;
Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», con il quale, al fine di consentire l'assunzione di tredici dirigenti di seconda fascia per le esigenze del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, viene ridotta la dotazione iniziale del suddetto fondo per gli importi di 0,88 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1,76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
Considerato che le disposizioni recate dalla citata lettera a) dell'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono finalizzate a determinare, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, gli oneri aggiuntivi, rispetto ai 300 milioni di euro previsti dall'art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;
Considerato che le disposizioni recate dalla citata lettera b) dell'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono finalizzate a definire, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, il finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni ed enti ivi individuati, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonche' nel rispetto dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Considerato che le disposizioni recate dalla citata lettera c) dell'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono finalizzate a definire dall'anno 2017 l'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire l'attuazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazione dei Vigili del Fuoco ovvero, per il solo anno 2017, la proroga del contributo straordinario di cui all'art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalita' ivi stabilite;
Visto il richiamato art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'art. 1, comma 369, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in virtu' del quale: «Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»;
Visto il citato art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale «Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 40, comma 3-bis»;
Visto l'art. 1, comma 367, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo il quale con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 365 del medesimo art. 1 si provvede anche ad aggiornare, in coerenza con quanto previsto dalla citata lettera a) del medesimo comma 365, i criteri di determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, da porre a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 469, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con cui sono stati determinati gli oneri per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale in coerenza con le risorse stanziate per la contrattazione collettiva a carico del bilancio dello Stato dal comma 466 del medesimo art. 1;
Visto il richiamato l'art. 48, comma 2, del citato decreto legislativo, in base al quale «Per le amministrazioni di cui all'art. 41, comma 2, nonche' per le universita' italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'art. 40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilita' e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie»;
Tenuto conto che i dati desunti dal Conto annuale relativi al 2015 evidenziano un aumento della consistenza del personale del settore Stato rispetto a quella considerata ai fini della definizione della percentuale indicata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016 e che pertanto si e' reso necessario aggiornare la predetta percentuale anche con riferimento all'anno 2016;
Valutate le esigenze sottese alle finalita' di cui alle lettere a), b) e c) del richiamato art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per la determinazione degli importi da destinare a ciascuna delle medesime finalita';
Considerate le indifferibili esigenze manifestate dal Ministero della giustizia con nota del 23 febbraio 2017 che rendono necessaria l'autorizzazione ad assumere il personale di magistratura ordinaria di cui al concorso indetto con decreto ministeriale 5 novembre 2014, la cui graduatoria e' stata approvata in data 5 dicembre 2016;
Ravvisata la necessita' di avvalersi, con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e fino all'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, della facolta' di prorogare il contributo straordinario di cui all'art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalita' ivi previste;
Sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1
Ripartizione del Fondo di cui all'art. 1, comma 365, della legge 11
dicembre 2016, n. 232

1. La dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ridotta per effetto dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pari a 1.479,12 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 1.928,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, e' ripartita come segue:
a) 600 milioni di euro per l'anno 2017 e 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 quali oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;
b) 119,12 milioni di euro per l'anno 2017 e 153,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, quale finanziamento da destinare, complessivamente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A valere sulle predette risorse, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, il contingente di personale di magistratura ordinaria indicato nell'allegata tabella 1, nel limite massimo di spesa ivi indicato per ciascuna annualita'. Le restanti assunzioni di personale a tempo indeterminato, a valere sulle medesime risorse, al netto di quelle destinate per l'assunzione di personale di magistratura ordinaria, sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione delle esigenze espresse dalle amministrazioni con apposite richieste inoltrate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Per le esigenze di assunzioni a tempo indeterminato dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo si provvede, nell'ambito del medesimo decreto, mediante l'assegnazione delle ulteriori risorse di cui all'art. 1, comma 364, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le risorse non utilizzate per le finalita' di cui alla presente lettera sono trasferite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al capitolo n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il loro utilizzo nell'ambito della contrattazione collettiva del pubblico impiego;
c) 760 milioni di euro per l'anno 2017 e 875 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, quale finanziamento complessivamente destinato alla:
1) proroga, dal 1° gennaio 2017 e fino all'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e all'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, del contributo straordinario di cui all'art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalita' ivi previste;
2) copertura degli oneri connessi alla piena attuazione dei predetti provvedimenti di delega sulla revisione dei ruoli, in aggiunta alle risorse gia' previste a tal fine a legislazione vigente;
3) copertura, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, degli oneri indiretti derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega sulla revisione dei ruoli di cui ai numeri 1) e 2).
Le risorse non utilizzate per le finalita' di cui alla presente lettera sono destinate alla contrattazione collettiva del pubblico impiego di cui alla lettera a) del presente comma.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera b), ultimo periodo, del presente articolo, per le finalita' di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma 1, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse ivi indicate sono trasferite al capitolo n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla ripartizione tra i bilanci delle amministrazioni interessate delle risorse di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo, previa richiesta delle Amministrazioni medesime per quanto concerne la lettera c) e sulla base delle autorizzazioni ad assumere a tempo indeterminato di cui alla lettera b) .


 
TABELLA 1 - ALLEGATA AL DPCM

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2
Aggiornamento dei criteri di determinazione degli oneri per i rinnovi
contrattuali

1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto e dall'art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico ammontano, complessivamente, a 300 milioni di euro per l'anno 2016, a 900 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 1.200 milioni di euro a decorrere dal 2018, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP). Detti importi corrispondono, rispettivamente, allo 0,36%, all'1,09% e all'1,45% del «monte salari» utile ai fini contrattuali determinato sulla base dei dati del conto annuale 2015 di cui all'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, costituito dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale e accessorio al netto della spesa per l'indennita' di vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall'anno 2010, maggiorato degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP).
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 367, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, diverse dall'amministrazione statale, per la determinazione degli oneri da porre a carico dei propri bilanci per la contrattazione collettiva nazionale del personale dipendente per il triennio 2016-2018, applicano i criteri di cui all'ultimo periodo del comma 1.
3. Gli importi quantificati per gli anni 2016, 2017 e a decorrere dal 2018 in applicazione di quanto previsto dal comma 2 si aggiungono a quelli gia' determinati per il pagamento dell'indennita' di vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall'anno 2010.
4. Per il personale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, resta fermo quanto previsto dall'art. 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.


 
Art. 3

Abrogazione

1.Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2016 e' abrogato.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2017

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Boschi

Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 643


 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone