Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2017 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 37 |
Attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, sulla comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015, e, in particolare, l'articolo 14, contenente principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base; Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti ed, in particolare, l'articolo 2 recante norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento e l'articolo 2-bis recante attuazione dell'articolo 11 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici; Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione Bancaria Italiana, Poste Italiane S.p.A. e l'Associazione Italiana Istituti di pagamento e di moneta elettronica, prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed, in particolare, i commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9, ultimo periodo; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 2016; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. Al Titolo VI dopo il Capo II-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente:
«Capo II-ter
Disposizioni particolari relative ai conti di pagamento
Art. 126-decies
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente capo reca disposizioni in materia di trasparenza e comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento, trasferimento di taluni servizi connessi al conto di pagamento, accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base. 2. Il presente capo si applica ai conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori, che consentono almeno l'esecuzione di tutte le seguenti operazioni: versamento di fondi; prelievo di contanti; esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento. 3. Ai fini del presente capo, l'espressione: a) "servizi collegati al conto" indica tutti i servizi connessi all'apertura, alla gestione e alla chiusura di un conto di pagamento, ivi compresi l'apertura di credito, lo sconfinamento e le operazioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; b) "servizio di trasferimento" indica il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento d'origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine; c) "operazioni in numero superiore" indica le operazioni, delle tipologie individuate ai sensi dell'articolo 126-vicies semel, comma 1, eseguite dal consumatore sul conto di base oltre i limiti numerici stabiliti ai sensi del medesimo articolo; d) "operazioni aggiuntive" indica, in relazione al conto di base, i servizi e le operazioni, delle tipologie diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 126-vicies semel, comma 1, che il consumatore puo' richiedere sul conto di base. Si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e dall'articolo 121, comma 1, lettera i); e) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; f) "prestatori di servizi di pagamento" indica le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane s.p.a., per le attivita' di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; g) "conto di base" indica un conto di pagamento denominato in euro con le caratteristiche di cui alla sezione III. 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, ai fini del presente capo si applicano inoltre le ulteriori definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/92/UE. 5. Per quanto non diversamente previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del capo II-bis. 6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente capo, in conformita' a quanto previsto dalla direttiva 2014/92/UE e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea, al fine di assicurare la trasparenza e la comprensibilita' delle informazioni per i consumatori, favorire la mobilita', agevolare l'accesso ai servizi bancari e finanziari da parte della clientela. Si applica l'articolo 126-bis, comma 5. 7. La Banca d'Italia e' designata quale autorita' competente per lo svolgimento dei compiti indicati dagli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE. 8. Le norme del presente capo non si applicano a conti di pagamento eventualmente in essere presso la Banca d'Italia e la Cassa Depositi e Prestiti.
Sezione I
Trasparenza e comparabilita' delle spese
Art. 126-undecies
Terminologia standardizzata europea
1. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web l'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento piu' rappresentativi a livello nazionale in conformita' a quanto stabilito dalla direttiva 2014/92/UE. L'elenco impiega la terminologia standardizzata europea definita dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/92/UE. 2. L'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento piu' rappresentativi a livello nazionale e' aggiornato in conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2014/92/UE. La Banca d'Italia pubblica l'elenco nazionale aggiornato. 3. I prestatori di servizi di pagamento impiegano, ove applicabile, la terminologia standardizzata europea nei documenti previsti dall'articolo 126-duodecies, nei contratti e in ogni altra informazione e comunicazione resa ai consumatori. 4. I prestatori di servizi di pagamento possono utilizzare denominazioni e marchi commerciali per individuare i propri servizi nelle comunicazioni e informazioni precontrattuali, contrattuali, commerciali e pubblicitarie indirizzate ai consumatori, nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti con disposizioni della Banca d'Italia.
Art. 126-duodecies
Informazioni precontrattuali e comunicazioni periodiche
1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono ai consumatori le informazioni precontrattuali e le comunicazioni periodiche relative al conto di pagamento, rispettivamente, attraverso un "Documento informativo sulle spese" e un "Riepilogo delle spese" in conformita' alle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6 e dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE. 2. Il Documento informativo sulle spese e il Riepilogo delle spese sono forniti insieme alle altre informazioni richieste per i conti di pagamento ai sensi dei capi I e II-bis secondo quanto previsto con disposizioni della Banca d'Italia. 3. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori un glossario dei principali termini impiegati nei documenti previsti dal presente articolo, redatto in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. 4. Il "Documento informativo sulle spese" e il "Riepilogo delle spese" di cui al comma 1 sono redatti in conformita' alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Con disposizioni della Banca d'Italia sono stabiliti anche i casi e le modalita' di calcolo, comunicazione e presentazione di un apposito indicatore sintetico di costo relativo al conto di pagamento, da includere almeno nel "Documento informativo sulle spese".
Art. 126-terdecies
Siti web di confronto
1. I prestatori di servizi di pagamento che offrono conti di pagamento destinati ai consumatori partecipano a uno o piu' siti web, costituiti anche per il tramite delle associazioni di categoria degli intermediari o da associazioni di consumatori, per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento, dandone indicazione sul proprio sito web, ove disponibile. 2. I siti web previsti dal comma 1: a) sono accessibili gratuitamente dai consumatori; b) consentono almeno il confronto delle spese applicabili per i servizi inclusi nell'elenco di cui all'articolo 126-undecies, comma 1, nonche' dell'indicatore sintetico di costo previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia; c) sono funzionalmente indipendenti e assicurano parita' di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento nella partecipazione al sito e nella visualizzazione dei risultati di ricerca; d) contengono informazioni chiare e facilmente accessibili sull'identita' dei soggetti che costituiscono e gestiscono il sito, nonche' sui criteri utilizzati per il confronto tra le offerte, da definirsi in modo semplice e oggettivo; e) impiegano un linguaggio facilmente comprensibile e, ove applicabile, la terminologia standardizzata europea di cui all'articolo 126-undecies; f) forniscono informazioni corrette e aggiornate, indicando la data dell'ultimo aggiornamento; g) comprendono un'ampia gamma di offerte di conti di pagamento rappresentative di una quota significativa del mercato e, nel caso in cui non forniscano un quadro completo del mercato, indicano chiaramente tale circostanza prima di mostrare i risultati della ricerca; h) prevedono adeguate procedure per la segnalazione di errori nelle informazioni pubblicate; i) non possono svolgere attivita' di mediazione; l) non possono rifiutare le richieste di adesione da parte dei prestatori di servizi di pagamento; m) escludono i prestatori di servizi di pagamento aderenti per i giustificati motivi previsti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia di cui al comma 3; n) pubblicano la lista dei prestatori di servizi di pagamento aderenti; o) dispongono della certificazione e di una verifica annuale positiva secondo quanto previsto dal comma 3. 3. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e' certificata e annualmente verificata da un ente specializzato, con apposita relazione. I titolari dei siti web inviano la relazione dell'ente specializzato alla Banca d'Italia che ne da' notizia sul proprio sito web. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le caratteristiche dell'ente certificatore, la procedura di accreditamento che dovra' garantire il rispetto dei principi di imparzialita', indipendenza, correttezza e competenza, e i casi di giustificati motivi di esclusione di cui al comma 2, lettera m). 4. I prestatori di servizi di pagamento inviano al sito web i dati necessari per il confronto tra le offerte, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. 5. I titolari dei siti web comunicano la cessazione del funzionamento del sito alla Banca d'Italia.
Art. 126-quaterdecies Conti di pagamento offerti in un pacchetto insieme ad altri prodotti
1. Quando il conto di pagamento e' offerto congiuntamente ad altri prodotti o servizi diversi da quelli menzionati all'articolo 126-decies, comma 3, lettera a), come parte di un pacchetto, il prestatore di servizi di pagamento comunica al consumatore se l'acquisto del conto di pagamento e' condizionato alla sottoscrizione dei prodotti o servizi offerti congiuntamente. Nel caso in cui sia consentito l'acquisto separato, il prestatore di servizi di pagamento fornisce separatamente al consumatore le informazioni relative ai prodotti o servizi offerti congiuntamente, in conformita' alla disciplina eventualmente applicabile a ciascuno di essi e specificando almeno i costi e le spese relativi a ciascuno dei prodotti e servizi offerti con il pacchetto che possono essere acquistati separatamente. 2. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e dall'articolo 120-octiesdecies.
Sezione II Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento
Art. 126-quinquiesdecies
Servizio di trasferimento
1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento stabilito nel territorio della Repubblica. 2. Il servizio di trasferimento e' avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tal fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento. Quando i conti hanno due o piu' titolari, l'autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento e' fornita da ciascuno di essi. Con riguardo alla forma dell'autorizzazione si applica l'articolo 117, commi 1 e 2. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente trasmette copia dell'autorizzazione al prestatore di servizi di pagamento trasferente ove richiesto da quest'ultimo; la richiesta non interrompe ne' sospende il termine per l'esecuzione del servizio di trasferimento. 3. Il servizio di trasferimento e' eseguito entro dodici giorni lavorativi dalla ricezione da parte del prestatore di servizi di pagamento ricevente dell'autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie, in conformita' alla procedura stabilita dall'articolo 10 della direttiva 2014/92/UE. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni attuative del presente comma. 4. Attraverso l'autorizzazione il consumatore: a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento trasferente e al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza; b) quando intende trasferire solo alcuni dei servizi collegati al conto di pagamento, identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti; c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data e' fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasmessi dal prestatore di servizi di pagamento trasferente; d) indica se intende avvalersi della facolta' di ottenere il reindirizzamento automatico dei bonifici previsto dal comma 7. 5. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente e' responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Il consumatore puo' chiedere al prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di pagamento di destinazione, in conformita' a quanto indicato nell'autorizzazione del consumatore, ivi compresi l'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti, nonche' le informazioni disponibili sui bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti 13 mesi. 6. Quando le informazioni fornite dal prestatore di servizi di pagamento trasferente non sono sufficienti a consentire l'esecuzione del servizio di trasferimento entro il termine di cui al comma 3, ferma restando la responsabilita' del prestatore di servizi di pagamento trasferente ai sensi dell'articolo 126-septiesdecies, il prestatore di servizi di pagamento ricevente puo' chiedere al consumatore di fornire le informazioni mancanti. 7. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente assicura gratuitamente il reindirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul conto di pagamento di origine verso il conto di pagamento di destinazione detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data specificata nell'autorizzazione del consumatore all'esecuzione del servizio di trasferimento. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente, se cessa di accettare i bonifici in entrata alla scadenza dei 12 mesi o in mancanza di richiesta da parte del consumatore del servizio di reindirizzamento, e' tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento. 8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, il prestatore di servizi di pagamento trasferente assicura al consumatore la fruizione dei servizi di pagamento fino al giorno precedente la data indicata dal consumatore nell'autorizzazione. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente assicura la fruizione dei servizi di pagamento a partire da tale data. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente non blocca gli strumenti di pagamento collegati al conto di origine prima della data indicata dal consumatore nell'autorizzazione. 9. Se il consumatore ha obblighi pendenti che non consentono la chiusura del conto di pagamento di origine, il prestatore di servizi di pagamento trasferente ne informa immediatamente il consumatore. In tal caso, resta fermo l'obbligo del prestatore di servizi di pagamento trasferente di effettuare tutte le operazioni necessarie all'esecuzione del servizio di trasferimento entro i termini previsti, ad eccezione della chiusura del conto di pagamento di origine. L'esecuzione del servizio di trasferimento non puo' essere condizionata alla restituzione da parte del consumatore di carte, assegni o altri strumenti di pagamento collegati al conto di origine. 10. La continuita' nella fruizione dei servizi di pagamento e' assicurata al consumatore anche quando il trasferimento del conto e' l'effetto di operazioni di cessione di rapporti giuridici ad altro prestatore di servizi di pagamento, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
Art. 126-sexiesdecies
Spese applicabili per il servizio di trasferimento
1. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e relative all'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente. 2. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 4, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente non addebitano spese al consumatore per il servizio di trasferimento. 3. Per il periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione da parte del consumatore, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente consentono gratuitamente al consumatore l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il medesimo prestatore di servizi di pagamento. 4. Se nell'ambito del servizio di trasferimento il consumatore richiede la chiusura del conto di pagamento di origine, si applica l'articolo 126-septies, commi 1 e 3.
Art. 126-septiesdecies
Obblighi informativi e responsabilita'
1. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento. Il contenuto delle informazioni e le modalita' con cui queste sono messe a disposizione del consumatore sono disciplinati ai sensi dei capi I e II-bis. 2. Salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche non patrimoniale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente e' tenuto a corrispondere al consumatore, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora, una somma di denaro, a titolo di penale, pari a quaranta euro. Tale somma e' maggiorata inoltre per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo determinato applicando alla disponibilita' esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento un tasso annuo pari al valore piu' elevato del limite stabilito ai sensi e in conformita' all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nel periodo di riferimento.
Art. 126-octiesdecies
Apertura di un conto di pagamento in altro Stato comunitario
1. Il consumatore titolare di un conto di pagamento che intenda aprire un conto di pagamento in un altro Stato comunitario puo' richiedere assistenza al prestatore di servizi di pagamento presso il quale detiene il conto. Se richiesto dal consumatore, il prestatore di servizi di pagamento di origine: a) fornisce gratuitamente al consumatore le informazioni disponibili relative agli ordini permanenti di bonifico e agli addebiti diretti ordinati dal debitore attivi sul conto di pagamento, nonche' quelle relative ai bonifici in entrata ricorrenti e agli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del consumatore nei precedenti tredici mesi. Il prestatore di servizi di pagamento di origine informa altresi' il consumatore che tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che esso non offre; b) trasferisce l'eventuale saldo positivo del conto di origine verso il conto di pagamento aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purche' la richiesta del consumatore identifichi con precisione il prestatore di servizi di pagamento e il conto di destinazione; c) chiude il conto di pagamento di origine. 2. Salvi eventuali obblighi pendenti del consumatore che impediscono la chiusura del conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di origine esegue le operazioni previste dal comma 1 alla data specificata dal consumatore nella richiesta. La data e' fissata ad almeno sei giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte del prestatore di servizi di pagamento di origine, salvo diverso accordo con il consumatore. Il prestatore di servizi di pagamento di origine comunica immediatamente al consumatore l'eventuale esistenza di obblighi pendenti che impediscono la chiusura del conto di pagamento.
Sezione III
Conto di base
Art. 126-noviesdecies
Diritto al conto di base
1. Le banche, la societa' Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti, limitatamente ai servizi di pagamento che essi offrono ai consumatori, a offrire un conto di pagamento denominato in euro con caratteristiche di base, "conto di base". 2. Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all'apertura di un conto di base nei casi e secondo le modalita' previste dalla presente sezione. 3. Ai fini della presente sezione, per consumatore soggiornante legalmente nell'Unione europea si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell'Unione europea in virtu' del diritto dell'Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonche' ai sensi degli altri trattati internazionali in materia.
Art. 126-vicies
Apertura del conto di base
1. Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il prestatore di servizi di pagamento puo' rifiutare la richiesta di apertura di un conto di base solo in mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 126-noviesdecies o se il consumatore e' gia' titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati dall'allegato A salvo il caso di trasferimento del conto o salvo che il consumatore dichiari di aver ricevuto comunicazione dal proprio prestatore di servizi di pagamento che il conto verra' chiuso. A tal fine, prima di aprire un conto di base, il prestatore di servizi di pagamento puo' chiedere al consumatore di dichiarare per iscritto se lo stesso e' gia' titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare tutti i servizi indicati dall'allegato A. 2. In caso di rifiuto di apertura del conto, il prestatore di servizi di pagamento ne informa il consumatore immediatamente, e al piu' tardi entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, per iscritto e senza spese, indicando le specifiche motivazioni del rifiuto e informando il cliente delle procedure di reclamo disponibili e della sua facolta' di inviare un esposto alla Banca d'Italia o di adire i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis. La comunicazione delle motivazioni del rifiuto non e' tuttavia dovuta ove tale comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. 3. L'apertura del conto di base non puo' essere condizionata all'acquisto di servizi accessori o di azioni del prestatore di servizi di pagamento, salvo che questa condizione si applichi in modo uniforme a tutta la clientela del prestatore di servizi di pagamento.
Art. 126-vicies semel
Caratteristiche del conto di base
1. Il conto di base include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, il numero di operazioni annue effettuabili senza addebito di ulteriori spese definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. Il decreto individua, per uno o piu' profili di clientela ai quali il conto di base e' destinato, un numero di operazioni sufficiente a coprire l'uso personale da parte del consumatore. Le operazioni e i servizi inclusi nel conto di base comprendono almeno quelli elencati nell'allegato A, nonche' le relative eventuali scritturazioni contabili. Sul conto di base non possono essere concesse aperture di credito ne' sconfinamenti. 2. Il titolare del conto di base puo' eseguire le operazioni avvalendosi, senza maggiori costi, dei canali telematici disponibili presso il prestatore di servizi di pagamento per i conti analoghi, fermo restando il possibile addebito di spese per le operazioni aggiuntive o in numero superiore. 3. Il titolare del conto puo' richiedere, ma il prestatore di servizi di pagamento non puo' imporre, l'effettuazione di operazioni aggiuntive o in numero superiore a quello individuato ai sensi del comma 1. Alle spese addebitabili per tali operazioni si applica l'articolo 126-vicies-bis. In ogni caso, il conto di base non puo' prevedere limiti al numero di operazioni che il consumatore puo' effettuare, in relazione ai servizi elencati nell'allegato A, in eccedenza rispetto a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1. 4. Il prestatore di servizi di pagamento non agisce da intermediario, a qualsiasi titolo, per la conclusione di contratti tra terzi fornitori di beni e servizi e titolari di conti di base.
Art. 126-vicies bis
Spese applicabili
1. Nessuna spesa, salvo il canone annuo onnicomprensivo e gli oneri fiscali previsti per legge, puo' essere addebitata al titolare del conto per il numero annuo di operazioni individuato ai sensi dell'articolo 126-vicies semel, comma 1, e le relative eventuali scritturazioni contabili. 2. Il canone annuo onnicomprensivo e il costo delle operazioni aggiuntive o in numero superiore sono ragionevoli e coerenti con finalita' di inclusione finanziaria, avendo riguardo al livello di reddito nazionale e ai costi mediamente addebitati dai prestatori di servizi di pagamento a livello nazionale per i servizi collegati al conto di pagamento, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, tenendo anche conto delle condizioni dei soggetti socialmente svantaggiati. 3. Il costo delle operazioni in numero superiore non e' in ogni caso superiore a quello pubblicizzato dallo stesso prestatore di servizi di pagamento per i conti di pagamento offerti a consumatori con esigenze di base.
Art. 126-vicies ter
Recesso
1. Il consumatore puo' esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 126-septies, commi 1 e 3. 2. Il prestatore di servizi di pagamento puo' recedere dal contratto relativo al conto di base solo se ricorre una o piu' delle seguenti condizioni: a) il consumatore ha usato intenzionalmente il conto per fini illeciti; b) alla data del 31 dicembre il conto risulta incapiente e non movimentato per oltre 24 mesi consecutivi su ordine o su iniziativa del consumatore, salvo che il consumatore provveda al ripristino dei fondi entro il termine di preavviso indicato al comma 3; c) l'accesso al conto di base e' stato ottenuto dal consumatore sulla base di informazioni errate, determinanti per ottenerlo; d) il consumatore non soggiorna piu' legalmente nell'Unione europea; e) il consumatore, successivamente al conto di base, ha aperto in Italia un altro conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati dall'allegato A. 3. In caso di recesso, il prestatore di servizi di pagamento comunica al consumatore i motivi del recesso con un preavviso di almeno due mesi per iscritto e senza spese. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), il recesso ha effetto immediato. Si applicano l'articolo 126-septies, comma 3 e, con riferimento alla comunicazione delle motivazioni del recesso, l'articolo 126 e le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. 4. Nella comunicazione del recesso il consumatore e' informato delle procedure di reclamo disponibili, della sua facolta' di inviare un esposto alla Banca d'Italia o di adire i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis. 5. Fermo restando il divieto di concedere aperture di credito o sconfinamenti sul conto di base, il prestatore di servizi di pagamento puo' disporre, per eventuali situazioni di incapienza, la sospensione dei servizi collegati al conto fino al ripristino dei fondi.
Art. 126-vicies quater
Conti di base per particolari categorie di consumatori
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base e' offerto senza spese. Il medesimo decreto definisce altresi' le condizioni e le modalita' per l'accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche.
Art. 126-vicies quinquies
Informazioni sul conto di base
1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono chiarimenti e informazioni sul conto di base, secondo quanto previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia.
Art. 126-vicies sexies
Educazione finanziaria
1. La Banca d'Italia promuove iniziative dirette a fornire ai consumatori, e in particolare a quelli individuati ai sensi dell'articolo 126-vicies quater, informazioni chiare e comprensibili sul conto di base, sulle relative condizioni generali di prezzo, sulle procedure per accedervi e sulle possibilita' di ricorso a procedure alternative di risoluzione delle controversie. 2. La Banca d'Italia puo' promuovere la redazione di codici di condotta per l'offerta indipendente di iniziative di educazione finanziaria da parte degli intermediari, finalizzate a favorire l'orientamento della clientela e l'assistenza per la gestione responsabile delle finanze personali.». 2. Al comma 3-bis dell'articolo 128-bis del Titolo VI, Capo III, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola: «reclamo» e' sostituita dalla seguente: «esposto» e le parole: «al reclamante» sono sostituite dalle seguenti: «all'esponente». 3. All'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «126-novies, comma 3» sono inserite le seguenti: «126-undecies, commi 3 e 4, 126-duodecies, 126-quaterdecies, comma 1, 126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies»; b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «126-septies» sono inserite le seguenti: «126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies, 126-noviesdecies, comma 1, 126-vicies, 126-vicies semel, 126-vicies ter, 127, comma 01»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica: a) per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis, nonche' di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter; b) nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralita' di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a); c) nel caso di mancata partecipazione ai siti web di confronto previsti dall'articolo 126-terdecies, ovvero di mancata trasmissione agli stessi siti web dei dati necessari per il confronto tra le offerte.».
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, sulla comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 257. - Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2010, n. 36, S.O. - La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. - Il testo dell'art. 14, della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 204 del 1 settembre 2016, cosi' recita: "Art. 14. Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, il Governo e' tenuto a seguire, oltre le procedure, i principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia; le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono emanate senza necessita' di previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR); nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorita' bancaria europea ai sensi della direttiva 2014/92/UE e assicura il coordinamento con la vigente disciplina applicabile al conto di pagamento ai sensi del titolo VI del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; b) designare la Banca d'Italia quale autorita' amministrativa competente e quale punto di contatto ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva; c) estendere alla violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/92/UE e dall'art. 127, comma 01, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le sanzioni amministrative previste dal medesimo testo unico per l'inosservanza delle disposizioni del titolo VI dello stesso testo unico; d) avvalersi della facolta' di non applicare, se rilevante, la direttiva 2014/92/UE alla Banca d'Italia e alla Cassa depositi e prestiti Spa; e) con riferimento al documento informativo sulle spese previsto dall'art. 4 della direttiva 2014/92/UE: 1) consentire che sia richiesta l'inclusione nel documento informativo di un indicatore sintetico dei costi complessivi che sintetizzi i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori; 2) prevedere che il documento informativo sia fornito insieme con le altre informazioni precontrattuali richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento; f) con riferimento al riepilogo delle spese previsto dall'art. 5 della direttiva 2014/92/UE, prevedere che esso sia fornito insieme con le altre informazioni oggetto delle comunicazioni periodiche richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento; g) nel dare attuazione alle disposizioni dell'art. 7 della direttiva 2014/92/UE sui siti internet di confronto, fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private e prevedere che tali disposizioni tengano conto dell'entrata in vigore della disciplina relativa al documento informativo sulle spese e al riepilogo delle spese previsti, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2014/92/UE; h) per quanto concerne il trasferimento del conto di pagamento previsto dal capo III della direttiva 2014/92/UE: 1) curare il raccordo con la disciplina di cui agli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevedendone la confluenza nel testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 2) stabilire che, quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore, e' tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento; 3) valutare se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi, purche' siano nell'interesse dei consumatori, senza oneri supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/92/UE; i) con riferimento alla disciplina del conto di pagamento con caratteristiche di base, di cui al capo IV della direttiva 2014/92/UE: 1) imporre l'obbligo di offrire il conto di pagamento con caratteristiche di base alle banche, alla societa' Poste italiane Spa e agli altri prestatori di servizi di pagamento relativamente ai servizi di pagamento che essi gia' offrono; 2) prevedere che i prestatori di servizi di pagamento possano rifiutare la richiesta di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base se il consumatore e' gia' titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi di cui all'art. 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, salvo il caso di trasferimento del conto, oppure per motivi di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; 3) prevedere la possibilita' di includere, tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento con caratteristiche di base, anche servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a livello nazionale, esclusa la concessione di qualsiasi forma di affidamento; 4) per i servizi inclusi nel conto di pagamento con caratteristiche di base, diversi da quelli richiamati dall'art. 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, prevedere, ove opportuno, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo e stabilire che il canone annuo e il costo delle eventuali operazioni eccedenti siano ragionevoli e coerenti con finalita' di inclusione finanziaria; 5) esercitare la facolta', prevista dall'art. 18, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE, di ammettere l'applicazione di diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, individuando le fasce di clientela socialmente svantaggiate alle quali il conto di pagamento con caratteristiche di base e' offerto senza spese; 6) promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei consumatori piu' vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze, informarli circa l'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorita' nazionali possono fornire loro e incoraggiare le iniziative dei prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria; l) mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti piu' favorevoli alla tutela dei consumatori; m) apportare alla normativa vigente le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo. 2. Dall'attuazione del presente art. non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". - Il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. - Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. - Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2015, n. 70, S.O., come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 2. - Per i riferimenti all'art. 2-bis del citato decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, si veda nelle note all'art. 2.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda nelle note alle premesse. - Il testo del comma 3-bis dell'articolo 128-bis del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 128-bis. Risoluzione delle controversie 1 - 3 (Omissis). 3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un esposto da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica all'esponente la possibilita' di adire i sistemi previsti dal presente articolo.". - Il testo dei commi 1 e 4 dell'articolo 144 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificati dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 144. Altre sanzioni amministrative alle societa' o enti 1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonche' di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, per le seguenti violazioni: a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter, 54, 55, 61 comma 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69-quater, 69-quinquies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-vicies-semel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie; b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124, 126-quater e 126-novies, comma 3, 126-undecies, commi 3 e 4, 126-duodecies, 126-quaterdecies, comma 1, 126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie; c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies, 126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies, 126-noviesdecies, comma 1, 126-vicies, 126-vicies semel, 126-vicies ter, 127, comma 01 e 128-decies, comma 2, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie; d) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 8; e) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso; e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, degli articoli 120-octies, 120-novies, 120-un-decies, 120-duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies, 120-noviesdecies. (Omissis). 4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica: a) per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis, nonche' di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter; b) nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralita' di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a); c) nel caso di mancata partecipazione ai siti web di confronto previsti dall'articolo 126-terdecies, ovvero di mancata trasmissione agli stessi siti web dei dati necessari per il confronto tra le offerte. (Omissis).".
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| Allegato A
Operazioni e servizi da includere obbligatoriamente nel conto di base, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE: apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento; accreditamento di fondi sul conto di pagamento (es. deposito di contante, ricezione di bonifici); prelievo di contante all'interno dell'Unione europea, presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli ATM, anche al di fuori degli orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento; emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito; le seguenti operazioni di pagamento nell'ambito dell'Unione europea: addebiti diretti; operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, utilizzabile anche online; bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento e attraverso gli altri canali eventualmente disponibili, ivi compreso il canale online.
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| Art. 2 Disposizioni finali, termini di adozione delle disposizioni attuative ed entrata in vigore
1. Nel Titolo VI, capo II-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto legislativo: a) l'articolo 126-duodecies si applica decorsi 180 giorni dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE e delle norme tecniche di attuazione emanate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, e dell'articolo 5, paragrafo 4, della medesima direttiva; b) l'articolo 126-terdecies si applica decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia ivi previsti, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; c) la Sezione II si applica decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dalla lettera d). Dalla medesima data sono abrogati l'articolo 2, ad eccezione dei commi 15 e 19, e l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33; d) l'articolo 126-quinquiesdecies, comma 10, si applica decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; e) la Sezione III si applica decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina di attuazione prevista negli articoli 126-vicies-semel, comma 1, 126-vicies-bis, comma 2, 126-vicies-quater, comma 1, 126-vicies-quinquies, comma 1, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data e' abrogato l'articolo 12, commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo quanto previsto dal comma 4. 2. All'articolo 2 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il comma 15 e' sostituito dal seguente: «15. Il trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, e' effettuato senza oneri e spese per il consumatore. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Consob e la Banca d'Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente comma e, in deroga a quanto stabilito nel periodo precedente, puo' stabilire che, per il trasferimento dei titoli depositati presso un depositario centrale estero o non assoggettati al regime di dematerializzazione, al consumatore possano essere addebitate le spese sostenute in diretta conseguenza del necessario intervento di un soggetto terzo.». 3. Dopo l'articolo 27-quater della Tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, e' aggiunto il seguente: «articolo 28 - Conti di base riservati alle fasce di clientela socialmente svantaggiate individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 126-viciesquater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.». 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di tutti i provvedimenti attuativi previsti dagli articoli 126-vicies-semel, comma 1, 126-vicies-bis, comma 2, 126-vicies-quater, comma 1, 126-vicies-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, i prestatori di servizi di pagamento possono convertire i conti di base aperti ai sensi della convenzione prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in conti di base sottoposti alla disciplina della Sezione III, del capo II-ter, del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dandone comunicazione al titolare del conto. Per i due anni successivi alla conversione, e' fatto divieto al prestatore di servizi di pagamento di modificare le condizioni economiche del conto di base. Ai conti di base preesistenti, non convertiti ai sensi del presente comma, continua ad applicarsi la disciplina recata dalla predetta convenzione.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi alla direttiva 2014/92/UE, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 2. Norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento. 1 - 14 (abrogati). 15. Il trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, e' effettuato senza oneri e spese per il consumatore. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Consob e la Banca d'Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente comma e, in deroga a quanto stabilito nel periodo precedente, puo' stabilire che, per il trasferimento dei titoli depositati presso un depositario centrale estero o non assoggettati al regime di dematerializzazione, al consumatore possano essere addebitate le spese sostenute in diretta conseguenza del necessario intervento di un soggetto terzo. 16 - 18 (abrogati). 19. I commi 584 e 585 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.". - L'art. 2-bis del citato decreto-legge n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, citata nelle note alle premesse, e' abrogato dal presente decreto. - Il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 12. Riduzione del limite per la tracciabilita' dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante. 1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto art. 49, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012». Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma. 1.1. 1-bis. All'art. 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione e' pari al saldo del libretto stesso». 2. All'art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente: «4-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante: a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei; b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro; c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d). Per tali rapporti, alle banche, alla societa' Poste italiane Spa e agli altri intermediari finanziari e' fatto divieto di addebitare alcun costo; e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attivita' di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula, tramite la societa' Consip Spa, di una o piu' convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinche' i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli.». 2-bis. Il termine di cui all' art. 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dal comma 2 del presente articolo, puo' essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. 3 - 6 (abrogati). 7. 8. (abrogato). 9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la societa' Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessita' di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonche' di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto che le commissioni devono essere correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione dell'operazione da quelle di natura variabile legate al valore transatto e valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni. 10. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 10-bis. Fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la valutazione dell'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai sensi del comma 10, continua ad applicarsi il comma 7 dell'art. 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183. 11. All'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell'imposta di bollo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.
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| Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 marzo 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Calenda, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Orlando
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