Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 38
Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 e in particolare l'articolo 19;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione del codice civile;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.


N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O., cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del
22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione
nel settore privato e' pubblicata nella G.U.U.E. 31 luglio
2003, n. L 192.
- Il testo dell'art. 19, della legge 12 agosto 2016, n.
170 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2015), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 204 del 1° settembre
2016, cosi' recita:
«Art. 19 (Delega al Governo per l'attuazione della
decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio
2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore
privato). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e dell'economia e delle finanze, un decreto
legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione
alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22
luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel
settore privato, nel rispetto delle procedure e dei
principi e criteri direttivi generali rispettivamente
stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, e
dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' delle disposizioni
previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in
cui non richiedono uno specifico adattamento
dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi, realizzando il necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere, tenendo conto delle disposizioni
incriminatrici gia' vigenti, che sia punito chiunque
promette, offre o da', per se' o per altri, anche per
interposta persona, denaro o altra utilita' non dovuti a un
soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o
che comunque presta attivita' lavorativa con l'esercizio di
funzioni direttive presso societa' o enti privati,
affinche' esso compia od ometta un atto in violazione degli
obblighi inerenti al proprio ufficio;
b) prevedere che sia altresi' punito chiunque,
nell'esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo,
ovvero nello svolgimento di un'attivita' lavorativa con
l'esercizio di funzioni direttive, presso societa' o enti
privati, sollecita o riceve, per se' o per altri, anche per
interposta persona, denaro o altra utilita' non dovuti,
ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere
un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio
ufficio;
c) prevedere la punibilita' dell'istigazione alle
condotte di cui alle lettere a) e b);
d) prevedere che per il reato di corruzione tra
privati siano applicate la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo
a tre anni nonche' la pena accessoria dell'interdizione
temporanea dall'esercizio dell'attivita' nei confronti di
colui che esercita funzioni direttive o di controllo presso
societa' o enti privati, ove gia' condannato per le
condotte di cui alle lettere b) e c);
e) prevedere la responsabilita' delle persone
giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati,
punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento
quote e non superiore a seicento quote nonche' con
l'applicazione delle sanzioni amministrative interdittive
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
2. Sullo schema del decreto legislativo di recepimento
della decisione quadro di cui al comma 1 e' acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo
le modalita' e i termini di cui all'articolo 31, comma 3,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla
sua attuazione con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.".
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante
approvazione del codice civile e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, edizione straordinaria.
- Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
approvazione del testo definitivo del codice penale e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n.
251, supplemento straordinario.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi alla decisione quadro
2003/568/GAI si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 2

Modifiche alla rubrica del titolo XI,
del libro V, del codice civile

1. La rubrica del titolo XI, del libro V, del codice civile, e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni penali in materia di societa', di consorzi e di altri enti privati».


Note all'art. 2:
- Il titolo XI, del libro V, del codice civile, citato
nelle note alle premesse, modificato dal presente decreto,
e' cosi' rubricato:
«Disposizioni penali in materia di societa', di
consorzi e di altri enti privati.».

 
Art. 3

Modifiche all'articolo 2635 del codice civile

1. All'articolo 2635 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di societa' o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilita' non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della societa' o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.»;
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilita' non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, e' punito con le pene ivi previste.»;
c) al sesto comma le parole: «utilita' date o promesse» sono sostituite dalle seguenti: «utilita' date, promesse o offerte».


Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 2635 del codice civile, citato
nelle note alle premesse, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 2635 (Corruzione tra privati). - Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,
di societa' o enti privati che, anche per interposta
persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri,
denaro o altra utilita' non dovuti, o ne accettano la
promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione
degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di
fedelta', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi
nell'ambito organizzativo della societa' o dell'ente
privato esercita funzioni direttive diverse da quelle
proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e
sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al
primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o
da' denaro o altra utilita' non dovuti alle persone
indicate nel primo e nel secondo comma, e' punito con le
pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate
se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea
o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che
dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella
acquisizione di beni o servizi.
Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della
confisca per valore equivalente non puo' essere inferiore
al valore delle utilita' date, promesse o offerte.».

 
Art. 4

Articolo 2635-bis del codice civile

1. Dopo l'articolo 2635 del codice civile e' inserito il seguente:
«Art. 2635-bis (Istigazione alla corruzione tra privati). - Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi un'attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinche' compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedelta', soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilita', per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', qualora la sollecitazione non sia accettata.
Si procede a querela della persona offesa.».


 
Art. 5

Articolo 2635-ter del codice civile

1. Dopo l'articolo 2635-bis e' inserito il seguente:
«Art. 2635-ter (Pene accessorie). - La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia gia' stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.».


 
Art. 6

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, la lettera s-bis) e' sostituita dalla seguente: «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresi' le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».


Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 25-ter, comma 1, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 25-ter (Reati societari). - 1. In relazione ai
reati in materia societaria previsti dal codice civile, si
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali
previsto dall'art. 2621 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali
previsto dall'art. 2621-bis del codice civile, la sanzione
pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali
previsto dall'art. 2622 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
c) per il delitto di false comunicazioni sociali in
danno dei soci o dei creditori, previsto dall'art. 2622,
terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a ottocento quote;
d) per la contravvenzione di falso in prospetto,
prevista dall'art. 2623, primo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto
dall'art. 2623, secondo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta
quote;
f) per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni
o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, prevista
dall'art. 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
g) per il delitto di falsita' nelle relazioni o nelle
comunicazioni delle societa' di revisione, previsto
dall'art. 2624, secondo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto
dall'art. 2625, secondo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del
capitale, previsto dall'art. 2632 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei
conferimenti, previsto dall'art. 2626 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione
degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
duecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni
o quote sociali o della societa' controllante, previsto
dall'art. 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei
creditori, previsto dall'art. 2629 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni
sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633
del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a
seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza
sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 del codice civile,
la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta
quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'art.
2637 del codice civile e per il delitto di omessa
comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'art.
2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle
funzioni delle autorita' pubbliche di vigilanza, previsti
dall'art. 2638, primo e secondo comma, del codice civile,
la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei
casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento
quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma
dell'art. 2635-bis del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano
altresi' le sanzioni interdittive previste dall'art. 9,
comma 2.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al
comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante
entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.».

 
Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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