Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2017 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 14 marzo 2017
Modifiche al regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 58).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Ttolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'art. 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS;
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS.

A d o t t a
il seguente provvedimento:

Art. 1

Modifiche all'art. 2

1. L'art. 2, comma 1, e' modificato come segue:
a) dopo la lettera k) e' introdotta la lettera k bis) «firma elettronica»: «soluzione di firma elettronica avanzata, qualificata o digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni».
b) la lettera r) e' sostituita dalla seguente lettera r): «IVASS o Autorita'»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
c) dopo la lettera v) e' inserita la lettera v bis) «posta elettronica certificata»: sistema di posta elettronica nel quale e' fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.


 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2

Adempimenti per la gestione digitalizzata del registro

1. Dopo l'art. 7 e' inserito l'art. 7-bis - «Adempimenti per la gestione digitalizzata del registro»: «1. Ai fini della presentazione all'IVASS:
delle domande di iscrizione e reiscrizione nelle diverse sezioni del registro, di cui agli articoli 12, 16, 18, 20, 24, 27 e 28;
delle domande di cancellazione di cui all'art. 26, comma 1, lettera b);
delle domande di avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario gia' iscritto nella sezione E di cui all'art. 28-bis;
delle domande di passaggio ad altra sezione del registro di cui all'art. 29;
delle domande di estensione dell'esercizio dell'attivita' di intermediazione in altri Stati membri di cui all'art. 31;
delle comunicazioni di cui all'art. 36,
i richiedenti si dotano della firma elettronica di cui all'art. 2, comma 1, lettera k bis).
2. In particolare, per la sottoscrizione delle domande e delle comunicazioni di cui al comma 1, si dotano della firma elettronica di cui all'art. 2, comma 1, lettera k bis):
le persone fisiche iscritte nelle sezioni A e B del registro e i rappresentanti legali delle persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro;
le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del registro che, avendone titolo, chiedono il passaggio nelle sezioni A o B del registro;
i rappresentanti legali degli intermediari iscritti nella sezione D del registro o i soggetti da questi delegati.
3. Le domande e le comunicazioni di cui al comma 1, a pena di irricevibilita', sono redatte su modello elettronico allegato al regolamento e disponibile sul sito dell'IVASS dal 20 marzo 2017, inviato a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it


 
Art. 3

Modifiche agli articoli 12, 16, 18, 20 e 24

1. L'art. 12 e' cosi' sostituito: «1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del registro e' presentata con le modalita' di cui all'art. 7-bis, comma 3. 2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, il richiedente attesta di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell'imposta di bollo.»
2. L'art. 16 e' cosi' sostituito: «1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del registro e' presentata con le modalita' di cui all'art. 7-bis, comma 3. 2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, il richiedente attesta che la societa' ha provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell'imposta di bollo.»
3. L'art. 18 e' cosi' sostituito: «1. La domanda di iscrizione dei produttori diretti nella sezione C del registro e' presentata dall'impresa che se ne avvale con le modalita' di cui all'art. 7-bis, comma 3. 2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, l'impresa richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione C hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente. 3. Alla domanda di cui al comma 1 le imprese accludono il tracciato record compilato secondo le specifiche tecniche riportate nel Documento C allegato al regolamento e disponibile sul sito dell'Istituto.»
4. L'art. 20 e' cosi' sostituito: «1. La domanda di iscrizione nella sezione D del registro dei soggetti di cui all'art. 19 e' presentata all'IVASS con le modalita' di cui all'art. 7-bis, comma 3. 2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, il richiedente attesta che il soggetto da iscrivere ha provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell'imposta di bollo.»
5. L'art. 24 e' cosi' sostituito: «1. Ai fini dell'iscrizione delle persone fisiche e delle societa' nella sezione E del registro, ciascun intermediario che se ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B o D, presenta all'IVASS apposita domanda con le modalita' di cui all'art. 7-bis, comma 3. 2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, il richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione E hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.»


 
Art. 4

Modifiche agli articoli 25, 26, 27, 28, 28-bis e 29

1. All'art. 25 il comma 1 e' cosi' sostituito: «1. L'IVASS procede all'iscrizione nel registro sulla base dell'istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti, per mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata, l'intervenuta iscrizione con l'indicazione della data di accoglimento dell'istanza. In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'IVASS comunica agli istanti il preannuncio di rigetto della domanda, con l'indicazione dei motivi e la fissazione di un termine per l'eventuale integrazione, decorso inutilmente il quale provvede al rigetto definitivo. Qualora l'istruttoria sia relativa a soggetti da iscrivere nelle sezioni C o E, le imprese o gli intermediari istanti provvedono tempestivamente a dare notizia agli interessati del rigetto della domanda.»
2. All'art. 26 il comma 3 e' cosi' sostituito: «3. La domanda di cancellazione dal registro e' presentata con le modalita' di cui all'art. 7-bis, comma 3.»
3. All'art. 27 il comma 1, lettera c), e' cosi' sostituito: «c) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalita' stabilite da uno degli articoli 12, 18 o 24;»
4. All'art. 28 il comma 1, lettera b), e' cosi' sostituito: «b) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalita' stabilite da uno degli articoli 16, 20 o 24;»
5. L'art. 28-bis e' cosi' sostituito: «1. Ai fini dell'avvio di un rapporto di collaborazione con persone fisiche e societa' gia' iscritte nella sezione E, l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D che intende avvalersene presenta all'IVASS apposita domanda con le modalita' di cui all'art. 7-bis, comma 3. 2. La domanda di cui al comma 1 e' presentata all'IVASS in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo. 3. L'IVASS, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base dell'istruttoria con esito positivo, all'iscrizione nel registro della persona fisica o della societa' in qualita' di addetto dell'intermediario che ha presentato la domanda. Si applica l'art. 25, comma 1. 4. Qualora le persone fisiche e le societa' di cui al comma 1 per le quali e' stata chiesta l'iscrizione quali addetti di altro intermediario cessino di esercitare l'attivita' di intermediazione per il precedente intermediario, quest'ultimo presenta all'IVASS una comunicazione di interruzione del rapporto con le modalita' di cui all'art. 7-bis, comma 3. Si applica l'art. 36, comma 6».
6. All'art. 29 il comma 1 e' cosi' sostituito: «1. Le persone fisiche iscritte nel registro possono passare ad altra sezione a condizione che ricorrano i presupposti di cui all'art. 27, comma 1, lettera a) e la domanda sia presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, con le modalita' di cui all'art. 7-bis, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del registro di intermediari provenienti dalle sezioni C o E, l'intermediario richiedente allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall'impresa o dall'intermediario per il quale e' stata svolta l'attivita', ovvero, in mancanza, la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell'art. 36, comma 6.»
7. All'art. 29 il comma 2 e' cosi' sostituito: «2. Il passaggio ad altra sezione del registro delle societa' e' consentito a condizione che le societa' richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione e la domanda sia presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, con le modalita' di cui all'art. 7-bis, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del registro di societa' provenienti dalla sezione E, l'intermediario richiedente allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall'intermediario per il quale e' stata svolta l'attivita', ovvero, in mancanza, la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell'art. 36, comma 6.»


 
Art. 5

Modifiche all'art. 31

1. All'art. 31, comma 1, le parole: «, redatta mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 10» sono sostituite dalle parole: «con le modalita' di cui all'art. 7-bis, comma 3.»


 
Art. 6
Adempimenti per la gestione digitalizzata del registro - Disposizioni
applicabili agli intermediari iscritti nell'Elenco annesso
1. Dopo l'art. 33 e' inserito l'art. 33-bis - «Adempimenti per la gestione digitalizzata del registro»: 1. Ai fini della presentazione all'IVASS:
delle domande di iscrizione e reiscrizione nel registro, di cui agli articoli 24, 27 e 28;
delle domande di cancellazione di cui all'art. 26, comma 2;
delle domande di avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario gia' iscritto nella sezione E di cui all'art. 28-bis, le persone fisiche iscritte nell'Elenco annesso e i rappresentanti legali delle persone giuridiche iscritte nell'Elenco annesso richiedenti si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'art. 2, comma 1, lettera v bis) e della firma elettronica di cui all'art. 2, comma 1, lettera k bis) per la sottoscrizione del modello elettronico di cui all'art. 7-bis, comma 3.»
2. Dopo l'art. 33-bis e' inserito l'art. 33-ter: «Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell'Elenco annesso»: «1. Ai fini della presentazione delle domande di cui agli articoli 24, 27, 28 e 28-bis, gli intermediari richiedenti iscritti nell'Elenco annesso al registro verificano il possesso dei requisiti di cui agli articoli 21 e 22. 2. In caso di interruzione del rapporto di collaborazione con soggetti iscritti nella sezione E del registro, si applica la disposizione dell'art. 36, comma 6.»


 
Art. 7

Modifiche all'art. 36

1. All'art. 36, comma 1, lettera a) dopo le parole «dal verificarsi dell'evento,» sono inserite le parole «e per mezzo di posta elettronica certificata».
2. All'art. 36, il comma 1, lettera b), punto 2) e' cosi' sostituito: «2) le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione, da comunicare con le modalita' di cui all'art. 7-bis, comma 3.».
3. All'art. 36, il comma 1, lettera b), punto 4) e' cosi' sostituito: «4) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, l'inizio dell'eventuale periodo di inoperativita'. La comunicazione e' presentata con le modalita' di cui all'art. 7-bis, comma 3.».
4. All'art. 36, comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «comma 2, lettera a)», le parole: «gli obblighi di comunicazione sono a carico esclusivamente delle relative societa'» sono sostituite dalle parole: «le relative societa' trasmettono all'IVASS una comunicazione presentata con le modalita' di cui all'art. 7-bis, comma 3.».
5. All'art. 36, il comma 2 e' cosi' sostituito: «2. Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A o B, in caso di ripresa dell'attivita', trasmettono all'IVASS entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di inoperativita', una comunicazione con le modalita' di cui all'art. 7-bis, comma 3. La ripresa dell'attivita' e' subordinata al possesso della copertura della polizza di assicurazione della responsabilita' civile di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell'operativita', nonche' per gli intermediari persone fisiche al conseguimento dell'aggiornamento professionale di cui all'art. 7 del Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014.»
6. All'art. 36, al comma 3 sono soppresse le parole: «, secondo quanto specificato nello schema di cui all'allegato n. 12,»
7. All'art. 36, il comma 4 e' cosi' sostituito: «4. Le informazioni indicate nel comma 3 sono trasmesse all'IVASS dalle imprese mediante l'invio di un tracciato record redatto secondo le specifiche tecniche indicate nel Documento A allegato al regolamento e disponibile sul sito dell'Istituto.»
8. All'art. 36, il comma 6 e' cosi' sostituito: «6. Le imprese e gli intermediari iscritti nel registro ovvero nell'Elenco annesso al registro che si avvalgono rispettivamente di soggetti iscritti nelle sezioni C o E, in caso di interruzione del rapporto sono tenuti a darne comunicazione all'IVASS entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'interruzione con le modalita' di cui all'art. 7-bis, comma 3. In mancanza di tale comunicazione, i soggetti iscritti nelle sezioni C o E possono trasmettere all'IVASS, in forma cartacea ovvero con le modalita' di cui all'art. 7-bis, comma 3, una dichiarazione di interruzione del rapporto di collaborazione conforme al fac-simile allegato al regolamento e disponibile sul sito dell'Autorita'».
9. All'art. 36, il comma 7 e' cosi' sostituito: «7. Alla comunicazione di cui al comma precedente le imprese accludono il tracciato record compilato secondo le specifiche tecniche riportate nel Documento C allegato al regolamento e disponibile sul sito dell'Istituto.»


 
Art. 8

Modifiche all'art. 37

1. All'art. 37, dopo il comma 3, e' inserito il comma 4: «4. Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro attestano il rinnovo della polizza ovvero, in caso di polizza pluriennale, la conferma dell'efficacia della relativa copertura, mediante comunicazione presentata con le modalita' di cui all'art. 7-bis, comma 3.».
2. All'art. 37, dopo il comma 4, e' inserito il comma 5: «5. Decorsi 90 giorni dal termine di cui al comma 4, gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro che non abbiano effettuato la comunicazione sono indicati nel registro come inoperativi.»


 
Art. 9

Pubblicazione

1. Il presente Provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.


 
Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 20 marzo 2017, ad eccezione dell'art. 8 che entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Provvedimento e fino al 5 giugno 2017 le imprese e gli intermediari possono trasmettere all'IVASS le istanze e le comunicazioni relative alla gestione del registro utilizzando gli allegati al regolamento ISVAP n. 5 del 10 ottobre 2006 o, in alternativa, con le modalita' di cui all'art. 2.
3. Decorso il termine di cui al comma precedente, le domande e le comunicazioni relative alla gestione del registro sono presentate all'IVASS esclusivamente con le modalita' di cui all'art. 2.


 
Art. 11

Allegati al regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006

1. Decorso il termine di cui all'art. 10, comma 2, gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 5bis, 6, 9, 10, 11 e 12, al regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificati dal regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, sono soppressi e sostituiti con il modello elettronico di cui all'art. 2.
Roma, 14 marzo 2017

p. Il Direttorio integrato
Il Presidente
Rossi


 
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