Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
COMUNICATO |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2016 della Commissione di rinnovo approvazione della sostanza attiva PICOLINAFEN, in conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione. |
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Secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, il 31 luglio 2017 scade il periodo di approvazione della sostanza attiva PICOLINAFEN. Per tale sostanza attiva, entro i termini e secondo le modalita' previste all'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1141/2010 della Commissione e' stata presentata, una domanda di rinnovo dell'approvazione, ritenuta completa dallo Stato membro relatore che ha redatto una relazione di valutazione, trasmessa sia all'EFSA (Autorita' europea per la sicurezza alimentare) che alla Commissione europea. L'EFSA ha successivamente comunicato alla Commissione europea le sue conclusioni confermando che la sostanza attiva picolinafen soddisfa i' criteri di approvazione di cui all'art. 4 del reg. (CE) n. 1107/2009 e la Commissione europea, sulla base di dette conclusioni, ha presentato al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti ed i mangimi il progetto di rapporto di riesame per la sostanza attiva in questione. Il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva picolinafen e' confermato fino al 30 giugno 2031, alle condizioni riportate nell'allegato I al Reg. (UE) n. 1423/2016. Per la procedura relativa al rinnovo dell'autorizzazione dei relativi prodotti fitosanitari si rimanda all'art. 43, del reg. (CE) n. 1107/2009 che prevede la presentazione, da parte del titolare di ciascun prodotto fitosanitario autorizzato, entro tre mesi dal rinnovo della sostanza attiva in questione, dell'istanza di rinnovo del prodotto corredata dalla tariffa e dalle informazioni di cui al paragrafo 2, del suddetto art. 43. Il prodotto fitosanitario, allegato al presente Comunicato, a base della sostanza attiva picolinafen, per la quale l'Impresa interessata non ha presentato istanza, e' revocato a partire dal 7 aprile 2017. Il periodo di tolleranza, come previsto dall'art. 46 del medesimo regolamento, non puo' essere superiore a sei mesi per la vendita e la distribuzione, a partire dalla data di revoca, e di un anno per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari revocati. E' fatto, comunque, salvo ogni eventuale e successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti i singoli prodotti fitosanitari. Il presente Comunicato sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avra' valore di notifica alle Imprese interessate, mentre sul portale del Ministero unitamente al Comunicato sara' pubblicato l'elenco completo dei prodotti fitosanitari oggetto di revoca.
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| Allegato
Elenco dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva picolinafen non supportati dalle Imprese (6 marzo 2017)
===================================================================== | Numero di | Nome prodotto | | Data di | | registrazione | fitosanitario | Impresa | revoca | +======================+======================+===========+=========+ | | |Basf Italia|7 aprile | | 11559 | Picolin | s.p.a | 2017 | +----------------------+----------------------+-----------+---------+
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