Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 marzo 2017
Approvazione delle modifiche agli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2016.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visti i decreti ministeriali di approvazione delle territorialita' utilizzate nell'ambito degli studi di settore;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998 che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, del 27 gennaio 2007, del 19 marzo 2009, del 4 dicembre 2009, del 20 ottobre 2010, del 29 marzo 2011, dell'8 ottobre 2012, del 17 dicembre 2013, del 16 dicembre 2014 e del 15 febbraio 2017;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le agenzie fiscali;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, riguardante la classificazione delle attivita' economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore;
Visto l'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 marzo 2014 di approvazione delle modifiche degli studi di settore applicabili al periodo di imposta 2013;
Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014 di approvazione degli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2014;
Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2015 di approvazione degli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2015;
Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2016 di approvazione degli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2016;
Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data 7 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1

Approvazione delle modifiche
alla territorialita' degli studi di settore

1. Sono approvate, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:
a) la nota tecnica e metodologica relativa all'aggiornamento della «Territorialita' dei Factory Outlet Center», che modifica lo studio di settore YM05U, in allegato n. 1;
b) la nota tecnica e metodologica relativa all'aggiornamento delle «Aggregazioni comunali», che modifica lo studio di settore YG44U, in allegato n. 2;
c) la nota tecnica e metodologica relativa all'aggiornamento della «Territorialita' del livello delle tariffe applicate per l'erogazione del servizio taxi», che modifica lo studio di settore WG72A, in allegato n. 3;
d) la nota tecnica e metodologica, relativa all'aggiornamento delle «Analisi territoriali» a seguito della istituzione e ridenominazione di alcuni comuni nel corso dell'anno 2016, in allegato n. 4.
2. Le modifiche alla territorialita' degli studi di settore, di cui al comma 1, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016.


 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 4

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2

Approvazione di modifiche alla nota tecnica
e metodologica dello studio di settore WG68U

1. La soglia minima e quella massima dell'indicatore di coerenza economica «Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta» dello studio di settore WG68U, indicate nel sub allegato 12.E al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, sono rispettivamente poste pari a 1,05 e 1,18. Per l'individuazione delle soglie di cui al periodo precedente si e' tenuto conto dell'andamento medio del prezzo relativo al gasolio e alla benzina, con riferimento al 2016, risultante dal sito internet del Ministero dello sviluppo economico.


 
Art. 3

Programma informatico di ausilio
all'applicazione degli studi di settore

1. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore, tiene conto delle modifiche agli studi di settore di cui al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2017

Il Ministro: Padoan


 
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