Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 gennaio 2017, n. 39
Regolamento recante l'adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto l'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui statuisce che: «Al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli spin off tecnologici, nonche' al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulati ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) e' incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione»;
Visto il medesimo articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui statuisce che: «Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente comma e' nominato un commissario straordinario ... [che] predispone [...] lo statuto del Consiglio» e che «Lo statuto del Consiglio e' adottato con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il regolamento puo' comunque essere adottato»;
Visto il decreto 1° giugno 2016, n. 1622, adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il quale si e' provveduto a trasferire al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ex INEA;
Vista la nota prot. 5121 del 9 maggio 2016 con la quale il Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria ha trasmesso al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali lo schema di statuto dell'ente approvato con decreto commissariale n. 32 del 4 maggio 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1694/2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 2016;
Ritenuto di non accogliere il rilievo secondo cui, all'articolo 2, comma 2, dello statuto «andrebbe inserita la necessita', per il CREA, di raccordarsi specificamente con altri enti di ricerca del settore e, in particolare, con l'ISPRA», in quanto appare eccessivamente limitativo dell'autonomia dell'Ente, mentre la possibilita' di un raccordo, certamente auspicabile, e' gia' consentita dalla norma in questione;
Ritenuto di non accogliere il rilievo secondo cui, all'articolo 5, comma 1, dello statuto, occorrerebbe eliminare la particella «o», in quanto tale eliminazione impedirebbe al Consiglio di amministrazione di avere composizione mista, come invece auspicato dallo stesso Consiglio di Stato;
Acquisito il parere delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la nota prot. 10924 del 28 ottobre 2016 con la quale il presente schema di decreto e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto di provvedere in merito;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

1. E' adottato l'allegato statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 27 gennaio 2017

Il Ministro: Martina Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 201


N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
- Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio
2012, n. 156, supplemento ordinario, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189,
supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 105 (Regolamento recante
organizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2013, n.
218.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 381, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2015), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, supplemento ordinario:
«381. Al fine di razionalizzare il settore della
ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare
e di sostenere gli spin off tecnologici, nonche' al fine di
razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione
del principio di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, anche
tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulati ai
sensi dell'art. 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale di
economia agraria (INEA) e' incorporato nel Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che
assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando
la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione.
Il Consiglio subentra nei rapporti giuridici attivi e
passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad
esso attribuiti dalle disposizioni vigenti. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie
dell'INEA trasferite al Consiglio. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
bilancio di chiusura dell'INEA e' deliberato dall'organo in
carica alla data di incorporazione e trasmesso per
l'approvazione al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Ai componenti degli organi dell'INEA sono
corrisposti compensi, indennita' o altri emolumenti
comunque denominati fino alla data di incorporazione. Per
gli adempimenti di cui al quarto periodo, ai componenti dei
predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il
rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dai
rispettivi ordinamenti. Ai fini dell'attuazione delle
disposizioni del presente comma e' nominato un commissario
straordinario con le modalita' di cui al comma 382. Il
commissario predispone, entro centoventi giorni dalla data
della sua nomina, un piano triennale per il rilancio e la
razionalizzazione delle attivita' di ricerca e
sperimentazione in agricoltura, lo statuto del Consiglio e
gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa
ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione
e alla razionalizzazione delle strutture e delle attivita'
degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la
ricerca e la sperimentazione, a livello almeno
interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca
e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali
con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati, con
riduzione delle attuali articolazioni territoriali pari ad
almeno il 50 per cento, nonche' alla riduzione delle spese
correnti pari ad almeno il 10 per cento, rispetto ai
livelli attuali. Il commissario provvede altresi'
all'adozione del bilancio di chiusura dell'INEA in caso di
inottemperanza dell'organo in carica alla data
dell'incorporazione entro il termine di cui al presente
comma e ferme restando le responsabilita' gestorie del
predetto organo. Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del
commissario, approva, con decreto di natura non
regolamentare, da emanare previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, la direttiva di indirizzo
triennale delle attivita' di ricerca e sperimentale e il
piano degli interventi necessari ad assicurare il
contenimento della spesa e la riduzione del numero delle
sedi nonche' l'equilibrio finanziario del Consiglio. Lo
statuto del Consiglio e' adottato con regolamento del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che
sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore
del medesimo regolamento, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, che si pronunciano entro il
termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale
il regolamento puo' comunque essere adottato. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
 
Allegato
STATUTO DEL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI
DELL'ECONOMIA AGRARIA

Art. 1.
Natura giuridica e articolazione

1. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito CREA, ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione con sede in Roma, istituito con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, cosi' denominato ai sensi dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti, dello sviluppo rurale e dell'economia agraria.
2. Il CREA ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato MIPAAF. Il CREA e' inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
3. Il CREA e' dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
4. Il CREA persegue le proprie finalita' attraverso le attivita' svolte nei Centri di ricerca in cui e' articolato, ai quali si affianca un'Amministrazione centrale. I Centri sono organizzati in sedi scientifiche, che si avvalgono di proprie aziende agrarie per l'attivita' di sperimentazione, e operano, in un quadro di programmazione generale dell'attivita', in regime di autonomia scientifica e gestionale secondo le previsioni del presente Statuto e dei regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilita'.
5. Il CREA fa parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le funzioni di raccolta, elaborazione e produzione di dati statistici e di coordinamento delle attivita' statistiche realizzate all'interno dell'Ente, sono attribuite con apposito regolamento ad un singolo Centro.


 

Art. 2.
Finalita' e attivita' istituzionali

1. Nell'ambito dei settori di competenza di cui all'articolo 1, comma 1, il CREA svolge ricerche e sviluppa soluzioni tecnologiche in grado di innalzare, in un contesto di sostenibilita' e salubrita' delle produzioni, la profittabilita' e la competitivita' delle attivita' agricole, agroalimentari e forestali, garantendo la tutela e la conservazione delle risorse naturali e della biodiversita' degli ecosistemi agrari, forestali ed ittici, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Nel perseguimento delle predette finalita' ed in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori, Raccomandazione 11 marzo 2005, n. 2005/251/CE, il CREA:
a) sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le universita', enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;
b) svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualita' tecnologica e tracciabilita' delle produzioni e la tutela del consumatore;
c) fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali;
d) assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;
e) fornisce al Ministro un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare, forestale e della pesca;
f) fornisce al Ministro ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;
g) svolge, su specifica richiesta del Ministro, ogni altra attivita' ritenuta funzionale allo sviluppo o alla tutela del comparto agro-alimentare;
h) puo' fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;
i) svolge attivita' di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificita' dei prodotti nazionali;
l) svolge attivita' di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle varieta' vegetali in conformita' alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;
m) favorisce, sviluppa e svolge attivita' di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestivita' nel trasferimento dei risultati;
n) promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale;
o) svolge ricerche sulla qualita' nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della nutrizione per la salute dell'uomo;
p) svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;
q) svolge attivita' di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
r) promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'universita', gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;
s) favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attivita' formativa nei settori di competenza;
t) contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso adeguati strumenti formativi.
2. Per lo svolgimento delle proprie attivita' e per il conseguimento delle finalita' istituzionali, il CREA puo' stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente.
3. Fermo restando il rispetto della normativa vigente, il CREA, per il conseguimento delle proprie finalita' istituzionali e nell'ambito delle stesse, puo' inoltre fornire servizi e attivita', anche in ambito formativo, in favore di soggetti pubblici e privati, anche in regime di diritto privato. Per il conseguimento delle medesime finalita' e nell'ambito dei medesimi limiti, il CREA, previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, puo' partecipare o costituire consorzi e fondazioni con soggetti pubblici e privati, nonche' societa' nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Salvo diverse previsioni di legge, decorsi 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione in assenza di osservazioni da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'autorizzazione si intende concessa.


 

Art. 3.
Organi

1. Sono organi del CREA:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Consiglio scientifico;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Le modalita' di funzionamento degli organi sono definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.
3. Si procede al commissariamento nell'ipotesi in cui il Consiglio non possa garantire l'assolvimento delle sue funzioni indispensabili, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per i quali e' stato istituito e nell'ipotesi di mancata predisposizione o attuazione di un piano di rientro, qualora non si riesca a far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi e risulti necessario dichiarare il dissesto finanziario. Il Commissario e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.


 

Art. 4.
Presidente

1. Il Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' scelto tra personalita' di alta qualificazione scientifica e professionale.
2. La carica di Presidente e' incompatibile con qualsiasi altra attivita' professionale a carattere continuativo; se dipendente pubblico, e' collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed e' responsabile delle relazioni istituzionali.
4. Il Presidente, in particolare:
a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Consiglio scientifico, predisponendo, sentito il Direttore generale, l'ordine del giorno;
b) sovrintende all'andamento dell'Ente assicurandone l'unita' di indirizzo nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) sottopone al Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, contenente l'individuazione e la definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da realizzare sulla base dei quali sono elaborati i documenti programmatici previsti dalla vigente normativa;
d) sottopone al Consiglio di amministrazione il progetto di bilancio di previsione e di rendiconto generale e il provvedimento di assestamento sulla base di quanto proposto dal Direttore generale;
e) assicura al Ministro la necessaria collaborazione nell'azione di vigilanza ministeriale trasmettendo le determinazioni soggette ad approvazione;
f) assicura il costante raccordo tra le funzioni esercitate rispettivamente dal Consiglio di amministrazione e dal Consiglio scientifico;
g) stipula gli accordi quadro e i protocolli di intesa, nonche' gli atti finalizzati alla costituzione di associazioni temporanee e altri atti di competenza del rappresentante legale nell'ambito di quanto disposto al precedente articolo 2, comma 3;
h) esercita qualsiasi altro compito o funzione assegnata dalla legislazione vigente.
5. Il Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta. Il relativo compenso e' determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Il Presidente nomina, nell'ambito del Consiglio di amministrazione, il vicepresidente che lo sostituisce in caso di sua assenza o di suo impedimento. In caso di impedimento permanente o di dimissioni, le funzioni del Presidente sono svolte, fino alla nomina del nuovo Presidente, dal vicepresidente, se nominato, ovvero, se non nominato, dal consigliere piu' anziano nella carica o, a parita' di anzianita', dal consigliere piu' anziano di eta'.
7. Il Presidente nomina il Direttore generale su conforme parere del Consiglio di amministrazione.
8. Per motivi di urgenza il Presidente puo' adottare atti di competenza del Consiglio di amministrazione. Gli atti medesimi sono portati a ratifica del Consiglio di amministrazione entro la prima riunione successiva alla loro adozione e comunque nel termine di trenta giorni. In caso di mancata ratifica l'atto decade. Sono fatti salvi gli effetti medio tempore prodotti.


 

Art. 5.
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione e' composto dal Presidente e da quattro membri, scelti tra personalita' di alto profilo tecnico-scientifico o di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il Direttore generale. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assiste il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
2. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attivita' dell'Ente. Il Consiglio di amministrazione, anche tenuto conto degli obiettivi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:
a) delibera, su proposta del Direttore generale, la dotazione organica e il Piano triennale del fabbisogno del personale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 15 del presente Statuto, in coerenza con il Piano triennale di attivita' di cui all'articolo 10 dello Statuto stesso, previo confronto con le organizzazioni sindacali;
b) delibera la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, contenente l'individuazione e la definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da realizzare sulla base dei quali sono elaborati i documenti programmatici previsti dalla vigente normativa;
c) delibera, su proposta del Presidente, il Piano triennale di attivita' e gli aggiornamenti annuali individuati dal Consiglio scientifico;
d) delibera, su proposta del Direttore generale, il bilancio di previsione, il rendiconto generale e il provvedimento di assestamento;
e) delibera in ordine alla partecipazione a societa', enti, consorzi, associazioni e fondazioni in conformita' alla normativa vigente;
f) adotta, su conforme avviso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Direttore generale, gli indirizzi per la gestione del patrimonio immobiliare nel rispetto della normativa vigente;
g) delibera lo Statuto, i regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilita' e le relative modifiche e ogni altro regolamento dell'Ente su proposta del Direttore generale;
h) puo' deliberare, in relazione allo sviluppo degli scenari, delle esigenze e delle opportunita' della ricerca scientifica e tecnologica nei settori di competenza dell'Ente in ambito nazionale, europeo e internazionale, nell'ambito del Piano triennale di attivita' e degli aggiornamenti annuali, sentito il Consiglio scientifico, la modifica delle sedi di ricerca esistenti, verificata la compatibilita' finanziaria, secondo le modalita' indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento del CREA;
i) approva, sentito il Consiglio scientifico, un apposito regolamento finalizzato a disciplinare la gestione, ispirata al principio della ottimizzazione dei costi, e l'attribuzione alle singole sedi, delle aziende di cui si avvale il CREA per lo svolgimento delle attivita' istituzionali;
l) individua il datore di lavoro in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni; i componenti possono essere rinnovati una sola volta. Il compenso dei componenti del Consiglio di amministrazione e' determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


 

Art. 6.
Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico e' composto dal Presidente dell'Ente, che lo presiede, e da dodici esperti di riconosciuta fama e competenza negli ambiti di ricerca di ciascun Centro del CREA, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali garantendo che almeno un terzo siano espressione elettiva dei Centri di ricerca nell'ambito dei ricercatori e tecnologi dell'Ente. I restanti membri sono scelti dal Ministro tra scienziati italiani e stranieri di alta qualificazione a livello internazionale, con professionalita' ed esperienza nei settori di competenza del CREA.
2. Le modalita' ed i tempi di nomina dei componenti interni sono stabiliti con il regolamento di organizzazione e funzionamento.
3. Alle sedute del Consiglio scientifico partecipa, con funzioni consultive, il Direttore generale.
4. Il Consiglio scientifico e' l'organo di coordinamento e di indirizzo scientifico del CREA. Tale organo elabora il Piano triennale di cui all'articolo 10 del presente statuto.
5. Il Consiglio scientifico esprime pareri in ordine alla riorganizzazione della rete scientifica, alla modifica delle sedi di ricerca e ai criteri per il reclutamento dei direttori dei centri e dei ricercatori e tecnologi.
6. Il Consiglio scientifico dura in carica quattro anni; i componenti possono essere rinnovati una sola volta. I compensi sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


 

Art. 7.
Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, iscritti nel registro dei revisori legali o in possesso di comprovata professionalita' in materia amministrativo-contabile. Un membro effettivo, che assume le funzioni di Presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111. I membri supplenti subentrano in caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un membro effettivo.
2. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile e all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
3. I componenti del Collegio dei revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
4. Alle riunioni del Collegio dei revisori dei conti assiste il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
5. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni; i componenti possono essere rinnovati una sola volta. Il compenso dei componenti effettivi e' determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi della direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001.


 

Art. 8.
Direttore generale

1. Il Direttore generale e' nominato dal Presidente, su conforme parere del Consiglio di amministrazione; e' scelto, a seguito di procedura comparativa, tra persone di elevata qualificazione e con documentata esperienza professionale nel campo del management di strutture complesse.
2. Il rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale ed e' rinnovabile una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, il Direttore generale e' collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. Se ricercatore o professore universitario e' collocato in aspettativa senza assegni.
3. Il Direttore generale, quale responsabile della gestione dell'Ente, sovrintende all'attivita' di tutti gli uffici e ne cura l'organizzazione e la gestione, assicurando sia il coordinamento operativo di tutte le articolazioni dell'Ente, anche diffuse a livello territoriale, sia l'unita' di indirizzo operativo e amministrativo. Il Direttore generale, in particolare:
a) redige le proposte di bilancio preventivo e rendiconto generale e del provvedimento di assestamento;
b) assicura il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti, con la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, dall'organo di indirizzo politico amministrativo ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto, provvedendo a sua volta all'individuazione degli obiettivi e dei programmi la cui realizzazione e' affidata ai dirigenti dell'Ente;
c) propone al Presidente l'adozione dei provvedimenti che ritiene necessari, da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
d) cura le relazioni con le organizzazioni sindacali;
e) stipula i contratti e le convenzioni, per quanto di propria competenza;
f) provvede in ordine alle variazioni di bilancio corrispondenti a nuove entrate con vincolo di destinazione riferendo al Consiglio di amministrazione;
g) assicura la valorizzazione del patrimonio sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione;
h) attende agli altri compiti attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilita';
i) fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 8, adotta, in caso d'urgenza, tutti gli atti indifferibili necessari a garantire la continuita' dell'azione amministrativa, anche sotto i profili della sicurezza, della economicita', dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' istituzionali dell'Ente, informandone i relativi organi per le ratifiche di rispettiva competenza;
l) istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e l'Ufficio relazioni con il pubblico previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Il compenso del Direttore generale e' determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


 

Art. 9.
Sistemi di controllo interno

1. Il CREA si dota di strumenti idonei a:
a) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, valutazione e controllo strategico;
b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, controllo di gestione;
c) valutare le prestazioni del personale dell'Ente, anche di qualifica dirigenziale.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il CREA si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance per lo svolgimento dei compiti ivi previsti. L'Organismo indipendente e' nominato dal Consiglio di amministrazione secondo i criteri individuati dal citato decreto legislativo.


 

Art. 10.
Piano triennale di attivita'

1. Il Piano triennale di attivita', elaborato dal Consiglio scientifico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del presente statuto, e' accompagnato da un documento di visione strategica decennale e determina obiettivi, priorita' e risorse umane e finanziarie per il triennio; e' predisposto sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e tenuto conto dei programmi di ricerca nazionali, dell'Unione europea e internazionali, delle esigenze di ricerca e sperimentazione delle Regioni e Province autonome e della necessita' di accrescimento delle competenze interne all'Ente.
2. Il Piano triennale e i suoi aggiornamenti annuali, elaborati dal Consiglio scientifico, sono presentati dal Presidente al Consiglio di amministrazione che li adotta con propria deliberazione.
3. Il Consiglio di amministrazione, tenuto conto della compatibilita' finanziaria, delibera il Piano triennale di attivita' e gli aggiornamenti annuali che sono trasmessi dal Presidente, ai fini dell'approvazione, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. Il Piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi a seguito dell'approvazione da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che dovra' avvenire entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato.


 

Art. 11.
Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio del CREA e' costituito dal patrimonio degli Istituti e Strutture in esso confluiti ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dalle donazioni nonche' dal patrimonio acquisito nello svolgimento delle attivita' istituzionali.
2. Le entrate del CREA sono costituite da:
a) il contributo ordinario annuo a carico dello Stato, per l'espletamento dei compiti previsti dal presente Statuto e per le spese del personale;
b) il contributo per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
c) i corrispettivi riscossi e i contributi acquisiti per le attivita' di ricerca, di formazione e di consulenza svolte a favore di, o in collaborazione con, soggetti pubblici e privati;
d) le assegnazioni finalizzate a progetti speciali disposte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o da altre amministrazioni pubbliche;
e) le rendite del proprio patrimonio e l'ammontare di lasciti, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
f) i finanziamenti per la ricerca derivanti da progetti e programmi dell'Unione europea;
g) i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e dall'uso di titoli di proprieta' industriale ottenuti a seguito dello svolgimento di ricerche realizzate dalle sedi di ricerca, come da regolamenti interni o nazionali;
h) i proventi derivanti dall'attivita' di certificazione delle sementi e registrazione delle varieta' vegetali;
i) ogni altro introito.
3. Al fine di premiare la competitivita' dei Centri, il Consiglio di amministrazione, in sede di riparto delle risorse finanziarie, provvede a riassegnare una congrua quota dei finanziamenti agli istituti che hanno concorso a procurarli.


 

Art. 12.
Bilanci

1. Il Direttore generale predispone il progetto di bilancio preventivo dell'esercizio successivo, elaborato sulla base delle indicazioni del Piano triennale di attivita' e dei conti preventivi delle singole sedi, accompagnato da specifica relazione, e lo trasmette al Presidente, per gli adempimenti del Consiglio di amministrazione, e al Collegio dei revisori dei conti. Nel termine di quindici giorni dal ricevimento, il Collegio dei revisori dei conti provvede, con apposita relazione, ad attestare la conformita' del bilancio preventivo alle disposizioni normative e regolamentari.
2. Entro il 31 ottobre il Consiglio di amministrazione delibera, su proposta del Presidente, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, e i relativi allegati, costituiti dalla relazione tecnica predisposta dal Direttore generale e dalla relazione di conformita' resa dal Collegio dei revisori dei conti. Entro la stessa data il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, delibera la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, delibera il rendiconto generale dell'esercizio precedente predisposto dal Direttore generale, previa acquisizione della relazione illustrativa predisposta dal Collegio dei revisori dei conti, in merito alla regolarita' e alla corrispondenza dello stesso alle scritture contabili.
4. Il bilancio preventivo e il rendiconto generale, con le relative Relazioni illustrative, sono trasmessi per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il conto consuntivo viene contestualmente rimesso alla Corte dei conti.
5. E' garantita l'informativa alle organizzazioni sindacali nelle forme e modalita' di legge e contrattuali.


 

Art. 13.
Regolamenti e disciplinari

1. Il regolamento di organizzazione e funzionamento e il regolamento di amministrazione e contabilita' del CREA sono deliberati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie e previo confronto, nelle materie di competenza, con le organizzazioni sindacali. I predetti regolamenti sono approvati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
2. I regolamenti sono ispirati ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) rispetto del principio di separazione tra funzione di indirizzo e attivita' di gestione;
b) snellezza e semplificazione dei procedimenti;
c) massima funzionalita' del CREA rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita';
d) collegamento dell'attivita' dell'Amministrazione centrale e dei Centri di ricerca;
e) promozione della comunicazione interna ed esterna e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici;
f) adeguata autonomia e responsabilita' dei Centri di ricerca;
g) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, con il regolamento di organizzazione e funzionamento sono determinati il numero massimo degli uffici di livello dirigenziale generale, il numero degli uffici dirigenziali non generali e i criteri generali di organizzazione dell'Ente.
4. Il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina l'organizzazione dell'avvocatura dell'Ente che si avvale di dipendenti in possesso dei requisiti di legge, ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dell'articolo 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70.


 

Art. 14.
Ruolo organico

1. La dotazione organica del CREA e' deliberata, nei limiti della dotazione organica al 1° gennaio 2015 del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, incrementata da un numero di posti pari alle unita' di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferito dall'Istituto nazionale di economia agraria, su proposta del Direttore generale, dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Consiglio scientifico, con riferimento ai profili del personale tecnico e scientifico, in base ai profili stabiliti dalla disciplina fissata dai Contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed e' approvata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Con la dotazione organica vengono stabilite le esigenze complessive di personale in rapporto alle attivita' e ai compiti istituzionali del CREA in coerenza con il Piano triennale di attivita'. La dotazione organica puo' essere ridefinita periodicamente in relazione alle esigenze evidenziate dal Piano triennale di attivita', nonche' a seguito della riorganizzazione delle sedi di ricerca, degli uffici e in caso di attribuzione di nuove funzioni.
3. Il Consiglio di amministrazione delibera, su proposta del Direttore generale, il Piano triennale del fabbisogno di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


 

Art. 15.
Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del CREA e' regolato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riguardo a quanto disposto dall'articolo 69, comma 11, del decreto medesimo, dall'articolo 15, comma 1, dall'articolo 26, comma 4, e dall'articolo 38 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonche' dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ricerca.
2. Il CREA puo' assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro e' regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione puo' avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 58, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali, a carattere saltuario o connesse alle esigenze delle aziende zootecniche.


 

Art. 16.
Centri di ricerca

1. I Centri di ricerca del CREA sono definiti dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio scientifico, nell'ambito del Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. L'organizzazione e le modalita' di funzionamento dei Centri di ricerca sono definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento del CREA.
3. I Centri di ricerca sono articolati in sedi in cui si svolge l'attivita' di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione, di trasferimento di conoscenze e innovazione del CREA, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dell'Ente, garantendo la liberta' scientifica dei ricercatori e tecnologi che vi operano nel rispetto delle regole dell'ente e dell'aderenza alle finalita' di cui all'articolo 2 dello Statuto, nonche' delle esigenze di supervisione, orientamento e gestione, cosi' come definite dalla normativa vigente e dalla Carta europea dei ricercatori.
4. Ogni Centro di ricerca, al fine di ottimizzare la gestione dei campi di sperimentazione, puo' organizzare i medesimi in aziende agricole, assicurandone direttamente la gestione. Le predette aziende svolgono essenzialmente attivita' di sperimentazione e, in via residuale, attivita' di produzione da destinare anche al mercato. La gestione amministrativa e contabile di tali aziende e' ispirata ai principi di buon andamento ed economicita' ed e' affidata ad un responsabile che puo' essere il direttore del Centro ovvero altro funzionario delegato. Il responsabile e' tenuto ad agire nei limiti previsti dal Piano colturale e finanziario dell'azienda di cui al regolamento di organizzazione e funzionamento.
5. Per garantire il presidio territoriale e la continuita' di importanti attivita' di ricerca, all'interno delle sedi possono essere costituiti, con le procedure di cui al comma 1, dei laboratori di ricerca con afferenza scientifica diversa dalla sede ospitante. I predetti laboratori dipendono dal punto di vista amministrativo dalla sede ospitante.
6. Nelle sedi di ricerca puo' operare personale diverso da quello di ruolo e altro personale che partecipa alle attivita' delle sedi, secondo le modalita' indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento, proveniente dalle universita', dagli enti di ricerca, nonche' da altri enti pubblici.
7. Il direttore del Centro di ricerca, nominato dal Consiglio di amministrazione, e' scelto sulla base di procedura selettiva comparativa. La selezione avviene sulla base di una valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali presentati, integrata da un colloquio. Il direttore dura in carica quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Il relativo compenso e le funzioni sono determinati con delibera del Consiglio di amministrazione secondo criteri definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento.
8. Nel limite delle risorse finanziarie assegnate dal Consiglio di amministrazione, quali risultanti dal bilancio preventivo dell'Ente, i direttori dei Centri di ricerca di cui al comma 7 hanno il potere di stipulare convenzioni ed assumere impegni di spesa per conto del Centro diretto. Tuttavia per gli impegni e le convenzioni che prevedono spese superiori ad euro 150.000 deve essere richiesta l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione. Il predetto limite massimo di spesa e' aggiornabile periodicamente, con delibera del Consiglio di amministrazione, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
9. Nell'ambito dei Centri di ricerca sono istituiti i Comitati scientifici che definiscono le strategie di ricerca di competenza del Centro e riferiscono direttamente al Consiglio scientifico. La composizione dei Comitati deve prevedere un rappresentante dei ricercatori e tecnologi di ogni singola struttura, designati su base elettiva. I componenti di ciascun comitato scientifico vengono eletti direttamente dai ricercatori e tecnologi appartenenti alla medesima struttura. Le modalita' di funzionamento e le competenze degli stessi sono definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento.
10. La partecipazione ai Comitati non da' luogo alla corresponsione di alcuna indennita', rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.


 

Art. 17.
Amministrazione centrale

1. L'Amministrazione centrale ha funzioni di supporto ai Centri di ricerca. Provvede ai servizi generali del CREA di natura amministrativa e tecnologica, ne assicura il coordinamento delle attivita' decentrate e l'efficienza e adotta soluzioni operative e organizzative per l'ottimizzazione della spesa.
2. L'amministrazione centrale e' diretta dal Direttore generale ed e' articolata in una direzione di livello generale e in uffici dirigenziali di secondo livello.


 

Art. 18.
Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni normative vigenti.
2. In sede di prima attuazione del presente Statuto e fino alla approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione e contabilita', di altri regolamenti e disciplinari in esso previsti, continuano a trovare applicazione i regolamenti e provvedimenti assunti secondo il previgente ordinamento, qualora non in contrasto con il presente Statuto.
3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, l'ultimo periodo e' abrogato.
4. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, il secondo e il terzo periodo sono abrogati.
5. All'articolo 4, commi 1 e 4, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, le parole: «consiglio dei dipartimenti» sono sostituite dalle seguenti «consiglio scientifico». L'articolo 4, comma 4, secondo periodo, e' abrogato.
6. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


 
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