Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 14 marzo 2017 |
Attribuzione degli spazi finanziari, per l'anno 2017, di cui all'articolo 1, commi da 485 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a favore degli enti locali. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione»; Visto l'art. 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, che prevede che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10; Visto l'art. 10 della legge n. 243 del 2012, che disciplina il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali; Visti i commi 1 e 2 del richiamato art. 10, che prevedono che le operazioni di indebitamento - consentite per finanziare esclusivamente spese di investimento - sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonche' le modalita' di copertura degli oneri corrispondenti; Visto in particolare, il comma 3 del predetto art. 10, che prevede che le suddette operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui al richiamato art. 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione; Visto altresi', il comma 4 del predetto art. 10, che prevede che le richiamate operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarieta' nazionali, fermo restando il rispetto del saldo di cui al richiamato art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali; Visto il comma 485 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che dispone che, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'art. 10, comma 4, della citata legge n. 243 del 2012, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica; Visto il comma 486 dell'art. 1 della richiamata legge n. 232 del 2016, che prevede che gli enti locali non possono richiedere spazi finanziari per le finalita' di investimento di cui ai commi da 463 a 508 del citato art. 1, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012; Visti i commi 487 e 488 del predetto art. 1, che prevedono che gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica che provvede ad attribuire a ciascun ente locale i predetti spazi finanziari, tenendo conto dell'ordine prioritario ivi indicato; Visto altresi', il comma 489 del medesimo art. 1, che prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica, entro il termine perentorio del 5 febbraio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale; Visto il successivo comma 490 dell'art. 1 della citata legge n. 232 del 2016, che dispone che gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it»; Visto il comma 491 del predetto art. 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede che le richieste di spazi finanziari di cui al comma 490, per la quota non riferita agli interventi di edilizia scolastica di cui ai commi da 487 a 489, sono completi delle informazioni relative: a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente; Visto il comma 492, dell'art. 1, della richiamata legge n. 232 del 2016, come modificato dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, che dispone che l'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale e' determinato, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario: 0a) investimenti dei comuni, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonche' di quelli individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformita' alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa; a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento: 1) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente; per ciascun esercizio del triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'esercizio di riferimento; 2) dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformita' alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa; b) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai sensi dei commi da 487 a 489; c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa; d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa; Visto, altresi', il comma 493 del predetto art. 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede che, ferme restando le priorita' di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 492, qualora l'entita' delle richieste pervenute dagli enti locali superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione; Visto il comma 494 del succitato art. 1, che dispone che, in sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 487, 489, 490 e 492 sono, rispettivamente, il 20 febbraio, il 5 marzo, il 20 febbraio e il 15 marzo; Visto il comma 507 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede che, qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarieta' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non puo' beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP); Visto il comma 508 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che prevede che, qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarieta' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, emanato ai sensi del richiamato art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012; Vista la determina e relativi allegati della Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica 2 marzo 2017, n. 5, come modificata con successiva nota SMES n. 131 del 10 marzo 2017 e relativi allegati, con la quale sono attribuiti a ciascun ente locale gli spazi finanziari di cui necessitano, a valere sull'importo di 300 milioni di euro, per interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 1, commi da 487 a 489 della legge n. 232 del 2016, tenendo conto dell'ordine prioritario previsto dal comma 488 del medesimo art. 1 e sono comunicate, altresi', al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le richieste di spazi finanziari residuali per interventi di edilizia scolastica rimaste insoddisfatte, per un ammontare pari a circa 128 milioni di euro; Considerato che, sulla base delle comunicazioni pervenute al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it» entro il termine perentorio del 20 febbraio 2017, le richieste di spazi finanziari per l'anno 2017, a valere sull'importo di 400 milioni di euro, da parte degli enti locali per favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito di cui all'art. 1, comma 485 e commi da 490 a 494, della legge n. 232 del 2016, diversi da quelli di edilizia scolastica, ammonta complessivamente a circa 565 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro richiesti dalle citta' metropolitane, 23 milioni di euro richiesti dalle province e 492 milioni di euro richiesti dai comuni; Considerato in particolare, che le richieste di spazi finanziari per l'anno 2017, a valere sul predetto importo di 400 milioni di euro, da parte degli enti locali per le priorita' di cui al medesimo art. 1, comma 492, lettere 0a), a), b), c) e d), risultano complessivamente pari a 236 milioni di euro e, pertanto, sono interamente soddisfatte; Considerato altresi', che le richieste di spazi finanziari per l'anno 2017 da parte degli enti locali per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito diversi da quelli di cui ai commi da 487 a 489 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, e da quelli di cui alle richiamate lettere 0a), a), b), c) e d), del comma 492, ammontano complessivamente a 457 milioni di euro e gli spazi finanziari residuali sono pari a 164 milioni di euro e che, pertanto, ai sensi del comma 493 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, l'attribuzione di tali spazi finanziari e' effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione; Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al richiamato art. 1, comma 485 e commi da 490 a 494, della legge n. 232 del 2016, all'emanazione del decreto ministeriale per la ripartizione degli spazi finanziari secondo quanto previsto dalla richiamata normativa;
Decreta:
Art. 1 Richiesta di spazi finanziari e criteri di riparto
1. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per l'anno 2017, sono attribuiti spazi finanziari agli enti locali che hanno effettuato richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 485, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 2. Gli spazi finanziari di cui all'art. 1, comma 485 e commi da 490 a 494, della legge n. 232 del 2016, sono attribuiti agli enti locali sulla base delle richieste effettuate, entro il termine perentorio del 20 febbraio 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», tenendo conto dell'ordine prioritario di cui all'art. 1, comma 492, lettere 0a), a), b), c) e d), della legge n. 232 del 2016. 3. Gli spazi finanziari per gli altri investimenti finanziati con avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito diversi da quelli di cui ai commi da 487 a 489 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 e da quelli di cui al comma 492, lettere 0a), a), b), c) e d), del medesimo art. 1, sono attribuiti a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione ai sensi del comma 493 del citato art. 1.
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| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica
1. Gli spazi finanziari riferiti ad interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 1, commi da 487 a 489, della legge n. 232 del 2016, non soddisfatti con la determina e relativi allegati della Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica 2 marzo 2017, n. 5, come modificata con successiva nota SMES n. 131 del 10 marzo 2017 e relativi allegati, rientrano fra le priorita' di cui all'art. 1, comma 2.
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| Art. 3 Riparto spazi finanziari anno 2017
1. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari di cui all'art. 1, comma 485, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed i relativi spazi finanziari assegnati nell'anno 2017, pari complessivamente a 700 milioni di euro, trovano evidenza nella tabella di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari diversi da quelli di cui ai commi da 487 a 489 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 e da quelli di cui al comma 492, lettere 0a), a), b), c) e d), del medesimo art. 1 ed i relativi spazi finanziari assegnati, sono individuati tenendo conto della maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione; il dettaglio della relativa graduatoria derivante da tale incidenza trova evidenza nella tabella di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Gli spazi finanziari di cui al comma 1 trovano evidenza, per ciascun ente locale, nella cella (r) del prospetto VAR/PATTI/2017, presente sull'applicativo web «http://pareggiobilancio.mef.gov.it».
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| Art. 4 Vincolo utilizzo spazi finanziari e sanzioni
1. Gli spazi finanziari di cui all'art. 3, comma 1, indicati nella tabella riportata nell'allegato 1, sono destinati a favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito. In particolare, nel caso di investimenti finanziati con: avanzo di amministrazione, gli spazi finanziari sono utilizzati a copertura degli impegni esigibili nel 2017, nonche' del Fondo pluriennale vincolato di spesa a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi; operazioni di indebitamento, gli spazi finanziari sono utilizzati esclusivamente a copertura degli impegni esigibili nel 2017. 2. Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per le finalita' di cui al comma 1 sono recuperati, in sede di certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica 2017, attraverso una modifica peggiorativa dell'obiettivo di saldo finale di competenza per un importo pari ai predetti spazi finanziari non utilizzati per le richiamate finalita'. 3. Qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarieta' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, ivi inclusi quelli attribuiti con il presente decreto, non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non puo' beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo (2018), ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge n. 232 del 2016. 4. Gli enti beneficiari degli spazi finanziari di cui all'art. 3, comma 1, devono trasmettere, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avendo cura di valorizzare il campo «Tipologia di spazi finanziari»: con la voce «Patto nazionale - Avanzo» nel caso di investimento finanziato da avanzo; con la voce «Patto nazionale - Debito», nel caso di ricorso a indebitamento. 5. L'ente locale beneficiario degli spazi finanziari che non effettua la trasmissione delle informazioni di cui al comma 4, non puo' procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 508, della legge n. 232 del 2016, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 marzo 2017
Il Ragioniere generale dello Stato: Franco
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