Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2017 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 22 marzo 2017
Modifica del regime di fornitura OSP (ad esclusivo uso in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile) delle confezioni da 1 fiala/flaconcino di alcuni medicinali contenenti antibiotici o antimicotici. (Determina n. 463/2017).


IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE» e s.m.i., ed in particolare il Titolo VI, rubricato «Classificazione dei medicinali ai fini della fornitura»;
Ritenuto opportuno, allo scopo di agevolare, per pazienti impossibilitati ad assumere medicinali per via orale o per somministrazione intramuscolare, la prosecuzione al domicilio del paziente della terapia antibiotica o antimicotica al momento della sua dimissione dall'ospedale, di procedere alla modifica del regime di fornitura OSP (ad esclusivo uso in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile) delle confezioni da 1 fiala/flaconcino dei medicinali contenenti i principi attivi amoxicillina e acido clavulanico, ampicillina e sulbactam, aztreonam, cefepime, cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxone, cefuroxima, ciprofloxacina, claritromicina, fluconazolo, gentamicina, levofloxacina, piperacillina, piperacillina e tazobactam, teicoplanina, vancomicina;
Visto il relativo parere espresso dalla commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14, 15, 16 e 17 febbraio 2017 verbale n. 20 e del 13, 14, 15 marzo 2017 verbale n. 21;
Visto l'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente determinazione e che per ciascuno dei principi attivi sopraindicati riporta i medicinali e le relative confezioni da 1 fiala/flaconcino oggetto della modifica del regime di fornitura.

Determina:

Art. 1
Modifica del regime di fornitura OSP (ad esclusivo uso in ambiente
ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile) delle confezioni da
1 fiala/flaconcino di alcuni medicinali contenenti antibiotici o
antimicotici

Il regime di fornitura delle confezioni da 1 fiala/flaconcino dei medicinali contenenti i principi attivi: amoxicillina e acido clavulanico, ampicillina e sulbactam, aztreonam, cefepime, cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxone, cefuroxima, ciprofloxacina, claritromicina, fluconazolo, gentamicina, levofloxacina, piperacillina, piperacillina e tazobactam, teicoplanina, vancomicina, elencate nell'allegato 1 alla presente determinazione e' modificato nei termini seguenti:
da OSP medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;
a RNRL medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta su prescrizione di centri ospedalieri e di specialista internista e specialista in malattie infettive.


 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2
Fascia di rimborsabilita'

La fascia di rimborsabilita' delle confezioni oggetto della presente determinazione non viene modificata.


 
Art. 3
Stampati

I titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali riportati nell'allegato 1 alla presente determinazione contenenti i principi attivi di cui all'art. 1 devono apportare le modifiche autorizzate all'etichettatura entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente determinazione.
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.


 
Art. 4
Smaltimento scorte

E' autorizzato l'esaurimento delle scorte dei medicinali riportati nell'allegato 1 alla presente determinazione contenenti i principi attivi di cui all'art. 1.
I lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione, pertanto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.


 
Art. 5
Disposizioni finali

La presente determinazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 22 marzo 2017

Il direttore generale: Melazzini


 
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