IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che prevede incentivi fiscali nella forma di "credito d'imposta" nei procedimenti di negoziazione assistita, nonche' di conclusione dell'arbitrato con lodo, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162; Visto il comma 2 del citato art. 21-bis, a norma del quale, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta, nonche' i controlli sull'autenticita' della stessa; Visto l'art. 1, comma 618, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha reso stabili gli incentivi in esame "nel limite di spesa di 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2016"; Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 dicembre 2015, Incentivi fiscali nella forma del «credito d'imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita, con il quale sono state stabilite le modalita' e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta, nonche' i controlli sull'autenticita' della stessa, per l'anno 2016; Ritenuto necessario modificare il citato decreto ministeriale in considerazione della stabilizzazione degli incentivi in esame;
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 gennaio 2016, n. 5, Incentivi fiscali nella forma del «credito d'imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 2, le parole: "nell'anno 2015" sono sostitute dalle seguenti: "nell'anno precedente la presentazione della richiesta di credito di imposta"; b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole "dal giorno 10 gennaio 2016" sono soppresse; 2) al comma 2, lettera c), le parole "nell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno precedente la presentazione della richiesta di credito di imposta"; c) all'articolo 3, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "La trasmissione deve essere effettuata, per l'anno 2017, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto e il 10 aprile dello stesso anno e, a decorrere dall'anno 2018, dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno. Le richieste trasmesse in violazione di quanto disposto dal periodo precedente sono inammissibili."; d) all'articolo 4, comma 1, le parole "nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016"; e) all'articolo 5, comma 1, le parole "entro il 30 aprile 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile dell'anno in cui e' presentata la richiesta"; f) all'articolo 6, comma 1, le parole "per l'anno 2015" sono sostitute dalle seguenti: "per l'anno in cui e' avvenuto il pagamento del compenso all'avvocato". g) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Ai fini dei controlli di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della giustizia, entro il mese di marzo dell'anno successivo alla presentazione della richiesta di credito di imposta, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito d'imposta attraverso le dichiarazioni dei redditi e i modelli F24 ricevuti nell'anno precedente, con i relativi importi". Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 marzo 2017
Il Ministro della giustizia Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 696
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