IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni; Visto l'art. 11, comma 4, lettera c), del menzionato decreto legislativo n. 239 del 1996, come modificato dall'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il quale dispone che l'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 6, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni e' aggiornato con cadenza semestrale; Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana; Vista la legge 7 luglio 2016, n. 137, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Citta' del Vaticano il 1° aprile 2015, con relativo scambio di note verbali del 20 luglio 2007, ed entrata in vigore il 15 ottobre 2016; Vista la legge 3 novembre 2016, n. 212, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015, ed entrata in vigore il 20 dicembre 2016; Visto il protocollo di modifica dell'accordo dell'Unione europea con il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, del 28 ottobre 2015, in vigore dal 1° febbraio 2017; Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2005, con la quale e' stata data adesione ed esecuzione alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, ed entrata in vigore per l'Italia il 1° maggio 2006; Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2011, con la quale e' stata data adesione ed esecuzione al protocollo di modifica della precitata Convenzione, fatto a Parigi il 27 maggio 2010, ed entrato in vigore per l'Italia il 1° maggio 2012; Tenuto conto che la suddetta convenzione, come emendata dal citato protocollo di modifica, e' entrata in vigore per Nauru e Niue, il 1° ottobre 2016, per Barbados, il 1° novembre 2016 e per Andorra, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa e Uruguay, il 1° dicembre 2016;
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, l'art. 1 e' sostituito dal seguente: «Art. 1. - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli Stati e territori con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni sono i seguenti: Albania; Alderney; Algeria; Andorra; Anguilla; Arabia Saudita; Argentina; Armenia; Aruba; Australia; Austria; Azerbaijan; Bangladesh; Barbados; Belgio; Belize; Bermuda; Bielorussia; Bosnia Erzegovina; Brasile; Bulgaria; Camerun; Canada; Cile; Cina; Cipro; Colombia; Congo (Repubblica del Congo); Corea del Sud; Costa d'Avorio; Costa Rica; Croazia; Curacao; Danimarca; Ecuador; Egitto; Emirati Arabi Uniti; Estonia; Etiopia; Federazione Russa; Filippine; Finlandia; Francia; Georgia; Germania; Ghana; Giappone; Gibilterra; Giordania; Grecia; Groenlandia; Guernsey; Herm; Hong Kong; India; Indonesia; Irlanda; Islanda; Isola di Man; Isole Cayman; Isole Cook; Isole Faroe; Isole Turks e Caicos; Isole Vergini Britanniche; Israele; Jersey; Kazakistan; Kirghizistan; Kuwait; Lettonia; Libano; Liechtenstein; Lituania; Lussemburgo; Macedonia; Malaysia; Malta; Marocco; Mauritius; Messico; Moldova; Monaco; Montenegro; Montserrat; Mozambico; Nauru; Nigeria; Niue; Norvegia; Nuova Zelanda; Oman; Paesi Bassi; Pakistan; Polonia; Portogallo; Qatar; Regno Unito; Repubblica Ceca; Repubblica Slovacca; Romania; Saint Kitts e Nevis; Saint Vincent e Grenadine; Samoa; San Marino; Santa Sede; Senegal; Serbia; Seychelles; Singapore; Sint Maarten; Siria; Slovenia; Spagna; Sri Lanka; Stati Uniti d'America; Sud Africa; Svezia; Svizzera; Tagikistan; Taiwan; Tanzania; Thailandia; Trinitad e Tobago; Tunisia; Turchia; Turkmenistan; Ucraina; Uganda; Ungheria; Uruguay; Uzbekistan; Venezuela; Vietnam; Zambia.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 marzo 2017
Il Ministro: Padoan
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