Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 marzo 2017
Individuazione dei soggetti cui spettano, per l'anno di imposta 2016, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunita' locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa', indicati dall'art. 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al Ministro dell'economia e delle finanze di individuare con proprio decreto i soggetti a cui si rendono applicabili le disposizioni recate nell'art. 1, comma 185, della medesima legge n. 296 del 2006, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007, n. 228, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 dicembre 2007, n. 288, recante «Regolamento concernente l'individuazione dei soggetti a cui si applicano le disposizioni del comma 185, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299, recante «Approvazione del modello di domanda per l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore delle associazioni senza fini di lucro»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Considerata la necessita' di individuare i soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 185, della predetta legge n. 296 del 2006, nel rispetto dell'onere complessivo a carico dello Stato fissato dal successivo comma 186;
Considerata la verifica effettuata dall'Agenzia delle entrate in sede d'istruttoria, in ordine alla sussistenza dei requisiti formali dei soggetti istanti, attraverso l'esame delle domande pervenute e certificata con la predisposizione dell'elenco dei soggetti ritenuti idonei, redatto secondo i criteri indicati nel predetto decreto n. 228 del 2007;
Rilevato che dalla stima effettuata dal Dipartimento delle finanze l'onere complessivo, per l'anno d'imposta 2016, rispetta ampiamente il limite fissato dall'art. 1, comma 186, della citata legge n. 296 del 2006;

Decreta:

Art. 1

Per l'anno d'imposta 2016, le associazioni senza fine di lucro a cui si rendono applicabili le disposizioni recate dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono individuate, senza pregiudizio per le eventuali ulteriori attivita' di accertamento, nell'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2017

Il Ministro: Padoan


 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico



 
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