Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 2017, n. 40
Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, individuando le relative procedure;
Visto l'articolo 8 della citata legge n. 106 del 2016 che individua i principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali deve essere esercitata la delega;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» e successive modificazioni;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale» e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2016;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto e denominazioni

1. Il presente decreto, in attuazione della delega disposta con l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, detta norme per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati dall'articolo 8 della medesima legge.
2. Nel presente decreto sono denominati:
a) «Piano triennale»: strumento di programmazione del servizio civile universale che si attua per piani annuali, articolati per programmi di intervento;
b) «Piano annuale»: strumento che individua, sulla base del Piano triennale, i programmi di intervento del servizio civile universale prioritari per l'Italia e per l'estero;
c) «Settore»: ambito di intervento in cui si realizza il servizio civile universale;
d) «Programma di intervento»: documento proposto dagli enti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale, contenente un insieme organico di progetti di servizio civile universale coordinati tra loro e finalizzati ad intervenire in uno o piu' settori, anche aventi ad oggetto specifiche aree territoriali;
e) «Progetto di servizio civile universale»: elaborato contenente modalita', tempi e risorse per la realizzazione delle attivita' di servizio civile universale;
f) «Sede di attuazione»: articolazione organizzativa dell'ente di servizio civile universale nella quale si svolgono le attivita' previste nel progetto ovvero articolazione organizzativa di altri enti, pubblici o privati, legati da specifici accordi all'ente di servizio civile universale;
g) «Ente di servizio civile universale»: soggetto pubblico o privato iscritto all'albo degli enti di servizio civile universale;
h) «Consulta nazionale per il servizio civile universale»: organo consultivo della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alle questioni concernenti l'attuazione del servizio civile universale;
i) «Operatore volontario del servizio civile universale»: volontario impegnato nella realizzazione del servizio civile universale in Italia o all'estero;
l) «Rappresentanza degli operatori volontari»: organo di rappresentanza degli operatori volontari, articolato a livello nazionale e a livello regionale;
m) «Fondo nazionale per il servizio civile»: fondo istituito dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, nel quale affluiscono le risorse di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64 nonche' le risorse comunitarie per il finanziamento degli interventi di servizio civile universale.


NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Per il testo dell'art. 1 della legge 6 giugno 2016,
n. 106 (Delega al Governo per la riforma del terzo settore,
dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio
civile universale) si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 6
giugno 2016, n. 106:
«Art. 8 (Servizio civile universale). - 1. Con il
decreto legislativo di cui all'art. 1, comma 2, lettera d),
si provvede alla revisione della disciplina in materia di
servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto
dall'art. 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione del servizio civile universale
finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11
della Costituzione, alla difesa non armata della patria e
alla promozione dei valori fondativi della Repubblica,
anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma,
della Costituzione;
b) previsione di un meccanismo di programmazione, di
norma triennale, dei contingenti di giovani italiani e
stranieri regolarmente soggiornanti, di eta' compresa tra
18 e 28 anni, che possono essere ammessi al servizio civile
universale tramite bando pubblico e di procedure di
selezione e avvio dei giovani improntate a principi di
semplificazione, trasparenza e non discriminazione;
c) definizione dello status giuridico dei giovani
ammessi al servizio civile universale, prevedendo
l'instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di uno
specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al
rapporto di lavoro, con previsione dell'esclusione di tale
prestazione da ogni imposizione tributaria;
d) attribuzione allo Stato delle funzioni di
programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo
del servizio civile universale; realizzazione, con il
coinvolgimento delle regioni, dei programmi da parte di
enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti del
Terzo settore; possibilita' per le regioni, gli enti
locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del
Terzo settore di attivare autonomamente progetti di
servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso
soggetti accreditati;
e) previsione di criteri e modalita' di accreditamento
degli enti di servizio civile universale, tenendo conto di
quanto previsto dall'art. 3 della legge 6 marzo 2001, n.
64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza;
f) previsione di criteri e modalita' di semplificazione
e di trasparenza delle procedure di gestione e di
valutazione dell'attivita' svolta dagli enti di servizio
civile universale, anche con riferimento ai contributi
finanziari erogati dalle competenti strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione
all'attuazione dei progetti di servizio civile universale,
a carico del Fondo nazionale per il servizio civile;
g) previsione di un limite di durata del servizio
civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e,
comunque, non superiore a un anno, che contemperi le
finalita' del servizio con le esigenze di vita e di lavoro
dei giovani coinvolti, e della possibilita' che il servizio
sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri
dell'Unione europea nonche', per iniziative riconducibili
alla promozione della pace e della nonviolenza e alla
cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori
dell'Unione europea;
h) riconoscimento e valorizzazione delle competenze
acquisite durante l'espletamento del servizio civile
universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di
istruzione e in ambito lavorativo;
i) riordino e revisione della Consulta nazionale per il
servizio civile, quale organismo di consultazione,
riferimento e confronto per l'amministrazione, sulla base
del principio di rappresentativita' di tutti gli enti
accreditati, anche con riferimento alla territorialita' e
alla rilevanza per ciascun settore di intervento.».
- La legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1998, n. 163.
- La legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del
servizio civile nazionale) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 marzo 2001, n. 68.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge 6
giugno 2016, n. 106:
«Art. 1 (Finalita' e oggetto). - 1. Al fine di
sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che
concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene
comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di
coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione,
l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a
valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione
lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118,
quarto comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in
materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si
intende il complesso degli enti privati costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale e che, in attuazione
del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i
rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e
realizzano attivita' di interesse generale mediante forme
di azione volontaria e gratuita o di mutualita' o di
produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del
Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i
sindacati, le associazioni professionali e di
rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni
bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento
delle finalita' della presente legge, non si applicano le
disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti
attuativi.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea
e in conformita' ai principi e ai criteri direttivi
previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:
a) alla revisione della disciplina del titolo II del
libro primo del codice civile in materia di associazioni,
fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza
scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non
riconosciute;
b) al riordino e alla revisione organica della
disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti
relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1,
compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti,
mediante la redazione di un apposito codice del Terzo
settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui
all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni;
c) alla revisione della disciplina in materia di
impresa sociale;
d) alla revisione della disciplina in materia di
servizio civile nazionale.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a),
b) e c), sono adottati su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di
competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in
relazione alle singole materie oggetto della presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a
norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d),
sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, con il Ministro
dell'interno, con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata.
5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, sono trasmessi al Senato della Repubblica e
alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno
antecedente il termine per l'esercizio della delega,
perche' su di essi siano espressi, entro trenta giorni
dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive
commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione
dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti
previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione
della presente legge le amministrazioni competenti
provvedono attraverso una diversa allocazione delle
ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo
stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In
conformita' all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al proprio interno, i medesimi decreti
legislativi sono emanati solo successivamente o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi, ivi compresa la legge di stabilita', che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' adottare, attraverso la
medesima procedura di cui al presente articolo,
disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi,
tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo
emerse.».
- Per il testo dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016,
n. 106, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge 8 luglio 1998, n. 230,
si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 6 marzo
2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale):
«Art. 11 (Fondo nazionale per il servizio civile). - 1.
Il Fondo nazionale per il servizio civile e' costituito:
a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel
bilancio dello Stato;
b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale
di regioni, province, enti locali, enti pubblici e
fondazioni bancarie;
c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.
2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con
le modalita' di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma
possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per
lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di
impiego specifici.
3. (Abrogato)
4. All'onere di cui alla lettera a) del comma 1
determinato in lire 235 miliardi per l'anno 2001, lire 240
miliardi per l'anno 2002 e lire 250 miliardi a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle
disponibilita' iscritte per gli anni medesimi nell'unita'
previsionale di base 16.1.2.1 «Obiezione di coscienza» del
centro di responsabilita' 16 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, intendendosi corrispondentemente
ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8
luglio 1998, n. 230.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

 
Art. 2
Istituzione del servizio civile universale e finalita'

1. E' istituito il servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonche' alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione.


Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 52, primo comma, della
Costituzione: «La difesa della Patria e' sacro dovere del
cittadino.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della Costituzione:
«L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla
liberta' degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali; consente in condizioni
di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni di
sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della Costituzione:
«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalita', e richiede l'adempimento
dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica
e sociale.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, secondo comma, della
Costituzione: «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilita' e la propria scelta, una
attivita' o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della societa'.».

 
Art. 3
Settori di intervento

1. I settori di intervento nei quali si realizzano le finalita' del servizio civile universale di cui all'articolo 2 sono i seguenti:
a) assistenza;
b) protezione civile;
c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
d) patrimonio storico, artistico e culturale;
e) educazione e promozione culturale e dello sport;
f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversita';
g) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunita' di italiani all'estero.


 
Art. 4
Programmazione

1. La programmazione del servizio civile universale e' realizzata con un Piano triennale, modulato per Piani annuali ed attuato mediante programmi di intervento, proposti dagli enti di servizio civile universale nell'ambito di uno o piu' settori di cui all'articolo 3.
2. Il Piano triennale e i Piani annuali tengono conto del contesto nazionale e internazionale e delle specifiche aree geografiche, ivi comprese quelle estere, nonche' delle risorse del bilancio dello Stato, di quelle comunitarie e di altre risorse destinate al servizio civile universale, rese disponibili da soggetti pubblici o privati.
3. Il Piano triennale e i Piani annuali, in relazione a ciascun anno, contengono:
a) la definizione degli obiettivi e degli indirizzi generali in materia di servizio civile universale, anche al fine di favorire la partecipazione dei giovani con minori opportunita';
b) la programmazione degli interventi in materia di servizio civile universale, per l'Italia e per l'estero, anche a carattere sperimentale, e l'individuazione di quelli ritenuti prioritari;
c) l'individuazione degli standard qualitativi degli interventi.
4. Il Piano triennale ed i Piani annuali sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti per i settori previsti dall'articolo 3 e le regioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.


 
Art. 5
Programmi di intervento

1. I programmi di intervento possono riguardare uno o piu' settori di cui all'articolo 3, anche aventi ad oggetto specifiche aree territoriali, e si articolano in progetti.
2. I progetti indicano le azioni, con riferimento ai settori inseriti nel relativo programma di intervento; gli ambiti territoriali, ivi comprese le sedi di attuazione come definite nell'articolo 1, comma 2, lettera f); il numero di operatori volontari e la loro distribuzione nelle predette sedi di attuazione; il personale dell'ente coinvolto nello svolgimento delle attivita', in relazione alla tipologia e alla dimensione dei progetti.
3. Le sedi di attuazione devono essere rispondenti ai requisiti di sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonche' funzionali all'attuazione del progetto, dotate dei servizi essenziali e di adeguate risorse tecnologiche e strumentali.
4. Le attivita' di servizio civile universale, previste dal progetto e svolte dagli operatori volontari, sono realizzate con il coinvolgimento di personale dell'ente in possesso di idonei titoli di studio, o di qualificata esperienza nelle relative funzioni, ovvero che abbia effettuato specifici corsi di formazione.
5. I programmi di intervento sono presentati da soggetti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento delle regioni interessate e nei limiti della programmazione finanziaria prevista all'articolo 24.
6. I programmi di intervento che riguardano specifiche aree territoriali di una singola regione o di piu' regioni limitrofe sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con le regioni interessate.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, anche i programmi che si realizzano in specifiche aree territoriali, come le citta' metropolitane, sono approvati sulla base delle priorita' e degli obiettivi definiti dai Piani di cui all'articolo 4, comma 4.
8. Al fine di assicurare la riduzione dei tempi della procedura di valutazione, la trasparenza e la semplificazione, i programmi di intervento sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente in via telematica. Il decreto recante l'elenco dei programmi approvati e' pubblicato sul sito istituzionale a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri.
9. Le amministrazioni pubbliche, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del terzo settore possono realizzare programmi di intervento di servizio civile universale, al di fuori della programmazione finanziaria di cui all'articolo 24, con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'albo degli enti di servizio civile universale, previa approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.


Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
aprile 2008, n. 101.

 
Art. 6
Funzioni dello Stato

1. La programmazione, l'organizzazione e l'attuazione del servizio civile universale, nonche' l'accreditamento degli enti, le attivita' di controllo ed ogni ulteriore adempimento relativo alle funzioni attribuite in materia di servizio civile universale allo Stato dall'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti della dotazione organica, di personale dirigenziale e non dirigenziale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 8 della citata legge 6 giugno
2016, si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 7
Funzioni delle regioni e province autonome

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:
a) sono sentite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, nella fase di predisposizione del Piano triennale e dei Piani annuali; esprimono il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 4;
b) sono coinvolte nella valutazione dei programmi di intervento approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le modalita' previste all'articolo 5, commi 5, 6 e 7;
c) esprimono il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento di programmazione finanziaria di cui all'articolo 24;
d) attuano programmi di servizio civile universale con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'albo degli enti di servizio civile universale, previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, consistente nella verifica del rispetto dei principi e delle finalita' del servizio civile universale di cui al presente decreto.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa sottoscrizione di uno o piu' accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, possono svolgere le seguenti funzioni:
a) formazione da erogare al personale degli enti di servizio civile universale, anche avvalendosi di enti di servizio civile universale dotati di una specifica professionalita';
b) controllo sulla gestione delle attivita' svolte dagli enti di servizio civile universale nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma;
c) valutazione dei risultati relativi agli interventi svolti dagli enti di servizio civile universale e realizzati nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma o citta' metropolitana;
d) ispezioni presso gli enti di servizio civile universale che operano unicamente negli ambiti territoriali delle regioni e delle province autonome, finalizzate alla verifica della corretta realizzazione degli interventi, nonche' del regolare impiego degli operatori di servizio civile universale.
3. Fino alla data della sottoscrizione degli accordi di cui al presente articolo, ovvero in caso di mancata sottoscrizione degli stessi, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo svolgimento delle attivita' previste al comma 2.
4. Resta ferma la possibilita' per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di istituire, nella loro autonomia, un servizio civile regionale con finalita' proprie e non assimilabile al servizio civile universale.


 
Art. 8
Funzioni degli enti di servizio civile universale

1. Gli enti di servizio civile universale, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera g), presentano i programmi di intervento; curano la realizzazione degli stessi; provvedono alla selezione, alla gestione amministrativa e alla formazione degli operatori volontari impegnati nel servizio civile universale; attuano la formazione dei formatori; svolgono le attivita' di comunicazione, nonche' quelle propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale.
2. Al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza dei programmi di intervento ed assicurare una piu' ampia rappresentativita', gli enti di servizio civile universale possono costituire reti con altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le reti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p) della legge 6 giugno 2016, n. 106.
3. Gli enti di servizio civile universale cooperano per l'efficiente gestione del servizio civile universale e la corretta realizzazione degli interventi.


Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera p),
della citata legge 6 giugno 2016, n. 106:
«Art. 4 (Riordino e revisione della disciplina del
Terzo settore e codice del Terzo settore). - 1. Con i
decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b),
si provvede al riordino e alla revisione organica della
disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore
mediante la redazione di un codice per la raccolta e il
coordinamento delle relative disposizioni, con
l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della
loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
(Omissis).
p) riconoscere e valorizzare le reti associative di
secondo livello, intese quali organizzazioni che associano
enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la
loro rappresentativita' presso i soggetti istituzionali;
(Omissis).».

 
Art. 9
Compiti e ruolo degli operatori volontari
del servizio civile universale

1. I giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale a seguito di bandi pubblici di selezione sono denominati operatori volontari del servizio civile universale e svolgono le attivita' previste nell'ambito dei progetti, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto di cui all'articolo 16 e dalla normativa in materia di servizio civile universale.
2. E' istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la rappresentanza degli operatori volontari, articolata a livello nazionale e a livello regionale, con l'obiettivo di garantire il costante confronto degli operatori volontari del servizio civile universale con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La partecipazione alle attivita' di detto organismo non da' luogo alla corresponsione di indennita', compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. La rappresentanza nazionale e' composta da quattro membri che durano in carica due anni, di cui tre eletti dai delegati degli operatori volontari delle regioni e delle province autonome e uno eletto dai delegati degli operatori volontari in servizio all'estero. I delegati delle regioni, delle province autonome e degli operatori volontari in servizio all'estero sono eletti con modalita' on line da tutti gli operatori volontari in servizio, in proporzione al numero dei giovani impegnati in ciascuna regione e provincia autonoma e all'estero per la realizzazione dei programmi di intervento di servizio civile universale. La rappresentanza regionale e' composta da 22 membri, di cui 19 in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nei territori regionali, 2 in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e 1 in rappresentanza degli operatori volontari in servizio all'estero, che durano in carica due anni e sono eletti dai delegati delle regioni, delle province autonome e dai rappresentanti degli operatori volontari in servizio all'estero.
4. In fase di prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, sono componenti della rappresentanza di cui al comma 2, a livello regionale, i delegati delle regioni, delle province autonome e degli operatori volontari in servizio all'estero in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto e, a livello nazionale, i rappresentanti nominati in seno alla Consulta nazionale per il servizio civile, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.


 
Art. 10
Consulta nazionale per il servizio civile universale

1. E' istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Consulta nazionale per il servizio civile universale, organismo di consultazione, riferimento e confronto in ordine alle questioni concernenti il servizio civile universale.
2. La Consulta nazionale per il servizio civile universale e' composta da non piu' di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui sette scelti tra gli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 11 e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento a ciascun settore individuato all'articolo 3; due scelti nell'ambito dei coordinamenti tra enti; uno designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno designato dall'Associazione nazionale comuni italiani; quattro eletti in seno alla rappresentanza nazionale di cui all'articolo 9, comma 3.
3. L'organizzazione ed il funzionamento della Consulta nazionale per il servizio civile universale sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. La partecipazione alle attivita' della Consulta nazionale per il servizio civile universale non da' luogo alla corresponsione di indennita', compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Fino alla nomina della Consulta nazionale per il servizio civile universale, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, resta in carica la Consulta nazionale per il servizio civile nominata in base alla previgente normativa.


 
Art. 11
Albo degli enti di servizio civile universale

1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'albo degli enti di servizio civile universale.
2. All'albo degli enti di servizio civile universale possono iscriversi amministrazioni pubbliche e, previo accertamento del rispetto della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, enti privati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
3. Al fine di assicurare la qualita', l'efficienza e l'efficacia del servizio civile universale, le amministrazioni pubbliche e gli enti privati devono possedere i seguenti livelli minimi di capacita' organizzativa di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della legge n. 64 del 2001:
a) un'articolazione organizzativa di cento sedi di attuazione, aventi i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, ivi incluse eventuali sedi all'estero e sedi di altri enti pubblici o privati legati da specifici accordi all'ente di servizio civile universale;
b) una dotazione di personale qualificato in possesso di idonei titoli di studio, o di esperienza biennale nelle relative funzioni, ovvero che abbia svolto specifici corsi di formazione e costituita da: un coordinatore responsabile del servizio civile universale; un responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; un responsabile dell'attivita' di formazione degli operatori volontari e dei relativi formatori, ivi inclusa la valorizzazione delle competenze; un responsabile della gestione degli operatori volontari; un responsabile dell'attivita' informatica; un responsabile delle attivita' di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale.
4. L'albo di cui al comma 1 e' articolato in distinte sezioni regionali alle quali possono iscriversi enti di servizio civile universale che operano esclusivamente nel territorio di un'unica regione e che hanno, con riferimento alla capacita' organizzativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 6 marzo 2001, n. 64, un'articolazione minima di trenta sedi di attuazione, fermo restando gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del presente decreto e quelli previsti dal comma 3, lettera b).
5. Al fine di garantire la trasparenza, la semplificazione e la riduzione dei termini del procedimento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le istanze di iscrizione all'albo degli enti di servizio civile universale sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente con modalita' telematica.
6. In via transitoria, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatti salvi i procedimenti di iscrizione agli albi di servizio civile nazionale gia' avviati in base alla previgente disciplina. Gli enti iscritti all'albo nazionale o agli albi delle regioni e delle province autonome, al fine della presentazione dei programmi di intervento di cui all'articolo 5, devono essere in possesso della capacita' organizzativa di cui al comma 3, che puo' essere conseguita anche mediante la costituzione di specifici accordi tra gli enti medesimi.


Note all'art. 11:
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 6 marzo
2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale):
«Art. 3 (Enti e organizzazioni privati). - 1. Gli enti
e le organizzazioni privati che intendono presentare
progetti per il servizio civile volontario devono possedere
i seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) capacita' organizzativa e possibilita' d'impiego in
rapporto al servizio civile volontario;
c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le
finalita' di cui all'art. 1;
d) svolgimento di un'attivita' continuativa da almeno
tre anni.».
- Per il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro), si veda nelle note all'art. 5.

 
Art. 12
Servizio civile in Italia

1. I soggetti ammessi a svolgere il servizio civile universale in Italia, nella percentuale individuata nel Documento di programmazione finanziaria di cui all'articolo 24, possono effettuare un periodo di servizio, fino a tre mesi, in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, ovvero usufruire per il medesimo periodo di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell'accesso al mercato del lavoro, secondo le modalita' dei programmi di intervento annuali.
2. Nell'ambito dei programmi di intervento in Italia, la Presidenza del Consiglio dei ministri eroga contributi finanziari agli enti, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile, a parziale copertura delle spese sostenute per le attivita' di formazione generale degli operatori volontari, per quelle connesse all'impiego di giovani con minori opportunita', nonche' per quelle di tutoraggio previste al comma 1.
3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati al fine di assicurare, attraverso una maggiore capacita' operativa degli enti, un incremento della qualita' dell'intervento e adeguati livelli qualitativi delle attivita' formative, nonche' l'accrescimento delle conoscenze degli operatori volontari.
4. Limitatamente al periodo di servizio civile universale svolto in uno dei Paesi dell'Unione europea di cui al comma 1, agli operatori viene erogato il trattamento economico previsto in caso di servizio all'estero e agli enti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2.


 
Art. 13
Servizio civile all'estero

1. I soggetti ammessi a svolgere il servizio civile universale all'estero, nella percentuale individuata nel documento di programmazione finanziaria, possono svolgere il servizio civile universale anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea, per un periodo non inferiore a sei mesi, nell'ambito di programmi di intervento realizzati nei settori di cui all'articolo 3, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza nonche' alla cooperazione allo sviluppo.
2. Nell'ambito dei programmi di intervento all'estero, la Presidenza del Consiglio dei ministri eroga contributi finanziari agli enti, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile, a parziale copertura delle spese sostenute per le attivita' di gestione degli operatori volontari, ivi compresa la fornitura del vitto e dell'alloggio in relazione all'area geografica, nonche' per le attivita' di formazione generale e di gestione degli interventi e per la polizza assicurativa sanitaria.
3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati al fine di assicurare, attraverso una maggiore capacita' operativa degli enti, un incremento della qualita' dell'intervento, nonche' garantire agli operatori volontari adeguati livelli qualitativi delle attivita' formative in relazione ai Paesi di attuazione dell'intervento, la salute, la sicurezza e l'accrescimento delle conoscenze.
4. Gli enti che realizzano programmi di intervento all'estero garantiscono lo svolgimento delle iniziative in condizioni di sicurezza adeguate ai rischi connessi alla realizzazione dei medesimi programmi.


 
Art. 14
Requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di eta'.
2. L'ammissione al servizio civile universale non costituisce in alcun caso, per il cittadino straniero, presupposto per il prolungamento della durata del permesso di soggiorno.
3. Non possono essere ammessi a svolgere il servizio civile universale gli appartenenti ai Corpi militari e alle Forze di polizia.
4. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile universale l'aver riportato condanna, in Italia o all'estero, anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entita' inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalita' organizzata.


 
Art. 15
Procedure di selezione

1. La selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale si svolge a seguito dell'indizione di un bando pubblico ed e' effettuata dagli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 11, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicita', parita' di trattamento e divieto di discriminazione, in modo da garantire la riduzione dei tempi della procedura e la pubblicita' delle modalita' di attribuzione dei punteggi nonche' degli esiti delle valutazioni.
2. Gli enti nominano apposite commissioni composte da membri che al momento dell'insediamento dichiarano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere legati da rapporti di parentela con i giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilita'. All'esito della selezione, le commissioni redigono il relativo verbale, contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato.


Note all'art. 15:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42.

 
Art. 16
Rapporto di servizio civile universale e durata

1. Il rapporto di servizio civile universale si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall'ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, non e' assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilita'.
2. Il contratto, finalizzato allo svolgimento del servizio civile universale, recante la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento giuridico ed economico, in conformita' all'articolo 17, nonche' le norme di comportamento alle quali l'operatore volontario deve attenersi e le relative sanzioni.
3. Gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.
4. Il servizio civile universale, che puo' svolgersi in Italia e all'estero, ha durata non inferiore ad otto mesi e non superiore a dodici mesi, anche in relazione alla tipologia del programma di intervento.
5. Nell'attuazione del servizio civile universale gli operatori volontari sono tenuti a realizzare le attivita' previste dal progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di cui al comma 1, e non possono svolgere attivita' di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile universale.
6. Agli operatori volontari e' assicurata la formazione, di durata complessiva non inferiore a ottanta ore, articolata in formazione generale, di durata minima di trenta ore, e in formazione specifica, di durata minima di cinquanta ore e commisurata alla durata e alla tipologia del programma di intervento.
7. L'orario di svolgimento del servizio da parte dell'operatore volontario si articola in un impegno settimanale complessivo di venticinque ore, ovvero di un monte ore annuo per i dodici mesi corrispondente a 1145 ore e per otto mesi corrispondente a 765 ore.
8. I soggetti che hanno gia' svolto il servizio civile nazionale ai sensi delle legge 6 marzo 2001, n. 64 e quelli che hanno svolto il servizio civile universale non possono presentare istanze di partecipazione ad ulteriori selezioni.


Note all'art. 16:
- Per la legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del
servizio civile nazionale), si veda nelle note alle
premesse.

 
Art. 17
Trattamento economico e giuridico
degli operatori volontari

1. Ai giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale e' corrisposto un assegno mensile per il servizio effettuato, incrementato da eventuali indennita' in caso di servizio civile all'estero, nella misura prevista dal Documento di programmazione finanziaria dell'anno di riferimento di cui all'articolo 24. Con cadenza biennale si provvede all'incremento dell'assegno mensile sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In fase di prima applicazione, l'assegno mensile e' quello corrisposto ai volontari in servizio civile nazionale, in Italia e all'estero, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'assegno mensile di cui al comma 1 viene corrisposto nel rispetto dei criteri di effettivita' del servizio svolto, tracciabilita', pubblicita' delle somme erogate e semplificazione degli adempimenti amministrativi mediante il ricorso a procedure informatiche.
3. Le condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile universale sono predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri previo parere dell'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni.
4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile universale su base volontaria sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo nazionale per il servizio civile, con le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni, e sempreche' gli stessi non siano gia' coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
5. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
6. L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attivita' di servizio civile universale e' fornita dal Servizio sanitario nazionale. Per i periodi di svolgimento del servizio civile universale in Paesi al di fuori dell'Unione europea l'assistenza sanitaria e' garantita mediante polizze assicurative stipulate dagli enti che realizzano i programmi di intervento.
7. Agli operatori volontari del servizio civile universale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternita'. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa e' corrisposto l'assegno di cui al comma 1, ridotto di un terzo, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile.


Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis).
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei
trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti):
«Art. 13. - Ferme restando le disposizioni penali, il
datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per
l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e
superstiti e che non possa piu' versarli per sopravvenuta
prescrizione ai sensi dell'art. 55 del r.d.L. 4 ottobre
1935, n. 1827, puo' chiedere all'Istituto nazionale della
previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal
successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile
pari alla pensione o quota di pensione adeguata
dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al
lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per
le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione
obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo
all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi
base corrispondenti, per valore e numero, a quelli
considerati ai fini del calcolo della rendita.
La rendita integra con effetto immediato la pensione
gia' in essere; in caso contrario i contributi di cui al
comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la
facolta' concessagli dal presente articolo su esibizione
all'Istituto nazionale della previdenza sociale di
documenti di data certa, dai quali possano evincersi la
effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro,
nonche' la misura della retribuzione corrisposta al
lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di
lavoro la costituzione della rendita a norma del presente
articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro,
salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione
che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza
sociale le prove del rapporto di lavoro e della
retribuzione indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro,
ovvero il lavoratore allorche' si verifichi l'ipotesi
prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto
nazionale della previdenza sociale la riserva matematica
calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo
determinate e variate, quando occorra, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale.».
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53):
«Art. 16 (Divieto di adibire al lavoro le donne) (legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4) - 1. E'
vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto, salvo quanto previsto all'art. 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del
parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto
previsto all'art. 20;
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora
il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella
presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo
di maternita' dopo il parto, anche qualora la somma dei
periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite
complessivo di cinque mesi.
1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica
della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio
della gestazione, nonche' in caso di decesso del bambino
alla nascita o durante il congedo di maternita', le
lavoratrici hanno facolta' di riprendere in qualunque
momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso di dieci
giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato e il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla
loro salute.».
«Art. 17 (Estensione del divieto) (legge 30 dicembre
1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6,
7, 9 e 10). - 1. Il divieto e' anticipato a tre mesi dalla
data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate
in lavori che, in relazione all'avanzato stato di
gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto
ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro e'
disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
competente per territorio.
2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL
dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4,
l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di
gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla
lettera a), comma 1, dell'art. 16 o fino ai periodi di
astensione di cui all'art. 7, comma 6, e all'art. 12, comma
2, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata
dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i
seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di
persistenti forme morbose che si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano
ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del
bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e
12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del
comma 2 e' disposta dall'azienda sanitaria locale, con
modalita' definite con Accordo sancito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo
le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In
ogni caso il provvedimento dovra' essere emanato entro
sette giorni dalla ricezione dell'istanza della
lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c)
del comma 2 e' disposta dalla Direzione territoriale del
lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora
nel corso della propria attivita' di vigilanza emerga
l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione
medesima.
5. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono
definitivi.».

 
Art. 18
Crediti formativi universitari ed inserimento
nel mondo del lavoro

1. Le universita' degli studi ai fini del conseguimento di titoli di studio possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli operatori volontari che hanno svolto attivita' di servizio civile universale rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64.
2. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale, in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.
3. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalita' di lucro, al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei giovani che hanno svolto il servizio civile universale.
4. Il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 5, e' valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalita' e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche.
5. Ferme restando le riserve di posti previste dalla normativa vigente, ai fini della compilazione delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici relativi all'accesso nelle carriere iniziali, le pubbliche amministrazioni possono prevedere nei relativi bandi, oltre i titoli di preferenza indicati all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche lo svolgimento del servizio civile universale completato senza demerito.
6. La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile universale comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente articolo, salva l'ipotesi in cui detta interruzione avvenga per documentati motivi di salute, per causa di servizio o di forza maggiore ed il periodo di servizio prestato sia pari ad almeno sei mesi.


Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2, della
legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile
nazionale):
«Art. 10 (Benefici culturali e professionali). - 1.
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione sono determinati i crediti formativi, per i
cittadini che prestano il servizio civile o il servizio
militare di leva, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o
della formazione professionale, ai fini del compimento di
periodi obbligatori di pratica professionale o di
specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli
necessari all'esercizio di specifiche professioni o
mestieri.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi.):
«Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei
pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al
successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da
leggi speciali in favore di particolari categorie di
cittadini, non possono complessivamente superare la meta'
dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si
attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di
aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella
graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di
posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad
una maggiore riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono
alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive modifiche ed integrazioni, o equiparate,
calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili
professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza
computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori
del concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari
in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati
delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine
della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per
cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a
ciascun concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma,
della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi
hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli
sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di
preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi
di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di
guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio
nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e'
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal
fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore eta'.».

 
Art. 19
Attestato di svolgimento del servizio civile universale

1. Agli operatori volontari e' rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, con l'indicazione delle relative attivita'.


 
Art. 20
Controllo sulla gestione delle attivita' svolte
dagli enti del servizio civile universale

1. La legittimita' e la regolarita' del funzionamento delle procedure di realizzazione dei programmi di intervento di servizio civile universale posti in essere dagli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 11 e' assicurata mediante il controllo sulla gestione. All'esito del controllo sono adottati eventuali interventi correttivi.
2. Il controllo di cui al comma 1 e' effettuato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base di uno specifico «Piano annuale», pubblicato sul sito istituzionale.


 
Art. 21
Valutazione dei risultati dei programmi di intervento

1. La valutazione dei risultati dei programmi di intervento sui territori e sulle comunita' locali interessate e' svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 6 giugno 2016, n. 106.
2. L'esito della valutazione di cui al comma 1 e' oggetto di uno specifico rapporto annuale, redatto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche con l'eventuale supporto di enti terzi dotati di comprovata qualificazione in materia, e pubblicato sul sito istituzionale.


Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, della legge
6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del
terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del
servizio civile universale):
«Art. 7 (Vigilanza, monitoraggio e controllo). -
(Omissis).
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
sentito l'organismo di cui all'art. 5, comma 1, lettera g),
predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di
sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attivita'
svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di
quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera o). Per
valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione
qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo
periodo, degli effetti delle attivita' svolte sulla
comunita' di riferimento rispetto all'obiettivo
individuato.
(Omissis).».

 
Art. 22
Verifiche ispettive sulle attivita' svolte
dagli enti del servizio civile universale

1. Il rispetto delle norme per la selezione e l'impiego degli operatori volontari nonche' la corretta realizzazione dei programmi di intervento da parte degli enti di servizio civile universale sono oggetto di verifiche ispettive, effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite delle regioni e delle province autonome. Per le verifiche ispettive sugli interventi all'estero la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi, attraverso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e d'intesa con esso, del supporto degli uffici diplomatici e consolari all'estero.
2. Nello svolgimento delle verifiche ispettive di cui al comma 1, resta fermo il regime delle sanzioni amministrative previsto dall'articolo 3-bis della legge 6 marzo 2001, n. 64.


Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis della legge 6
marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile
nazionale):
«Art. 3-bis (Sanzioni amministrative). - 1. Gli enti di
cui all'art. 3 sono tenuti a cooperare per l'efficiente
gestione del servizio civile e la corretta realizzazione
dei progetti.
2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1,
in particolare non osservando le procedure e le norme
previste per la selezione dei volontari, ovvero violando
quelle per le modalita' di impiego dei volontari, o non
realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo
la dignita' del volontario, si applicano una o piu' delle
seguenti sanzioni amministrative:
a) diffida per iscritto, consistente in un formale
invito a uniformarsi;
b) revoca del provvedimento di approvazione del
progetto, con diffida a proseguirne le attivita';
c) interdizione temporanea a presentare altri progetti
di servizio civile della durata di un anno;
d) cancellazione dall'albo degli enti di servizio
civile.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa
contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per
controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore
a quarantacinque, dall'Ufficio nazionale per il servizio
civile o dalle regioni o dalle province autonome di Trento
e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, in
ordine proporzionale e crescente, secondo la gravita' del
fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarieta' o di
colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della
cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile e'
disposta solo in caso di particolare gravita' delle
condotte contestate ed impedisce la reiscrizione dell'ente
nell'albo per cinque anni.».

 
Art. 23
Relazione al Parlamento

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile universale.


 
Art. 24
Fondo nazionale per il servizio civile

1. Il servizio civile universale e' finanziato dal Fondo nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al Fondo affluiscono tutte le risorse di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nonche' le risorse comunitarie destinate all'attuazione degli interventi di servizio civile universale. Resta ferma la possibilita' per i soggetti privati di concorrere alle forme di finanziamento previste dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
2. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dal presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse di cui al Fondo nazionale per il servizio civile, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito documento di programmazione finanziaria, previo parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il documento di programmazione finanziaria puo' essere variato con apposita nota infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione e' predisposta con le stesse formalita' del documento di programmazione finanziaria entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.
3. Il documento di programmazione finanziaria di cui al comma 2, in relazione alle risorse disponibili stabilisce:
a) il contingente complessivo degli operatori volontari da avviare al servizio civile universale nell'anno di riferimento con l'indicazione del numero di:
1. operatori volontari da avviare in Italia;
2. operatori volontari da avviare all'estero;
3. operatori volontari impegnati in interventi in Italia, che possono svolgere un periodo di servizio nei Paesi dell'Unione europea secondo le modalita' previste dall'articolo 12, comma 1;
4. operatori volontari per l'accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e all'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64;
c) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di programmi di intervento in aree e settori di impiego specifico;
d) la quantificazione e le modalita' di erogazione dei contributi da erogare alle regioni o province autonome per le attivita' di cui all'articolo 7, comma 3, nonche' la quota relativa ai contributi da erogare agli enti di servizio civile universale per le attivita' di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2;
e) la quantificazione dell'assegno mensile da corrispondere agli operatori volontari in Italia e all'estero, nonche' gli eventuali oneri assicurativi e accessori.
4. Al Fondo nazionale per il servizio civile di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, nonche' le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modificazioni e le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010.


Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 8 luglio
1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza):
«Art. 19. - 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti
dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio
civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono
finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilita'
del Fondo.
3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire 120
miliardi a decorrere dal 1998.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si
provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa
recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive
modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di
base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello
stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno
1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni
successivi.».
- Per il testo dell'art. 11 della legge 6 marzo 2001,
n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) si veda
nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 288 (Provvidenze in favore dei grandi
invalidi):
«Art. 1 (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore
militare). - 1. (Omissis).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, qualora gli enti
preposti non siano in grado di procedere, entro sessanta
giorni dalla ricezione della richiesta, all'assegnazione
degli accompagnatori di cui al secondo comma dell'art. 21
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, ai grandi invalidi
affetti dalle infermita' di cui alle lettere A), numeri 1),
2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E
allegata al medesimo testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che, alla data
di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di un
accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o
di un accompagnatore del servizio civile compete, in
sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di 878
euro per dodici mensilita', nei limiti dell'autorizzazione
di spesa di cui all'art. 3, comma 1.
3. L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui al
comma 2 puo' essere adeguato con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle
risorse del fondo di cui all'art. 2.
4. Entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il
30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, si procede all'accertamento del numero degli
assegni corrisposti a tale data in sostituzione
dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via
prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si
provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa
definizione delle procedure da seguire per la
corresponsione dei benefici economici, alla determinazione
del numero degli assegni che potranno, a tale titolo,
essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la
precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del
servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio
precedente la data di entrata in vigore della presente
legge e ai quali gli enti preposti non siano stati ne'
siano in grado di assicurarlo. Ove spettante, nell'ambito
delle risorse disponibili, in favore dei grandi invalidi
affetti dalle infermita' di cui alle lettere A), numeri 1),
2), 3) e 4), secondo comma e A-bis) della tabella E
allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 915 del 1978, verra' corrisposto un
assegno sostitutivo mensile esente da imposte pari a 878
euro per dodici mensilita'; per i soggetti con infermita'
di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1),
della medesima tabella E, tale assegno sara' corrisposto in
misura ridotta al 50 per cento.
5. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente
legge provvedono le amministrazioni e gli enti gia'
competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici
agli aventi diritto.».
- Si riporta il testo dell'art. 40 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«Art. 40 (Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei
volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori
dei ciechi civili). - 1. Gli obiettori di coscienza di cui
alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e i volontari del
servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001,
n. 64, possono essere impiegati per lo svolgimento del
servizio di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla
legge 27 maggio 1970, n. 382, che ne facciano richiesta.
2. Possono presentare la richiesta di cui al comma 1 i
ciechi civili che svolgono un'attivita' lavorativa o
sociale o abbiano la necessita' dell'accompagnamento per
motivi sanitari.
3. La sussistenza delle condizioni previste dal comma 2
e' certificata dal datore di lavoro per i lavoratori
dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali per i
lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per
coloro che svolgono attivita' sociale, dal medico di
famiglia quando l'accompagnamento e' necessario per motivi
sanitari e per periodi determinati.
4. L'indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti
prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del
1970 e l'indennita' speciale dei ciechi civili ventesimisti
istituita dall'art. 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508,
sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i
beneficiari delle suddette indennita' usufruiscono del
servizio di accompagnamento di cui al presente articolo.
5. Le economie derivanti dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 sono utilizzate per
incrementare in misura equivalente il Fondo nazionale per
le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 6 marzo
2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale):
«Art. 7 (Ufficio nazionale per il servizio civile). -
1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui
all'art. 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cura
l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del
servizio civile nazionale, fino alla costituzione
dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'art. 10,
comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Ufficio
nazionale per il servizio civile approva i progetti di
impiego predisposti dalle amministrazioni statali e
regionali e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
nonche' dagli enti locali e dagli altri enti in possesso
dei requisiti di cui all'art. 11 della legge n. 230 del
1998, assicurando e coordinando la coerenza di progetti e
convenzioni con le finalita' della presente legge e la
programmazione nazionale.
3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per
il servizio civile sono definite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri nel limite massimo del 5 per
cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il
servizio civile, di cui all'art. 11, comma 1, lettera a).
4. Lo statuto dell'Agenzia di cui all'art. 10, comma 7,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede la
costituzione di sedi della stessa Agenzia nelle regioni e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dotate di
autonomia gestionale e operativa, prevedendo anche forme di
consultazione con le regioni, le province autonome e gli
enti locali.».
- Per il testo dell'art. 11 della legge 6 marzo 2001,
n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) si veda
nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 16
settembre 1999, n. 324 (Disposizioni urgenti in materia di
servizio civile), convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 novembre 1999, n. 424:
«Art. 1. - 1. E' istituita la contabilita' speciale del
Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'art. 19
della legge 8 luglio 1998, n. 230. Il Fondo e' integrato
per l'anno 1999 di lire 51 miliardi.
2. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando per l'anno 1999
quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, quanto a lire 25,776
miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale e quanto a lire 5,224 miliardi
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123
(Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e
contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e
valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge
31 dicembre 2009, n. 196) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 2011, n. 179.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 novembre 2010 (Disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2010, n.
286.

 
Art. 25
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 
Art. 26
Norme transitorie e finali

1. Fino all'approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalita' previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale.
2. Fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 6, le funzioni ivi previste e ogni ulteriore adempimento relativo alla realizzazione del servizio civile universale, comprese l'amministrazione e la gestione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 24, sono svolti dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, competente in materia di servizio civile nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai fini dell'applicazione agli enti di servizio civile universale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 22, comma 2, il termine «progetto» contenuto nell'articolo 3-bis, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, si intende riferito anche a «programmi di intervento».
4. Il rinvio all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, contenuto nell'articolo 28, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, si intende riferito all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 17, comma 1, del presente decreto.
5. Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 marzo 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Poletti, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Minniti, Ministro dell'interno

Pinotti, Ministro della difesa

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando


Note all'art. 26:
- Per il testo dell'art. 3-bis, comma 2, della legge 6
marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile
nazionale) si veda nelle note all'art. 22.
- Si riporta il testo dell'art. 9, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del
Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6
marzo 2001, n. 64):
«Art. 9 (Trattamento economico e giuridico). - 1.
L'attivita' svolta nell'ambito dei progetti di servizio
civile non determina l'instaurazione di un rapporto di
lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione
dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilita'.
2. Agli ammessi a prestare attivita' in un progetto di
servizio civile compete un assegno per il servizio civile,
non superiore al trattamento economico previsto per il
personale militare volontario in ferma annuale, nonche' le
eventuali indennita' da corrispondere in caso di servizio
civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici
volti a compensare la condizione militare. La misura del
compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale
e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri tenendo conto delle disponibilita' finanziarie del
Fondo nazionale per il servizio civile
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 28, comma 2, della
legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla
cooperazione internazionale per lo sviluppo):
«Art. 28 (Personale impiegato all'estero nelle
attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo.
Collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti). - 1.
(Omissis).
2. L'Italia riconosce e promuove il volontariato
prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo
sviluppo. Le organizzazioni della societa' civile e gli
altri soggetti di cui all'art. 26 possono impiegare il
personale di cui al comma 1 del presente articolo anche a
titolo volontario, senza la costituzione di un rapporto di
lavoro. In questo caso, l'inquadramento giuridico ed
economico di detto personale e' parametrato su quello
stabilito dall'art. 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo
5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni, con oneri
integralmente a carico delle organizzazioni e degli altri
soggetti di cui al secondo periodo del presente comma.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77
(Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art.
2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), abrogato dal presente
decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile
2002, n. 99.

 
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